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Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8

19 juillet 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,406 mots·~22 min·4

Résumé

Procedura di espropriazione materiale completata con l'espropriazione formale dei fondi - valutazione delle indennità

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.8    

Lugano 19 luglio 2013

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Paolo Barberis arch. Bruno Buzzini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata con istanza del 26 agosto 2010 da

ISES 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro

COEP 1 RA 3  

relativamente al mapp. n. 67, 1048 e 65 (quota di comproprietà di 3/8) RFD di __________,    

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.           1.1. ISES 1 è proprietario, nel Comune di __________, dei mapp. no. 67 e 1048 (quest’ultimo frutto del frazionamento dell’originario mapp. no. 67 avvenuto nel 2009) nonché di una quota di comproprietà di 3/8 del mapp. no. 65 costituito da un passaggio. Dette particelle sono ubicate in località __________, dirimpetto al centro civico. Il piano regolatore (PR) di __________, approvato il 30.6.1987 dal Consiglio di Stato, assegnava il mapp. no. 67 (stato originario) alla zona residenziale semi estensiva R2; il mapp. no. 65 era indicato invece come strada di quartiere, il cui tracciato proseguiva verso sud con la qualifica di percorso pedonale invadendo il confine ovest dei mapp. no. 67 e 235. Detto passaggio doveva fungere quale accesso per alcuni fondi limitrofi nonché quale via di collegamento tra la strada cantonale e l’area ove è sita la chiesa di __________ (mapp. no. 70). In sede di revisione del piano, approvata il 23.12.2008, sull’odierno mapp. no. 1048 (e sul confinante mapp. no. 66) è stato apposto un vincolo AP/EP in vista della realizzazione di una piazza pubblica. Il pregresso tracciato di collegamento sui mapp. no. 65 e 67 (e oltre verso sud) è stato confermato con la denominazione di strada di servizio ed incluso in un ampio concetto di moderazione del traffico che coinvolge, a nord, un tratto della strada cantonale, e a sud Via __________ così come l’area antistante la chiesa. Il mapp. no. 67, per il resto, è stato assegnato alla zona residenziale semi estensiva RSE.

1.2. In data 25.9.2009 ISES 1 ha notificato al COEP 1 una pretesa di indennizzo per titolo di espropriazione materiale di fr. 400.- il mq; ad essa è seguito uno scambio di corrispondenza finalizzato alla cessione delle superfici in forma amichevole, ma rimasto tuttavia infruttuoso. Nel mese di agosto del 2010 l’ente pubblico ha comunicato al proprietario di avere indetto un concorso di progetto per la sistemazione del comparto di __________ e di voler sottoporre al legislativo entro la fine dell’anno la richiesta del credito d’opera. Con scritto del 26.8.2010 a questo Tribunale il proprietario ha chiesto l’avvio di una procedura di stima e, con successivo allegato introduttivo del 28.1.2011, rilevato come l’area colpita da vincolo AP/EP fosse precedentemente edificabile, ha ribadito la sua domanda di indennizzo di fr. 400.- il mq per espropriazione materiale; la stessa è riferita all’intera superficie catastale dei mapp. no. 1048 e 65 nonché a quella gravata lungo il confine sud-ovest del mapp. no. 67. Il Comune, con risposta del 19.1.2012, si è limitato a riassumere i fatti rammentando i termini di un possibile accordo discusso nel 2011 con il proprietario, vertente sulla cessione delle superfici contro versamento di fr. 400.- il mq per i mapp. no. 67 (parziale) e 1048, rispettivamente di fr. 200.- il mq per il mapp. no. 65. Ha inoltre rilevato che la richiesta di credito sottoposta al Consiglio comunale e quantificata sulla base della suddetta trattativa bonale, è stata respinta il 27.10.2011. L’udienza di conciliazione si è svolta il 15.2.2012 con esito negativo; in quella sede il Municipio si è impegnato a ripresentare al legislativo la richiesta di finanziamento entro i mesi di giugno/luglio 2012 rilevando come quella precedente sia stata respinta solo per una mancanza di quorum. Con scritto del 21.8.2012 il Municipio ha comunicato l’avvenuta approvazione di un credito di complessivi fr. 442'000.- per l’acquisto dei fondi interessati dal vincolo di PR e confermato le indennità di cui sopra. Alla successiva udienza del 22.11.2012 il Comune ha dichiarato di voler completare la procedura di espropriazione materiale avviata dal proprietario con l’espropriazione formale delle superfici gravate mantenendo la sua posizione riguardo le indennità. L’espropriato ha aderito alla domanda e ribadito la sua pretesa di indennizzo di fr. 400.- il mq oltre interessi dal 23.12.2008 alla quale ha aggiunto fr. 10.- il mq quale residuo valore agricolo. Come richiesto dal Tribunale, con scritto del 15.3.2013 il Municipio ha trasmesso un piano allestito dal geometra revisore che riporta le esatte superfici vincolate e oggetto di espropriazione.

2.           Relativamente alle proprietà in esame si osserva che, in origine, il mapp. no. 67 era un fondo di 2'939 mq. Dopo l’approvazione del PR/2008 la particella è stata frazionata nei nuovi mapp. no. 67, 1048 e 1049 (d.g. 7647 del 28.9.2009; piano di mutazione no. 1232 del 12.3.2008). Per quanto possa interessare, nel contempo il nuovo mapp. no. 1049 è stato a sua volta lottizzato nei nuovi mapp. no. 1049, 1061, 1062 e 1063 (d.g. 7648 del 28.9.2009; piano di mutazione no. 1327 del 25.9.2009). Il mapp. no. 1048 (mq 314) è un terreno di forma alquanto irregolare, con un fronte sulla strada cantonale, parzialmente occupato con due fabbricati adibiti a deposito (sub. E, F). Il mapp. no. 67 (mq 1'490), retrostante rispetto alla cantonale, è un fondo edificato con stabili abitativi ed accessori (sub. A, C, D, G, I). Il mapp. 65 (mq 112) forma invece una superficie transitabile, la quale si presenta asfaltata nella parte iniziale, dall’imbocco sulla cantonale fino al confine sud del mapp. no 64, ed in seguito è costituita da uno sterrato carrabile. Il tratto successivo del passaggio, verso sud, si riduce ad un sedime prativo non delimitato ma liberamente accessibile ai pedoni. Tutto il tracciato è dotato di lampioni ed infrastrutture.

3.           3.1. Secondo l’istante l’istituzione di un vincolo AP/EP sul mapp. no. 1048 ha interamente sottratto il fondo al mercato immobiliare. Lo stesso dicasi per il mapp. no. 67, al quale è imposto un arretramento della distanza dal confine che oltre tutto pregiudica l’edificabilità della parte residua, nonché per il mapp. no. 65. Ciò ha determinato, a suo parere, l’espropriazione materiale delle particelle.

3.2. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o ne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile ed oltremodo probabile in un prossimo futuro (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2).

3.3. I mapp. no. 1048 e 65 sono interamente gravati da vincolo mentre il mapp. no. 67 lo è solo per una striscia di 82 mq (cfr. piano del geometra del 1°.3.2013). Ritenuto che i fondi presentano una diversa situazione e destinazione, sono da esaminare singolarmente.

Mapp. no. 1048 Nel mese di dicembre del 2008, quando è entrato in vigore il nuovo PR, il frazionamento dell’originario mapp. no. 67 non era ancora stato formalizzato. Nondimeno, nella misura in cui il vincolo AP/EP è venuto a gravare l’intera superficie che corrisponde all’odierna part. no. 1048, esso ne ha indubbiamente generato l’espropriazione materiale. Basti considerare che a quell’epoca detta superficie, oltre ad essere assegnata alla zona R2, era completamente urbanizzata, già edificata, sia pure con due semplici fabbricati adibiti a deposito, ed apparteneva ad un comprensorio largamente edificato ed insediato. Nonostante la sua forma irregolare, essa possedeva i requisiti per essere edificata e, in ogni caso, disponeva di indici sfruttabili. Il vincolo non ha, invero, impedito che i fabbricati esistenti (sub. E, F) fossero ancora utilizzati provvisoriamente fino all’acquisizione del fondo da parte del Comune; tuttavia esso ha definitivamente precluso al proprietario non solo la possibilità di eseguire eventuali riattamenti (palesemente suggeriti dallo stato dei fabbricati) ma anche di costruire uno stabile nuovo sfruttando al meglio il potenziale edilizio, ed ha sottratto la superficie al mercato dei terreni edilizi. In sostanza ne ha compromesso la libera disponibilità e l’ha spogliata della componente edilizia che già le era riconosciuta a pieno titolo dal piano previgente, così privando il proprietario di facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà.

Mapp. no. 67 Il mapp. no. 67 è colpito da vincolo lungo tutto il confine ovest, riservato alla futura strada di servizio; interessata è una striscia di terreno larga ca. ml 3.50, per una superficie complessiva di 82 mq. Tutta la parte restante del fondo è rimasta assegnata alla zona edificabile (RSE). Contrariamente a quanto pretende l’espropriato tale vincolo non ha dato luogo ad espropriazione materiale poiché non ha influito in maniera significativa sulle prospettive d’uso ragionevoli del terreno. In effetti, l’ampiezza contenuta dell’area gravata e la sua collocazione marginale non pregiudicano affatto le possibilità di sfruttamento razionali del fondo che, seppur già edificato, ancora dispone di un’ampia superficie libera (porzione est) sulla quale potrebbe essere eretto un nuovo edificio nel pieno rispetto dei parametri edilizi vigenti.

Mapp. no. 65 Il mapp. no. 65 non è mai stato attribuito alla zona edificabile e non ha connotazione edilizia. Già nel PR del 1985, la particella era parte integrante della rete viaria comunale ed è rimasta tale nel nuovo PR del 2008, il quale non ha avuto altri effetti che confermare l’inedificabilità preesistente del fondo; esso non ha dunque generato un’espropriazione materiale a suo danno poiché non si può essere privati di una facoltà (quella di edificare) senza prima averne fruito.

4.           Il Comune ha dichiarato di voler completare la procedura di esproprio materiale avviata dal proprietario con quella di espropriazione formale per acquisire le superfici vincolate ed eseguire i lavori pubblici previsti dal PR. La giurisprudenza stabilisce che l’ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale fruisce della facoltà di chiedere, fondandosi sull’art. 6 Lespr, la completazione della procedura con l’espropriazione formale del fondo senza dover ossequiare le formalità previste dagli art. 20 ss Lespr. Di principio una tale domanda potrà essere accolta, con conseguente cessione dell’area all’ente pubblico, solo a condizione che la particella sia effettivamente stata colpita da pregressa espropriazione materiale, e che l’indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l’indennità per espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno medesimo; condizione, quest’ultima, che in sostanza si realizza in tutti i casi in cui l’espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un terreno (TRAM 50.1999.00010 del 4.2.2002 c. 6, 50.1997.00003 del 6.6.2001 c. 2.3, 57.97.00025 del 9.11.1998 c. 5.1). Nella fattispecie, come visto sopra, l’espropriazione materiale è ammissibile unicamente per la part. no. 1048. L’applicazione rigorosa della giurisprudenza comporterebbe quindi la reiezione della domanda di completazione per quanto riguarda i mapp. no. 67 e 65, con il conseguente obbligo per il Comune di avviare per questi fondi, in separata sede, una procedura di espropriazione formale a norma degli art. 20 ss Lespr. E’ tuttavia doveroso – ed in realtà anche imprescindibile in un’ottica pragmatica – considerare che l’istante non ha mai sollevato obiezioni alla cessione delle superfici vincolate al Comune e che, anzi, sin dalle prime trattative conseguenti all’entrata in vigore del nuovo PR, le parti ne hanno discusso l’espropriazione formale, ambito nel quale vi era sostanziale accordo sul principio della cessione stessa, restando litigioso solo il quantum della relativa indennità (cfr. corrispondenza prodotta e atti di causa); tanto è vero che la stessa domanda di completazione della procedura, che il Comune ha infine formalizzato all’udienza del 22.11.2012, è stata accettata senza riserve dall’istante (cfr. verbale). Sulla base di tali circostanze il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta: non solo per economia di giudizio, ma anche e soprattutto in quanto risolve in modo ragionevole e definitivo i rapporti giuridici tra le parti concretizzandone la volontà costantemente espressa. Di conseguenza è ammesso il completamento della procedura con l’espropriazione formale dei mapp. no. 1048 e 67 (per quest’ultimo parziale), fondi dei quali l’istante/l’espropriato è unico proprietario, nonché della quota di comproprietà di 3/8, di sua pertinenza, del mapp. no. 65.

5.           L’indennità per espropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr); quella per espropriazione materiale è stabilita invece alla data di entrata in vigore della restrizione (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2). Di regola, quando un fondo è colpito prima da espropriazione materiale e in seguito da espropriazione formale, l’indennità dev’essere valutata separatamente sulla base dei principi che governano ciascun genere di espropriazione. Secondo la giurisprudenza è tuttavia possibile omettere la doppia stima quando, tra il momento dell’esproprio materiale e quello dell’esproprio formale, il valore residuo agricolo non abbia subito incrementi degni di nota (DTF 108 Ib 335 c. 4c; RDAT II-1997 no. 35 c. 3.1). Essendo oramai acquisito che le quotazioni agricole in tutto il Cantone sono costanti (RDAT II-1994 no. 64 c. 4; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2), l’indennità per espropriazione materiale e formale del mapp. no. 1048 può essere stabilita mediante una stima unica con valuta al 23.12.2008, data di entrata in vigore del vincolo. Diversamente, per i mapp. no. 67 e 65 che sono oggetto di sola espropriazione formale, l’indennità è stabilita con valuta odierna non avendo il Comune sollecitato l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr).

6.           6.1. La piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr è intesa a compensare tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), e a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986,op. cit., ad art. 16 no. 4). Essa comprende l’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734). Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a paragone: di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 88). Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3). Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).

6.2. L’estimo è fondato sui prezzi ufficiali soluti per terreni liberi ubicati nella zona per abitazioni a 2 piani di __________. Quest’ultima, nel PR del 1985, comprendeva le zone R2 e RU2; a partire dall’entrata in vigore del nuovo PR (23.12.2008), essa si suddivide in zone RUE e RSE. Il Tribunale ha dunque eseguito un’ampia indagine che copre tutte le transazioni stipulate a partire dal 2001 ad oggi, ottenendo i seguenti risultati:

valori dal 2001 al 31.12.2008

zona

mapp. nr.

mq

località

fr./mq.

Iscrizione RF

R2

980

650

330.-

17.12.2001

RU2

961

584

521.-

16.12.2002

RU2

921

484

331.-

02.09.2003

R2

1025

539

310.-

23.12.2004

R2

1011, 1026

2’362

310.-

23.12.2004

RU2

919

639

274.-

22.03.2005

R2

1027

475

350.-

18.05.2005

RU2

876

500

366.-

22.11.2005

RU2

694

3’539

380.-

20.12.2005

RU2

919

639

391.24

18.12.2006

RU2/FZ

631

765

261.44

04.01.2007

RU2

1037

497

372.23

16.01.2007

R2

1017

426

384.04

02.10.2007

RU2

1047

366

355.19

03.03.2008

R2

1029

475

410.53

22.04.2008

R2

1018

409

383.86

23.04.2008

R2

1019

400

375.-

23.05.2008

RU2

708

562

215.30

04.06.2008

R2

1021

417

383.69

21.08.2008

RU2

1047

366

382.51

05.09.2008

R2

1038

112 (scorporo)

450.-

03.10.2008

valori dal 1°.1.2009 in poi

zona

mapp. nr.

mq

località

fr./mq.

Iscrizione a RF

RUE

694

3’539

494.49

23.12.2009

RSE

1022

504

380.-

05.01.2010

RSE

1063

338

400.-

29.03.2010

RSE

1023

374

430.-

02.11.2010

RSE

1061

245

400.-

13.10.2011

RSE

1049

256

400.-

09.12.2011

RUE

1057

472

472.46

06.02.2013

Ai fini valutativi non vengono considerati né i valori massimo e minimo (mapp. no. 961, 631) né il trapasso per aggiudicazione (mapp. no. 708) in quanto estraneo alle normali condizioni di mercato. Non è tenuto conto neppure della transazione concernente il mapp. no. 1038 poiché riferita ad uno scorporo di 112 mq acquistato dai proprietari di un fondo vicino (PPP al mapp. no. 285) e servito per allargare la strada che serve il quartiere (ai mapp. no. 1039, 312) con l’evidente scopo e interesse di migliorare l’accesso. Pare opportuno, infine, escludere anche le due compravendite che hanno interessato il mapp. no. 919, ritenuto che nella prima il prezzo pagato è di poco superiore a quello minimo e la seconda include il progetto di costruzione e la licenza edilizia per il fondo già rilasciata dal Municipio (cfr. d.g. 9912). Le proprietà oggetto delle transazioni rimanenti sono ubicate entro due fasce lungo la strada cantonale __________, rispettivamente a monte in località pedemontane poste in leggero declivio (da est verso ovest: __________, __________ e __________) ed a valle ove il territorio si presenta pianeggiante (__________e __________). Nelle zone prese in considerazione erano e sono previsti i seguenti parametri edilizi:

zona

i.s.

i.o.

alt. max

PR/1985

R2

0.4

30%

7.50

RU2

0.3

30%

7.50

PR/2008

RUE

0.4

6.50

RSE

0.5

7.50

6.3. Indennità per espropriazione materiale e formale totale del mapp. no. 1048

I prezzi di compravendita fino e compreso il 2008 sono mediamente abbastanza costanti; non si intravvedono, in particolare, differenze di valore significative tra le zone R2 e RU2 che siano ascrivibili al diverso indice di sfruttamento. Le diverse località, relativamente vicine tra loro, sono gradevoli e, tutto sommato, i vantaggi che si ravvisano in collina, come ad esempio l’ampio panorama ed il pregevole paesaggio, sono compensati a valle della cantonale con la morfologia pianeggiante del terreno, che facilita la costruzione, e l’indice edilizio superiore. La zona di __________ è un comprensorio non ancora completamente insediato che si trova di fronte al centro civico. Essa è delimitata ad ovest da Via __________, a sud/sud-ovest dalla zona agricola, e ad est da una superficie di interesse parapubblico destinata a parco naturalistico e ricreativo, a sua volta contigua ad un’area boschiva. Nel complesso si tratta di una zona residenziale piacevole e tranquilla, fatta eccezione per la fascia confinante con la strada cantonale la quale si trova ad essere esposta ai disturbi del traffico. Pertanto, nel dicembre del 2008, il valore dei terreni R2 in località __________, poteva aggirarsi attorno a fr. 372.- il mq. Dovendo adeguare tale valore medio al mapp. no. 1048, bisogna considerare che la particella è completamente urbanizzata ed accessibile tanto dalla strada cantonale quanto dal mapp. no. 65 grazie ad un diritto di passo sul confinante mapp. no. 66. Il fondo è tuttavia penalizzato sia dalle immissioni del traffico, sia, soprattutto, dalla sua conformazione irregolare che, pur non precludendone l’edificazione, è comunque assai condizionante. Appare dunque ragionevole applicare una riduzione del 10% rispetto al suddetto valore medio. Di conseguenza l’indennità per espropriazione materiale e formale del mapp. no. 1048 (mq 314) è fissata, al 23.12.2008, in fr. 335.- il mq.

6.4. Indennità per espropriazione formale parziale del mapp. no. 67

Negli anni successivi all’entrata in vigore del nuovo PR i valori hanno registrato un incremento raggiungendo una media di ca. fr. 480.- nella località collinare __________. Nell’area di __________, invece, le vendite dei lotti scaturiti dal frazionamento del mapp. no. 1049 (di proprietà dell’espropriato) sono avvenute a fr. 400.- il mq, valore tutto sommato attendibile ed in linea con il prezzo medio delle part. no. 1022 e 1023 ubicate poco più a sud. Considerato che il comparto in esame non è completamente insediato ed ancora vi sono diversi terreni liberi da costruzioni, il fatto che l’ultima transazione risalga al 2011 è segno di un certo ristagno del mercato immobiliare; ciò non permette di ritenere che, in questa zona, i valori siano nel frattempo aumentati come è stato il caso nella località __________. Pertanto, attualmente, il valore è stimato in fr. 400.- il mq. Il mapp. no. 67 è un ampio terreno pianeggiante, urbanizzato, poco esposto alle immissioni della strada cantonale in quanto retrostante e comodamente accessibile in automobile dal mapp. no. 65. Già edificato, esso dispone ancora di indici sfruttabili. Complessivamente si tratta di un buon terreno edilizio. Di conseguenza l’indennità per l’espropriazione formale di mq 82 è fissata, in data odierna, in fr. 400.- il mq.

6.5. Indennità per espropriazione formale del mapp. no. 65 (quota parte)

Il mapp. 65, formato da sedime asfaltato e da uno sterrato carrabile, assolve a tutti gli effetti le funzioni di una strada; una sua diversa destinazione non è concretamente ipotizzabile. Esso è parte integrante della rete viaria comunale, costituisce l’accesso pedonale e veicolare a diverse particelle (mapp. no. 66, 1048, 67, 64, 204, 198) ed è percorribile a piedi e senza restrizioni da chiunque. Stante tale situazione dev’essere assimilato ad una strada aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. Le superfici stradali sono impianti di urbanizzazione che creano le premesse per l’utilizzazione dei fondi a fini edilizi e pertanto non sono valutabili come entità autonome; in particolare, le strade private aperte al pubblico come le superfici viarie gravate da un certo numero di servitù di passo non sono stimate alla stessa stregua di un terreno edilizio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 122; Wiederkehr, op. cit., 48; RDAT 1983 no. 75, I-1993 no. 52). Pur considerando che il valore di una strada aperta al pubblico è irrisorio, non è trascurabile che, di regola, per l’esproprio di sedimi stradali è riconosciuta al privato un’indennità di fr. 10.- il mq (cfr. TRAM 50.2005.6 del 12.10.2005), prassi dalla quale non vi è motivo di scostarsi nella fattispecie. Su questa base il valore complessivo della particella è di fr. 1'140.- (mq 114 x fr. 10.-). Di conseguenza l’indennità per l’espropriazione formale della quota di comproprietà di 3/8, appartenente all’espropriato, ammonta a fr. 427.50 a corpo (fr. 1'140.- : 8 x 3).

7.        L’indennità per espropriazione materiale e formale di mq 1048 è completata con gli interessi al saggio usuale a decorrere dal momento in cui l’espropriato ha manifestato in modo inequivocabile l’intenzione di farsi risarcire (DTF 125 II 1 c. 3b/aa), ovvero, in concreto, a far tempo dal 25.9.2009, data della lettera con la quale egli ha notificato la sua pretesa di indennizzo al Comune. In passato il saggio usuale veniva fissato dal Tribunale federale nel quadro delle istruzioni impartite alle Commissioni federali di stima ai sensi dell’art. 63 LEspr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 63 no. 7). In virtù di una decisione del 9.11.2009 del Tribunale amministrativo federale, a partire dal 1°.1.2010 esso corrisponde al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Pertanto gli interessi sono da conteggiare come segue:

del 3.5% dal 25.9.2009 al 31.12.2009 del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010 del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011 del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012 del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

Sull’indennità per la sola espropriazione formale parziale del mapp. no. 67 e di una quota di comproprietà di 3/8 del mapp. no. 65 non sono dovuti interessi in difetto di anticipata immissione in possesso (cfr. art. 52 cpv. 2 Lespr).

8.        Le spese di procedura sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     La domanda di completazione della procedura di espropriazione materiale con l’espropriazione formale è accolta.

                                2.     L’ente espropriante verserà all’espropriato le seguenti indennità:

1.1. fr. 335.- il mq per l’espropriazione materiale e formale totale del mapp. no. 1048 di mq 314, oltre interessi ai seguenti saggi:

del 3.5% dal 25.9.2009 al 31.12.2009 del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010 del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011 del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012 del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

1.2. fr. 400.- il mq per l’espropriazione formale di mq 82 del mapp. no. 67.

1.3. fr. 427.50 a corpo per l’espropriazione formale di una quota di comproprietà di 3/8 del mapp. no. 65

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 2'000.- per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                               Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                              Enzo Barenco

10.2010.8 — Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8 — Swissrulings