Incarto n. 10.2009.26
Lugano 28 maggio 2010
Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
contro
COES 1 rappr. dall’ RA 2
nell'ambito delle opere di esecuzione del posteggio pubblico __________, relativamente al mapp. no. 185 RFD di __________,
ed ora sulla domanda di modifica dei piani di espropriazione presentata dall’espropriata,
considerato in fatto ed in diritto
che il ISEP 1 ha risolto di procedere alla costruzione di un posteggio pubblico nella zona inedificabile __________. L’opera è prevista dal vigente PR ed occupa parzialmente il mapp. no. 185 di proprietà di COES 1;
che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione del posteggio e l’acquisto del sedime necessario con risoluzione del 17.12.2008 cresciuta incontestata in giudicato (MM 13/2008 del 10.11.2008);
che il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia in data 2.6.2009; un ricorso interposto da COES 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 18.8.2009;
che il 26.11.2009 il Municipio ha presentato istanza di avvio della procedura in oggetto e, su sua richiesta, è stato autorizzato ad omettere la pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 27 Lespr. All’espropriata è stato notificato un avviso personale e la tabella di espropriazione in data 10.12.2009;
che, stando alla tabella, l’ente espropriante sollecita l’espropriazione formale di mq 400 e l’occupazione temporanea di mq 110 del mapp. no. 185, superfici per le quali offre a titolo d’indennità, rispettivamente, fr. 20.- il mq e fr. 1.- il mq;
che la proprietaria ha contestato le condizioni dell’espropriazione con memoria del 13.1.2010. Reputando evidente di poter qualificare il mapp. no. 185 quale terreno d’attesa con concrete potenzialità edificatorie, essa ha chiesto, da un lato, una modifica dei piani e, dall’altro, un’indennità di fr. 180.-/200.- il mq per l’area espropriata, da completarsi con un’indennità per svalutazione della frazione residua di fr. 100.- il mq qualora la modifica non fosse accettata. Quest’ultima postula, in particolare, lo spostamento del posteggio verso l’estremità orientale del terreno a confine con il mapp. no. 186 e si giustificherebbe sulla base del principio della proporzionalità poiché consentirebbe un utilizzo più razionale della parte residua del fondo ancora suscettibile in un futuro di sfruttamento edilizio;
che l’udienza di conciliazione svoltasi il 15.4.2010, in occasione della quale si è anche proceduto ad un sopralluogo, si è risolta negativamente;
che un intervento espropriativo è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; DTF 129 I 337 c. 4.1 e rinvii);
che l’area da destinare a posteggio pubblico in località __________ è stata definita nell’ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione dell’11.7.2000. Successivamente, con risoluzione governativa del 7.11.2006, è stata approvata una variante che non riguarda però il predetto vincolo;
che, chiedendo lo spostamento del posteggio, sostanzialmente l’espropriata pretende di rimettere in discussione il vincolo pianificatorio;
che, tuttavia, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40 cpv. 2 LALPT); presunzione che si estende anche ai piani costruttivi delle opere stesse (RDAT I-1993 no. 49). Conseguentemente, nell’ambito della procedura espropriativa, il proprietario non ha più la facoltà di contestare l’esproprio o di richiedere una modifica dei piani; infatti il giudice delle espropriazioni non è confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4.);
che, del resto, non sono neppure adempiuti i requisiti per un eccezionale riesame pregiudiziale del vincolo (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);
che la domanda di modifica dei piani andrebbe quindi respinta già solo per questi motivi;
che a prescindere dalle suddette considerazioni essa è comunque anche infondata nel merito;
che, come già indicato, secondo l’espropriata il mapp. no. 185 ha connotazione di terreno d’attesa, potendosi contare in un futuro non troppo lontano con il suo inserimento in zona edificabile. Perciò il principio della proporzionalità imporrebbe di accogliere la modifica dei piani poiché il fondo ne risulterebbe meno pregiudicato nell’ottica di uno sfruttamento futuro a fini edilizi;
che questa tesi trascura che le zone di attesa non sono codificate nella legislazione pianificatoria cantonale;
che quest’ultima conosce, semmai, il concetto di zona senza destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 let. n LALPT), nell’accezione di zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT, la cui funzione è permettere all’autorità pianificatoria di chiarire definitivamente l’azzonamento di una certa area in base alla situazione territoriale ed alle previsioni di sviluppo futuro. Si tratta cioè di una zona dal carattere transitorio, nella quale la pianificazione è differita, da potersi eventualmente destinare in un secondo tempo all’edificazione (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1);
che, tuttavia, posto l’obbligo per l’ente pubblico di pianificare (art. 2 e 14 LPT), la zona senza destinazione specifica costituisce un’eccezione ipotizzabile soltanto qualora, al momento dell’adozione del PR, una determinata area non possa ricevere una collocazione definitiva per ragioni inerenti alla pianificazione del territorio. In sostanza, il differimento della definitiva attribuzione ad una specifica zona è ammissibile soltanto se sussistono incertezze fondate dal profilo pianificatorio (RtiD I-2007 no. 24 c. 3.2 e rinvii);
che nel ISEP 1 il primo PR, approvato il 30.5.1978, aveva istituito un’ampia zona AP-EP in località __________ nella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario precedente la procedura di raggruppamento terreni; il territorio circostante era assegnato alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR l’estensione della zona AP-EP è stata ridotta al solo mapp. no. 185; per il resto il comprensorio è stato attribuito al territorio fuori dalle zone edificabili, rispettivamente è rimasto zona forestale;
che su tali basi il mapp. no. 185 non risulta affatto appartenere ad un comprensorio di transizione in attesa di assumere la destinazione finale di zona edificabile. Ben al contrario, nel 2000 esso ha ottenuto una collocazione chiara e definitiva che ne sancisce l’inedificabilità a fini privati;
che lo stesso Comune esclude, del resto, che la particella possa essere attribuita ad una zona edificabile nei prossimi cinquant’anni (cfr. verbale 15.4.1010);
che l’espropriazione non pregiudica dunque la proprietà nella misura in cui non impedisce lo sfruttamento della frazione residua secondo quanto ammesso dal PR;
che, infine, vista la morfologia dei luoghi, la costruzione dell’opera verso il confine con il mapp. no. 186 appare comunque difficilmente attuabile. Infatti, considerato che la parte meridionale del mapp. no. 185 presenta un declivio accentuato e che la strada di servizio ha una pendenza del 12-15% circa, si imporrebbe un impianto a gradoni per evitare (per ovvi motivi di sicurezza) il posteggio inclinato; in ogni caso si dovrebbero erigere importanti opere murarie di sostegno, con evidenti maggiori oneri finanziari. Dal profilo tecnico la soluzione proposta dall’espropriata si rivela quindi inopportuna oltre che eccessivamente gravosa per il Comune;
che è irrilevante, inoltre, che poco più a sud esista uno slargo sull’altro lato della strada poiché si tratta di un sedime che non è deputato ad accogliere opere pubbliche;
che, tutto ciò considerato, la domanda di modifica dei piani dev’essere respinta;
che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede (art. 45 cpv. 5 Lespr);
che la tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr); le ripetibili saranno assegnate con il giudizio sulla stima.
Per i quali motivi,
richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971,
dichiara
e pronuncia 1. La domanda di modifica dei piani dell’espropriata è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico dell’ente espropriante.
3. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
- RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco