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Ticino Tribunale di espropriazione 20.11.2006 10.2004.108

20 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,003 mots·~10 min·2

Résumé

espropriazione materiale per mancata inclusione di una mappale nella zona residenziale del PR

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.108- 42/04  

Lugano 20 novembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dal Presidente supplente

Fulvio Pezzati

e dai membri

arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 2 giugno 2004 da

ISCC 1 composta da: 1.  MIST 1  2.  MIST 2  3.  MIST 3  tutti rappr. dall’  RA 1   

contro

COEP 1 rappr. dal RA 2  

relativamente al mapp. n. 472 RFD B__________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                        in fatto

A.             La Comunione ereditaria composta da MIST 2 e MIST 3, é comproprietaria in ragione di un mezzo del mappale n. 472 RFD di B__________ di mq 2'405, che appartiene pure a MIST 2 e V__________ M__________, in ragione di un quarto ciascuno.

B.            Il Piano Regolatore di B__________ é stato approvato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999 e dal Consiglio di Stato il16 ottobre 2001.

C.            Il Consiglio Comunale aveva attribuito la part. 472 RFD alla Zona D, residenziale semi-estensiva.

D.            Il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato non ha approvato la decisione del Consiglio Comunale e ha escluso il terreno dalla zona edificabile.

E.            Contro la decisione del Consiglio di Stato i proprietari si sono aggravati al Tribunale della pianificazione.

F.             Il TPT, in data 7 novembre 2002, ha confermato, in via definitiva, la decisione del Consiglio di Stato di escludere il fondo dalla zona edificabile.

G.            Il 2 giugno 2004 gli istanti hanno presentato una notifica di pretese per espropriazione materiale poiché, pur trattandosi di un caso di non azzonamento, sarebbero date le condizioni giurisprudenziali per l’attribuzione di un’indennità a titolo eccezionale.

H.            Il 30 luglio 2004 il Comune si è opposto alla pretesa, indicando in particolare che oltre a essere un caso di non azzonamento, non sono dati i presupposti per l’attribuzione di un’indennità per espropriazione materiale a titolo eccezionale.

I.                Il 14 ottobre 2005 si è tenuta l’udienza di conciliazione e notifica delle prove, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. In questa occasione si è pure proceduto al sopraluogo.

J.              Il 26 giugno 2006 si è proceduto all’audizione di un teste e al dibattimento finale, nel quale le parti si sono nuovamente riconfermate nelle loro domande.

considerato,                         in diritto

1.             L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente riferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.

          Anche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale quando colpisce un solo o pochi proprietari in maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.

          Entrambe le ipotesi presuppongono una concreta possibilità di miglior uso del fondo da parte del proprietario: è indispensabile, cioè, che il terreno sia immediatamente edificabile o, quantomeno, che possa esserlo in un futuro prossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49; Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no. 123-134).

          La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento.

          In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento e che si riscontrano tanto nella legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto nella locale effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e nella situazione del fondo medesimo, al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

          L’esistenza di infrastrutture che potrebbero apparire sufficienti non basta, ad avvalorare la pretesa di indennità (DTF 122 II 455 c. 5a) poiché l’espropriazione materiale presuppone anche che all’entrata in vigore del vincolo il proprietario fosse in grado di edificare il terreno in un prossimo futuro (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva, Kommentar, no. 125, 131 ss).

          Ma il ragionamento di verosimiglianza dell’edificabilità di un terreno non si riconduce, solo, a considerazioni oggettive, bensì anche ad elementi soggettivi tesi a dimostrare la volontà concreta del proprietario di edificare.

          Singolarmente questi elementi sembrano non avere valenza assoluta (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 773; Riva Kommentar, no. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza di indizi circa la volontà di meglio sfruttare il fondo concorre, in una valutazione d’insieme, all’affievolimento del diritto al risarcimento.

          Il proprietario deve dimostrare, in particolare, di aver investito capitali considerevoli per l’urbanizzazione e l’edificazione del terreno e di aver avuto l’intenzione di concretizzare la facoltà sottrattagli dal vincolo.

          Una tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di impugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione materiale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire materialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non avesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad un sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b).

          Nel giudizio appena citato l’indifferenza manifestata dal proprietario di fronte all’imposizione del vincolo è assurta a criterio decisivo posto che l’espropriazione materiale è stata negata nonostante i presupposti oggettivi ne fossero adempiuti.

2.             Si riconduce a tali considerazioni l’istituto della cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria attua quando, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata in vigore l’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona edificabile (Riva, Kommentar, no. 141).

          Secondo un’opinione diffusa in tale evenienza la privazione della possibilità di edificare non spoglia la proprietà di un suo attributo fondamentale posto che l’edificabilità del fondo è subordinata alla sua appartenenza ad una zona edificabile conforme alla legge.

          Fa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha diritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento di uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui occorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.

          Perciò, di regola, la non-attribuzione non adempie i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, Kommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326 c. 4).

          D’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed ordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità finanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una suddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune proprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad avvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo bensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi, Ancora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).

3.             Un obbligo di indennizzo potrebbe imporsi, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile.

3.1. Gli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (1), è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) (2) ed il proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione (3). Queste tre condizioni sono cumulative (Riva, Kommentar, no. 149).

3.2. Oppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lit. a LPT.

La giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio largamente edificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati dall’impronta edificabile dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6a; RDAT II-1998 c. 5b; Riva, Kommentar, no. 159).

3.3. Oppure ancora quando l’azzonamento è legittimato dalla buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente pubblico e che questi ha deluso (Riva, Kommentar, no. 114, 146-160; DTF 121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a).

4.             La soppressione o la limitazione della componente edificabile di un fondo ne riduce il valore traducendosi in un pregiudizio economico.

          Poiché il danno si manifesta con l’entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base, quella data è decisiva ai fini del giudizio sull’espropriazione materiale e sulla quantificazione dell’eventuale indennità (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68; Riva, Kommentar, no. 194).

5.             Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto che disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione del territorio comunale è il PR.

          L’entrata in vigore e la pubblica utilità delle opere che vi sono contemplate sono sancite con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).

6.             Nel caso concreto siamo in presenza del primo piano regolatore conforme alla LPT, come già accertato dal TPT nella sentenza del 7 novembre 2002 e riconosciuto dagli istanti stessi.

7.             Il mancato inserimento in zona edificabile, deciso dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001 (data determinante per valutare l’esistenza di un caso di espropriazione materiale) è perciò un caso di non azzonamento. Conformemente a una consolidata giurisprudenza gli istanti non hanno pertanto diritto a un’indennità a titolo di espropriazione materiale.

8.             L’indennità potrebbe essere concesso a titolo eccezionale se il fondo fosse incluso in un territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT. Anche questa eventualità è però già stata esclusa dalla citata sentenza del TPT.

9.             Resta da esaminare la possibilità di concedere un’indennità a titolo eccezionale se il fondo è edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione.

10.         Gi istanti non hanno nemmeno provato a dimostrare di aver investito ingenti somme, se non il pagamento di contributi di miglioria per CHF 9'540.00 e di contributi di canalizzazione per CHF 1696.00 (doc. F). Tali contributi non possono però essere considerati spese rilevanti (cfr. STCA 50.200.2).

11.         Pertanto, anche se il fondo è inserito nel PGC, approvato dalla SPA il 12 novembre 1975, e é dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (canalizzazioni e accesso), non sono nemmeno soddisfatte le condizioni cumulative per l’attribuzione di un’indennità secondo questa modalità eccezionale.

12.         Infine, dalle tavole processuali non risulta che gli istanti abbiano mai ricevuto da organi competenti assicurazioni vincolanti circa il mantenimento integrale del fondo in una zona edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano l'intenzione del comune di inserire in zona edificabile il fondo, con il risultato però di farsi poi richiamare dal Consiglio di Stato e dal TPT ad un maggior rispetto dei principi fondamentali invalsi in materia di pianificazione del territorio. Essi non possono percIò giovarsi nemmeno di un richiamo generale al principio della buona fede.

13.         Ne consegue che l’istanza deve essere respinta.

14.         L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali come è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 n. 48).

in applicazione                    della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971

dichiara e pronuncia:       1.    L'istanza é respinta.

                                            2.    La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                            3.    Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione a:

-      -     

Per il Tribunale di espropriazione,

il Presidente supplente                                                                  il Segretario giudiziario

avv. Fulvio Pezzati                                                                         Enzo Barenco

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