Raccomandata
Incarto n. 43.2005.1 cs/sc
Lugano 7 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 18 gennaio 2005 emanata da
Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 gennaio 2005 il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: DSS) ha respinto l’istanza del 1. ottobre 2004 presentata da RI 1, minorenne, vittima di atti sessuali, tentata coazione sessuale, minaccia e vie di fatto da parte del marito della madre, tendente all’ottenimento di una riparazione per torto morale di fr. 10'000.—ai sensi della LAV.
In particolare il DSS, accertato che i reati nei confronti dell’istante sono stati perpetrati nella notte tra il 1. e il 2 dicembre 2001, mentre la richiesta è stata presentata il 1. ottobre 2004, ha dichiarato tardiva la domanda poiché presentata oltre il termine di perenzione di due anni previsto dall’art. 16 cpv. 3 LAV.
1.2. L’interessata, sempre rappresentata dall’avv. RA 2, è tempestivamente insorta al TCA contro la predetta pronunzia, contestando le conclusioni dell’autorità cantonale e chiedendo contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In particolare essa rileva che la LAV, all’art. 6, prevede un obbligo d’informazione da parte delle preposte autorità. In concreto, le informazioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAV non sarebbero state fornite. La ricorrente sostiene inoltre che il fatto di essere rappresentata da un avvocato è irrilevante nella misura in cui, comunque, alle autorità incombeva un obbligo d’informazione (STF 1A 137/2003). L’autorità cantonale, infine, non avrebbe nemmeno segnalato la fattispecie al consultorio regionale per l’aiuto delle vittime di reati (doc. I).
1.3. Con risposta del 10 marzo 2005 il DSS propone la reiezione del ricorso. Pur ammettendo che dall’incarto penale non emerge che una informazione in merito alla possibilità di effettuare una richiesta in ambito LAV sia stata data, la perenzione può comunque essere opposta alla vittima, poiché rappresentata da un legale già dal 6 dicembre 2001. Essa ha pertanto avuto il tempo necessario per presentare l’istanza all’autorità competente (doc. III).
1.4. Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. VI e segg.). In particolare questo Tribunale ha dapprima interpellato per iscritto __________, che si è occupata della fattispecie nell’ambito della sua attività presso l’__________, che ha così risposto:
" (...)
Premetto che sono stata membro dell'__________ (__________) __________ ed attualmente lavoro presso il __________ in qualità di assistente sociale.
a) Sono stata interpellata l'11.12.2001 da una cara amica della signora RA 1 che mi comunicava la situazione familiare in quel momento e la richiesta di un intervento a sostegno delle bambine e della signora RA 1.
b) Successivamente la signora RA 1 mi ha contattata direttamente, conoscendomi per dei fatti che l'avevano coinvolta precedentemente, chiedendomi al più presto un appuntamento e dicendomi di essersi rivolta in polizia per una denuncia penale nei confronti del marito, in merito a molestie sessuali nei confronti della figlia (il marito nel frattempo era già stato allontanato dal domicilio).
c) Come membro __________, avevo contattato l'avvocato RA 2 per assicurarmi che gli aspetti penali fossero seguiti da un legale. Non rammento il periodo della telefonata, ma ricordo di aver avuto contatti con lo stesso sia in occasione del processo che in un colloquio successivo, avvenuto esattamente il 4 giugno 2003 presso lo studio dell'avvocato __________ (legale della signora per gli aspetti della separazione), al quale ero presente su richiesta dell'interessata. Durante questo colloquio si è parlato proprio dell'indennizzo: non essendo materia dell'avvocato __________, quest'ultimo chiamò il suo collega avvocato RA 2 per approfondire questo aspetto.
Ricordo anche di aver sollecitato l'avvocato a fare una richiesta preventiva alla LAVI. Ero infatti venuta a sapere che l'avvocato RA 2 stava mediando con l'avvocato __________ (legale dell'autore del reato) per trovare una soluzione soddisfacente rispetto all'indennizzo: la proposta era stata quella di offrire alla figlia una polizza vita pari alla cifra dell'indennizzo, che il giudice della corte aveva stabilito in fr. 10'000.--. Personalmente contestai questa proposta, poco accettabile dal profilo morale e anche per il fatto che la minorenne sarebbe venuta in possesso della somma in oggetto solo dopo il compimento della maggiore età; inoltre in quel momento si sapeva che la situazione finanziaria dell'autore non era solvibile.
d) Sì, ho fornito direttamente questa informazione all'interessata. Faccio presente che la signora RA 1 si è sempre dimostrata molto restia a chiedere degli aiuti, ha sempre voluto trovare delle soluzioni finanziarie autonome senza accettare l'aiuto dello Stato (addirittura a volte abbiamo dovuto faticare per farle accettare i suoi diritti). Non potevo dunque pretendere che la signora inoltrasse spontaneamente una richiesta di risarcimento, ma ero tranquilla che l'avvocato penale avrebbe provveduto a questi aspetti (riscossione della cifra e richiesta finanziaria alla LAVI).
e) La prima segnalazione è avvenuta l'11 dicembre 2001 e successivamente ho visto la signora il 18 dicembre 2001, il 20 dicembre 2001, il 14 gennaio 2002, il 21 febbraio 2002 (colloquio in presenza del __________), 25 febbraio 2002, 6 marzo 2002, 11 aprile 2002, 31 maggio 2002, 5 novembre 2002, 20 dicembre 2002, 28 gennaio 2003, 5 maggio 2003, 6 maggio 2003, 15 maggio 2003 e 4 giugno 2003. I contenuti di questi colloqui erano prettamente di sostegno sociale, economico, educativo e di integrazione delle figlie in Ticino. Non mi risulta che altri colleghi dell'__________ si siano interessati della signora RA 1 dopo la cessazione del mio incarico. Preciso peraltro che ho continuato ad occuparmi della situazione (che seguo tuttora) in qualità di capo-progetto per il collocamento diurno delle figlie all'__________.
Preciso infine che il risarcimento per la minorenne, oltre a rappresentare un indennizzo a favore del danno che la ragazza ha subìto, garantirebbe anche alla signora RA 1 una chiarezza nella relazione con sua figlia.
Mi auguro che questa situazione si risolva in modo positivo per la minorenne, che ora segue una terapia al __________ (trattamento che avrebbe dovuto effettuare già negli anni addietro)." (Doc. XIII)
1.5. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la ricorrente ha affermato:
" (...)
Relativamente al punto c) dello scritto della signora __________, corrisponde al vero quest'ultima ha contattato il sottoscritto legale alfine di discutere, in termini generici e quindi relativamente alle tempistiche, probabilità di condanna e durata dell'eventuale pena del procedimento penale che era stato avviato. Ciò è accaduto per la precisione il 9.12.2002 ed il tema LAV non è stato neppure accennato. Unicamente, la signora __________ mi aveva pregato di fare pressioni sulla signora RA 1, madre della vittima, affinché inducesse la figlia ad incontrare uno specialista che la aiutasse a superare il trauma subito.
E' altresì vero che la signora __________ era presente al processo, frangente nel quale - con ogni evidenza - gli sporadici scambi verbali si sono limitati alla stretta attualità del dibattimento.
In data 4 giugno 2003 la signora RA 1 si è presentata ad un colloquio con l'avv. __________, legale che ancor oggi ne segue le pratiche di divorzio, accompagnata dalla signora __________. In tale occasione, si è ritenuto di approfittare della presenza in studio della signora RA 1 per fare il punto con il sottoscritto circa le pratiche d'incasso del torto morale assegnato alla Corte.
Le trattative con il legale del signor __________ erano infatti giunte ad una proposta che ruotava attorno alla costituzione da parte di questi di una polizza sulla vita riscattabile al valore di fr. 10'000.-- al compimento di 18 anni da parte di RI 1.
La discussione si è quindi concentrata sui pregi e difetti di tale proposta concludendo al fatto che nei termini adottati da controparte, la stessa non poteva essere accolta. Il sottoscritto avrebbe quindi tentato di indurre l'autore del reato a formulare una nuova e più confacente modalità di pagamento.
Non corrisponde tuttavia al vero che la signora __________ parlò della LAV, né tanto meno informò i presenti del termine e della necessità di presentare una "richiesta preventiva". In realtà, tale possibilità, ovvero l'opportunità di formulare una richiesta "cautelativa", è stata illustrata per la prima volta allo scrivente legale in occasione di un cortese colloquio telefonico intervenuto il 6 ottobre 2004 con il signor __________. E' stato soltanto in tale frangente che - per la prima volta - lo scrivente è stato reso cognito della possibilità e/o opportunità di formulare un'istanza cautelativa alfine di interrompere il termine di perenzione ancor prima che un Tribunale abbia non solo quantificato l'importo ma neppure riconosciuto il diritto allo stesso.
Viene quindi recisamente contestato che detta informazione venne data dalla nel mese di giugno 2003.
Del resto, se così come sostiene la signora __________, la stessa avesse "sollecitato" il sottoscritto a presentare un'istanza cautelativa, detta istanza sarebbe senz'altro immediatamente stata inoltrata. Giova ricordare che al momento del colloquio citato dall'assistente sociale, il termine previsto dalla LAV era ormai giunto a poco meno di 6 mesi dalla scadenza. E' quindi evidente che se la signora __________ avesse discusso i termini della LAV, illustrando e/o sollecitando, come da lei sostenuto, l'inoltro di un'istanza cautelativa, la stessa sarebbe stata spedita il giorno stesso.
Peraltro, pure l'avv. __________, presente all'incontro, non rammenta che si sia parlato di LAV ma unicamente della proposta di liquidazione formulata da controparte.
Occorre peraltro rilevare che pure nel caso in cui si volesse ritenere che la signora __________ abbia illustrato i termini dell'aiuto alle vittime il 4 giugno 2003, sarebbe comunque soltanto in tale data che la rappresentante della minorenne avrebbe ottenuto le informazioni che la LAV prevede vengano date dai preposti servizi. In tale contesto, il termine di 2 anni sarebbe pertanto iniziato a decorrere da tale momento, rendendo di fatto l'istanza 1 ottobre 2004 tempestiva (in questo senso una recente sentenza del Cantone Zurigo).
In merito al punto d), occorre rilevare che la signora __________ non ha indicato una data in cui la signora RA 1 sarebbe stata informata dei diritti rilevanti dalla LAV. Al punto e) l'assistente sociale ha infatti segnalato che i numerosi colloqui avevano prettamente il carattere di sostegno sociale, economico ed educativo, senza quindi riferimenti alla LAV.
In realtà, nonostante l'assiduo ed encomiabile interessamento mostrato dalla signora __________ nei confronti della vittima e della signora RA 1, quest'ultima non è mai stata informata da parte dei servizi sociali della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato per il pagamento del torto morale concesso alla figlia.
A mente dello scrivente, la signora RA 1 è stata informata della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato da parte dell'avv. __________ quando, nel corso della primavera 2004, è emerso che sarebbe stato impossibile ottenere il pagamento da parte dell'autore del reato.
Dopo tale incontro con il collega, infatti, la signora RA 1 ha contattato il sottoscritto legale chiedendo di formulare istanza d'intervento da parte dello Stato a tutela dei diritti della figlia. Ciò è avvenuto nel corso dell'estate 2004 e non può dunque che confermare che prima di tale momento la signora RA 1 non aveva ottenuto informazioni relativamente a tale particolare diritto che le spettava ai sensi della LAV." (Doc. XV)
1.6. In data 8 settembre 2005 __________ è stata sentita innanzi al TCA, affermando:
" L'avv. RA 2 patrocinatore della sig.ra RA 1 svincola la teste dall'obbligo di serbare il segreto.
Sono __________, assistente sociale fino al __________ ho fatto parte in tale mia veste del __________. Ho conosciuto la sig.ra RA 1 e in tale mia veste nel 2000 in occasione dell'accoglienza che le era stata data presso la __________ a seguito di problemi con l'ex marito.
Per quanto mi è noto non vi furono conseguenze penali e quindi nemmeno risarcimento in un ottica LAVI in quell'occasione.
Come ho già scritto al TCA subito dopo gli eventi dell'1/2.12.2001 sono stata contattata da un'amica della RA 1 così incaricata dalla stessa RA 1 per interessarmi della sua situazione soprattutto in un'ottica sociale perchè a quel momento il marito era stato allontanato, la sig.ra, che a quel tempo lavorava come __________, era rientrata a casa.
Normalmente presso le __________ il mio compito era sostanzialmente quello di dare un sostegno di tipo sociale, disponiamo della collaborazione di psicologi e facciamo capo alla psichiatra e per quanto concerne invece l'aspetto dell'ass. giuridica normalmente interviene più tardi. Nel caso concreto la sig.ra ha provveduto direttamente alla denuncia salvaguardando immediatamente i diritti della figlia per cui il mio intervento si è concentrato sull'aspetto sociale.
Per l'aspetto giuridico in generale presso l'__________ l'ass. sociale ha un'autonomia di interpellare o far scegliere un patrocinatore alla vittima per una prima valutazione del caso di consulenza. L'AG viene decisa poi successivamente se il caso lo impone.
Nel caso concreto la sig.ra, come specifica l'avv. RA 2, si è rivolta all'avv. __________ per gli aspetti relativi alla separazione del marito, l'avv. __________ ha delegato all'avv. RA 2 gli aspetti di natura penale.
Devo dire di avere accennato e che la sig.ra sapeva dell'opportunità di ricevere un risarcimento ma la sig.ra era testarda e riteneva che parlare di questi fatti non avrebbe fatto bene alla figlia tanto è vero che anche nell'ottica del sostegno psicologico è stata restia a far seguire la figlia salvo poi tardivamente prendere consapevolezza della necessità di questo intervento.
La situazione economica della sig.ra in quel momento era difficile, tanto che fu necessario a far capo ad un piano finanziario con terzi, ma la sig.ra non mi chiese e io non le redassi una richiesta di risarcimento all'attenzione del delegato.
Penso di poter situare nel tempo l'informazione generale data alla sig.ra circa la possibilità di ottenere un risarcimento al 2002.
Mi riferisco specificatamente al risarcimento che poi è stato definito in fr. 10'000.-- al processo. Specifico che tale somma non aveva soddisfatto la signora.
Il tema era stato trattato ed era stato cifrato un importo del danno con la sig.ra che già sembrava alla sig.ra RA 1 contenuto ma che poi in sede processuale è stato addirittura ridotto.
In effetti, come precisa l'avv. RA 2, la sig.ra con lui indicava un importo di torto morale per la figlia di fr. 50'000.-- che l'avv. indicò come eccessivo chiedendo 20'000.-- e ricevendone 10'000.--. La teste specifica che in quel periodo vi fu un caso parallelo di gravi abusi dove il risarcimento fu di fr. 50'000.-- e la sig.ra RA 1 venne informata di questa circostanza a dimostrazione che le sue pretese erano eccessive.
Devo dire di avere indicato all'avv. RA 2 il giorno stesso del processo la necessità di procedere con una richiesta di risarcimento ai sensi della LAV e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c'è stato un incontro nello studio dove era cenno al risarcimento che l'autore del reato tramite il suo avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità che psicologicamente erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito la necessità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV.
La domanda preventiva era stata da me consigliata perchè si stava perdendo tempo e l'autore sembrava essere non solvibile per le notizie che mi giungevano da amici e conoscenti della RA 1.
L'avv. RA 2 specifica a sua volta di aver avuto un contatto con __________ il 6.10.2004 mentre la sua istanza è del 1.10.04. in occasione di questo colloquio __________ gli ha preannunciato che avrebbe dato un preavviso negativo alla richiesta di risarcimento preventivo siccome è intempestiva. L'avv. RA 2 specifica che, in occasione di un colloquio con l'avv. __________ a fronte della difficoltà d'incasso da parte dell'autore dell'importo fissato al risarcimento del danno, ha recepito il consiglio del collega di domandare un intervento ai sensi della LAVI." (Doc. XXV)
1.7. Infine, il TCA ha interpellato l’avv. __________ (doc. XXVI e XXVII). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XVIII).
L’avv. __________ ha osservato:
“Mi sono incontrato in data 4 giugno 2003 con la mia cliente, signora RA 1 e con la signora __________ per discutere una pratica di carattere personale.
Ricordo che ad un certo punto sono sorte delle questioni in relazione alla procedura penale trattata dall'avv. RA 2.
Ho pertanto chiesto al mio collega di studio di venire nel mio ufficio per fornire i ragguagli della situazione.
Non ho partecipato ininterrottamente al colloquio tra l'avv. RA 2, la signora __________ e la signora RA 1 in quanto, se ben ricordo, mi sono brevemente assentato.
Ciò nonostante, durante il colloquio si è effettivamente discusso dell'importo che la Corte delle assiste correzionali aveva riconosciuto alla figlia minorenne della mia cliente a titolo di indennità.
L'avv. RA 2 aveva infatti ricevuto dal legale dell'autore del reato una proposta transattiva che a tutti era sembrata inaccettabile.
Posso comunque dichiarare che in mia presenza la signora __________ non ha informato l'avv. RA 2 della possibilità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV e non lo ha neppure reso attento dell'approssimarsi del termine di perenzione di due anni." (Doc. XXVII)
in diritto
2.1. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993, ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto consiste in:
a. consulenza;
b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo e riparazione morale.
(art. 1 cpv. 2 LAV)
L'art. 2 cpv. 1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.
Per l’art. 3 cpv. 1 LAV i Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in comune. Il cpv. 2 prevede che i consultori hanno in particolare i seguenti compiti:
a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico;
b. danno informazioni sull’aiuto alle vittime.
A norma dell’art. 3 cpv. 3 LAV i consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un aiuto immediato.
Per l’art. 3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l’aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.
Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 3 cpv. 5 LAV).
Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAV in occasione della prima audizione la polizia informa la vittima circa l’esistenza dei consultori. Per il cpv. 2 essa comunica a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione. Infine, il cpv. 3 prevede che le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla procedura d’inchiesta.
Va qui rilevato che per l’art. 85 CPP in occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia. La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima sulla possibilità di rifiutare tale comunicazione. Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.
La Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
L'art. 9 cpv. 1 LAV (Pretese civili) stabilisce che, per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).
In virtù dell'art. 9 cpv. 3 LAV se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
Infine, secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.
2.2. La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.
Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.
Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
L'art. 14 cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).
L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.
Infine, secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
Infine, per l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare all’autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.
2.3. Con sentenza del 3 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 II 241, il TF ha stabilito che “in considerazione dell’importanza del diritto della vittima di ottenere un’indennità giusta l’art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d’informazione delle autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l’ha impedita, senza sua colpa, di agire tempestivamente.” La fattispecie allora trattata dal TF era un caso eccezionale, in cui l’equità ha impedito di opporre alla pretesa della vittima il termine di perenzione di due anni previsto dall’art. 16 cpv. 3 LAV.
In quell’occasione il TF, dopo aver rammentato che il termine di “prescrizione” in realtà è un termine di perenzione, che, di regola, non può essere né sospeso, né interrotto, se non tramite un’azione, né può essere oggetto di restituzione, ha rilevato che il Consiglio federale, nel suo Messaggio, aveva indicato che un termine di perenzione relativamente breve avrebbe obbligato la vittima ad agire immediatamente, visto che l’indennità assegnata sulla base della LAV ha quale scopo di permettere alle vittime di far fronte alle difficoltà che sopraggiungono subito dopo il reato. Inoltre l’autorità competente deve essere nelle condizioni di poter decidere in un momento in cui è ancora possibile delucidare le circostanze esatte del reato. Secondo il Consiglio federale le vittime hanno la possibilità di agire a tempo grazie all’aiuto dei centri di consultazione che dovrebbero aiutare la vittima a inoltrare la domanda di risarcimento.
L’Alta Corte, dopo aver rammentato le critiche della dottrina che ritiene, in taluni casi, il termine di prescrizione troppo corto (per esempio quando gli effetti di un reato si manifestano solo in un secondo tempo o quando la vittima si trova nell’impossibilità di agire in tempo utile), ha ricordato che l’art. 6 LAV incarica la polizia d’informare la vittima dell’esistenza dei centri di consultazione, ai quali trasmette nome ed indirizzo della persona coinvolta, a meno che questa si opponga. I centri di consultazione devono poi informare la vittima dell’aiuto che prevede la LAV, compreso quello di avvertire la persona interessata del suo diritto di domandare un indennizzo o una riparazione morale ai sensi degli art. 11 segg. LAV.
Il TF, successivamente, si è chinato sulla fattispecie concreta, esaminando se in quel caso la mancanza d’informazione dell’autorità poteva, eccezionalmente, aver quale conseguenza quella di potersi scostare dal termine di perenzione previsto dall’art. 16 cpv. 3 LAV. Dopo avere nuovamente fatto riferimento al Messaggio del Consiglio federale, l’Alta Corte ha rilevato che il termine di perenzione di due anni può essere opposto alla vittima solo se effettivamente è stata messa nelle condizioni di far valere i suoi diritti, ossia se è stata informata a tempo dei suoi diritti. Quando la legge conferisce all’autorità un dovere d’informazione che ha completamente omesso di soddisfare, l’amministrato può, prevalendosi della protezione della buona fede, esigere dall’autorità che entri nel merito della richiesta anche se i suoi diritti sarebbero prescritti. Il dovere d’informazione ha quale corollario che la vittima non deve subire alcun pregiudizio dalla mancanza d’informazione che l’ha impedita d’agire a tempo.
Nel caso giudicato dal TF la vittima avrebbe potuto inoltrare una richiesta prima della scadenza del termine di perenzione se la polizia avesse dato un’informazione completa circa l’esistenza dei suoi diritti e del termine di perenzione.
Il TF, accertato che la ricorrente, vedova, disoccupata e vittima di sequele psichiche derivanti dall’aggressione subita, non è stata informata in alcun momento dell’esistenza dei suoi diritti derivanti dalla LAV, tenuto conto delle circostanze eccezionali della fattispecie, ha stabilito che la vittima ha lasciato spirare il termine di due anni senza alcuna colpa da parte sua ed ha accolto il ricorso.
In data 19 agosto 2003, il TF, con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., in un altro caso concernente l’applicazione della LAV, ha ricordato che una soluzione analoga a quella appena descritta deve trovare applicazione anche nel caso in cui, senza che l’informazione legale sia stata omessa, le conseguenze del reato sono diventate riconoscibili per la vittima solo dopo l’espirazione del termine (DTF 126 II 348). L’Alta Corte ha rammentato di aver anche giudicato che se la vittima non dispone a tempo di tutti gli elementi necessari per specificare interamente l’oggetto e i motivi della domanda d’indennizzo, quali per esempio l’ammontare della pretesa, deve comunque inoltrare la richiesta prima dello scadere del termine di perenzione, esponendo i fatti con la precisione che ci si può attendere, in buona fede, a quel momento (DTF 126 II 93 consid. 2 e 3).
Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale, la vittima, dopo avere ricevuto dal giudice istruttore l’informazione che avrebbe potuto inoltrare una domanda ai sensi della LAV, ha atteso ancora un anno prima di effettivamente notificare la richiesta all’autorità competente.
La ricorrente sosteneva in particolare che andavano applicate, per analogia, le norme derivanti dagli art. 60 cpv. 1 e 67 cpv. 1 CO, 47 cpv. 2 LAVS e 48 cpv. 2 LAI.
L’Alta Corte ha rammentato di aver già stabilito che l’incertezza giuridica di cui si lamentava la ricorrente era stata risolta nel senso che la vittima può pretendere, in buona fede, di sottrarsi al rigoroso termine di perenzione di due anni solo se si rivolge all’autorità competente senza alcun ritardo supplementare, subito dopo aver ricevuto l’informazione mancante. Il TF ha poi sottolineato che il regime delle disposizioni invocate dalla ricorrente diverge fondamentalmente da quello consacrato dall’art. 16 cpv. 3 LAV e che piuttosto si potrebbe far riferimento agli articoli del CC sulla filiazione (art. 256c cpv. 3, 260c cpv. 3 e 263 cpv. 3 CC), che non accordano alcun termine supplementare a libera disposizione del richiedente, il quale, anzi, deve agire il più rapidamente possibile, secondo le circostanze, non appena la causa del ritardo cessa.
Nel caso che il TF era chiamato a giudicare la ricorrente, vittima di un reato nel corso dei mesi di giugno e luglio 1996 non aveva ricevuto alcuna informazione fino al 14 giugno 2000, quando il giudice istruttore le ha fatto presente la possibilità di rivolgersi all’autorità competente in materia LAV. L’interessata ha inoltrato la propria domanda un anno dopo. Avendo ammesso lei stessa di aver creduto di avere a disposizione ancora un anno per poter far valere i propri diritti, l’Alta Corte ha stabilito che non ha manifestamente agito con la diligenza che ci si poteva ragionevolmente attendere da lei. Infatti si è esposta al rischio che la sua opinione relativa alla situazione giuridica non fosse seguita dalle autorità giudicanti, rischio che era evidente poiché la sua opinione era una semplice speculazione. Inoltre il caso era semplice poiché la vittima chiedeva unicamente una riparazione per torto morale. Le sue pretese sono pertanto state giudicate perente.
Con sentenza del 19 settembre 2003 (1.A 137/2003) il TF si è chinato sul caso di una vittima, rappresentata da un avvocato, la quale, secondo la polizia, era stata informata della possibilità di chiedere aiuti ai sensi della LAV. In particolare nel rapporto di polizia figurava la frase “X. wurde über das OHG informiert, nimmt jedoch keinen Gebrauch davon.”
L’interessato ha tuttavia fatto valere di non essere stato informato, anche perché, a causa di quanto successo, è stato subito ricoverato in ospedale dove non poteva né essere interrogato, né essere informato. Altri elementi proverebbero che l’informazione, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, in realtà non sarebbe mai stata data.
Il TF, dopo aver condiviso le motivazioni del Tribunale di primo grado secondo il quale la polizia aveva comunque informato la vittima, ha esaminato se i primi giudici hanno ritenuto a ragione che l’informazione data dalla polizia, seppur generale, fosse sufficiente ai sensi della LAV, ciò che l’insorgente contestava, ritenendo necessario, al fine dell’inizio della decorrenza del termine di perenzione, una informazione precisa anche sulla possibilità di domandare un risarcimento danni e per torto morale.
L’Alta Corte ha rammentato che, sulla base degli art. 6 LAV e 3 cpv. 2 lett. b LAV, mentre i consultori cantonali hanno un obbligo di fornire un’informazione dettagliata circa le possibilità offerte dalla LAV, la polizia può accontentarsi di un’informazione generale circa l’aiuto dei consultori per le vittime di reati.
Successivamente il TF ha esaminato l’art. 6 cpv. 2 LAV che obbliga la polizia a comunicare a un consultorio nome e indirizzo della vittima, tranne se questa si oppone, lasciando nel caso di specie la questione aperta sulla circostanza a sapere se è sufficiente che la vittima non si dichiari interessata alla comunicazione del suo nome al consultorio per liberare la polizia dai suoi obblighi.
Nel caso di specie il ricorrente era stato informato dalla polizia perlomeno in maniera generale ed aveva manifestato un certo disinteresse circa la possibilità di avere informazioni più dettagliate. Egli comunque sapeva, prima del 15 novembre 2000, dell’esistenza di questa possibilità. Il TF ha pertanto concluso affermando che “der Beschwerdeführer, der zumindest in groben Zügen von der Existenz der Opferhilfe wusste, hätte deshalb noch genügend Zeit gehabt, sich über seine Ansprüche nach Opferhilfgesetz zu informieren, sei es bei einer Beratungsstelle oder bei seinem damaligen Anwalt.” Per cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di perenzione biennale dell’art. 16 cpv. 3 LAV.
2.4. In concreto i reati nei confronti della ricorrente sono stati perpetrati nella notte tra il 1. e il 2 dicembre 2001.
L’istanza presentata il 1. ottobre 2004 è pertanto, di principio, perenta. Infatti per l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare all’autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato.
Tuttavia, l’insorgente fa valere di non essere mai stata resa edotta in merito alla circostanza che avrebbe avuto la possibilità di presentare un’istanza alle autorità competenti, ciò in violazione degli art. 6 LAV e 85 CPP ed indipendentemente dalla circostanza che nel frattempo, e comunque prima dello scadere del termine di perenzione di due anni, si è avvalsa delle prestazioni di un legale.
Come visto, in casi eccezionali la perenzione non può essere opposta alla vittima, laddove l’equità impedisce di far decorrere il termine dalla data del reato (DTF 123 II 241). Nel caso giudicato dal TF le autorità preposte non avevano mai, in nessuno stadio della procedura, avvisato la vittima dei suoi diritti derivanti dalla LAV, per cui la richiesta di indennizzo, depositata pochi mesi dopo lo scadere del termine di due anni, non poteva essere considerata tardiva.
Con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., il TF ha rilevato che la vittima può ritenersi in buona fede, ed evitare il rigore dell’art. 16 cpv. 3 LAV, solo se inoltra la propria richiesta senza alcun ritardo supplementare, appena ha ricevuta l’informazione che le mancava.
Nel caso che questo TCA è chiamato a giudicare emerge invece che l’interessata, per il tramite del suo legale, è stata informata della possibilità di inoltrare la richiesta di risarcimento da una dipendente dell’__________ sia in occasione del processo (cfr. doc. XXV: “devo dire di avere indicato all’avv. RA 2 il giorno stesso del processo la necessità di procedere con una richiesta di risarcimento ai sensi della LAV”), sia in occasione di un incontro il 4 giugno 2003 (cfr. doc. XXV: “e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c’è stato un incontro nello studio dove era cenno al risarcimento che l’autore del reato tramite il suo avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità che psicologicamente erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito la necessità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV.”).
Queste affermazioni confermano le precedenti risposte scritte della __________ che il 5 aprile 2005 aveva affermato di ricordare “di aver avuto contatti con lo stesso (ndr: il legale della ricorrente) sia in occasione del processo che in un colloquio successivo, avvenuto esattamente il 4 giugno 2003 presso lo studio dell’avvocato __________ (legale della signora per gli aspetti della separazione), al quale ero presente su richiesta dell’interessata. Durante questo colloquio si è parlato proprio dell’indennizzo: non essendo materia dell’avvocato __________, quest’ultimo chiamò il suo collega avvocato RA 2 per approfondire questo aspetto. Ricordo anche di aver sollecitato l’avvocato a fare una richiesta preventiva alla LAVI.” (doc. XIII)
Neppure le successive affermazioni dell’avv. __________ sono atte a smentire quanto accertato poiché, pur rilevando che “in mia presenza la signora __________ non ha informato l’avv. RA 2 della possibilità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV e non lo ha neppure reso attento dell’approssimarsi del termine di perenzione di due anni.”, ha comunque affermato che “non ho partecipato ininterrottamente al colloquio tra l’avv. RA 2, la signora __________ e la signora RA 1 in quanto, se ben ricordo, mi sono brevemente assentato.” (doc. XXVII)
Per cui non si può escludere che l’informazione sia stata data in assenza dell’avv. __________. Del resto, comunque, già in occasione del processo avvenuto il 6 maggio 2003, l’informazione era stata data alla ricorrente (cfr. doc. XXV).
Ne segue che l’interessata era a conoscenza della possibilità di inoltrare una richiesta, perlomeno cautelativa, ai sensi della LAV, alcuni mesi prima dello scadere del termine di perenzione di due anni. La ricorrente poteva pertanto inoltrare l’istanza prima del 2 dicembre 2003.
Anche la richiesta dell’insorgente di far decorrere il termine di due anni dal giugno 2003, va respinta. Infatti da una parte il termine decorre, di regola, dalla data del reato (e non da quando l’informazione è stata data) e dall’altra, come visto, le deroghe devono essere interpretate restrittivamente e nel caso in cui siano riconosciute, la vittima deve agire immediatamente. Non vi è infatti spazio per un nuovo termine di due anni.
La decisione merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.5. L’insorgente, nel proprio ricorso, oltre alla generica indicazione (“documenti, testi, richiamo incarti”) richiama l’intera documentazione formante l’incarto del ministero pubblico Inc. __________ (doc. I).
L’incarto penale è stato richiamato in data 16 marzo 2005 dal Giudice delegato (doc. VIII), il quale ha estratto copie della documentazione più importante, dandone comunicazione alle parti (doc. XII).
Il TCA ha inoltre sentito sia per iscritto che personalmente __________, che si è occupata della fattispecie in esame e, per iscritto, l’avv. __________ che ha apportato alcune precisazioni. Le parti hanno potuto esprimersi in merito.
Questo tribunale ritiene che le risultanze dell’istruttoria siano chiare e pertanto rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.6. L’interessata chiede l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio.
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce a ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (cfr. DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; 115 Ia 193; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm., pag. 151; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).
Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Il TF ha in particolare stabilito che la concessione dell'assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (cfr. STFA del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99; DTF 125 V 202; STFA del 2.9.1994 in re J.P.H, H 214/93; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):
a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno.
b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
A livello cantonale la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
In concreto, a prescindere dal fatto che la causa non aveva alcuna possibilità di esito favorevole considerato che l’interessata era a conoscenza della facoltà di inoltrare una richiesta ai sensi della LAV alcuni mesi prima della scadenza del termine, la domanda va respinta poiché l’insorgente, malgrado numerosi solleciti, non ha prodotto il certificato municipale necessario.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’istanza tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti