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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2026 42.2025.49

16 mars 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,766 mots·~54 min·8

Résumé

OR a seguito di aiuti in natura da ex compagno.Rinvio atti a USSI per chiarire se ricevuto generi alim.solo occasion.e di valore modesto oppure regolarm.,nonché se cene offerte da parenti e amici limitate a deter.ricorr.Sanzione per avere sottaciuto carta di credito ridotta da fr.300 a 200 x 3 mesi

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 42.2025.49-50   rs

Lugano 16 marzo 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2025 di

RI1, ______  

contro  

le decisioni su reclamo del 4 e del 5 settembre 2025 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nata il ______ 1975, è stata al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2023 (cfr. doc. 978; 967; 948; 933; 910; 889; 870; 857; 844; 831; 818; 808; 799; 765; 752; 688; 684; 672; 661; 650; 634; 610; 604; 579; 541; A2 pag. 2).

                                  Con decisione del 21 giugno 2023 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità ha assegnato alla medesima una rendita intera di invalidità di fr. 1'250.-- al mese a decorrere dal 1° gennaio 2023.

                                  Le prestazioni retroattive da gennaio a giugno 2023, pari a fr. 7'500.--, sono state compensate con le prestazioni assistenziali versatele in precedenza (cfr. doc. 1297).

                                  La Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione del 23 novembre 2023, le ha poi riconosciuto una prestazione complementare alla rendita AI di fr. 2'285.-- mensili, comprensivi del rimborso per il premio dell’assicurazione malattia, a far tempo dal 1° gennaio 2023. Le PC dovute dal mese di gennaio al mese di novembre 2023 di fr. 19'525.-- sono anch’esse state oggetto di compensazione con le prestazioni assistenziali per fr. 13'835.-- (cfr. doc. 1274).

                          1.2.  La Sezione del sostegno sociale e dell'inserimento - Ispettorato, l’11 luglio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che dall’istruttoria esperita è emerso:

" (…)

3.1 l'utente non ha informato l'USSI di possedere una ________ e pertanto non ha mai consegnato ad USSI gli estratti delle transazioni mensili (accrediti/addebiti).

      In occasione dell'audizione del 06.03.2024 la signora RI1 ha dichiarato di possedere da diversi anni una carta di credito ________ che saltuariamente utilizza per eseguire dei pagamenti online.

      Chiesti ed ottenuti gli estratti conto carta di credito ________, per il periodo durante il quale la RI1 ha beneficiato dell'assistenza sociale, il Servizio ispettorato ha svolto un'analisi dei movimenti finanziari e non sono emersi elementi che avrebbero influenzato il calcolo del reddito residuale disponibile; pertanto la violazione è unicamente riconducibile all'omissione dell'obbligo di annuncio in ambito Las.

3.2 l'utente non ha informato l'USSI di aiuti finanziari ricevuti dal suo ex compagno, il signor ______ di ______.

      La signora RI1 ha potuto beneficiare di aiuti finanziari ed a suo dire anche aiuti in alimenti regalati; tanto da permetterle di non utilizzare la prestazione assistenziale per il proprio sostentamento.

      Concretamente, l'ispettorato è giunto a questa conclusione dopo un'accurata analisi dei movimenti finanziari presenti sul conto ______ e sulla carta di credito ________ dell'utente. L'analisi ha permesso di far emergere quali sono le mensilità nelle quali l'utente non ha utilizzato, oppure ha utilizzato solo marginalmente, il proprio conto e la propria carta di credito e questo grazie agli aiuti ricevuti dal signor ______. Questa situazione, se preventivamente nota all'USSI, avrebbe avuto come conseguenza, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'eventuale emissione di decisioni di negazione al diritto alle prestazioni assistenziali in quanto il minimo vitale era garantito da altre entrate.

      (…)

      Succintamente:

l'anno 2020 sono da ritenere indebite le prestazioni erogate durante 3 mensilità (ottobre, novembre e dicembre 2020);

per l'anno 2021 sono da ritenere indebite le prestazioni erogate durante 8 mensilità (gennaio, febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021);

per l'anno 2022 sono da ritenere indebite le prestazioni erogate durante 4 mensilità (febbraio, marzo, aprile e maggio 2022). (…)" (Doc. 63-64)

                          1.3.  Con decisione dell’11 settembre 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha conseguentemente ordinato a RI1 di restituire la somma di fr. 34'653.--, corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogatele da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto a novembre 2021 e da febbraio a maggio 2022 (cfr. doc. A6).

                          1.4.  Con ulteriore provvedimento del 12 settembre 2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI1, in applicazione dell’art. 9a lett. d del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di ottobre 2024, in quanto l’istruttoria svolta dal Servizio ispettorato della Sezione del sostegno sociale e dell'inserimento ha messo in luce che la medesima ha omesso di aver beneficiato di aiuti finanziari e di possedere una carta di credito da diversi anni. L’amministrazione ha precisato che ella, del resto, non ha presentato giustificazioni valide entro il termine assegnatole (cfr. doc. 53).

                          1.5.  RI1, il 19 settembre 2024, ha interposto reclamo contro le decisioni dell’11 e del 12 settembre 2024, nel quale ha sostanzialmente fatto valere di mai avere asserito di avere ricevuto sostegno finanziario da terzi, bensì unicamente aiuti di carattere materiale, quali derrate alimentari, cibo, frutta e ortaggi in modo particolare (cfr. doc. 50=A5).

                          1.6.  L’USSI, con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione da fr. 34'653.-- (cfr. consid. 1.3.) a fr. 5'385.30, motivando come segue:

" (…) Come confermato dall'insorgente, nel caso concreto pacifico è che la medesima ha ricevuto aiuti da parte dell'ex compagno.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Ispettorato sociale, sulla base degli elementi raccolti non è stato possibile stabilire con sufficiente grado di verosimiglianza che RI1 ha beneficiato di aiuti finanziari da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto 2021 a novembre 2021 e da febbraio 2022 a maggio 2022.

Considerato quanto sopra, non risulta giustificato richiedere la restituzione dell'intera somma versata a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo in oggetto.

Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per gli anni 2020 e 2021-2022 stabiliscono un fabbisogno rispettivamente di CHF 997.- e di CHF 1006.- mensili per una persona, il quale, secondo le linee guida CSIAS, include le spese di alimentazione, bevande e tabacco, abbigliamento e calzature, consumi energetici (escluse le spese accessorie), gestione generale dell'economia domestica, cura personale, spese di trasporto, comunicazioni a distanza, internet, radio/TV, spese per la formazione, il tempo libero, lo sport, l'intrattenimento e altre.

Ritenuto che le spese alloggiative sono state versate dall'Ufficio direttamente al locatore e che, come affermato dalla stessa reclamante, le prestazioni assistenziali venivano interamente utilizzate per saldare "varie fatture della casa, medici, elettricità eccetera", l'ordine di restituzione va limitato esclusivamente agli importi destinati a coprire il fabbisogno della beneficiaria, corrisposti dall'ex compagno a titolo di aiuti materiali. Nello specifico la voce relativa ad alimentazione, bevande e tabacco.

Secondo uno studio CSIAS, questi ultimi sono considerati beni di prima necessità, e il loro costo è incluso nel fabbisogno di base nella misura di circa il 41.3%. Di conseguenza, per un'unità di riferimento composta da una sola persona, come nel caso in esame, con un fabbisogno mensile di CHF 997.per il 2020 e di CHF 1006.- per il periodo 2021-2022, la quota relativa ai citati consumi, compresa nel fabbisogno, ammonta rispettivamente a CHF 412.- e a CHF 415.-.

Si ritiene quindi giustificato richiedere la restituzione di tali importi. (…) dalle suddette somme dovranno in ogni caso essere dedotte le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari, che la reclamante ha effettuato mensilmente per importi significativamente inferiori rispetto a quelli indicati nello studio menzionato. (…)" (Doc. A2 pag. 6-7)

                          1.7.  Il 5 settembre 2025 l’USSI ha emanato un’ulteriore decisione su reclamo con la quale ha confermato la sanzione inflitta a RI1 il 12 settembre (cfr. consid. 1.4.).

                                  Dalla decisione su reclamo si evince:

" (…) Nel caso concreto, si rileva che è stata la signora RI1, rispondendo ad una delle domande poste dall’Ispettorato sociale durante l'audizione del 6 marzo 2024, ad affermare di essere in possesso di "una ________ che uso per acquisti in internet e alla fine del mese mi arriva la fattura che pago". Tuttavia ella non ne ha mai informato l'USSI.

  Alla reclamante, al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2023, era ben noto che la modifica della sua situazione economica andava immediatamente e chiaramente segnalata all'USSI. Ciò nonostante ella ha deciso di omettere all'USSI di possedere una carta dì credito a lei intestata.

  Ritenuto quanto sopra, il comportamento della signora giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata. (…)" (Doc. A4 pag. 5).

                          1.8.  Con tempestivo ricorso del 2 ottobre 2025 RI1 ha contestato le decisioni su reclamo del 4 e del 5 settembre 2025, adducendo di avere ricevuto, viste le sue difficoltà e ristrettezze economiche, soltanto aiuti sotto forma di beni di prima necessità quali frutta, verdura e affini. Ella ha puntualizzato di non avere menzionato sostegni in denaro, visto che nemmeno le persone che l’hanno aiutata hanno la necessaria capacità finanziaria.

                                  La medesima ha, altresì, precisato che “(…) nel periodo dal 01.02.2020 fino al 18.01.2023 sono passata attraverso varie verifiche, colloqui, infiltrazioni ed operazioni. Momenti difficili durante i quali ho sofferto di stati d’ansia e di dolore: sopportare le difficoltà, riuscire a riposare un po’ la notte ed essere più o meno lucidi il giorno dopo era molto più importante dell’approvvigionamento o del consumo alimentare”.

                                  L’insorgente ha, poi, osservato:

" (…)

> Il sostegno comunitario occasionale, l’assistenza tra vicini e le attività di partecipazione sociale generalmente rientrano al di fuori degli obblighi di segnalazione quando sono modesti nella portata e integrativi piuttosto che sostitutivi dei bisogni di base. La soglia approssimativa del 20% dei bisogni di base (CHF 200 mensili per una persona singola) dalla pratica del Canton ______ fornisce orientamento per distinguere il sostegno sistematico segnalabile dall’assistenza occasionale non segnalabile. 

La giurisprudenza del Tribunale federale sostiene questa distinzione tra sostegno sistematico e assistenza occasionale. Nei casi 2P.127/2000 e 2P.16/2006, il tribunale ha stabilito che i contributi volontari devono essere conteggiati quando sono “tatsächlich erbracht werden oder aufgrund von Zusicherungen ohne weiteres erhältlich sind” (effettivamente forniti o prontamente disponibili sulla base di impegni), enfatizzando il sostegno regolare e impegnato piuttosto che atti sporadici e volontari.

La distinzione critica è tra i contributi che sostituiscono l'assistenza sociale (devono essere conteggiati) rispetto a quelli che integrano l'assistenza sociale (generalmente non conteggiati se modesti e occasionali).

> La mera ospitalità, pasti condivisi occasionali e piccoli regali non attivano obblighi di segnalazione perché rientrano nel "soziales Existenzminimum" (minimo di sussistenza sociale) che include "Teilhaben am sozialen Leben" (partecipazione alla vita sociale). L'indennità di base include già piccoli importi per articoli vari tra cui piccoli regali, indicando che le normali interazioni sociali rientrano nella partecipazione sociale prevista.

> L'applicazione pratica stabilisce categorie chiare. Non segnalabili sono inviti occasionali a cena da vicini, condivisione di pasti festivi a Natale o Pasqua, regali di cibo per compleanni, partecipazione a potluck comunitari, caffè o bevande occasionali con amici e assistenza alimentare di emergenza una tantum. Segnalabili sono fornitura regolare di pasti che sostituisce il proprio budget alimentare, pasti sistematici giornalieri da un'unica fonte, grandi consegne di cibo che sostituiscono la spesa alimentare, contributi alimentari mensili regolari che superano il 20% dei bisogni di base e accordi formali per i pasti con aspettativa di fornitura giornaliera. Questo quadro riflette il riconoscimento del sistema giuridico svizzero che requisiti di segnalazione eccessivamente rigorosi minerebbero la coesione sociale, scoraggerebbero la solidarietà comunitaria e violerebbero il principio di dignità alla base del diritto dell'assistenza sociale. La guida del Canton _______ afferma esplicitamente che i contributi non sono conteggiati quando il donatore cesserebbe il contributo se fosse conteggiato, proteggendo le reti di solidarietà informali dall’essere scoraggiate. (…)" (Doc. I pag. 2-3)

                                  Infine la ricorrente ha evidenziato che l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento deve essere compreso alla luce di ciò che costituisce “reddito” segnalabile ai sensi del diritto ticinese. Ritenuto che l’art. 6 Laps definisce sì il reddito computabile in modo esaustivo, ma contiene un’esclusione, ossia che non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi di tale legge e che quindi l’assistenza sociale non costituisce reddito, gli obblighi di segnalazione potrebbero non estendersi alla stessa (cfr. doc. I pag. 3).

                          1.9.  Con risposta del 23 ottobre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                        1.10.  Il 4 novembre 2025 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

                                  Ella ha allegato, in particolare, una dichiarazione di ______ di ______ del 2 novembre 2025 secondo cui:

" con la presente confermo e ribadisco di non aver mai fornito assistenza finanziaria in denaro o sotto qualsivoglia forma monetaria o pecuniaria alla signora RI1.

Essendo pure personalmente confrontato quotidianamente con una situazione finanziaria particolarmente difficile (separato, figlio a carico, debito statale Canton Ticino e privati, ...) anche nel periodo 2020-2022 non sarei assolutamente stato in grado di elargire qualsivoglia importo monetario.

Confermo gli aiuti "alimentari" quali soprattutto frutta (nella fattispecie cachi, ciliegie e uva) e verdura, specialmente insalata e pomodori provenienti dall'orto, unitamente a qualche sporadico pasto occasionale, consumato da parenti e amici (zia, sorella, madre, cugini, amici vari). Ovviamente questi aiuti, pasti - pranzi o cene - non erano un sostegno quotidiano sistematico, impossibile anche geograficamente, ma unicamente occasionali o per ricorrenze festive. Inoltre, tali aiuti in cibo erano di valore modesto e non andavano a sostituire il budget alimentare di base ma unicamente ad integrarlo. Conoscendo la signora RI1 da più di vent'anni, sono al corrente di tutte le problematiche di salute cui ha dovuto far fronte e la lunga trafila medico-sanitaria seguita negli anni. Ha sempre fortunatamente potuto avere aiuto e solidarietà da amici. Per cognizione di causa posso affermare con estrema certezza che abbia sempre agito correttamente ed in buona fede, in maniera trasparente ed onesta nei confronti delle autorità competenti, dei medici curanti e delle istituzioni preposte alle varie intermediazioni tra cittadina/o ed apparati amministrativi, sia statali che privati. (…)" (Doc. B1)

                        1.11.  La parte resistente, il 20 novembre 2025, ha ribadito di avere proceduto a limitare l’ordine di restituzione esclusivamente agli importi destinati a coprire il fabbisogno della beneficiaria corrisposti dall’ex compagno a titolo di aiuti materiali (cfr. doc. VII).

                        1.12.  Il doc. VII è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                  Nella concreta evenienza il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

                                  Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.49 e 42.2025.50 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_587/2024, 8C_589/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1; STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 5'385.30 corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto a novembre 2021 e da febbraio a maggio 2022, essendo emerso che la medesima ha beneficiato di aiuti da parte dell’ex compagno (cfr. consid.1.6.).

                                  Dall’altro, abbia inflitto alla ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di ottobre 2024, per avere omesso di possedere una carta di credito da diversi anni (cfr. consid. 1.7.).

                          2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)"

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)"

                          2.4.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."

                                  Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                  È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

                          2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

                                  Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

                                  Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra, l’Alta Corte ha altresì osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)"

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-normehttps://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme).

                          2.6.  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS - al p.to D.1. cpv. 1 enunciano che nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono prese in considerazione tutte le entrate disponibili (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_1?effective-from=20260101).

                                  Dalle relative spiegazioni si evince:

" Si annoverano nelle entrate tutti gli afflussi di denaro a disposizione di una persona beneficiaria del sostegno sociale e dell'inserimento. Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono, tra l’altro, prese in considerazione le entrate seguenti:

§  i redditi da lavoro, le gratifiche, la tredicesima mensilità o gli assegni unici;

§  le rendite, le pensioni e altre prestazioni ricorrenti, incluse le rendite AVS/AI/AINF nonché le prestazioni complementari e i sussidi supplementari;

§  gli assegni familiari (come gli assegni per i figli, gli assegni di formazione, gli assegni di mantenimento);

§  i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia (stabiliti dal giudice o concordati dalle parti), i contributi dell’anticipo degli alimenti e dell’assistenza fra parenti (D.4.3);

§  i sussidi all’istruzione (borse di studio, prestiti di studio);

§  i rimborsi di pagamenti d’acconto versati in eccesso (imposte, spese accessorie);

§  le devoluzioni volontarie di terzi, salvo eccezioni ammesse;

§  le prestazioni assicurative, nella misura in cui superano i costi necessari al risarcimento del danno."

                          2.7.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen)."

                                  Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

                                  In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandtenund Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

                                  In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

                          2.8.  Il Dr. iur. Alexander Suter, collaboratore del gruppo consultivo CSIAS fino al marzo 2022, nel contributo “Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers?”, pubblicato in ZESO 2/20, ha osservato:

" (…)

Tous les revenus disponibles sont pris en compte lors de l’établissement du besoin d’aide et du calcul des prestations d’aide. Cela inclut les prestations volontaires de tiers, sauf exception (norme CSIAS D.1, avec explications). Cette recommandation est basée sur le principe de la couverture des besoins de base (norme CSIAS A.3 § 4).

Peu importe s’il s’agit de prestations en espèces ou en nature. Les prestations fournies directement par un tiers à un créancier du bénéficiaire peuvent donc également être prises en compte à titre de revenu, par exemple si une partie des frais de logement excessifs est directement versée au bailleur par un tiers.

Les bénéficiaires doivent, en principe, déclarer correctement toutes les prestations perçues à l’aide sociale. Il s’agit de l'expression de leur devoir général d’informer et de signaler (norme CSIAS A.4.1 § 5 ss).

La non-prise en compte exceptionnelle relève de l’appréciation de l'organisme d'aide sociale. Des exceptions quant à la non-prise en compte sont recommandées lorsque les prestations sont d'un montant modeste et fournies expressément en complément des prestations d’aide sociale. Il s'agit par exemple de cadeaux occasionnels d'un montant approprié (p.ex. lors de jours fériés ou d’anniversaires). Il est également possible de renoncer à la prise en compte lorsque les prestations servent à rembourser des dettes existantes avérées. Aucune exception n'est possible si les prestations servent à financer des frais de logement ou d’entretien excessifs ou des dépenses de luxe, ou si la non-prise en compte serait inconvenante en raison de l'ampleur de la prestation.

Il est dès lors possible de distinguer les catégories suivantes :

1.   Les prestations volontaires régulières sont à prendre en compte lorsqu’elles sont fournies pour un poste de dépense contenu dans le budget d’aide ou qu’elles servent à financer un luxe.

2.   Les prestations uniques non affectées à un usage précis sont à prendre en compte, à l’exception des cadeaux occasionnels usuels ou des prestations d'un montant modeste.

3.   Les prestations uniques affectées à un usage précis fournies pour un poste de dépenses non contenu dans le budget d’aide ne sont, en règle générale, pas à prendre en compte. Une prise en compte ne peut être considérée que s’il s’agit d’une prestation permettant de financer un luxe et si une non-prise en compte serait inconvenante.

La question de savoir à partir de quel moment tenir compte d’une prestation régulière pour des coûts fixes excessifs dépendra de la situation individuelle. Afin d'éviter l'endettement et de ne pas aggraver la situation de détresse des personnes bénéficiaires, il est possible de renoncer à la prise en compte pendant une durée appropriée. (…)"

                                  Il Dr. iur. Suter ha concluso rispondendo a un quesito relativo a un caso pratico. Egli ha affermato che il contributo volontario da parte di un nonno di fr. 300.-- al mese per far fronte a una pigione superiore di fr. 300.-- alla spesa per l’alloggio massima ammissibile corrisponde a una prestazione volontaria regolare. Siccome si riferisce a una voce di spesa contenuta in quelle considerate per calcolare la prestazione assistenziale, l’ammontare di fr. 300.-- deve essere tenuto conto a titolo di reddito nel calcolo dell’assistenza sociale. Ciò varrebbe anche nel caso in cui fosse riconosciuta soltanto la spesa per l’alloggio massima ammissibile.

                                  Inoltre Julien Nicolet, membro della Commissione norme e prassi, nel contributo “Comment gérer les dons de tiers affectés à un usage précis?”, pubblicato in ZESO 4/24, ha evidenziato:

" (…)

Ces règles découlent du principe de subsidiarité (norme CSIAS A.3. al. 2). Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société (art. 6 Cst.). Chaque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit également faire valoir ses droits à l’égard de tiers. Dans le cadre de son devoir général d'informer et de signaler (norme CSIAS A.4.1. al. 5), elle a par ailleurs l'obligation de déclarer toute source de revenu. Toutefois, à titre exceptionnel, les prestations volontaires peuvent ne pas être prises en compte dans l'aide sociale si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

1. Le don est en principe affecté à un but précis.

2. Il complète les prestations de l’aide sociale.

3. Il reste relativement modeste.

L'affectation du don à un usage précis doit être clairement exprimée par la personne donatrice. En cas de doute, la personne bénéficiaire peut être tenue de fournir une preuve (p. ex. par écrit ou en autorisant des vérifications auprès de la personne donatrice). Les cadeaux relativement modestes offerts à l'occasion d'un anniversaire ou d’une confirmation ne sont par principe pas pris en compte, car l'événement justifie le but du don.

La prestation d’un tiers est complémentaire à l'aide sociale, ce qui signifie que la personne renoncerait au don si celui-ci était pris en compte dans le budget de l'aide sociale.

Enfin, la notion de «prestations d'un montant relativement modeste» doit être déterminée au cas par cas selon les circonstances concrètes (VB.2019.00715, consid. 2.2). (…)"

                                  Julien Nicolet ha, poi, esposto tre casi pratici in cui gli importi corrisposti da terzi non dovrebbero essere computati nel calcolo dell’assistenza sociale.

                                  In particolare non va considerata la somma di fr. 100.-- donata dal padrino a una giovane donna in occasione del suo compleanno per recarsi al ristorante con il suo compagno, ossia per una spesa che esula da quelle comprese nel forfait di mantenimento, ma favorisce la partecipazione dell’interessata alla vita sociale e sembra appropriata.

                                  Neppure deve essere tenuto conto del costo dei corsi di equitazione offerti dalla nonna al nipote di otto anni, i quali non sarebbero stati assunti dall’assistenza sociale, pur favorendo lo sviluppo del bambino e rispondendo dunque pienamente agli obiettivi della stessa.

                                  Infine l’ammontare di fr. 400.-versato a un uomo di 40 anni da un conoscente benestante al fine di rimborsare un debito con l’operatore di telefonia mobile - che non sarebbe stato preso a carico dall’assistenza sociale - non va conteggiato, visto che gli consente di iniziare il reinserimento sociale e professionale con meno vincoli.

                          2.9.  L’USSI, con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 5'385.30, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto a novembre 2021 e da febbraio a maggio 2022, tenendo conto degli aiuti materiali che la medesima avrebbe ricevuto dall’ex compagno da imputare sul gruppo di spese relative all’alimentazione, alle bevande e al tabacco comprese nel fabbisogno di base e che, secondo uno studio CSIAS, rappresentano il 41.3% di quest’ultimo (cfr. doc. A2; III; consid. 1.6.).

                                  Al riguardo cfr. linee guida CSIAS p.to C.3.1 e i relativi “strumenti pratici”, in particolare “Panier type de la CSIAS, notice CSIAS 2019” (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2019_11_Panier-type-CSIAS.pdf).

                                  Si precisa che dalla decisione su reclamo del 4 settembre 2025 emerge che “contrariamente a quanto ritenuto dall'Ispettorato sociale, sulla base degli elementi raccolti non è stato possibile stabilire con sufficiente grado di verosimiglianza che RI1 ha beneficiato di aiuti finanziari da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto 2021 a novembre 2021 e da febbraio 2022 a maggio 2022”, per cui la somma da restituire è stata ridotta da fr. 34'653.-- a fr. 5'385.30, computando soltanto gli aiuti materiali che l’ex compagno avrebbe corrisposto all’insorgente (cfr. doc. A7; A2 pag. 6; consid. 1.3.; 1.6.).

                                  RI1, in occasione dell’audizione davanti all’Ispettorato sociale del 6 marzo 2024, ha in effetti, segnatamente, asserito che “(…) il mio ex (______) anche ogni tanto mi ha fatto la spesa, oppure siamo andati a mangiare fuori con lui o dalla sua famiglia. Lui non viveva con me. Non ci vediamo più da novembre. Ogni tanto mi ha fatto dei regali o mi ha portata a cena, mi ha portato per cucinare per noi e cose del genere” (cfr. doc. 355).

                                  Nel reclamo del 19 settembre 2024 la ricorrente, contestando il fatto di avere beneficiato di aiuti finanziari da parte di terzi, ha altresì indicato di avere ricevuto beni di carattere materiale, quali derrate alimentari, cibo, frutta e ortaggi in modo particolare (cfr. doc. 50=A5; consid. 1.5.).

                                  Nel ricorso ella ha ribadito “di aver ricevuto unicamente aiuti sotto forma di beni di prima necessità quali frutta verdura e affini” (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

                                  Il 4 novembre 2025 l’insorgente ha puntualizzato che le derrate alimentari le venivano offerte specialmente per ricorrenze o circostanze particolari (cfr. doc. V).

                                  Nella dichiarazione del 2 novembre 2025, annessa alle osservazioni del 4 novembre 2025, ______, ha confermato, da un lato, di mai aver fornito assistenza in denaro a RI1, non essendone stato in grado, visto che anche nel periodo 2020-2022 era confrontato quotidianamente con una situazione finanziaria particolarmente difficile (separato, figlio a carico, debito statale Canton Ticino e privati).

                                  Dall’altro, di avere aiutato l’insorgente offrendole frutta (cachi, ciliegie e uva) e verdura, specialmente insalata e pomodori provenienti dall'orto, unitamente a qualche sporadico pasto occasionale, consumato da parenti e amici (zia, sorella, madre, cugini, amici vari). Egli ha specificato che “ovviamente questi aiuti, pasti - pranzi o cene - non erano un sostegno quotidiano sistematico, impossibile anche geograficamente, ma unicamente occasionali o per ricorrenze festive” e che “inoltre, tali aiuti in cibo erano di valore modesto e non andavano a sostituire il budget alimentare di base ma unicamente ad integrarlo” (cfr. doc. B1, consid. 1.10.).

                        2.10.  Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.; 2.8.), le prestazioni volontarie da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura, devono essere prese in considerazione nel calcolo della prestazione assistenziale in virtù del principio di sussidiarietà.

                                  Eccezionalmente è, se del caso, possibile prescindere dal relativo computo, allorché il sostegno ricevuto è di valore modesto, non ricorrente, fornito per un uso preciso quale complemento all’assistenza sociale. Si tratta ad esempio di regali occasionali di importo appropriato in occasione di giorni festivi o di compleanni. Al contrario vanno sempre conteggiate le prestazioni volontarie regolari che corrispondono a una voce coperta dalle prestazioni assistenziali oppure quando servono a finanziare un bene di lusso (a quest’ultimo proposito cfr. STF 2P.16/2006 del 1° giugno 2006 e STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, citate nel ricorso a pag. 2).

                                  In concreto dagli estratti mensili del conto ______ della ricorrente risultano degli addebiti di importi di esigua entità o relativamente esigui concernenti costi per l’acquisto di generi alimentari (fr. 179.60 per ottobre 2020, fr. 52.45 per novembre 2020, fr. 45.95 per dicembre 2020, fr. 65.10 per gennaio 2021, fr. 11.20 per febbraio 2021, fr. 67.95 per marzo 2021, fr. 149.20 per aprile 2021, fr. 0.-- per agosto 2021, fr. 9.95 per settembre 2021, fr. 0.-- per ottobre 2021, fr. 100.60 per novembre 2021, fr. 64.70 per febbraio 2022, fr. 16.45 per marzo 2022, fr. 29.80 aprile 2022 e fr. 37.75 per maggio 2022; cfr. doc. 439; 440; 444; 446; 448; 450; 452; 454; 462-464; 466; 467-468; 470-471; 480; 482; 484; 488-489), pure riportati nella decisione su reclamo del 4 settembre 2025 (cfr. doc. A2 pag. 6-7).

                                  L’insorgente non ha, peraltro, fatto valere di avere effettuato ulteriori spese per alimenti pagando in contanti.

                                  Le somme in questione farebbero, quindi, propendere per l’esistenza di aiuti regolari riguardanti l’alimentazione, ossia una voce compresa nel forfait di mantenimento conteggiato nel calcolo della prestazione assistenziale (cfr. p.to C.3.1 cpv. 1 lett. a delle linee guida CSIAS, cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_3_1?effective-from=20260101) computabili ai fini della determinazione delle prestazioni assistenziali effettivamente spettanti alla ricorrente.

                                  Tuttavia, facendo riferimento a quanto esposto al precedente considerando, e meglio alle dichiarazioni dell’insorgente e di ______ secondo cui gli aiuti non sarebbero stati sistematici, ed esaminati attentamente gli atti, occorre concludere che le carte processuali non consentono di stabilire la frequenza degli aiuti in natura ricevuti dalla ricorrente nel lasso di tempo 2020-2022 e dunque se gli stessi possano costituire o meno un caso di eccezionalità che permette di non tenerne conto nel conteggio delle prestazioni assistenziali.

                                  Inoltre non va ignorato che RI1, che ha prodotto diverse certificazioni mediche, in particolare, degli anni 2021 e 2022 (cfr. doc. A6-A9; A12-A13) attestanti una lombo-sciatalgia dx con protrusione discale L5-S1 ed ernia discale L4-L5 dx, gonalgia dx con grave condropatia, ha affermato che “per quanto riguarda i consumi alimentari, forse può aiutare immedesimarsi nel “paziente”, provando a tridimensionalizzare e a guardare il dolore da un’altra angolazione. Dolore che si può provare il giorno dopo uno sforzo fisico o muscolare a seguito di un periodo di inattività nello sport o in palestra. L’appetito, in questi specifici momenti, penso proprio non sia la principale priorità l’iniziale fonte di pensiero mattutina o giornaliera. Nel mio caso per anni è stata una costante, magari in leva 1a3 o 1a5, dei dolori muscolari o lombari abituali dopo l’inattività fisico-motoria. Intensificata magari da una bella notte insonne e fatta non di sogni ma di pensieri frammisti a lancinanti dolori che obbligano ad alzarsi e prendere un’altra pastiglia antidolorifica” (cfr. doc. V).

                        2.11.  Nel caso di specie, tutto ben ponderato e per maggiore chiarezza, si impone, pertanto, un complemento istruttorio volto ad appurare se negli anni 2020, 2021 e 2022 siano stati offerti all’insorgente, in particolare, generi alimentari, quali frutta e verdura, soltanto occasionalmente e di valore modesto oppure regolarmente.

                                  A tal fine andrà sentito ______, il quale sarà tenuto a indicare, innanzitutto, il suo luogo di residenza nel corso di questi anni (ovvero se sia sempre stato domiciliato in una zona del Cantone Ticino non limitrofa al domicilio della ricorrente), come pure dove reperisse la frutta e la verdura corrisposta a quest’ultima, se fosse o meno di sua produzione, rispettivamente, in questo caso, se fosse attivo professionalmente nel settore agricolo, nonché l’estensione dell’orto, dei frutteti e della vigna.

                                  Dalle risposte a tali quesiti, che dovranno essere debitamente comprovate, potrà essere dedotto se sia (nell’ipotesi, ad esempio, di una produzione limitata e non professionale) oppure no credibile che l’ex compagno di RI1 abbia provveduto soltanto saltuariamente (per speciali ricorrenze) ad offrirle, in particolare, generi alimentari.

                                  Tale conclusione (aiuti in natura occasionali) si rivelerà, a maggior ragione, attendibile nell’ipotesi in cui - qualora dovessero essere confermati gli esigui importi destinati da RI1 agli acquisti di alimenti (cfr. consid. 2.10.) - dagli accertamenti medici che saranno esperiti, segnatamente presso il medico curante, Dr. med. ______, medico generico FMH, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’insorgente, risulterà che la ricorrente, negli anni 2020, 2021 e 2022, soffriva di inappetenza con conseguente riduzione dell’apporto di cibo e che ciò era giustificato dalle sue condizioni di salute.

                                  Andrà, altresì, verificato, in particolare con la collaborazione dell’insorgente e di ______, i quali dovranno sostanziare le proprie allegazioni, se i pranzi e/o le cene offerte alla ricorrente dall’ex compagno, come pure dai suoi familiari e amici fossero limitati a specifiche ricorrenze oppure no.

                                  Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_268/2024 del 5 novembre 2024 consid. 4.2.2.; DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                        2.12.  In esito a quanto precede, la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 deve essere annullata e gli atti rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di quanto indicato da questa Corte (cfr. consid. 2.11.) e, sulla scorta delle relative risultanze, valuti nuovamente se l’insorgente abbia percepito parte delle prestazioni assistenziali da ottobre 2020 ad aprile 201, da agosto a novembre 2021 e da febbraio a maggio 2022 debitamente o a torto e le relative conseguenze.

                                  A titolo abbondanziale, per quanto attiene alla richiesta di condono formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3), è utile ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave" (cfr. consid. 2.4.).

                                  Per costante giurisprudenza federale è possibile, tuttavia, pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 8; STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

                                  Pertanto, nel caso in cui l’ordine di restituzione dovesse essere confermato a seguito degli accertamenti che effettuerà l’amministrazione (cfr. consid. 2.11.), la domanda di condono sarà esaminata, con separato provvedimento, dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

                                  La parte resistente si è già espressa in tal senso nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 4).

                        2.13.  Per quanto concerne la sanzione applicata alla ricorrente (cfr. consid. 1.4.; 1.7.), l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

                                  Il cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

                                  Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):                       

" 1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f)  il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

                                  Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

                                  Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

                                  Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

                        2.14.  Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS; cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-normehttps://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme)

" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno sociale e dell'inserimento non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”

                                  Dalle relative spiegazioni, in merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:

la manchevolezza giustifica una sanzione;

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza, sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e sui giovani adulti;

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

                                  Per quanto attiene alla natura delle direttive cfr. consid. 2.7.

                        2.15.  A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

                                  Con sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte ha confermato la richiesta di restituzione di fr. 725.-- e l’applicazione di una riduzione del 15% del reddito di inserimento per un mese nei confronti di un beneficiario che non aveva dichiarato un determinato reddito.

                                  Il Tribunale federale, con giudizio 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011, ha poi respinto, in quanto ricevibile, il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui era stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009.

                                  Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo di residenza non fosse stabilito chiaramente.

                                  L’Alta Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

                                  Con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro la sentenza 42.2025.6-7 emanata dal TCA il 19 maggio 2025 riguardante una beneficiaria dell’assistenza sociale alla quale era stata chiesta la restituzione di fr. 99'265.25, corrispondenti a prestazioni assistenziali erogatele da febbraio 2020 a dicembre 2023, in quanto era emerso che la medesima viveva in Italia, rispettivamente era stata inflitta una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi, non avendo comunicato di risiedere all’estero.

                                  In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

                                  Con giudizio STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui inviate tra gennaio ed agosto 2017.

                                  Con un’ulteriore sentenza 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg. Las.

                                  Questo Tribunale, in una sentenza 42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto 2020.

                                  Con giudizio 42.2021.62 sempre del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.-mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio mantenimento.

                                  Con una sentenza 42.2022.98 del 24 aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

                                  In un giudizio 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà, non intratteneva rapporti.

                                  Infine con sentenza 42.2024.57 del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di una sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente, come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di riferimento.

                                  Il ricorso al Tribunale federale dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025.

                        2.16.  Nella presente evenienza l’USSI, nella decisione su reclamo del 5 settembre 2025, ha motivato la sanzione di fr. 300.-- per la durata di tre mesi applicata alla ricorrente dal mese di ottobre 2024, indicando che la medesima, prima del 6 marzo 2024, allorché ha avuto luogo l’incontro con l’Ispettorato sociale (cfr. doc. 350 segg.), non aveva informato di essere in possesso di una ________ da diversi anni (cfr. doc. A4; consid. 1.7).

                                  In effetti dal verbale di audizione emerge che l’insorgente ha affermato di possedere "una ________ che uso per acquisti in internet e alla fine del mese mi arriva la fattura che pago" (cfr. doc. 353).

                                  Inoltre è incontestato che la stessa mai aveva accennato in precedenza di disporre di una carta di credito.

                                  Tale comportamento risulta in contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.3.) – i quali concernono l’obbligo di informazione, specificatamente per l’ambito dell’assistenza sociale, di ogni informazione utile sulle condizioni personali e finanziarie del richiedente e non solo del reddito, come invece preteso dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.8.), nonché di ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie – e ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las (cfr. consid. 2.13.).

                                  In concreto si giustifica, pertanto, l’applicazione nei confronti della ricorrente di una riduzione della prestazione assistenziale ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las per non avere rispettato intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps).

                                  In proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS (cfr. consid. 2.14.).

                        2.17.  Per quanto concerne l’entità della sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi da ottobre 2024; cfr. consid. 1.4.; 1.7.), va osservato che in effetti la Disposizione interna – Sanzioni, datata 1° settembre 2021, della Sezione del sostegno sociale e dell'inserimento a pag. 7 prevede in caso di mancato/intempestivo annuncio di un cambiamento importante della situazione personale e/o economica (violazione dell’obbligo di informare) per la prima volta, senza una valida giustificazione, debba essere comminata una penalità di entità grave.

                                  Una sanzione grave corrisponde, sempre ai sensi della Disposizione interna in questione (pag. 11), all’importo di fr. 300.-- per tre mesi.

                                  In concreto il TCA, considerato in particolare che dall’analisi dei movimenti finanziari svolta dal Servizio ispettorato non sono emersi elementi che avrebbero influenzato concretamente il calcolo del reddito residuale disponibile, ritiene più conforme al principio di proporzionalità (cfr. STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024 consid. 3.4.3.; STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.3.1.; STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 1.2.; DTF 123 V 150) una sanzione di fr. 200.-- per tre mesi.

                                  Si sottolinea che l’importo mensile di fr. 200.-- non raggiunge il 20% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031 mensili per una persona sola (cfr. Direttive cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 5).

                                  La sanzione si rivela, perciò, essere ad ogni modo inferiore all’ammontare massimo ammissibile del 30% della soglia di intervento (cfr. p.to F.2. delle linee guida CSIAS; consid. 2.14.; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

                        2.18.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Le cause 42.2025.49 e 42.2025.50 sono congiunte.

                             2.  Il ricorso contro la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è accolto ai sensi dei considerandi

                                  §   La decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai consid. 2.11.-2.12.

                             3.  Il ricorso contro la decisione su reclamo del 5 settembre 2025 è parzialmente accolto.

                                  § La decisione su reclamo del 5 settembre 2025 è modificata nel senso che alla ricorrente è applicata una penalità di fr. 200.-- per tre mesi dal mese di ottobre 2024.

                             4.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

42.2025.49 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2026 42.2025.49 — Swissrulings