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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 42.2025.48

19 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,212 mots·~21 min·5

Résumé

A ragione USSI ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assitenziale speciale per l'acquisto di occhiali (montatura + lenti) deducendo il relativo contributo da parte della cassa malati dovuto in virtù di un'assicurazione complementare LCA conclusa dalla medesima

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 42.2025.48   rs

Lugano 19 gennaio 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2025 di

Maura Destefani, 6503 Bellinzona  

contro  

la decisione su reclamo del 1° settembre 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Maura Destefani (30.11.1968) è stata al beneficio dell’assistenza sociale per alcuni mesi nel 2006 e, in seguito, dal mese di febbraio 2020 a perlomeno il mese di ottobre 2025, ricevendo prestazioni per complessivi fr. 113'523.65 (cfr. doc. 1-9).

                          1.2.  Tramite il formulario “Richiesta prestazione speciale per il riconoscimento costi occhiali” dell’8 marzo 2024 (cfr. doc. 33) Maura Destefani ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale per occhiali di fr. 888.70, come da preventivo del 2 marzo 2024 emesso da Fielmann (cfr. 35).

                                  La medesima ha domandato, contrassegnando l’apposita casella, il rimborso dell’importo nei limiti previsti, dedotto l’eventuale contributo della Cassa malati.

                                  Il modulo, in alternativa, contempla pure la possibilità per il richiedente - non scelta in concreto dall’interessata - di postulare il versamento diretto a terzi, autorizzando l’USSI a pagare l’ammontare nei limiti previsti, dedotto l’eventuale contributo della Cassa malati, direttamente all’ottico e impegnandosi a saldare l’eventuale differenza a proprio carico direttamente al fornitore/ottico (cfr. doc. 33).

                          1.3.  Con decisione dell’8 marzo 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato all’interessata una prestazione speciale per occhiali di fr. 279.50, precisando:

" Rimborso prestazione speciale inerente gli occhiali da vista, come da preventivo Fielmann del 02.03.2024. Il nostro Ufficio, per il tipo di lente da lei scelto, riconosce un importo massimo di CHF 200,00 a lente. Inoltre viene riconosciuto il costo della montatura di CHF 79,50. Dall’importo totale di CHF 479,50, viene dedotto il contributo cassa malati di CHF 200,00. Il costo del montaggio non viene riconosciuto" (Doc. 31)

                          1.4.  Il 28 marzo 2024 Maura Destefani ha interposto reclamo, facendo valere in particolare:

" (…) necessito degli occhiali da vista, che dovevo già andare a ritirare da tre settimane (in allegato la fattura di fr. 888.-) secondo il regolamento ho diritto alle prestazioni speciali Fr. 479.50 (Fr. 200.- a lente e il montaggio in questo caso 79.50).

Ma la contabile Gapito mi ha calcolato solo Fr. 279.50 deducendo anticipatamente Fr. 200.- della cassa malati, che però devo pagare io in anticipo al ritiro degli occhiali, per un totale di Fr. 608.50.

Riassumendo, la cassa malati mi ristornerà i Fr. 200.- che devo pagare io anticipatamente, in più mi sono già stati dedotti altri Fr. 200.- dal diritto della prestazione speciale (la cassa malati non mi regala fr. 200.- mi ristorna quello che anticipo io).

Vi chiedo gentilmente di regolare questa prestazione e di darmi una risposta in merito al più presto possibile, pf. ho bisogno al più presto degli occhiali! (…)" (Doc. 18)

                          1.5.  Con decisione su reclamo del 1° settembre 2025 l’amministrazione ha confermato, segnatamente, il proprio provvedimento dell’8 marzo 2024, motivando come segue:

" (…)

G.

In relazione al riconoscimento della spesa occhiali si osserva che l’assistenza applica i criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto del principio di legalità e del principio dell'uguaglianza di trattamento. In particolare, sono riconosciute le spese previste dalla legge. Come visto sopra, le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento.

(…)

Le argomentazioni della reclamante non possono essere seguite. Come indicato espressamente sul formulario "Richiesta prestazione speciale per riconoscimento costi occhiali" e in base al principio di sussidiarietà "Il beneficiario deve chiedere il riconoscimento all’USSl allegando il preventivo o la fattura dettagliata ed il relativo certificato medico, così come la presa di posizione relativa ad un eventuale contributo della cassa malati. Quest'ultimo verrà dedotto dalla spesa complessiva riconoscibile (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali pubblicate annualmente).".

Considerato quindi che il contributo della cassa malati ammontava a CHF 200.00, a ragione l’USSI ha detratto tale importo dalla spesa complessiva riconoscibile di CHF 479.50 arrivando al riconoscimento di CHF 279.50. (…)" (Doc. II1)

                          1.6.  Contro la decisione su reclamo Maura Destefani ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il versamento della somma di fr. 479.50 per l’acquisto degli occhiali da vista.

                                  L’insorgente, in buona sostanza, ha addotto che a torto l’USSI ha asserito che vi sarebbe stato un contributo della Cassa malati, visto che per ritirare gli occhiali ha dovuto corrispondere personalmente fr. 888.70.

                                  Secondo la ricorrente si tratta piuttosto di un rimborso dell’importo da lei anticipato (cfr. doc. I).

                          1.7.  Nella sua risposta del 23 ottobre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                          1.8.  Il 24 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le medesime sono rimaste silenti.

considerato                  in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia riconosciuto alla ricorrente una prestazione speciale di fr. 279.50 per l’acquisto di un paio di occhiali, invece dell’importo di fr. 479.50, come richiesto dalla medesima.

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                  Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                          2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                  L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)  spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

                                  Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

                                  L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.

                                  In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

                          2.5.   L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

                                  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to C.6.5. enunciano:

" 1Le spese non incluse nell’assicurazione malattia obbligatoria, ma che si annoverano nella copertura dei bisogni di base, devono essere prese a carico. Vi rientrano in particolare:

a.   i mezzi ausiliari

b.   il trasporto al centro di cure più vicino

c.   le spese per i controlli dal dentista, l’igiene dentale e altri

      trattamenti, a condizione che siano necessari ed eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.

2Ulteriori spese possono essere prese a carico se sono utili agli

obiettivi dell’aiuto sociale. Vi rientrano in particolare:

a.   l’aiuto, la cura e l’assistenza a domicilio o presso centri diurni

b.   le assicurazioni complementari e di indennità giornaliera per

      malattia

c.   le assicurazioni per le cure dentarie per i bambini

d.   la medicina alternativa."

                                  Dal canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.1.c prevedono:

" 4. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i relativi giustificativi dettagliati.

4.1 Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

c. Occhiali

    Il costo per l'acquisto di occhiali (una montatura e lenti) è riconosciuto ogni 2 anni (24 mesi) e con i seguenti importi massimi:

    - per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;

    - per la lente monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di CHF 100.-- a lente;

    - per la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

    - per la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

    - per la lente progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.

    Il beneficiario deve chiedere il riconoscimento all’USSI allegando la fattura dettagliata ed il relativo certificato medico, così come il conteggio di un eventuale contributo della Cassa Malati."

                                  Il tenore dei p.ti 4 e 4.1.c delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg.) e delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2026” del 13 dicembre 2025 (cfr. BU N. 46 del 31 dicembre 2025 pag. 404 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati).

                          2.6.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., pubblicata in DTF 151 V 264 ; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                          2.7.  Dalle Direttive cantonali concernenti i costi relativi alla salute menzionate al consid. 2.5. si evince che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese connesse all’acquisto di occhiali.

                                  Per poter beneficiare dell’assunzione dei costi riguardanti gli occhiali è, però, indispensabile che il beneficiario abbia chiesto, in particolare, all’USSI senza indugio o comunque entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale in questione, producendo i relativi giustificativi, e meglio la fattura dettagliata del costo degli occhiali, il certificato medico di prescrizione degli stessi, nonché il conteggio dell’eventuale contributo della Cassa malati.

                                  Riguardo a fattispecie relative alla richiesta di una prestazione speciale per occhiali, si segnala, segnatamente, che con giudizio 42.2018.47 del 18 marzo 2019 il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione per pronunciarsi in merito al reclamo interposto dall’insorgente specificatamente contro il diniego, formulato formalmente con l’emanazione del provvedimento dell’8 marzo 2018, dell’assunzione del costo di fr. 80.-- non coperto dalla Cassa malati concernente lenti acquistate nel febbraio 2016 e fatto valere nel marzo 2016, nel dicembre 2017 e il 28 febbraio 2018.

                                  In effetti l’USSI non si era espresso in proposito, quanto piuttosto in relazione al pagamento di fr. 350.- effettuato il 31 agosto 2018 inerente alla spesa per montatura e lenti comprati nel 2018.

                          2.8.  Nella presente evenienza l’USSI, a seguito della richiesta dell’8 marzo 2024 finalizzata al riconoscimento del costo di un paio di occhiali sottopostagli dalla ricorrente, unitamente al preventivo Fielmann del 2 marzo 2024 di fr. 888.70 (montatura: fr. 79.50; 2 lenti progressive: fr. 439.-- l’una; montaggio: fr. 19.--; altre detrazioni: fr. 87.80; cfr. consid. 1.2.) e alla relativa prescrizione rilasciata il 20 novembre 2023 dalla Dr. med. Giuseppina Magistro, specialista in oftalmologia, di Bellinzona (OD Sph. -2.00, Cyl. -1.25; OS Sph. -2.00, Cyl. -0.75; cfr. doc. 36), le ha assegnato, con decisione dell’8 marzo 2024, confermata dalla decisione su reclamo del 1° settembre 2025, una prestazione speciale di fr. 279.50 concernente l’acquisto di occhiali da vista (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

                                  La parte resistente, al riguardo, ha, da un lato, spiegato di riconoscere per il tipo di lente in questione un importo massimo di fr. 200.-- a lente e di avere, in concreto, assunto il costo della montatura di fr. 79.50.

                                  La somma massima complessiva di cui l’insorgente potrebbe beneficiare, corrisponderebbe, quindi, a fr. 479.50 (fr. 79.50 per la montatura e fr. 200.-- per lente).

                                  Dall’altro, l’amministrazione ha precisato di avere, però, dedotto dalla somma di fr. 479.50 il contributo da parte della Cassa malati di fr. 200.--, ottenendo così l’ammontare di fr. 279.50, attribuito all’insorgente quale prestazione speciale per gli occhiali da vista (cfr. doc. 31; consid. 1.3.; 1.5.).

                                  Il modo di procedere dell’USSI non presta il fianco a critica alcuna.

                                  In effetti le Direttive relative agli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal Cantone Ticino (cfr. consid. 2.5.) enunciano che il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto con importi massimi, in particolare, di fr. 150.-- per la montatura e di fr. 200.-- a lente per lenti progressive se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, come nel caso della ricorrente.

                                  Le disposizioni cantonali indicano, altresì, in modo chiaro che il beneficiario è tenuto ad allegare anche il conteggio di un eventuale contributo della Cassa malati (cfr. consid. 2.5.).

                                  Il fatto che dall’importo che, in linea di principio, riconosce l’assistenza sociale quale prestazione speciale per occhiali venga dedotto il contributo previsto a favore di un assicurato che ha concluso con un assicuratore malattia un’assicurazione complementare (LCA) è, peraltro, conforme al principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (art. 2 Las; consid. 2.3.), secondo cui non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario, poiché l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi, alle prestazioni volontarie da parte di terzi e alle prestazioni delle assicurazioni sociali, per cui occorre, prima di far capo all’assistenza sociale, esaurire tutte le altre possibilità di reddito (cfr. DTF 150 I 6 consid. 10.1.2.; STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 20219 consid. 4.2.; DTF 142 V 513; STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.), nonché all’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.52 del 14 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.)

                                  Nel caso di specie l’insorgente ha concluso con Groupe Mutuel un’assicurazione complementare LCA, valida nel 2024, che prevede la copertura dei costi per occhiali da vista (montatura e lenti) e lenti a contatto nella misura di fr. 200.-- ogni tre anni (cfr. doc. 37-39).

                                  La ricorrente stessa, d’altronde, nel reclamo e nel ricorso ha affermato che la Cassa malati le avrebbe rimborsato l’ammontare di fr. 200.-- per gli occhiali (cfr. doc. 18; I; consid. 1.4.; 1.6.).

                                  Il TCA non ignora che la medesima ha puntualizzato di avere comunque dovuto, per ritirare gli occhiali, anticipare la somma di fr. 200.-- che poi la Cassa malati le avrebbe rimborsato (cfr. doc. 18; I; consid. 1.4.; 1.6.).

                                  Tuttavia tale asserzione non è atta a modificare l’esito della presente vertenza, in quanto determinante è la circostanza che, come indicato dall’insorgente, la Cassa malati le avrebbe rimborsato l’importo di fr. 200.--, quale prestazione dell’assicurazione complementare LCA, la quale, in virtù del principio di sussidiarietà, ha la priorità sulle prestazioni assistenziali.

                                  Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 1° settembre 2025 che ha confermato l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale di fr. 279.50 in relazione all’acquisto degli occhiali nel mese di marzo 2024 deve essere confermata.

                          2.9.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

42.2025.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 42.2025.48 — Swissrulings