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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2025 42.2025.28

21 juillet 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,666 mots·~33 min·6

Résumé

Rifiuto del condono della restituzione di indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirsu per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. La società ha commesso una negligenza grave non compilando correttamente i formulari e non verificando i calcoli

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 42.2025.28-29   cs

Lugano 21 luglio 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2025 di

RI 1    

contro  

le decisioni su opposizione del 30 aprile 2025 emanate da

CO 1       in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  La società RI 1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus, in favore del socio e gerente __________, nato nel 1968 e della moglie __________, nata nel 1989, per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021.

                          1.2.  In seguito ad un controllo del 19 agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa, con decisioni del 29 settembre 2022, confermate da due distinte decisioni su opposizione del 16 novembre 2022, l’amministrazione ha chiesto alla società RI 1 la restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in troppo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 pari a fr. 21'866.30 per __________ e fr. 16'293.10 per l’__________.

                                  Dal controllo era infatti emerso che, sebbene il datore di lavoro avesse dichiarato nei formulari che i propri dipendenti avevano percepito un salario pari a fr. 0, la società aveva contabilizzato, per i mesi in esame, quali “debiti verso dipendenti/prestito verso RI 1”, l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000. Le indennità Corona pagate dalla Cassa e versate alla società sono state registrate nel conto economico (“indennità IPG”) e la differenza tra l’importo lordo del salario e l’indennità Corona è poi stata versata ai dipendenti.

                                  Inoltre, per __________ il salario annuo di fr. 60'000 dichiarato come percepito nel 2019, ammontava in realtà a fr. 38'910, mentre per l’__________ era stato contabilizzato l’utilizzo privato del veicolo aziendale, non indicato nei formulari.

                                  Ciò ha comportato il ricalcolo delle indennità giornaliere Corona.

                          1.3.  Con ricorso datato 2 gennaio 2023, RI 1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il versamento di ulteriori prestazioni (inc. 42.2023.2-3).

                          1.4.  Con risposta del 20 gennaio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha prodotto contestualmente una decisione su opposizione di medesima data che ha annullato e sostituito quella del 16 novembre 2022 emessa nei confronti della società RI 1 in relazione all’__________ e con cui ha ridotto l’importo da restituire a fr. 12'244.35.

                          1.5.  Effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, con sentenza del 3 aprile 2023 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità. La successiva impugnativa al Tribunale federale è stata dichiarata inammissibile con sentenza del 23 luglio 2024 (STF 9C_300/2023). Contro la sentenza federale la società ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. allegato doc. 3).

                          1.6.  Con due decisioni del 13 novembre 2024 (doc. 5), confermate da due distinte decisioni su opposizione del 30 aprile 2025 (doc. 2), relative a __________ e all’__________, la Cassa ha respinto le domande di condono presentate dalla società, in assenza del presupposto della buona fede.

                          1.7.  RI 1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione. L’assicurata afferma che entrambi i presupposti dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (buona fede ed onere troppo grave), sono adempiuti e di conseguenza le somme richieste in restituzione non sono dovute.

                                  Per la ricorrente le decisioni su opposizione sono sorrette da argomentazioni inconferenti, generiche, tese ad enunciare fattispecie giuridiche e fattuali che non sono pertinenti, con affermazioni senza motivazioni plausibili e specifiche. Le argomentazioni sollevate, secondo l’insorgente, sono contraddittorie.

                                  La società afferma che nel caso di specie non sarebbe data neppure una lieve negligenza, atteso come ha sempre informato la Cassa. La ricorrente ignorava che la prestazione le era stata versata indebitamente; a suo parere neppure un uomo di cultura superiore e di capacità di ragionamento oltre la media avrebbe potuto immaginare e/o pensare che l’indennità versata il mese precedente potesse essere calcolata il mese successivo come retribuzione. L’amministrazione è sempre stata informata di tutto e la Cassa proprio in quanto Cassa di compensazione era già a conoscenza di tutte le informazioni contabili e doveva sapere che l’indennità del mese precedente, da lei pagata, doveva essere computata per il mese successivo quale retribuzione. Ciò che oltretutto, secondo l’insorgente, non è previsto da alcuna normativa. L’informarsi su qualcosa di inesistente o comunque inimmaginabile anche giuridicamente, se non irragionevole anche per persona di cultura superiore, non può essere considerata una negligenza grave.

                                  La società afferma inoltre che la presenza del veicolo aziendale non è stata sottaciuta ed era una circostanza già nota all’amministrazione, così come non sono state sottaciute le informazioni circa le mensilità, già conosciute dall’amministrazione considerate le fatture trimestrali pagate dalla stessa Cassa per i dipendenti. In ogni caso nessuno poteva immaginare che nel computo delle indennità venisse calcolata la stessa indennità, ritenuta oggi retribuzione. Secondo la ricorrente “l’indennità non è più indennità bensì reddito quindi retribuzione che devi computare successivamente, ciò senza prevederlo in alcuna norma e/o preavvisarlo; atteso che lo stesso concetto giuridico di indennità è ben diverso da quello di retribuzione, concetti e termini che nella letteratura giuridica attestano fattispecie ben distinte ed addirittura contrapposte”.

                                  La società afferma poi: “il fatto del veicolo e dei 12 mesi, che comunque contabilmente non risulta (e questo per __________ e non per __________), che incidono, in ogni caso, in maniera minima, e non di certo per la somma richiesta in restituzione, riguardanti poi la società e non il lavoratore, oltre che essere già noti alla Cassa, secondo quanto dice la stessa Cassa, con riferimento giurisprudenziale, conferma, semmai la lieve negligenza; se poi si aggiunge che nessuna norma ha previsto che le indennità nel mese successivo erano considerate retribuzioni, rilevato poi che, contraddicendosi la Cassa, ritiene, diversamente dal Tribunale federale, l’ipotesi di cui sopra negligenza grave, come detto, senza motivarlo adeguatamente, pacifica è la censura posta nel presente Ricorso”. Secondo la ricorrente nel caso dell’__________ vi è tutt’al più una negligenza lieve, mentre per __________ vi è inesistenza assoluta di negligenza sia in fatto che in diritto.

                                  Per la società, la Cassa nelle decisioni su opposizione nulla dice in merito alle censure riproposte nel ricorso ai punti da 5 a 7.

                                  La buona fede deve essere estesa a tutti i soggetti giuridici, compresa la Cassa che non ha mai preavvisato che le indennità del mese precedente dovevano essere computate nel mese successivo, a titolo di retribuzione, circostanza assolutamente inimmaginabile.

                          1.8.  Con risposta del 18 giugno 2025 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                          1.9.  Con replica del 4 luglio 2025 la ricorrente ha ribadito la sua posizione, ha prodotto ulteriore documentazione ed ha chiesto di sentire __________, fiduciario della società “in ordine alla conferma dei documenti prodotti, nonché le continue richieste telefoniche alla Cassa in ordine alla correttezza preventiva della predisposizione dei formulari, con l’indicazione continua di tutte le circostanze ed elementi in ordine ai requisiti per le singole richieste di indennità Corona, e per tutte le circostanze del caso” (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa il 7 luglio 2025 (doc. VI).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                  Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                  Nella presente fattispecie le decisioni su opposizione portano esclusivamente sulle condizioni per ottenere il condono degli importi versati indebitamente ai dipendenti della ricorrente dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. punto 1 delle decisioni su opposizione impugnate).

                                  Ne discende che le contestazioni in merito alla restituzione, oggetto di un’altra procedura (cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023), esulano dalla presente procedura e sono irricevibili.

                          2.2.  La ricorrente afferma di avere inoltrato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la sentenza 9C_300/2023 del 23 luglio 2024 con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza del 3 aprile 2023 con cui questo Tribunale ha confermato l’obbligo di restituzione delle indennità indebitamente percepite dalla società (42.2023.2-3).

                                  Per l’art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.

                                  Ai sensi degli art. 122 lett. a LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU).

                                  Per l’art. 128 cpv. 1 LTF se ammette il motivo di revisione dell’instante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova.

                                  Accertato che la sentenza 9C_300/2023 del 23 luglio 2024 è cresciuta in giudicato (art. 61 LTF) e che una sua revisione sarà eventualmente possibile solo a dipendenza dell’esito dell’impugnativa inoltrata alla CEDU (art. 122 lett. e LTF e art. 128 cpv. 1 LTF), non vi è alcun motivo per non entrare nel merito del ricorso.

                          2.3.  La ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui sostiene che la Cassa non avrebbe esaminato tutte le censure sollevate e che le motivazioni sarebbero carenti.

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                          2.4.  Nel caso di specie nelle decisioni su opposizione impugnate, di complessive 8 pagine, l’amministrazione ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto adempiuta la condizione della buona fede.

                                  La Cassa ha spiegato ai punti 9 e 10 che “gli elementi agli atti dimostrano che le ragioni per cui (…) ha proceduto al versamento di indennità erroneamente maggiorate sono riconducibili alla condotta dell’opponente, la quale ha dichiarato un errato reddito percepito” dai salariati. L’amministrazione ha indicato le inesattezze contenute nelle dichiarazioni di salario e la circostanza che solo in seguito alla revisione esterna esperita nel corso del 2022 è emersa la presenza, sottaciuta, dell’utilizzo privato di un veicolo aziendale da parte dell’__________ e l’importo corretto del salario percepito da __________ nel 2019.

                                  La Cassa, seppur succintamente, ha preso posizione sulle censure della società.

                                  Nel caso di specie non vi è pertanto stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. La ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede.

                                  A questo proposito va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

                                  Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                  In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

                                  nel merito

                          2.5.  Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 150 V 57, consid. 4.1; cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

                                  L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                  Il condono può essere chiesto anche dalle persone giuridiche (DTF 150 V 57, consid. 4.2).

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                  -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

                          2.6.  La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso.

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.3, sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

                                  Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                  Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                  Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180). 

                                  Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

                                  Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

                                  L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

                          2.7.  In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                  L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                  In un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando che l’assicurato avrebbe dovuto accorgersi dell’errore della Cassa, nella misura in cui le prestazioni versate erano superiori del 50% rispetto al suo reddito assicurato.

                                  Va ancora evidenziato che in un caso relativo ad una richiesta di condono in ambito di indennità giornaliere COVID-19 per il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020, il Tribunale federale in una sentenza 9C_205/2023 del 6 febbraio 2024 al consid. 4.3 ha negato la buona fede ad un ricorrente che in quel periodo aveva trasformato la sua ditta individuale in una sagl e che non poteva semplicemente partire dal presupposto che le indennità Corona erano destinate a tutte le aziende colpite dalla pandemia, ma avrebbe dovuto informarsi circa le conseguenze giuridiche di una tale modifica.

                                  In una sentenza 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, in ambito di prestazioni complementari, il Tribunale federale, al consid. 5.2, ha confermato la sua giurisprudenza:

" (...) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois).  

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 76 consid. 3d; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 63 ss ad art. 25).”

In quell’occasione l’Alta Corte ha concluso, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale cantonale, per l’esistenza di una negligenza grave. L’assicurata ha avuto conoscenza dell’indicizzazione della sua rendita del secondo pilastro, con effetto dal 1° aprile 2022, il 23 aprile 2022 al più presto. A partire da quel momento avrebbe dovuto rendersi conto che con l’aumento della rendita l’ammontare delle prestazioni complementari sarebbe diminuito a titolo retroattivo ed avrebbe dovuto restituire gli importi percepiti in troppo. Anche perché il 24 marzo 2022 la Cassa le aveva trasmesso una decisione invitandola a controllarla attentamente per assicurarsi che gli importi indicati corrispondessero alla situazione reale. Le incombeva di conseguenza di informare immediatamente la Cassa della nuova situazione (art. 24 OPC-AVS/AI), ciò che ha fatto solo due mesi e mezzo più tardi, ossia il 14 luglio 2022. Il Tribunale federale ha rammentato di aver già stabilito che un termine di due mesi per conformarsi all’obbligo di informare l’amministrazione circa l’aumento dei propri redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede (STF 8C_766/2007 del 17 aprile 2008). Anche se il ritardo nella comunicazione della seconda indicizzazione della rendita era inferiore (informazione del 22 luglio 2022, notifica del 25 agosto 2022), l’assicurata non poteva ignorare che la modifica del reddito aveva come conseguenza un adattamento delle prestazioni complementari con l’obbligo di restituire quanto percepito in troppo. Per questi motivi la buona fede dell’assicurata non è stata riconosciuta.

Cfr. anche la STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 pubblicata in SVR 2925, IV n. 19.

                          2.8.  In concreto, con STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, contro la quale l’insorgente ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, dichiarato irricevibile, il TCA ha confermato la richiesta di restituzione degli importi di fr. 21'866.30 per __________ e di fr. 12'244.35 per l’__________, entrambi dipendenti della società.

                                  Nella relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa aveva affidato alla __________, era emerso che la società ricorrente, malgrado nella richiesta di prestazioni avesse indicato, per il periodo in esame, un salario mensile pari a fr. 0 in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua moglie __________, nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021 aveva versato parte dello stipendio. Inoltre __________ nel 2019 non aveva conseguito un reddito di fr. 60'000 annui, come dichiarato, ma di fr. 38'910 ed era stato contabilizzato l’utilizzo privato del veicolo aziendale in favore dell’__________, il quale aveva diritto ad un salario mensile di fr. 5'000 per dodici mensilità in luogo delle tredici indicate.

                                  Il TCA, nella predetta sentenza, ha accertato quanto segue:

" (…)

I revisori hanno rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________ su un conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8, cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.

I revisori hanno inserito la differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla perdita di reddito (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc. 8).

La società ha versato complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese di settembre 2020, fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di novembre 2020, fr. 1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio 2021, fr. 1'399 nel mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr. 1'109 nel mese di aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore indipendente).

I predetti importi derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato di fr. 5'000 di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate nei moduli di domanda delle prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di salario. Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito.

In altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.

Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”).

Per quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr. 575.52 quale consumo proprio del veicolo aziendale.

Nel 2021, sempre nel conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr. 65'437.33 corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr. 453 relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.

Anche per quanto concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso dipendenti” figura una contabilizzazione in favore dell’interessata dell’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto economico su conto “Indennità IPG”. La differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona è stata versata all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente aveva conseguito nel 2019 un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come indicato nei formulari di richiesta.

Nel citato bilancio la società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr. 3'242 (conseguito nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel mese di settembre 2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di novembre 2020, fr. 511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel mese di febbraio 2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di aprile 2021, fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio 2021 (cfr. cfr. doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).

I predetti importi, derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va restituito.”

                          2.9.  In concreto, alla luce degli accertamenti effettuati dalla Cassa e da questo Tribunale nell’ambito della procedura di restituzione delle indennità percepite in troppo, le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.

                                  Benché nei formulari di richiesta, prodotti dalla Cassa anche in questa sede sub plico doc. 12, la società ricorrente avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua moglie __________, un salario mensile pari a fr. 0 (cfr. plico doc. 12), nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021, ha versato loro parte dello stipendio (cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

                                  È infatti emerso che la società ha contabilizzato su un conto di bilancio l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile. La società ha poi versato ai propri dipendenti la differenza tra i salari lordi dovuti e le indennità giornaliere percepite. Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non hanno trovato conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle prestazioni versate (cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, consid. 2.13). In questo senso la Cassa ha spiegato per quale motivo ha dovuto ricalcolare le prestazioni.

                                  Per quanto concerne l’__________, dagli accertamenti effettuati era pure emerso che non era stata indicata la quota relativa al consumo proprio relativo all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016) e che per l’anno 2019 era stato indicato un reddito di fr. 5'000 per tredici mensilità anziché dodici (cfr. plico doc. 12 e STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023). Per __________ è invece stato accertato che il salario dichiarato di fr. 60'000 non corrispondeva alla realtà, poiché l’interessata nel 2019 aveva conseguito un reddito annuo di fr. 38'910 (STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

                                  Come rammentato nella STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario ai propri dipendenti, questa va computata nella determinazione dell’indennità dovuta. Inoltre se il salario indicato non è corretto, occorre procedere con un nuovo calcolo.

                                  In concreto, la ricorrente non ha compilato correttamente i moduli per la richiesta delle indennità per perdita di guadagno Corona, tralasciando dati rilevanti che hanno inciso sull’ammontare delle indennità versate.

                                  Da cui la necessità di ricalcolare le prestazioni effettivamente dovute ai due dipendenti dell’insorgente e la relativa richiesta di restituzione di fr. 21'866.30, rispettivamente di fr. 12'244.35.

                                  Tali, errate, indicazioni nei moduli con i quali la società ricorrente ha chiesto alla Cassa le indennità giornaliere Corona, hanno avuto un’influenza sul calcolo delle prestazioni e configurano una manifesta violazione dell’obbligo di collaborare e di fornire indicazioni veritiere, prevista anche dall’art. 28 LPGA.

                                  Il motivo per il quale la Cassa ha proceduto al versamento di indennità non dovute sono da ricondurre alla condotta della società che ha omesso di dichiarare il reddito da attività lucrativa soggetto ad AVS versato ai propri dipendenti, non ha indicato correttamente il salario percepito dall’__________ e da sua moglie ed ha sottaciuto l’utilizzo privato del veicolo aziendale, regolarmente iscritto in contabilità.

                                  Con il suo agire la società ha commesso una grave negligenza.

                                  La compilazione inesatta dei formulari di richiesta delle prestazioni e la violazione dell’obbligo di informazione non possono infatti essere ritenute come una negligenza lieve.

                                  L’ulteriore documentazione prodotta con la replica non modifica l’esito del ricorso (doc. B1-B4). Non è infatti sufficiente indicare di rimanere a completa disposizione per eventuali informazioni per sanare l’errata indicazione dei dati salariali (cfr. doc. B1-B3). D’altra parte eventuali domande poste al proprio fiduciario dalla medesima società (doc. B4), concernono unicamente i rapporti interni tra le parti e non incidono sulla buona fede nei confronti dell’amministrazione.

                                  Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche se la Cassa, per pura ipotesi di lavoro, fosse stata al corrente di tutte le informazioni contabili della società, cosa peraltro neppure comprovata, l’insorgente non sarebbe comunque stata esonerata dall'obbligo di verifica che le incombe, come ribadito dal Tribunale federale nella STF 8C_264 /2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2. 

                                  La circostanza che l’amministrazione ha emesso delle decisioni con le quali ha riconosciuto le indennità per il periodo litigioso, non è un motivo per ritenere la buona fede, altrimenti l’esame di questa condizione, nell’ambito della richiesta di condono, non sarebbe mai necessario.

                                  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta.

                                  Non è pertanto necessario esaminare se è adempiuto il secondo requisito per ottenere il condono, ossia l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).

                        2.10.  Con la replica del 4 luglio 2025 la ricorrente ha chiesto di sentire __________, fiduciario della società (cfr. consid. 1.9 e doc. V).

                                  Questo Tribunale rinuncia alla sua audizione. Come esposto in precedenza l’insorgente non può far valere la sua buona fede già solo per il motivo di non aver indicato in maniera corretta, nei moduli di richiesta delle prestazioni, i salari percepiti dai propri dipendenti, compreso l’utilizzo privato del veicolo aziendale dell’__________. L’assicurata avrebbe inoltre dovuto verificare la correttezza dei conteggi.

                                  In queste condizioni, le richieste telefoniche alla Cassa ”in ordine alla correttezza preventiva della predisposizione dei formulari, con l’indicazione continua di tutte le circostanze ed elementi in ordine ai requisiti per le singole richieste” delle indennità, sui cui dovrebbe riferire il fiduciario, non modificano l’esito della procedura. Spetta infatti alla società assicurata indicare senza errori i salari percepiti dai propri dipendenti (cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.9).

                                  Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                        2.11.  Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 197 ad art. 61).

In concreto, la questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

D'altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni

42.2025.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2025 42.2025.28 — Swissrulings