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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 42.2020.14

30 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,592 mots·~1h 3min·6

Résumé

Calcolo ind. straord. cant. disocc. corretto considerando in UR pure i 2 figli del marito della ric. di cui non ha custodia/autorità parentale. A ragione computati AF. Rinvio per determinare se figlio ricorr. ricevuto AF. Deduzione contrib. x rette colloc. figli ma non x imp. = AF versati a figli

Texte intégral

__________Raccomandata

      Incarto n. 42.2020.14   rs

Lugano 30 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1   

contro  

la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona     in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 5 marzo 2020 l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha accordato a RI 1 indennità straordinarie cantonali di disoccupazione di fr. 221.25 al giorno per un totale massimo di 120 indennità giornaliere sull’arco di un anno dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, tenendo conto, da un lato, di un’unità di riferimento composta della medesima, del marito, __________, dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________, nati il __________ 2004, nonché del figlio di RI 1, __________, nato il __________ 2005. Dall’altro, di un reddito computabile Laps di fr. 7'200.-- annui costituito esclusivamente dagli assegni familiari per i tre ragazzi (cfr. doc. C = 42).

                                         Dalle indennità straordinarie di marzo 2020 di fr. 4'425.-- (fr. 221.25 x 20 giorni indennizzati) e aprile 2020 di fr. 4'867.50 (fr. 221.25 x 22 giorni indennizzati) è stato dedotto l’importo di fr. 800.-- mensili e versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) Settore rette (cfr. doc. D = 45; 46).

                               1.2.   A seguito del reclamo interposto il 9 aprile 2020 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 49), l’UMA, il 27 maggio 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato:

" - la decisione del 5 marzo 2020 di accoglimento delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione

- la trattenuta a favore di USSI-Settore rette operata a partire dal conteggio delle ISD di aprile 2020.” (Doc. B pag. 5)

                                         L’amministrazione ha così argomentato il proprio provvedimento del 27 maggio 2020:

" (…)

5.

Confermiamo la composizione dell'unità di riferimento come da decisione del 5 marzo 2020.

  Al punto 2 della presente sono citati i documenti considerati per stabilire l'unità di riferimento. Da questa documentazione risulta come al momento della separazione il padre aveva assunto l'autorità parentale e non la madre (cfr. allegati 2-4). Dal 10 febbraio 2017 è stata nominata una tutrice per i figli __________ e __________. Ciò non modifica l'obbligo di mantenimento del padre, obbligo che la richiedente ed il marito hanno confermato con la dichiarazione fiscale 2018 dove hanno segnalato 3 figli per la deduzione fiscale prevista per ogni figlio a carico (cfr. punto 25.1 degli allegati 5 e 6).

A titolo abbondanziale rileviamo che il signor __________ aveva fatto richiesta di ISD dal 1° febbraio 2016 presentando la stessa documentazione. Le ISD gli erano state concesse e l'importo della lacuna di reddito era stato calcolato considerando un'unità di riferimento con 5 persone, tra cui figuravano i figli __________ e __________. La decisione del 14 marzo 2016 non era stata contestata. La situazione era già la stessa perché la madre __________ era partita per il __________ il 18 novembre 2008, i figli __________ e __________ erano in internato da aprile 2010 e il signor __________ la signora RI 1 erano sposati dal 12 novembre 2010.

(…).

6.

Nell’ambito LAPS (cfr. art. 13), vige il principio di sussidiarietà: le prestazioni sociali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste altre leggi cantonali. Spetta al richiedente ISD adottare le misure necessarie per beneficiare di queste altre prestazioni, fra cui figurano gli assegni familiari.

Al reclamo del 9 aprile è stata allegata la richiesta inoltrata dal signor __________ all'Istituto delle Assicurazioni sociali del Canton Ticino (IAS) per assegni familiari (AF) quale persona senza attività lucrativa. Gli assegni sono stati richiesti retroattivamente a partire da dicembre 2018. È stata pure allegata la conferma dell'IAS del 27 marzo 2020 che la richiesta era sospesa in quanto la documentazione era incompleta; tra la documentazione mancante figuravano i conteggi stipendio percepiti presso il datore di lavoro.

ln data 30 aprile 2020 l'avvocato RA 1 ha trasmesso al nostro Ufficio la lettera del 24 aprile con cui l'IAS comunica al signor __________ che il versamento degli AF concessi con decisioni del 14 aprile 2020 è stato sospeso. Rileviamo che il versamento degli AF è stato sospeso e non revocato e che le decisioni del 14 aprile 2020 non ci sono mai state trasmesse.

La questione relativa al beneficio o meno degli AF dopo il compimento dei 16 anni sollevata dall'avv. RA 1 deve essere chiarita con l'autorità competente per la concessione degli AF.

ln merito agli AF del figlio __________ non ci è stata trasmessa alcuna documentazione. Come segnalato in precedenza la richiedente è responsabile di adottare le misure necessarie per beneficiare di questa prestazione. (…)” (Doc. B pag. 3-4)

                                         Riguardo al versamento di fr. 800.-- a favore di USSI – Settore rette, l’UMA ha indicato:

" 3.

In data 5 marzo 2020 l’Ufficio delle misure attive ha erogato le ISD di febbraio 2020 il cui importo è stato determinato considerando i figli __________ e __________. Il fabbisogno di base mensile per singolo figlio, forfaitsecondo l'art. 10 LAPS, ammonta a oltre fr. 400.- per persona.

Le Convenzioni ufficiali per l'affidamento a u a un centro educativo di __________ e __________ del 1° febbraio 2011 (allegato 4) prevedono al punto 14 Cessione che "La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni della LAPS destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente a/ contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. "

Firmando le convenzioni il signor __________ ha attestato "di averne preso conoscenza e di rispettarne i termini".

Prima di procedere al pagamento delle ISD di marzo 2020, l'USSl - Settore rette ha confermato all'UMA di non aver ricevuto da parte del signor __________ il pagamento di fr. 800.- per le rette dei figli (fr. 400.- per figlio).

Ritenuto che le ISD comprendono un importo per il fabbisogno di base mensile di ogni figlio, l'UMA ha quindi operato il versamento delle rette direttamente all'USSl - Settore rette. (…)” (Doc. B pag. 3)

                               1.3.   RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, postulando:

                                         “     In via principale

    I.   Il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza, decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di escludere dall’Unità di Riferimento i minori __________ e __________ nonché di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui.

    (…).

    In via subordinata

    I.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché di annullare la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020.

    (…).

    In via ancora più subordinata

    I.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché di ridurre la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020 da CHF 800.00 complessivi a CHF 400.00 complessivi.

    (…)“ (Doc. I pag. 11)

                                         L’insorgente ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 11).

                                         A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che, contrariamente a quanto stabilito dall’amministrazione, l’unità di riferimento non è composta anche dei figli del marito, rilevando:

" (…) a torto l’autorità resistente afferma che il padre (ossia il marito della ricorrente) sia il detentore dell'autorità parentale: con decisione del 10 febbraio 2017 (doc. E), l'Autorità Regionale di Protezione __________ di __________ ha revocato l'autorità parentale al padre a favore della curatrice, Signora __________ dell'UAP. Di conseguenza, allo stato attuale nessuno dei due genitori detiene l'autorità parentale sui minori __________ e __________.

Orbene, ai sensi dell'art. 4b Laps, se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'unità di riferimento della madre: non vi sono deroghe alcune a questo principio, sancito in modo più che chiaro dalla legge. ln casu, entrambi i genitori di Diego e Ines sono stati privati dell'autorità parentale, la quale viene, da anni, esercitata dalla curatrice, Signora __________: di conseguenza, i minori dovrebbero essere inseriti nella UR della madre e non in quella del padre.

Vero è che la madre di __________ e __________ risiede all'estero e meglio a __________, in Italia: tuttavia, il fatto che ai sensi dell'art. 4d Laps le persone domiciliate all'estero non facciano parte dell'UR ancora non significa che, automaticamente, __________ e __________ debbano essere inseriti in quella del padre, come è stato arbitrariamente fatto con la decisione qui avversata (cfr. Messaggio del 1 3 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).

ln un caso come quello che qui ci occupa, i figli di primo letto del marito non dovrebbero fare parte dell'UR del padre ma dovrebbero costituire un'UR a sé stante, oltretutto visto come essi siano collocati presso un istituto da diversi anni e meglio dal 1° febbraio 2011.

Alla conclusione summenzionata si arriva, giocoforza, anche considerando la ratio che sta dietro al principio della UR, ovvero quella di presumere una condivisione di alcune spese derivanti dall'economia domestica comune, la quale permette di ridurre alcune voci di spesa per ogni membro supplementare dell'UR (v. art. IO Laps). Nel caso in esame, __________ e __________ sono collocati presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i minori (i quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come si vedrà meglio di seguito. Come sancito da codesto lodevole Tribunale nella decisione 42.2012.13, "il fatto di considerare nell'unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid. 2.13, grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa, appare evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub iudice e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di mantenimento, visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Inoltre, come vedremo poco più avanti, i due figli di primo letto del marito della ricorrente, __________ e __________, percepiscono ora direttamente gli assegni famigliari base, per l'importo di CHF 200.00 ciascuno: di conseguenza, il fabbisogno dei figli viene - perlomeno parzialmente - coperto "facendo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed il padre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi" (cfr. TCA 42.2012.13, consid. 2.13).

Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo giustificata e giustificabile alla luce della totale indipendenza economica dei figli __________ e __________ dal padre.

Occorre infatti a tal proposito precisare che l'USSl ha promosso una causa civile nei confronti del marito della qui ricorrente, volta proprio a determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei figli di primo letto: tale procedura è ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________ ed è appena iniziata la fase istruttoria. Non è pertanto ancora stato determinato l'importo mensile che sarà - se del caso - esigibile dal padre a favore dei figli frutto del primo matrimonio.

Infine, si rileva come l'Autorità resistente sostenga che, nel 2016 il marito della ricorrente abbia a sua volta postulato per un'indennità ISD e che egli non abbia impugnato la relativa decisione ove i figli di primo letto sono stati inseriti nell'UR: da tale circostanza l'autorità resistente sembrerebbe voler trarre una qualche non meglio specificata conclusione. Ora, corrisponde al vero quanto sostenuto dall'autorità senonché essa omette di indicare che l'autorità parentale è stata  revocata al padre nell'anno 2017, ossia a seguito della decisione menzionata. Di conseguenza, nel 2016 l'UR era correttamente composta anche dai figli di primo letto del marito della ricorrente, contrariamente alla decisione qui impugnata, emessa dopo la revoca dell'autorità parentale. (…)” (Doc. I pag. 4-6)

                                         Nel ricorso è poi stata censurata la quantificazione del reddito computabile in fr. 7'200.-- annui, corrispondenti agli assegni familiari per i tre figli. Al riguardo è stato precisato:

“(…) allo stato attuale l'UR non percepisce alcun assegno famigliare a favore dei minori, ciò che sembra essere ignorato dall'Autorità  resistente: fino al 27 maggio 2020, il versamento degli AF a favore di __________ e __________ è rimasto sospeso, a causa di non meglio precisati accertamenti effettuati dall'Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. lettera della ricorrente all'UMA del 24 aprile 2020). Con decisione del 27 maggio 2020, l'IAS ha accordato gli AF ai figli minori di primo letto del marito della ricorrente limitatamente ai mesi di agosto 2019 - aprile 2020. prevendendo inoltre il versamento diretto a favore di quest'ultimi (doc. F). Di conseguenza, allo stato attuale, l'UR non percepisce alcun reddito, visto come anche gli AF a favore del figlio di primo letto della ricorrente, __________, non vengano versati e ciò in attesa che la situazione economica della ricorrente si stabilizzi. (…)” (Doc. I pag. 7)

                                         Infine la parte ricorrente ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 800.--, affermando:

" (…)

- l’importo trattenuto (CHF 800.00, ossia CHF 400.00 per figlio) corrisponde a quanto raccomandato dal DSS in merito al contributo che i genitori di figli affidati a terzi (in casu un istituto) dovrebbero versare per le rette (art. 67 RLFam). ln caso di mancato accordo tra il genitore e I'USSI, quest'ultimo avrà la facoltà di promuovere un'azione civile volta ad accertare il contributo richiesto al genitore (art. 69 cpv. 2 RLFam). Nella presente fattispecie, l'USSl ha effettivamente promosso una causa civile nei confronti del marito della qui ricorrente, nell'ambito della quale si dovrà determinare l'ammontare del contributo di mantenimento esigibile dal genitore (richiamo inc. __________ dalla Pretura di __________). La causa è tutt'ora pendente e si trova all'inizio della fase istruttoria.

(…).

Per quanto possa essere d'interesse nella presente procedura, nell'ambito della causa civile dovrà pure essere accertata la capacità contributiva della madre dei due minori __________ e __________, visto come, ad oggi, l'intero importo per il mantenimento dei figli venga richiesto unicamente al padre.

Nella denegata ipotesi in cui l'importo di CHF 400.00 per figlio dovesse essere ritenuto corretto da codesto lodevole Tribunale (a prescindere dall'esito della causa civile), si rileva come, dal mese di gennaio 2020, gli assegni famigliari sono stati versati direttamente a favore dei figli di primo letto del marito della ricorrente, giusta la decisione sub doc. F, per un importo di CHF 200.00 cadauno. Orbene, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam, "il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSP' (grassetto ad opera dello scrivente). Ciò significa che un contributo aggiuntivo viene richiesto ai genitori in via sussidiaria, laddove le prestazioni dirette a favore dei figli non siano sufficienti per coprire tutto l'ammanco. Nel caso che qui ci occupa, risulta che i minori abbiano percepito direttamente AF per l'importo di CHF 200.00 ciascuno, a far tempo (retroattivamente) dal mese di luglio 2019: di conseguenza, l'importo trattenuto dall'indennità versata a favore della ricorrente dovrà essere ridotto a CHF 400.00 complessivi (CHF 200.00 per figlio). (…)” (Doc. I pag. 9-10)

                               1.4.   L’Ufficio delle misure attive, nella propria risposta di causa del 3 luglio 2020, ha postulato la reiezione dell’impugnativa per quanto concerne la composizione dell’unità di riferimento e la quantificazione del reddito.

                                         Relativamente alla trattenuta l’amministrazione ha, invece, indicato che “il versamento mensile diretto a USSI – Settore rette è rivisto a fr. 400.-” (cfr. doc. V pag. 4)

                                         Alle precisazioni formulate dall’amministrazione verrà fatto riferimento, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Il 13 luglio 2020 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso le decisioni emesse il 1° luglio 2020 dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari con le quali a __________ e __________ sono stati riconosciuti assegni familiari di fr. 250.-- mensili dal 1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2020 per Ines e fino al 31 dicembre 2020 per __________ (cfr. doc. VII1; VII2).

                                         Il rappresentante della ricorrente ha inoltre evidenziato:

" (…) si rileva come l’importo versato direttamente a favore dei minori risulta essere di CHF 500.00 mensili per i mesi di maggio e giugno 2020, pertanto maggiore rispetto alla quantificazione operata dall’Ufficio resistente.” (Doc. VII)

                               1.6.   L’UMA, il 23 luglio 2020, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. IX + 1).

                               1.7.   La parte ricorrente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie il 12 agosto 2020 (cfr.doc. XI + 1).

                               1.8.   Il 3 settembre 2020 questa Corte ha interpellato come segue l’amministrazione:

" (…) vogliate prendere posizione in merito all’asserzione della parte ricorrente secondo cui “(…) nella nuova domanda di prestazioni assistenziali, inoltrata dalla ricorrente ed ancora al vaglio dell’autorità, lo sportello Laps di __________ abbia rettamente deciso di non inserire __________ e __________ nella UR (…)” (cfr. doc. XI pag. 1).” (Doc. XII)

                                         L’UMA, il 9 settembre 2020, ha risposto:

" (…) abbiamo chiesto riscontro al Servizio centrale delle prestazioni sociali (SCPS) dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b) del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali). Le competenze di questo sevizio sono sancite all’art. 20 del medesimo Regolamento.

In data 4 settembre, il SCPS ci ha confermato che per la nuova domanda di prestazioni assistenziali lo sportello LAPS di Lugano ha determinato l’unità di riferimento (UR) considerando i figli __________ e __________. Ciò risulta sia dalla Conferma di inoltro della domanda sottoscritta dalla signora RI 1 in data 30 luglio 2020 (vedi allegato) sia dal fatto che le prestazioni assistenziali sono state determinate recentemente con un’UR composta di 5 persone.” (Doc. XIII)

                               1.9.   L’avv. RA 1, per conto della ricorrente, il 18 settembre 2020, ha in particolare trasmesso un messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2020 nel quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha indicato che, considerato il ricorso pendente al TCA riguardante l’UR calcolata dall’UMA, nel caso in cui venisse accolto, l’UR verrà automaticamente corretta anche nella tabella di calcolo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. XV; X1).

                             1.10.   I doc. XV e XV1 sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI (Doc. XVI).

                             1.11.   Questa Corte, il 21 ottobre 2020, ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di indicare se l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avesse emesso una decisione riguardo alla domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla sua assistita nel mese di luglio 2020 e, in caso affermativo, di fornirne una copia (cfr. doc. XVII).

                                         L’avv. RA 1, il 22 ottobre 2020, ha inviato copia della decisione emessa dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento il 2 settembre 2020 da cui si evince che alla ricorrente è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2020 di fr. 3'108.--, tenendo conto di un’UR di cinque persone, e meglio dell’insorgente, del marito, di __________, nonché di __________ e __________. A titolo di redditi sono stati computati, oltre al reddito da attività dipendente di __________ di fr. 9'578 annui, degli AF per quest’ultimo e Ines di fr. 3'000.-- annui ciascuno e di fr. 2'400.-- all’anno per __________.

                                         Il legale ha specificato che tale provvedimento è oggetto di reclamo davanti all’USSI (cfr. doc. XVIIII+1/2).

                                         Il doc. XVIII con gli allegati è stato trasmesso per conoscenza all’UMA (cfr. doc. XX).

                             1.12.   Il 4 novembre 2020 l’avv. RA 1 ha sollecitato l’evasione del ricorso del 12 giugno 2020, evidenziando come la sua cliente e l’intera famiglia si trovino in gravi difficoltà economiche (cfr. doc. XIX).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’importo dell’indennità giornaliera straordinaria cantonale di disoccupazione di fr. 221.25 riconosciuta a RI 1 a decorrere dal mese di febbraio 2020 sia o meno corretto.

                                         Più precisamente andrà verificato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità di riferimento della ricorrente, ha considerato anche __________ e __________, figli nati dal primo matrimonio di suo marito __________.

                                         In seguito andrà esaminato se rettamente nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione sono stati computati gli assegni familiari relativi a __________, __________ (se facenti parte dell’URC della ricorrente) e __________, figlio dell’insorgente.

                                         Infine il TCA è chiamato a stabilire la correttezza della deduzione dalle indennità straordinarie dell’importo di fr. 800.-- mensili (ridotto nella risposta di causa a fr. 400.--) versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) Settore rette (cfr. doc. D = 44; 45).

                               2.2.   Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         L'obiettivo principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali.

                                         La Laps è circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3, Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

                               2.3.   L’art. 2 Laps, attinente al campo di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. e stabilisce, in particolare, che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati.

                                         L’art. 11 della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:

" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv. 1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la

    disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv. 2).

In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità. 

Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 10 cpv. 2)"

                                         Al riguardo va osservato che nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), è stata abolita la possibilità esistente fino al 31 gennaio 2003 - di beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).

                                         Ai sensi dell’art. 12 L-rilocc, concernente l’importo massimo:

" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps. (cpv. 1)

Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."

                                         L’art. 13 R L-rilocc enuncia:

" … (cpv. 1 abrogato con effetto dal 1.2.03)

L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere. (cpv. 2)

Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI. (cpv. 3)

    … (cpv. 4 abrogato con effetto dal 1.2.03)

   … (cpv. 5 abrogato con effetto dal 1.2.03)

   … (cpv. 6 abrogato con effetto dal 1.2.03).”

                               2.4.   Con l’entrata in vigore della Laps il calcolo delle indennità straordinarie ai disoccupati viene effettuato facendo riferimento ai parametri della Laps, come risulta dai disposti di legge menzionati al considerando precedente.

                                         Il titolare del diritto e l’importo massimo delle indennità, invece, come visto sopra, vengono definiti dalla L-rilocc (cfr. art. 12 Laps; art. 11, 12 L-rilocc; Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 3).

                                                      Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, delle riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, della copertura dei costi generali e degli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le altre prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

                               2.5.   L’art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)   i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b)   …

c)   …

d)   i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)   tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)    1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)”

                                         L’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue:

" i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271)

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)   le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)   gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c)   le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c LT;

d)   gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e)   i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)   i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h)   i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)    …

j)    … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)   per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)   per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)”

                                         Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps:

" i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)”

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                     all'AVS/AI per i coniugi

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         L’art. 9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento      importo riconosciuto dalla legislazione

composte da una persona:        sulle prestazioni complementari

                                                   all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento      importo riconosciuto dalla legislazione

composte da due persone         sulle prestazioni complementari

                                                   all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento       importo riconosciuto dalla legislazione

composte da più di due             sulle prestazioni complementari

persone:                                     all’AVS/AI per i coniugi maggiorati

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

                                         L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

                                         Ai sensi dell’art. 5 Reg.Laps:

" 1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

                                         Per quel che riguarda la soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626) prevede:

" Art. 10  1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a)    per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;

b)    per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

      fr. 8'591.--;

c)    per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:

      fr. 6'402.--;

d)    per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

      fr. 4'896.--;

e)    per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.”

                                         L’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia:

" Per gli anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 8’668.–;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 6’460.–;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 4’940.–;

e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 4’923.–“

                               2.6.   Nella presente evenienza l’Ufficio delle misure attive, con decisione del 5 marzo 2020, confermata con decisione su reclamo del 27 maggio 2020, ha accordato alla ricorrente, a far tempo dal mese di febbraio 2020, 120 indennità giornaliere straordinarie di disoccupazione di fr. 221.25, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________, del marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc. C = 42; consid. 1.1.; 1.2.).

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha chiuso la propria attività indipendente il 30 novembre 2019. In effetti da tale data la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’ha stralciata dal registro affiliati nella categoria indipendenti. La medesima si è iscritta in disoccupazione nel dicembre 2019, ma le è stato negato il diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7; 33; 34).

                                         La medesima rientra, quindi, nel campo di applicazione dell’art. 11 L-rilocc (cfr. consid. 2.3.).

                                         Del resto la titolarità della ricorrente, per quanto riguarda le indennità straordinarie di disoccupazione, non è mai stata messa in discussione dall’UMA.

                                         Come già evidenziato, è in discussione l’ammontare di tale indennità e avantutto la composizione dell’unità di riferimento.

                                         In effetti l’insorgente ha innanzitutto contestato l’inserimento di __________ e __________ nella sua unità di riferimento, in quanto, da una parte, i ragazzi sono collocati presso un istituto da diversi anni, e meglio dal 1° febbraio 2011. Dall’altra, suo marito, come del resto la madre dei ragazzi che risiede in Italia, non ha più l’autorità parentale sugli stessi, toltagli nel 2017 ed esercitata da una tutrice. È stato fatto, altresì, valere che __________ e __________ non condividono i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun modo al loro mantenimento. In proposito, per completezza, è stato precisato che l'USSl - Settore rette ha promosso una causa civile - pendente dinanzi alla Pretura di __________ - nei confronti del marito dell’insorgente, volta a determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei due figli (cfr. doc. I; XI1; consid.1.3.).

                               2.7.   L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

                                         Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

                                         Giusta l’art. 4b Laps:

" Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”

                                         L’art. 1a Reg.Laps prevede che:

" Se l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”

                                         Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:

" D’altra parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)

                                         Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).

                               2.8.   Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

                                         Il cpv. 2 enuncia che finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.

                                         L’art. 298 CC relativo al divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:

" 1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.

                                         Secondo l’art. 311 CC relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:

" 1. D’ufficio

1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

2.quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”

                                         L’art. 312 CC si riferisce per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei genitori:

" 2. Col consenso dei genitori

L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:

1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi;

2.quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.”

                                         L’art. 327a CC sancisce del resto che l’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

                                         Secondo l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

                               2.9.   L’art. 276 CC, concernente il mantenimento da parte dei genitori, prevede:

" 1Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.”

                                         L’obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

                                         La privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

                                         L’art. 293 CC prevede che:

" Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

                                         L’art. 20 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso terzi, sancisce:

" 1Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti:

a) presso famiglie affidatarie;

b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.

2Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.”

                                         Giusta l’art. 21 Legge per le famiglie:

" 1Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento.

2Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie.

3L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.

4In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.”

                                         L’art. 29 Legge per le famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:

" 1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.

2In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

3Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.

4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

5Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.

6La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

7Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.”

                                         Secondo l’art. 60 Reg.Legge per le famiglie:

" 1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.

2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.

3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”

                                         Ex art. 62 Reg.Legge per le famiglie:

" 1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso.

2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:

a) il progetto educativo di affidamento;

b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;

c)chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;

d)chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;

e) il disciplinamento delle relazioni personali;

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.

4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”

                                         Per quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:

" 1L’USSI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.

2L’USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano.

3Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”

                                         Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:

" 1L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.

2Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”

                                         Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:

" 1. La retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per l’esternato.

2. L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare

Ammontare del contributo mensile Internato               Esternato

Famiglia senza prestazioni LAPS

da CHF. 220         da CHF 110 a CHF 480.-          a CHF 300  

Famiglia con prestazioni LAPS, senza prestazioni di assistenza

CHF. 400         da CHF 300  

Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza

CHF. 220         CHF 110  

3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.

4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.

5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”

                             2.10.   Con sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale, in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.

                                         Il TCA, al riguardo, ha precisato che:

" (…) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid. 2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).

In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.

L’intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)

                                         Con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due tutori.

                                         È stato del resto precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza tra parenti.

                                         Il caso della sentenza 42.2012.13 si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento (come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a terzi), ma erano pure sotto tutela.

                                         In secondo luogo, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.

                             2.11.   Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che __________, attuale marito della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con __________ e che dalla loro unione, il __________ 2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________.

                                         Il 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 24 = 31).

                                         Dalla Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al padre che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali (cfr. doc. 25 = 32 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 24 = 31).

                                         Nel febbraio 2011 il padre di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 26; 27).

                                         Inoltre è stato precisato:

" (…)

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso.

Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso.

(…).

14. CESSIONE

La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)

                                         Il 28 aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha accolto la richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto segue:

" § si autorizzano le relazioni personali tra il padre __________ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica sera;

§ i minori __________ e __________ potranno recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 23)

                                         L’Autorità Regionale di Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________ dell’autorità parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. E; consid. 2.8.).

                             2.12.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo di operare dell’UMA che, ai fini della determinazione dell’indennità straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, ha considerato un’unità di riferimento composta, oltre che della medesima, del figlio __________ e di suo marito __________, anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________, debba essere tutelato.

                                         Al riguardo giova ricordare che l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. consid. 2.7.).

                                         È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la madre di __________ e __________ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6).

                                         Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di __________ e __________ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.).

                                         La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto.

                                         In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.).

                                         Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)

                                         Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell’imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all’imposta cantonale 2018 si evince che quale “deduzione per ogni figlio a carico” il dato dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV).

                                         L’art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

                                         Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è obbligatoriamente collegata all’autorità parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).

                                         Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai coniugi __________ nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2018.

                                         Ad ogni modo, per completezza, va osservato che in concreto, anche volendo, per ipotesi, non tenere conto dei figli del marito della ricorrente, l’esito della vertenza non potrebbe essere differente.

                                         La lacuna di reddito Laps - calcolata considerando un fabbisogno di fr. 32'726 annui per tre persone (ricorrente + __________ + marito), pari a fr. 2'727.-- (invece di fr. 3'549.10; cfr. doc. 43), alcun reddito (quindi non conteggiando alcun assegno familiare, nemmeno per __________ quale ipotesi più favorevole per la ricorrente; cfr. consid. 2.13.) e per semplicità di calcolo spese di fr. 2'828.25, ossia, a vantaggio dell’insorgente, dello stesso valore di quelle computate considerando i tre figli, e deducendo i sussidi della cassa malati di fr. 976.30 relativi all’intera famiglia (cfr. doc. 43; XVIII2) avendo conteggiato i premi LAMal dei coniugi, di __________, __________ e __________ sarebbe infatti di fr. 4'579.25 mensili. Essa sarebbe, perciò, di importo inferiore a quella ottenuta con il calcolo di cui alla decisione del 5 marzo 2020, pari a fr. 4'801.05 (cfr. doc. 43).

                                         L’indennità ISD ammonterebbe, pertanto, a fr. 211.-- (4'579.25 : 21,7 applicando per analogia l’art. 40a OADI), invece di fr. 221.25 di cui alla decisione del 5 marzo 2020.

                                         Non si rivela, dunque, necessario dare seguito alla richiesta della parte ricorrente (cfr. doc. I; XI1) di richiamare l’incarto relativo alla causa civile promossa dall’Ufficio sostegno sociale e dell’inserimento Settore rette contro il marito dell’insorgente dalla Pretura di __________ (a proposito della valutazione anticipata delle prove cfr. STF 8C_ 611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.).

                             2.13.   Ritenuto che __________ e __________ fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione, oltre alle loro spese, vanno pure computati gli assegni familiari versati a loro favore di fr. 200.-- al mese ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2020 e di fr. 250.-- in seguito, avendo compiuto 16 anni il 5 aprile 2020 (cfr. v.art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in vigore fino al 31 luglio 2020: assegno di formazione dalla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età – dal 1° agosto 2020: “l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo”), indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari abbia deciso che gli AF, da gennaio 2020, sarebbero stati corrisposti direttamente sui conti intestati ai ragazzi (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc. F; VII1; VII2).

                                         Per quanto concerne l’assegno familiare a favore di __________ (nato il __________ 2005), dalla documentazione bancaria dagli atti, ovvero quella da maggio a dicembre 2019, si evince che alla ricorrente è stato bonificato l’ammontare di fr. 200.-- il 5 giugno, il 6 agosto, il 4 settembre e il 6 novembre 2019 da parte della Cassa cantonale AVS AI IPG (cfr. doc. 36).

                                         Non è dato di sapere se si tratta di assegni familiari per indipendenti.

                                         Nel ricorso è stato asserito che a __________ non vengono versati AF in attesa che la situazione economica della ricorrente si stabilizzi (cfr. doc. I pag. 7).

                                         Tuttavia nella decisione del 2 settembre 2020 con la quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di fr. 3'109.-- per il mese di settembre 2020 è stato computato un AF di fr. 200.-- mensili anche per __________ (cfr. doc. XVIII2).

                                         Tale provvedimento non è cresciuto in giudicato avendo la medesima interposto reclamo (cfr. doc. XVIII).

                                         In simili condizioni, considerato peraltro che l’assegno familiare è una prestazione prioritaria rispetto all’indennità straordinaria di disoccupazione (cfr. art. 2 Laps), l’amministrazione dovrà verificare se l’insorgente nel periodo a far tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2020 (giusta l’art. 12 cpv. 2 L-rilocc possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere straordinarie di disoccupazione; cfr. consid. 2.3.) abbia beneficiato di assegni familiari (eventualmente riconosciutile retroattivamente) per il figlio __________.

                                         In caso negativo, visto in ogni caso che ai sensi dell’art. 10a Laps per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una determinata prestazione, si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta, l’importo corrispondente all’assegno per il figlio __________ non andrà computato nel calcolo volto a stabilire l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione spettante alla ricorrente dal 1° febbraio 2020.

                                         Il TCA rende, tuttavia, attenta l’insorgente che in tale caso, se in seguito le verranno riconosciuti retroattivamente gli assegni per il figlio, l’importo dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione - corrispondente all’ammontare di tali assegni - potrà esserle chiesto in restituzione.

                                         Al riguardo cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019.

                             2.14.   Per quanto attiene alla deduzione dall’indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 800.-- versati direttamente all’USSI a titolo di rette per l’affidamento di __________ e __________ presso il centro educativo (fr. 400.-- per figlio; cfr. doc. 45-49; consid. 1.1.), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie).

                                         Le Convenzioni ufficiali per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________ sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con prestazioni LAPS - fra le quali figurano le ISD (cfr. art. 2 Laps; consid. 2.3.) - senza prestazioni di assistenza il contributo alle rette per l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 400.-- mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).

                                         Ne discende che il conteggio di un contributo alle rette per i due figli __________ e __________ di complessivi fr. 800.-- dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. D = 45), quando la ricorrente beneficiava di ISD, non presta il fianco a critiche.

                                         A ragione, poi, in virtù della cessione contemplata nelle Convenzioni a cui il padre dei ragazzi ha aderito l’11 febbraio 2011 (“La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento” (cfr. consid. 2.11.), l’UMA ha trattenuto dall’indennità straordinaria di disoccupazione mensile un importo a titolo di contributo alla retta e l’ha versato direttamente all’USSI.

                                         Relativamente all’entità di tale ammontare, però, l’amministrazione stessa, nella risposta di causa, ha indicato che, siccome gli AF, a seguito della decisione del 27 maggio 2020, sono stati corrisposti direttamente a __________ e __________ con effetto retroattivo dal mese di gennaio 2020 (cfr. doc. F), l’importo mensile delle ISD pagato direttamente a USSI è quantificato in fr. 400.-- per i due figli (e quindi non fr. 800.-- come stabilito in precedenza; cfr. doc. V pag.3).

                                         Nella duplica l’UMA ha affermato:

" (…)

b) l’importo mensile delle ISD pagato direttamente a USSI – Settore rette ammonta a fr. 300.-. Per le indennità di luglio 2020, fino al giorno 17, data dell’ultima indennità a cui ha diritto la richiedente, l’importo da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 169.50 (13 ISD su 23 indennità previste per il mese di luglio).

Considerando le decisioni IAS del 27 maggio 2020, citate nella risposta di causa, e quelle summenzionate, l’importo complessivo da marzo 2020 da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 1'569.50. L’importo già pagato ammonta a fr. 2'400.- e pertanto fr. 830.50 sono stati versati in eccesso e devono essere rimborsati alla signora RI 1. (…)” (Doc. IX)

                                         Effettivamente, visto che gli assegni familiari - che devono servire per coprire il contributo alle rette (cfr. art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI) - dal mese di gennaio 2020 sono versati direttamente sui conti intestati a __________ e __________ (fr. 200 per figlio fino ad aprile 2020 e in seguito fr. 250 per figli), l’importo mensile delle ISD da trattenere e pagare direttamente all’USSI è di fr. 400.-- al mese per marzo e aprile 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ – fr.400. di AF) e di fr. 300.-- da maggio 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ – fr. 500. di AF).

                                         In proposito è utile rilevare che la parte di ISD da dedurre a favore dell’USSI quale parte del contributo alle rette è in ogni caso quella destinata a coprire il fabbisogno di ognuno dei due figli (cfr. doc. B pag. 3; consid. 1.2.). Nel calcolo dell’ISD viene infatti conteggiato un fabbisogno proprio per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento rispetto al titolare, che corrisponde per la seconda persona supplementare (in casu __________; cfr. doc. C = 42) a fr. 6'460 annui, pari a 538.-- mensili e per la terza persona supplementare (in casi __________; cfr. doc. C = 42) di fr. 4'940 annui, pari a fr. 411.-mensili (cfr. consid. 2.5.).

                                         Dalle indennità straordinarie di disoccupazione bonificate alla ricorrente sono, per contro, stati dedotti fr. 800.-- mensili quale contributo alle rette (cfr. doc. 45-49).

                                         Pertanto l’amministrazione, una volta appurato se la ricorrente abbia ricevuto o meno assegni familiari per __________ nel periodo determinante (cfr. consid. 2.13.) e dopo aver nuovamente determinato l’ammontare dell’indennità giornaliera straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, da febbraio al 17 luglio 2020 (cfr. doc. IX), ricalcolerà la parte dell’importo di ISD trattenuto da rimborsarle.

                             2.15.   Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver esperito le indagini per chiarire se l’insorgente, nel periodo dal mese di febbraio al mese di luglio 2020, abbia beneficiato di assegni familiari per il figlio __________ (cfr. consid. 2.13.), da una parte, effettui un nuovo conteggio delle indennità straordinarie di disoccupazione spettantile in tale arco di tempo, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di cinque persone comprensive dei figli __________ e __________.

                                         Dall’altra, determini la somma che deve essere rimborsata all’insorgente, ritenuto che a titolo di contributi alle rette di __________ e __________ devono essere trattenuti fr. 400.-- complessivi mensili per i mesi di marzo e aprile 2020 e fr. 300.-- al mese da maggio al 17 luglio 2020 (cfr. consid. 2.14.).

                             2.16.   La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).

                             2.17.   Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"                                                     “L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

                                         L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 8C_8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

                             2.18.   Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX).

                                         In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

                                         Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.

                                         Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.

                                         È riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STF I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’UMA affinché, dopo aver esperito un complemento istruttorio come stabilito al consid. 2.13., calcoli nuovamente l’indennità giornaliera straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente - la cui unità di riferimento è composta della medesima, di suo figlio, del marito e dei due figli di quest’ultimo - e stabilisca l’importo da rimborsarle conformemente a quanto indicato ai consid. 2.13.-2.15.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                  La Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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