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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 42.2019.38

20 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,746 mots·~34 min·2

Résumé

Rifiuto prestazioni. Computo di titoli (sostanza mobiliare). Pigione ripartita per 5 e computato 3/5 (UR composta di 3 persone) dell'importo max ammissibile, siccome inferiore ai 3/5 della spesa per l'alloggio effettiva. Negato GP (ricorrenten on rappresentata da avvocato). No avvocato d'ufficio

Texte intégral

Incarto n. 42.2019.38   rs

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione dell’8 luglio 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da RI 1 il 19 ottobre 2018 dopo avere constatato, in relazione alla sua unità di riferimento - composta della medesima, del figlio __________ (2002) e del figlio __________ (2009) -, un’eccedenza di reddito mensile di fr. 7’675.-- (cfr. doc. 30-32), tenendo conto nella sostanza computabile Las della somma di fr. 95'636.-- [(fr. 100'378 “titoli e altri collocamenti di capitali” + fr. 9'258 “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”) – fr. 14'000 quota esente; cfr. doc. 32=A2].

                               1.2.   Contro il provvedimento dell’8 luglio 2019 RI 1 ha interposto reclamo, facendo valere quanto segue:

" (…)

- Nel vostro calcolo avete considerato una sostanza computabile netta di CHF 95'636.00 che non corrisponde assolutamente alla realtà. Come può vedere dall’allegato la sostanza al 31.12.2018 ammonta a CHF 13'206.00 che è composta dal saldo del Conto corrente postale di CHF 206.00 e dalla mia partecipazione alla società __________ per CHF 13'000.00. L’assicurazione sulla vita è corretta e ammonta a CHF 9'258.00.

- Non sono state considerate le spese per l’alloggio che ammontano a CHF 1'500.00 mensili e di cui avevo inviato copia del contratto. (…)” (Doc. A2)

                               1.3.   Il 19 settembre 2019 ha avuto luogo, a __________, un incontro tra, da una parte, RI 1, dall’altra, __________, Capo servizio - Servizio centrale delle prestazioni sociali, __________, sempre del Servizio centrale delle prestazioni sociali, __________, Capo servizio - USSI e __________, USSI.

                                         Dal relativo verbale emerge:

" (…) La signora comunica che le azioni sono state cedute già nel 2017 e che lo stabile è tutt’ora sotto sequestro della società.

Visto quanto sopra la cassa rivede quindi il calcolo della sostanza come da documenti trasmessi dalla signora RI 1.

(…).

Viene comunicato che nella decisione non è computata la spesa per l’alloggio in quanto non vi è un contratto a suo nome bensì a nome della figlia. (…)

La signora comunica che il contratto di locazione non è a suo nome in quanto la figlia e la signora __________ hanno dovuto fare da garanti. L’affitto fino ad ora non è stato pagato dalla signora RI 1 ma crede sia stato pagato dai garanti.

Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali sono stati chiariti tutti i punti salvo la questione della spesa alloggiativa. La signora RI 1 afferma che dal 1. novembre 2018 abita con i suoi figli a __________, la figlia __________ si è trasferita a __________ da gennaio 2019; la signora __________ è domiciliata a __________ ma mantiene una camera presso l’appartamento di __________. L’affitto mensile è di fr. 2'000.00 suddiviso nella maniera seguente: la signora RI 1 paga fr. 1'500.00, mentre la signora __________ paga fr. 500.00. (…)” (Doc. A3)

                               1.4.   Il 18 ottobre 2019 l’USSI ha emesso una nuova decisione con la quale ha nuovamente rifiutato di erogare prestazioni assistenziali ad RI 1, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         In particolare dal relativo conteggio (cfr. doc. A1), nel quale - a differenza del calcolo dell’8 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; doc. A2) - è stato tenuto conto di una sostanza di fr. 8'464.-- [(fr. 13’206 “titoli e altri collocamenti di capitali” + fr. 9'258 “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”) – fr. 14'000 quota esente] e di una spesa per l’alloggio di fr. 10'800.-- annui, è emersa un’eccedenza di reddito mensile di fr. 40.--.

                               1.5.   Contro la decisione del 18 ottobre 2019 RI 1, il 28 ottobre 2019, ha inoltrato un ricorso al TCA denominato “ricorso contro decisione su reclamo dell’USSI”, specificando che impugnato è il provvedimento del 18 ottobre 2019.

                                         La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una prestazione assistenziale a partire dal 1° novembre 2018, calcolata, da un lato, senza considerare la sostanza, visto che “non si può liquidare perché bloccata dalla Magistratura di Lugano”, dall’altro, tenendo conto di una pigione stabilita suddividendo l’importo di fr. 1'500.-per tre persone e non per cinque, in quanto due persone sono domiciliate in altri Comuni. Infine la medesima ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 4).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:

" (…)

- La pigione di CHF 1'500.- è stata suddivisa in 5 persone mentre chi occupa realmente l’appartamento sono 3 persone, io e due dei miei figli __________ e __________. Chiedo che l’importo massimo erogabile di CHF 1'500.- venga quindi suddiviso per tre persone. Faccio riferimento ad una sentenza dell’Alta Corte, dove infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

- La sostanza dei titoli e altri collocamenti di capitali pari a CHF 13'206.- calcola 13 azioni del valore di CHF 1000/cadauna della __________, dichiarate al 31.12.2018.

Faccio notare che durante il colloquio a Bellinzona del 19 settembre 2019 (doc. 3) è stato chiarito che gli immobili della società in questione sono bloccati dalla Magistratura di Lugano e pertanto i titoli azionari non hanno oggi valore alla vendita. Non capisco come poteri monetizzare detti titoli in breve tempo, per questo anche l’ufficio dell’assegno integrativo non ne ha tenuto conto facendo firmare il documento (doc. 4) “Dichiarazione in caso di sequestro di beni e immobili” dove chiaramente spiega

“ Nel caso di sequestro di beni mobili o immobili a causa di procedimenti penali in corso contro il richiedente o un membro della sua unità di riferimento, l’organo competente non prende in considerazione quale sostanza l’ammontare del bene sotto sequestro.”

Inoltre l’art. 22 Las concernente il reddito disponibile residuale spiega chiaramente che “…eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in caso di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.”

(…).

In accordo tra noi e la Signora __________ (doc. 7), la signora avrebbe utilizzato una delle 5 camere per sé e per i suoi effetti personali quando era nella zona del __________ in quanto domiciliata a __________ (doc. 8). Per questo la Signora __________ paga CHF 500.- mensili incluse le spese e il resto di CHF 1'500.- viene pagato da noi che occupiamo regolarmente la casa. (…)” (Doc. I)

                               1.6.   Nella sua risposta del 25 novembre 2019 l’USSI ha proposto di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto contro la decisione del 18 ottobre 2019 andava interposto reclamo, precisando che “ad ogni buon conto anche nel merito il ricorso è infondato”.

                                         Al riguardo l’amministrazione ha osservato:

" (…)

5.

Il contratto di locazione 28.9.2018 in oggetto (doc. 6) è per un’abitazione di 5 persone prevede una pigione di CHF 2'000.- ed è sottoscritto dalla figlia della ricorrente (__________) e dalla signora __________ in qualità di locatarie. Per accordo scritto fra le locatarie la signora __________ assume il costo di CHF 500.- e la famiglia RI 1 assume il costo di CHF 1'500.- (doc. 7).

La signora __________ e la signora __________ sono quindi vincolate al contratto di locazione e alla garanzia (doc. 6), sottoscritti come “coniuge” rispettivamente come locataria (conduttrice) principale, con il relativo obbligo di pagamento della pigione. Hanno inoltre assunto esplicitamente l’obbligo di pagare quota parte della pigione. Ritenuto che il contratto di locazione è a nome della signora __________ e della signora __________ e l’appartamento è per 5 persone, correttamente è stato considerato il costo massimo di locazione assistenziale per cinque persone (la titolare della richiesta di assistenza, i due figli e la figlia __________ nonché la signora __________, doc. 11 inc. USSI) di CHF 1'500.- scorporando la quota di 2/5 a carico della figlia __________ e della signora __________ non facenti parte dell’unità di riferimento, ma titolari del contratto e con impegno a pagare la pigione.

La ricorrente indica poi che la sostanza di CHF 13'206.- consiste in titoli sequestrati e quindi non disponibili. La decisione impugnata ha correttamente considerato tale sostanza mobiliare, ritenuto che nel reclamo del 31 luglio 2019 la stessa signora RI 1 ha indicato l’ammontare della sua sostanza in CHF 13'206.-. (…)” (Doc. III)

                               1.7.   L’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 28 novembre 2019 (cfr. doc. V).

                               1.8.   Il 10 dicembre 2019 l’USSI si è pronunciato al riguardo (cfr. doc. VII).

                               1.9.   Il doc. VIII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Questa Corte rileva dapprima che l’USSI, a seguito del reclamo della ricorrente contro la decisione dell’8 luglio 2019 con la quale le è stato negato il diritto a prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. A2), ha emanato, il 18 ottobre 2019, una nuova decisione, con oggetto “Rifiuto della prestazione assistenziale in seguito al suo reclamo del 31.07.2019” e l’indicazione del reclamo quale rimedio di diritto (cfr. consid. 1.4.; doc. A1).

                                         Contro il provvedimento del 18 ottobre 2019 l’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA (cfr. consid. 1.5.; doc. I). L’amministrazione propone di dichiararlo irricevibile, in quanto avrebbe dovuto essere interposto reclamo all’USSI (cfr. consid. 1.6.; doc. III).

                                         Tuttavia, in concreto, avendo la ricorrente inoltrato reclamo contro la decisione dell’8 luglio 2019 il 18 ottobre 2019 - quando peraltro era spirato il termine di 30 giorni per interporre reclamo contro tale provvedimento - l’amministrazione non avrebbe dovuto emettere una nuova decisione, bensì una decisione su reclamo con specificato il rimedio giuridico del ricorso a questo Tribunale.

                                         Per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso ad annullare la decisione del 18 ottobre 2019 (che ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni assistenziali pur riducendo in modo rilevante, rispetto alla decisione dell’8 luglio 2019, l’importo della sostanza e computando la spesa per l’alloggio) e a rinviare gli atti all’USSI per emettere una decisione su reclamo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

                                         La decisione del 18 ottobre 2019 va, dunque, assimilata a una decisione su reclamo.

                                         Di conseguenza questa Corte entra nel merito del ricorso del 28 ottobre 2019.

                                         Riguardo alla questione sollevata dalla ricorrente relativa al fatto che la decisione del 18 ottobre 2019 è stata firmata soltanto dall’operatrice socio-amministrativa dell’USSI che aveva già trattato il suo caso emanando la decisione dell’8 luglio 2019 (cfr. doc. I), va evidenziato che giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps - applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 65 cpv. 1 Las - contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

                                         In ogni caso di regola, ai fini dell’emanazione delle decisioni su reclamo è adottata una soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina il reclamo anche se appartenenti al medesimo ufficio (cfr. STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 2, relativa al settore dei contributi AVS; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004 in ambito di assicurazione contro la disoccupazione).

                                         Nella presente fattispecie l’USSI il 18 ottobre 2019 non ha emanato una decisione su reclamo, bensì una decisione che va considerata quale decisione su reclamo. Ciò anche perché l’amministrazione ha comunque tenuto conto delle censure formulate dall’insorgente nel reclamo, diminuendo, come da sua richiesta, notevolmente l’ammontare della sostanza computabile, rispettivamente computando la spesa per l’alloggio.

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha, correttamente oppure no, negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie richieste nel mese di ottobre 2018, tenendo conto, in particolare, di una sostanza di fr. 8'464.-- costituita da “titoli e altri collocamenti di capitali” e da “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto” e di una spesa per l’alloggio di fr. 10'800.-- annui.

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

                                         Per l’anno 2018 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

                                                      mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                              + 200.-supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.-- al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 103-104)

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2018 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.

                                         Per l’anno 2019 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:

                                         “Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

                                                                                                     mantenimento

                                                          (raccomandato dalla

                                                          COSAS)

                                                          (fr/mese)

1 persona                                            995.--

2 persone                                          1'523.--

3 persone                                          1'851.--

4 persone                                          2'129.--

5 persone                                          2'407.--

Per ogni persona                              + 202.-supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479)

                                         Il forfait globale di fr. 600.-- per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è stato mantenuto per il 2019.

                                         A decorrere dal 1° gennaio 2020 il fabbisogno è così stabilito:

                                         “Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

                                                                                                     mantenimento

                                                          (raccomandato dalla

                                                          COSAS)

                                                          (fr/mese)

1 persona                                            997.--

2 persone                                          1'525.--

3 persone                                          1'854.--

4 persone                                          2'134.--

5 persone                                          2'413.--

Per ogni persona                              + 202.-supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag. 455-456)

                                         Il forfait globale per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è di fr. 600.-- anche per il 2019.

                                         Per completezza va rilevato che con effetto dal 1° aprile 2020 il forfait mensile dei giovani adulti che hanno un’economia domestica propria si riduce del 20% nei casi in cui, pur potendo, il/i giovane/i adulto/i:

-   non segue una formazione;

-   non partecipa a misure orientate all’inserimento verso il

                                            mercato del lavoro;

-   non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;

-   non si occupa della cura di un proprio figlio.

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 p.to 1.2. b) in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag. 456)

                               2.5.   Nella presente evenienza l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali, poiché dal relativo calcolo è emersa un’eccedenza di reddito di fr. 40.-- al mese. Nel relativo conteggio è stata, segnatamente, considerata una sostanza di fr. 8'464.-- [(fr. 13’206 “titoli e altri collocamenti di capitali” + fr. 9'258 “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”) – fr. 14'000 quota esente] e una spesa per l’alloggio di fr. 10'800.-- annui (fr. 1'500 mensili : 5 persone x 3 persone x 12 mesi).

                                         L’insorgente contesta il computo della sostanza di fr. 13'206, corrispondente a 13 azioni del valore di fr. 1’000/cadauna della __________, in quanto gli immobili della società sarebbero bloccati per ordine della Magistratura, cosicché i titoli azionari non hanno attualmente valore.

                                         In proposito la medesima ha indicato che in effetti la Cassa competente non ne ha tenuto conto per il calcolo dell’assegno integrativo.

                                         La ricorrente, inoltre, censura la suddivisione della somma di fr. 1'500, a titolo di spesa per l’alloggio mensile, per cinque persone, quando ad occupare realmente l’appartamento in via __________ a __________ sarebbero unicamente lei e i suoi due figli __________ e __________. La figlia __________ e __________ sarebbero infatti unicamente le garanti che hanno firmato il contratto di locazione. La figlia dal gennaio 2019 sarebbe tornata ad abitare nel Comune di __________ e __________ non vivrebbe a __________, dove utilizzerebbe per sé e i suoi effetti personali una sola delle cinque camere quando è nel __________, bensì è domiciliata a __________ (cfr. doc. I).

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                         Il TCA ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000 per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000 per una persona sola, fr. 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2’000 per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

                                         L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

                               2.7.   In concreto dalle carte processuali non emergono documenti chiari circa un blocco/sequestro di beni della ricorrente, rispettivamente della società di cui è azionista.

                                         È vero che il 19 settembre 2019, giorno in cui ha avuto luogo l’incontro tra il Servizio centrale delle prestazioni sociali, nonché l’USSI e l’insorgente (cfr. consid. 1.3.), quest’ultima ha sottoscritto il formulario Laps “Dichiarazione in caso di sequestro di beni mobili o immobili” in cui è precisato che:

" Il reddito disponibile residuale (RDR) viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.

Nel caso di sequestro di beni mobili o immobili a causa di procedimenti penali in corso contro il richiedente o un membro della sua unità di riferimento, l’organo competente non prende in considerazione quale sostanza l’ammontare del bene sotto sequestro.

Al momento in cui il bene viene liberato ed è nuovamente disponibile, l’organo competente aggiornerà i dati finanziari.

Il/la sottoscritto/a:

Cognome:                     RI 1

Nome:                           RI 1

Data di nascita:             __________1969

Domicilio:                      __________

Si impegna a:

-       tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti di situazione personale e finanziaria;

-       avvertire immediatamente l’ufficio competente nel caso in cui i beni sotto sequestro vengano liberato e sono quindi realizzabili e/o utilizzabili;

-       in caso di non adempienza del punto indicato sopra, restituire quella parte di prestazione che è stata assegnata e alla quale non avrebbe avuto diritto.” (Doc. A4)

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che a seguito dell’incontro del settembre 2019 alla ricorrente è sì stato riconosciuto un AFI di fr. 569.-- mensili (pari all’importo massimo erogabile) per il periodo ottobre 2019 – settembre 2020, computando però la somma di fr. 13'206 per i “titoli e altri collocamenti di capitali” (cfr. doc. A3; 2; A13).

                                         Inoltre, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. III; VII), da un lato, è l’insorgente stessa che nello scritto del 25 luglio 2019 e nel reclamo del 31 luglio 2019 contro la decisione dell’8 luglio 2019, nella quale l’USSI aveva considerato una sostanza da “titoli e altro collocamenti di capitali” di fr. 100'378 (cfr. doc. A2), ha asserito, senza formulare alcuna particolare precisazione, che la sua partecipazione nella società __________ (il cui scopo sociale è, segnatamente, l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di qualsiasi bene immobile e della quale la ricorrente è l’amministratrice unica con diritto di firma individuale; cfr. estratto RC in www.zefix.ch) è di fr. 13'000 (oltre al saldo del conto corrente postale di fr. 206, cfr. doc. 24; A2), conformemente a quanto risulta dalla dichiarazione d’imposta per il 2018 (cfr. doc. 27).

                                         Dall’altro, la medesima ha indicato che il blocco - che non è dato di sapere se ancora esistente riguarda gli immobili e non i titoli azionari in quanto tali della società e che quindi “non capisco come potrei monetizzare detti titoli in breve tempo” (cfr. doc. I), non escludendo così la possibilità di una cessione dei titoli.

                                         D’altronde agli atti non risultano eventuali tentativi finalizzati al trasferimento delle azioni della società in questione.

                                         Pertanto non è possibile concludere che i beni mobili della ricorrente siano difficilmente liquidabili (cfr. consid. 2.6.) e dunque concederle un’eccezione transitoria, ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene che rettamente l’amministrazione nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria abbia tenuto conto di una sostanza da “titoli e altri collocamenti di capitali” di fr. 13'206 (cfr. doc. A2).

                               2.8.   Per quanto attiene al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22 lett. c Las enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

                                         L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

                                         Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC).

                                         Per le unità di riferimento composte di più di due persone la spesa per l’alloggio è considerata fino ad un massimo pari all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

                                         L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

                                         Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

                                        L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

                                         L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

                                         Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

                                         La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

                                         Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

                                         Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

                                         Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

                                         L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

                                         Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014 l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

                                         Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.

                               2.9.   Nel caso di specie il contratto di locazione relativo all’appartamento sito in via __________ a __________ è stato concluso, in qualità di conduttori, da __________ e da __________ il 28 settembre 2018 con inizio dal 1° novembre 2018.

                                         Il contratto riporta che si tratta di un’abitazione familiare per 5 persone composta di 6.5 locali, oltre a cucina, sala da bagno e doppio servizio.

                                         La pigione annua ammonta a fr. 21'000.--, pari a fr. 1'750 al mese e le spese accessorie a fr. 3'000 annui , ossia fr. 250 mensili (cfr. doc. A6), per complessivi fr. 2’000.-- mensili (fr. 24’000.-- annui; cfr. doc. A6).

                                         Il 1° ottobre 2018 __________ e __________ hanno sottoscritto il seguente accordo concernente l’abitazione di __________:

" - L’appartamento sarà abitato dalla famiglia della Signora __________ e che occuperà 4 stanze, mentre un’ultima stanza sarà occupata dalla Signora __________. Gli altri locali sono tutti in comune.

- Il pagamento della pigione sarà corrisposto per CHF 1'500.dalla famiglia __________ e per CHF 500.- dalla Signora __________.

- Le signore rispondono del contenuto del contratto di locazione in tutte le sue parti.” (Doc. A7)

                                         Inoltre in uno scritto del 5 novembre 2018 di RI 1 e RI 1 all’USSI è stato precisato:

" (…) Il contratto di locazione è stato possibile solo se __________ (senza precetti esecutivi) e __________ (con altro redito) avessero firmato il contratto. A mio nome nessuno purtroppo da più niente, né in locazione e neppure in prestito. La mia lista esecuzioni, dopo il tracollo dell’anno scorso, non mi permette di fare più niente, purtroppo.

La nostra amica __________ si è messa come garante della locazione totale visto che necessitava anche lei di una camera abbiamo pensato di abitare insieme. C’è tra di noi un accordo, che alleghiamo in copia, per la copertura della pigione, precisamente 1’500 a carico nostro perché occupiamo la gran parte dell’appartamento e 500.- per lei che occupa solo una camera, anche se garantisce per adesso tutta la locazione. (…)” (cfr. doc. 197)

                                         Il TCA non ignora che la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del 24 ottobre 2019 del Comune di __________ secondo la quale __________ risiede in quel Comune dal 1° dicembre 2018 in attesa del permesso rilasciato dall’Ufficio Migrazione (cfr. doc. A8), rispettivamente delle attestazioni del Comune di __________ da cui risulta che __________ dal 26 agosto 2019 non è più domiciliata in via __________ a __________, bensì in via __________ a __________ (cfr. doc. A9).

                                         Tuttavia il 25 settembre 2019 la __________, che rappresenta il locatore dell’appartamento di __________, ha dichiarato:

" (…) il numero di persone che abitano l’appartamento summenzionato sono 5:

- __________

- __________

- RI 1

- __________ (2002)

- __________ (2009)” (Doc. A15)

                                         L’insorgente, del resto, nel ricorso, se da una parte ha indicato che __________ è domiciliata a __________, dall’altra, ha affermato che quest’ultima occupa una camera nell’abitazione di __________ per sé e i propri effetti personali quando si trova nel __________ (cfr. doc. I).

                                         Ne discende, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che nell’appartamento di __________ abitano cinque persone.

                             2.10.   Per il calcolo della spesa di alloggio va, poi, considerato che l’unità di riferimento della ricorrente è costituita da tre persone, e meglio da lei e dai due figli __________ e __________, mentre nella loro economia domestica vivono anche __________ e __________ (non facenti parte dell’UR).

Non essendo in concreto adempiuti i presupposti delle eccezioni che derogano al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 2.8.), il canone locativo non va computato integralmente, ma deve essere suddiviso in cinque parti e conteggiato in ragione di 3/5.

                                         La spesa effettiva per l’alloggio dell’unità di riferimento dell’insorgente ammonta, perciò, a fr. 14'400.-- (fr. 24’000 : 5 x 3).

                                         Occorre procedere analogamente con l’importo massimo riconosciuto che risulta per l’unità di riferimento della ricorrente di fr. 10'800.-- [fr. 18'000 (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c Laps; consid. 2.8.) : 5 x 3].

                                         Dato che in casu la spesa per l’alloggio effettiva supera l’importo massimo riconosciuto, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria va computato quest’ultimo, pari a fr. 10'800.-- riferito alle tre persone facenti parte dell’unità di riferimento dell’insorgente.

                                         L’USSI, dunque, al fine di determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale, ha proceduto a giusta ragione computando l’importo di fr. 10'800.-- a titolo di spesa per l’alloggio (cfr. doc. A2; III).

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in particolare ritenuta la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. A1; consid. 2.7.; 2.10), il rifiuto da parte di quest’ultima di riconoscere prestazioni assistenziali alla ricorrente richieste nel mese di ottobre 2018 deve essere confermato.

                             2.12.   L’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

                                         La ricorrente non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato

                                         In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

                                         L’insorgente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2. riguardante il ricorrente medesimo, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018, citata al consid. 2.2.; STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

42.2019.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 42.2019.38 — Swissrulings