Raccomandata
Incarto n. 42.2017.33 DC/sc
Lugano 7 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 maggio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 12 maggio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato le precedenti decisioni del 22 febbraio 2017 con le quali ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale mensile di fr. 3'573.-- per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha stabilito la prestazione di assistenza secondo la legge:
- ha definito un fabbisogno di base mensile secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS) di CHF 1'834.- al quale
- ha aggiunto una spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 2'929.-,
o di cui CHF 1'450.- di spesa per alloggio,
o CHF 1'279.- per premi assicurazione malattia e
o un supplemento famiglia di CHF 200.-.
- ha dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 250.-,
- ha dedotto il sussidio per la cassa malati di CHF 940.-.
Da tale calcolo, svolto secondo i criteri validi per l'assistenza e definiti dalla Legge sull'assistenza, è risultato un fabbisogno mensile scoperto di CHF 3'573.-.
Con decisioni 22 febbraio 2017 l'USSI ha assegnato una prestazione assistenziale mensile di CHF 3'573.- per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017.
RI 1 ha contestato la decisione indicando che per il figlio __________ che vive ancora nella stessa economia domestica ha diritto anche ad un forfait mensile di CHF 600.- in quanto con la prestazione assistenziale mensile di CHF 3'573.non riesce a mantenere anche il figlio che si sente discriminato dai suoi pari non potendogli fornire un reddito per l'abbigliamento ,la cura del corpo, telefonia e molto altro. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di attribuire una maggiore prestazione di assistenza.
La prestazione d'assistenza è stata calcolata secondo i criteri dell'assistenza, vale a dire i costi e le entrate stabilite dalla Legge sull'assistenza.
Il calcolo della decisione contestata rispetta la legge includendo il figlio in prima formazione nell'unità di riferimento dei genitori e il fabbisogno di base per tre persone stabilito in CHF 1'834.-. Come esposto, nella situazione di assistenza "il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiano nelle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo termine". Non vi è diritto ad un ulteriore versamento del forfait di CHF 600.- richiesto.
In altre parole l'assistenza non garantisce il precedente tenore di vita.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere ricordato che suo figlio beneficia di una borsa di studio, egli ritiene di avere diritto al supplemento di fr. 600.-- visto che suo figlio è maggiorenne (24 anni) per cui il suo inserimento sociale è più oneroso rispetto a quello di un bambino (ad esempio: svago, istruzione, macchina, vestiti).
Egli al proposito si è così espresso:
" (…)
a) Per esempio, il bambino di 11 anni non si sente discriminato se non va al bar con amici in quanto non è una cosa frequente alla sua età e gli basta giocare con gli amici durante la giornata (svago). Mio figlio si sente discriminato non poterlo fare ogni tanto dato che non riesco a fornirgli un reddito settimanale dignitoso.
b) L'istruzione è molto più onerosa. Per il bambino, il costo è poco nulla. Per mio figlio, formazione superiore, è onerosa. Sebbene lui percepisse la borsa di studio, che copre la differenza tra i costi di formazione e il reddito disponibile dei genitori per la formazione dei propri cari, ho dovuto indebitarmi da amici e mia figlia per finanziare in parte la sua formazione quest'anno. Infatti, la borsa di studio assegnatoli (CHF 3624) quest'anno è stata calcolata tenendo conto del reddito imponibile del 2014 (tassazione 2014), anno in cui il mio reddito era il doppio rispetto quello che è adesso. Per una idea generale dei costi di formazione, solo la tassa scolastica dei due semestri ammontava a CHF 3500 (2000 tassa primo semestre, 1000 tassa secondo semestre, 500 tassa amministrativa di iscrizione). Oltre a ciò la l'ufficio degli aiuti allo studio non ha riconosciuto l'abbonamento generale Svizzera del costo mensile di CHF 245. Riconosce solo CHF 670 annuali per gli studenti che studiano in altri cantoni. Ma mio figlio fa il pendolare giornalmente siccome non ha un proprio locale nel cantone dove studia. Situazione che mi ha portato ad un indebitamento eccessivo che non difficilmente riuscirò risanare. Il calcolo della borsa di studio è allegato. Per i costi di formazione, se richiesti, posso trasmetterli.
c) Il bambino di 11 anni non ha solitamente bisogno di un abbonamento generale o di una macchina per spostarsi. La spesa per i vestiti è anche più economica. Quindi, i costi per mio figlio sono più onerosi.
d) Mio figlio ha smesso di frequentare lo sport (palestra) che faceva da anni dato che io non sono più in grado di sostenere i costi con il reddito assegnatomi. Problema minore per il suo inserimento ma è comunque importante farlo notare.” (Doc. I)
In conclusione il ricorrente chiede che la decisione su reclamo venga modificata e che “sia emessa una decisione fatta in buona fede” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 14 giugno 2017 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Il ricorrente chiede il riconoscimento di un ulteriore forfait di sostentamento di CHF 600.- per il figlio maggiorenne agli studi che abita presso la famiglia. Tale importo però è dovuto ai figli maggiorenni (giovani adulti) che abitano presso la famiglia ma non sono agli studi, quindi sono economicamente indipendenti e non rientrano nell'unità di riferimento dei genitori (cfr Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, RL 6.4.11.1.3, p.to 1.3). Per contro i giovani che sono in formazione non sono economicamente indipendenti e rientrano nell'unità di riferimento della famiglia con il relativo forfait, nel caso in esame per tre persone. Tale valore è definito dalle direttive e da ritenere adeguato.
Si osserva che in concreto per i costi di studio è stato riconosciuto un aiuto allo studio che non è stato dedotto ma si aggiunge alla prestazione di assistenza. Il fabbisogno è quindi correttamente coperto.
Per ulteriori spese specifiche, se giustificate, è possibile far capo a prestazioni speciali.” (Doc. III)
1.4. Il 20 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno, con decisione su reclamo del 12 maggio 2017 ha attribuito a RI 1 delle prestazioni assistenziali di fr. 3'573.-- mensili, senza prendere in considerazione un supplemento di fr. 600.-- per il figlio maggiorenne agli studi che vive nella sua economia domestica.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
2.4. Per l’anno 2017 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento (cfr. RL 6.4.11.1.3):
" 1. Forfait globale 2017
Il forfait globale è destinato a coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e comprende le seguenti spese:
· alimentazione, bevande e tabacco;
· abbigliamento e calzature;
· consumi energetici (elettricità e gas);
· pulizia, cura dell’appartamento e dell’abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana;
· acquisto di piccoli oggetti di uso domestico;
· spese di trasporto compresi gli abbonamenti a metà prezzo (manutenzione della bicicletta e del ciclomotore);
· telecomunicazioni (telefono, spese postali,…);
· formazione e svaghi (concessione radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali domestici, ecc.);
· cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette);
· attrezzatura personale (materiale di cancelleria);
· bevande consumate fuori casa;
· altre (quote associative, piccoli regali,…).
A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2017, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Legge è stabilito come segue:
Persone dell’unità di riferimento
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalle COSAS) (fr./mese)
1 persona
986.–
2 persone
1’509.–
3 persone
1’834.–
4 persone
2’110.–
5 persone
2’386.–
Per ogni persona supplementare
+ 200.–
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a fr. 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale:
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di fr. 300.– al mese.
b. Inserimento professionale:
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di fr. 100.-- al mese fino al termine del contratto.
1.3 Forfait globale giovani adulti che vivono con i propri genitori
La specifica situazione di vita dei giovani adulti durante il periodo che intercorre fra la scuola, la formazione professionale e l’entrata nel mondo del lavoro, e il paragone con le persone non sostenute che vivono in una situazione analoga richiedono un’applicazione differenziata del forfait, affinché non si trovino in una situazione migliore dei giovani che non beneficiano di un sostegno ma hanno un reddito modesto.
Per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è quindi riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.
L’USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il trasferimento non viene autorizzato.
(…)
4. Sanzioni
In conformità alle norme COSAS la riduzione del forfait per il mantenimento determinata dalla sanzione può essere al massimo pari al 30% comprese altre eventuali trattenute e avere una durata massima di 12 mesi.
L’USSI può applicare ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003 una sanzione lieve, media o grave in base alla gravità e al genere di violazione.
L’importo della sanzione è compreso fra un minimo di fr. 100.– al mese e un massimo di fr. 300.– al mese. La durata della sanzione è di 3 mesi rinnovabili.
5. Altre raccomandazioni delle COSAS
Ulteriori raccomandazioni delle COSAS sono assunte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento come guida alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Legge e il Regolamento vigenti e con la presente direttiva.
6. Entrata in vigore e validità
Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2017.”
2.5. Nella presente fattispecie, secondo il TCA, a ragione l’USSI ha operato il calcolo delle prestazioni assistenziali, accordando il supplemento famiglia di fr. 200.-- secondo il punto 1.1 delle Direttive appena citate.
Il supplemento di fr. 600.--, secondo il punto 1.3, non entra invece in considerazione in quanto si riferisce ai giovani adulti che hanno terminato la formazione e che, anziché beneficiare di prestazioni assistenziali separatamente, vengono considerati nel forfait dei genitori con i quali essi continuano a vivere.
Nel caso concreto il figlio del ricorrente è ancora agli studi e beneficia di prestazioni di aiuto allo studio.
In caso di necessità egli potrebbe peraltro chiedere di ottenere le prestazioni speciali esaustivamente enumerate nella legge.
La decisione su reclamo del 12 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti