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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2013 42.2013.8

16 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,022 mots·~5 min·2

Résumé

Ricorso irricevibile,poiché contro la decisione dell'ammin.(UMA)in ambito di indennità straordinarie di disoccupazione è stato inoltrato al Consiglio di Stato (che l'ha trasmesso al TCA) invece di un reclamo all'Uff.misure attive. Rinvio atti all'amm.per decidere in merito al reclamo

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 42.2013.8   DC/gm

Lugano 16 maggio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 15 marzo 2013 emanata da

CO 1       in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 15 marzo 2013 la CO 1 ha chiesto in restituzione ad RI 1 un importo pari a CHF 9'095.25 relativo ad indennità straordinarie cantonali di disoccupazione indebitamente percepite durante il periodo dal 1° febbraio al 17 luglio 2012, indicando i seguenti rimedi giuridici:

"  Contro la presente decisione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall’intimazione”. (cfr. Doc. C)

                                         Il 22 marzo 2013 l’interessato ha inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato (cfr. Doc. I).

                               1.2.   Con decisione n. 2432 del 7 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha trasmesso la causa al TCA, per competenza, precisando quanto segue:

"  (…)

considerato,

(…)

-   che la decisione impugnata concerne la restituzione di indennità straordinarie di disoccupazione;

-   che l’indennità straordinaria di disoccupazione prevista dalla         L-rilocc costituisce una prestazione sociale che rientra nel campo di applicazione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps; art. 2 cpv. 1 lett. e Laps);

-   che contro le decisioni emesse in virtù della Laps e delle leggi speciali è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione (art. 33 cpv. 1 Laps);

-   che, di conseguenza, il Consiglio di Stato è incompetente a dirimere la vertenza, cosicché il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

-   che l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente (art. 4 LPamm);

-   che gli atti vanno così trasmessi direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

-   che, in effetti, un rinvio all’autorità di prime cure per l’evasione del reclamo sarebbe inutile, siccome l’Ufficio delle misure attive ha già espresso in modo dettagliato in sede di osservazioni i motivi per cui non intende rivedere la propria decisione;

(…). (cfr. Doc. VI)

                               1.3.   Il 14 maggio 2013 __________ dell’ CO 1 ha trasmesso al TCA la seguente comunicazione:

"  In risposta alla lettera del 13 maggio scorso, inerente la causa citata in oggetto, la informiamo che l’errore di procedura è dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati con un caso analogo. Infatti la casistica riguardante le indennità straordinarie agli ex indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste all’anno).” (cfr. Doc. VIII)

                                         in diritto

                               2.1.   L’art. 2 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, attinente al campo di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. e stabilisce, in particolare, che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati.

                                         L'art. 33 Laps stabilisce che:

"  1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

                               2.2.   Nella presente fattispecie il TCA constata che nella decisione contestata del 15 marzo 2013 la CO 1 ha erroneamente indicato quale rimedio giuridico il ricorso al Consiglio di Stato anziché il reclamo presso l’amministrazione.

                                         Il TCA non può dunque entrare nel merito del ricorso inoltrato dall’assicurato, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008 ; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

                                         In particolare, contrariamente al parere del Consiglio di Stato, il fatto che l’amministrazione abbia inoltrato la risposta al ricorso del 22 marzo 2013 (cfr. Doc. IV) non può validamente supplire alla mancanza della decisione su reclamo.

                                         La CO 1, con comunicazione del 14 maggio 2013, ha peraltro riconosciuto il proprio errore (cfr. Doc. VIII: “l’errore di procedura è dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati con un caso analogo. Infatti la casistica riguardante le indennità straordinarie agli ex indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste all’anno)”):

                                         Gli atti devono quindi essere trasmessi all’amministrazione affinché statuisca al più presto sul “reclamo” di RI 1 mediante une decisione su reclamo.

                                         Al riguardo il TCA si limita a segnalare che, in una sentenza 42.2005.8 del 6 marzo 2006, sempre in materia di indennità cantonali straordinarie di disoccupazione, l’Ufficio delle misure attive aveva invece correttamante indicato la possibilità di inoltrare un reclamo contro la decisione amministrativa senza tuttavia indicare che era possibile ricorrere al TCA contro la successiva decisione su reclamo.

                                         Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo della CO 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso del 22 marzo 2013 è irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché decida al più presto sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 15 marzo 2013.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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