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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2004 42.2004.1

28 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·451 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 42.2004.1   dc/sc

Lugano 28 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2004 di

1. RI1 2. RI2  

contro  

la decisione del 17 giugno 2004 emanata da

CO1   in materia di  armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto che gli assicurati hanno inoltrato presso il TCA un ricorso in lingua tedesca contro una decisione del 17 giugno 2004 dell'CO1 di __________ con la quale è stata assegnata a RI1 una prestazione assistenziale di  Fr. 3'200.-  (prestazioni ordinarie) e di fr. 31.- (prestazioni ricorrenti) (cfr. Doc. A1);

visto che , secondo l'art. 33 Laps:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo

all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

considerato che, di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (cfr. art. 33 cpv.2 Laps);

sottolineato  che l'amministrazione ha peraltro correttamente indicato nel retro della decisione impugnata che vi era la possibilità di inoltrare un reclamo

"                                       Possibilità di reclamo

Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all'CO1, __________, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni." (doc. A1)

ricordato che, in una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01), il TFA ha confermato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF);

ricordato inoltre, a titolo abbondanziale, che un eventuale ricorso presso il TCA contro la decisione su reclamo dovrà essere redatto in lingua italiana (cfr. art. 1a della Legge di procedura presso il TCA, RDAT II- 1993 pag. 216-217, RDAT I- 2002 pag. 296-298).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso  del 10 luglio 2004 é irricevibile.

                                     § Gli atti sono trasmessi all’CO1 affinché proceda ad emanare una decisione su reclamo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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