Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 42.2000.1

12 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,020 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 42.2000.00001   mm/sc

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2000 di

avv. __________,   

contro  

la decisione del 1° febbraio 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di indennità perdita di guadagno

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con scritto 20 gennaio 2000, __________, di professione avvocato indipendente, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di voler procedere ad un nuovo calcolo delle indennità per perdita di guadagno - indennità dovute per i servizi prestati dal 3 al 22 giugno 1991, dal 7 al 26 settembre 1992, dal 20 settembre all'8 ottobre 1993, rispettivamente, dal 4 al 27 ottobre 1995 (cfr. doc. _) - alla luce delle decisioni di fissazione dei contributi AVS intimategli nel corso del mese di ottobre 1996 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con decisione formale 1° febbraio 2000, la Cassa di compensazione ha accolto solo parzialmente la richiesta dell'assicurato, nel senso che si è dichiarata disposta a ricalcolare unicamente quelle indennità per perdita di guadagno afferenti al servizio prestato dal 4 al 27 ottobre 1995, ritenendo, per gli altri periodi, di non più poter "… procedere ad un ricalcolo dell'indennità a suo tempo stabilita", e ciò in applicazione dell'art. 3 LIPG (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 10 febbraio 2000, __________ ha chiesto che l'impugnata decisione formale venga annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione affinché proceda all'emanazione di una nuova decisione giusta l'art. 5 cpv. 1 OIPG.

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese:

"  Non vi è infatti un problema di prescrizione del diritto all'indennità, e quindi l'art. 3 LIPG non è direttamente applicabile, poiché io ho fatto tempestivamente all'epoca valere il mio diritto d'indennità dopo ogni servizio militare, e tale diritto mi è stato riconosciuto col pagamento dell'indennità stessa (LGVE 1985 II n. 42 pag. 287). All'epoca l'IPG fu calcolata conformemente alla legge ed in particolare all'art. 5 cpv. 1 1a frase OIPG per il quale base di calcolo è il reddito determinante per l'ultimo contributo AVS.

Vi è però l'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG stabilisce che, se in seguito per il medesimo anno di servizio è fissato un altro reddito determinante AVS, può essere richiesto un nuovo calcolo d'indennità. Tale espressa disposizione statuisce quindi un diritto dell'interessato ad ottenere il riesame o riconsiderazione della precedente decisione. Tale diritto non viene però più condizionato al rispetto di termini particolari, come era invece il caso fino alla fine del 1983, quando il testo dell'ordinanza prevedeva un termine di 3 mesi dalla nuova decisione (termine che comunque la prassi non sembrava ritenere perentorio ma solo ordinario, LGVE 1985 II n. 42 pag. 288). Di principio quindi dovrebbe sempre essere possibile farlo valere.

Nella denegata ipotesi in cui tale diritto alla riconsiderazione debba essere soggetto a un termine di prescrizione, ci si potrebbe effettivamente ispirare al termine quinquennale dell'art. 3 LIPG; in tal caso però non si può non adattare il dies a quo di tale termine. In effetti è principio generale che un termine di prescrizione non inizi a decorrere prima della nascita del diritto in questione (cf. art. 130 CO; GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 666).

Nel caso in esame io non avevo alcun diritto (art. 5 cpv. 1 LIPG) di richiedere un nuovo calcolo di indennità prima dell'ottobre 1996, momento appunto in cui mi sono state notificate le nuove decisioni di fissazione di contributi AVS; fino a tal momento l'indennità è stata correttamente calcolata. Se prescrizione vi dev'essere, questa ha dunque cominciato il suo decorso nell'ottobre 1996 (LGVE 1985 II 42 pag. 286 e segg.), e giunge a scadenza nell'ottobre 2001.

Una soluzione differente sarebbe profondamente iniqua. In effetti, se si dovesse seguire la tesi dell'Istituto delle assicurazioni sociali, l'indennità per il servizio da me prestato fino al 22.6.1991 si sarebbe prescritta prima ancora che io avessi il diritto, nell'ottobre 1996, di richiederne l'adeguamento, semplicemente perchè la Cassa di compensazione ha tardato a fissare definitivamente i contributi AVS. Tale risultato mi parrebbe assurdo, anche perché non esplicitamente deciso dal legislatore." (I)

                               1.4.   La Cassa di compensazione, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                               2.1.   Giusta l'art. 1 cpv. 1 LIPG, le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

                                         Le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (cpv. 1bis).

                                         Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un soldo conformemente all'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile (cpv. 2).

                                         I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l'art. 8 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 104 dell'Organizzazione militare, sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1 (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 3 LIPG, il diritto all'indennità si prescrive entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.

                                         Secondo l'art. 5 cpv. 1 OIPG, il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in somma giornaliera. Se in seguito, per l'anno di servizio, è deciso un altro contributo, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

                               2.2.   In concreto, la Cassa cantonale di compensazione - con decisioni 22 maggio 1992, 12 ottobre 1992, 13 ottobre 1993 e 3 novembre 1995 - ha, a suo tempo, posto __________ al beneficio delle indennità per perdita di guadagno per i servizi prestati, rispettivamente, dal 3 al 22 giugno 1991, dal 7 al 26 settembre 1992, dal 20 settembre all'8 ottobre 1993 e dal 4 al 27 ottobre 1995 (cfr. doc. _).

                                         Dalle tavole processuali emerge che all'insorgente, nel corso del mese di ottobre 1996, sono state intimate le decisioni di fissazione dei contributi AVS, relative ai periodi di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 1991 (doc. _), 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993 (doc. _), rispettivamente, 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 (doc. _).

                                         Con scritto 20 gennaio 2000 (doc. _), __________ ha, quindi, chiesto alla Cassa convenuta di voler procedere ad un nuovo calcolo delle indennità per perdita di guadagno di cui alle summenzionate decisioni, e ciò conformemente a quanto disposto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG.

                                         Con la querelata decisione formale 1° febbraio 2000, l'autorità amministrativa ha dato seguito alla richiesta presentata dall'insorgente, limitatamente alle indennità corrisposte per il servizio prestato durante il periodo 4-27 ottobre 1995.

                                         Per il resto, a mente della Cassa di compensazione, le pretese di __________ sarebbero da ritenere ormai prescritte, in applicazione dell'art. 3 LIPG (cfr. doc. _).

                               2.3.   L'art. 3 LIPG prevede che il diritto all'indennità si prescrive entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.

                                         Preliminarmente, va osservato che la succitata disposizione legale - al di là del suo tenore letterale - non istituisce, in realtà, un termine di prescrizione, ma bensì di perenzione (ZAK 1959 p. 442; cfr., pure, sentenza 9.4.1992 del TA del Cantone di Friborgo, pubblicata in RFJ-FZR 1992 p. 202ss.).

                                          In casu, non è affatto contestato che l'assicurato abbia, a suo tempo, ossequiato tale termine, così come lo dimostra, del resto, il fatto che è sempre stato regolarmente posto al beneficio delle indennità per perdita di guadagno (cfr. doc. A3-6).

                                          L'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, da parte sua, conferisce all'assicurato esercitante attività lucrativa indipendente, il diritto di chiedere un nuovo calcolo delle indennità già corrispostegli, qualora, per l'anno di servizio, è stato, nel frattempo, stabilito un diverso contributo AVS.

                                          Ora, la Cassa di compensazione sostiene che il termine di cui all'art. 3 LIPG si applica, non soltanto al diritto all'indennità in quanto tale, ma pure al diritto previsto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, di modo che quest'ultimo cadrebbe in perenzione, qualora l'assicurato non chiedesse di ricalcolare le indennità entro 5 anni a contare dalla fine del servizio per il quale è dovuta l'indennità stessa.

                                          Questa Corte non può certo fare propria la tesi difesa dall'autorità amministrativa convenuta.

                                          Ciò che conferisce il diritto all'indennità per perdita di guadagno, è l'assolvimento del servizio (servizio militare, servizio civile, ecc. - cfr. art. 1 LIPG). Il legislatore federale, all'art. 3 LIPG, ha così stabilito che il termine di perenzione inizia a decorrere dalla fine del servizio per il quale è dovuta l'indennità. L'assicurato, o chi per esso, é, pertanto, tenuto a far valere il proprio diritto presso la cassa di compensazione competente (cfr. art. 17 cpv. 1 LIPG), entro 5 anni dalla fine del servizio per il quale l'indennità è dovuta.

                                          Diversa è, per contro, la situazione contemplata dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG: a far nascere il diritto dell'assicurato a che la Cassa di compensazione proceda ad un nuovo calcolo dell'indennità per perdita di guadagno, è la fissazione di un contributo AVS diverso rispetto a quello che è originariamente servito da base per calcolare l'indennità. Va da sé che il termine per far valere questo diritto non può decorrere dal giorno in cui è terminato il servizio per il quale l'indennità è dovuta, così come pretende la convenuta, poiché, allora, il diritto conferito dall'art. 5 OIPG non era neppure ancora nato. Qualora si volesse applicare per analogia il termine di cui all'art. 3 LIPG - seguendo la tesi secondo cui la regolamentazione prevista dall'art. 5 cpv. 1 OIPG può essere fatta valere esclusivamente entro il termine legale - il dies a quo sarebbe quello della data di crescita in giudicato della nuova decisione di fissazione dei contributi AVS. È, in effetti, soltanto a partire da quel momento che nasce la pretesa ad una nuova indennità per perdita di guadagno (cfr., in questo senso, sentenza 22.8.1985 del TA del Cantone di Lucerna, pubblicata in LGVE 1985-II-42, p. 286ss.).

                                          Ritornando al caso di specie, non è in discussione il fatto che le decisioni di fissazione dei contributi AVS sono state notificate a __________ nell'ottobre 1996. Il termine di 5 anni previsto dall'art. 3 LIPG - prendendo per buona la tesi difesa dalla Cassa di compensazione, secondo cui il succitato termine dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti del diritto previsto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, tesi sfavorevole all'insorgente - inizia a decorrere nel novembre 1996 e giunge a scadenza nel novembre 2001. Il termine di perenzione è, pertanto, stato ampiamente salvaguardato, avendo l'assicurato fatto valere la propria pretesa con lo scritto 20 gennaio 2000 (doc. _).

                                          Alla luce di quanto precede, il ricorso presentato da __________ è meritevole d'accoglimento. Annullata l'impugnata decisione formale, l'incarto è retrocesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché provveda a ricalcolare le indennità per perdita di guadagno, sulla base dei contributi AVS fissati nell'ottobre 1996 (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §)  Di conseguenza, la decisione 1° febbraio 2000 è annullata.

                                         L'incarto è retrocesso alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG affinché provveda a ricalcolare le indennità per perdita di guadagno di cui ha diritto l'assicurato, sulla base dei contributi AVS fissati nell'ottobre 1996.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

42.2000.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 42.2000.1 — Swissrulings