Raccomandata
Incarto n. 41.2018.1 fs
Lugano 12 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 marzo 2018 emanata da
SUVA - Divisione assicurazione militare, 6009 Lucerna
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1994, durante la scuola reclute svolta dal 10 marzo al 31 luglio 2014, il 25 luglio 2014, in occasione della marcia di 50 km, ha accusato forti dolori inguinali/addominali (cfr. la notifica del 26 agosto 2014 sub doc. 2: “(…) Giorno d’entrata in servizio: 10.03.2014. Giorno del licenziamento: 31.07.2014. […] Inizio e decorso della malattia, risp. data dell’infortunio e dinamica precisa (ev. allegati): venerdì 25 luglio 2014 durante la marcia dei 50 km. (…)”, e il rapporto del medico civile dr. __________, FMH in medicina generale/medicina sportiva SSMS, che, dopo la consultazione del 20 agosto 2014, il 5 settembre 2014 ha attestato che “(…) il paziente ha presentato al 25.7.2014, durante una marcia di 50 km, dopo 20 min di marcia dei forti dolori nella regione inguinale. Ora persistenza della sintomatologia algica all’inserzione degli aduttori. […] Dolenzia alla palpazione nella regione pubica all’inserzione degli aduttori. […] Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con sintomatologia di pubalgia. […] Attualmente onde d’urto con miglioramento della sintomatologia. […] Durata probabile della cura medica ulteriore: ca. 1 mese. (…)” (doc. 2)).
A far tempo dalla consultazione del dr. __________ del 20 agosto 2014 e sino al 15 settembre 2014, l’assicurazione militare ha preso a carico le visite presso il detto medico oltre che quattro sedute di fisioterapia.
1.2. Il dr. __________, il 4 ottobre 2016 – dopo che l’assicurato aveva comunicato all’Ufficio affari militari, con lettera del 20 luglio 2016 (cfr. doc. 4), l’impossibilità di svolgere il corso di ripetizione previsto dal 25 luglio al 12 agosto 2016 –, ha trasmesso all’assicurazione militare un rapporto medico nel quale, posta la diagnosi di “(…) esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)”, ha precisato che il “(…) paziente è stato sottoposto a 7 sedute con onde d’urto con una completa remissione della sintomatologia. (…)” (doc. 8).
1.3. Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2018 (doc. A = doc. 34) la SUVA Divisione assicurazione militare, Lucerna, ha confermato la decisione del 24 aprile 2017 con la quale la SUVA Divisione assicurazione militare, Bellinzona, ha stabilito, per __________, che “(…) gli “esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a destra, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio del 25.07.2014) dopo marcia 50 km” annunciata dal dr. __________ il 04.10.2016 sono solo in possibile relazione con l’affezione assunta dall’assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo. […] In mancanza di una prevalente probabile relazione tra gli attuali disturbi e il servizio assolto nel 2014 come richiesto dall’art. 6 LAM, l’assicurazione militare non può prendersi a carico le cure instaurate da parte del dr. med. __________ dal 20.07.2016. (…)” (doc. 23).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale – sostenendo, in sostanza, che il medico di circondario dr. __________ “(…) si è limitato a riassumere gli eventi debilitanti del ricorrente esponendo una cronistoria dei dolori sofferti dall’insorgente. Egli è semplicemente giunto alla conclusione di non riconoscere un rapporto di causalità tra i postumi sofferti dall'insorgente e l'infortunio del 25 luglio 2014, semplicemente a causa del tempo trascorso tra l'annuncio della ricaduta ed il termine delle cure di fisioterapia avvenuto nel settembre 2014. Non va dimenticato come il medico di circondario abbia volutamente deciso di non sottoporre l'insorgente ad una visita, precludendosi così un accertamento approfondito e completo dal profilo medico. Si contesta, quindi, la procedura di accertamento svolta dall'assicurazione militare e dal di lei medico di circondario. Le conclusioni a cui quest'ultimo è giunto, e su cui si fonda la decisione querelata, non apporta alcun argomento medico-scientifico. […] Contrariamente alle criticabili valutazioni ed accertamenti esperiti dall'assicurazione militare e dal proprio medico di circondario, quanto espresso dal dr. med. __________ è sempre stato, dal profilo medico, sicuramente più approfondito e completo. Merita critiche la conclusione alla quale è giunto il medico di circondario. In questo contesto egli è dell'idea che l'insorgere dei dolori inguinali/addominali subiti dal ricorrente siano da ricondurre all’attività sportiva di quest'ultimo. Una conclusione, questa, non avvalorata da valutazioni approfondite e che, oltre ad essere semplicistica e superficiale, non trova riscontro nei fatti in quanto i dolori accusati dall'insorgente sono sempre stati presenti anche durante una semplice deambulazione. Tali disturbi hanno inoltre costretto il ricorrente ad interrompere l'attività agonistica di calciatore, con evidenti ripercussioni sulla sua qualità di vita. (…)” (I, punti 7 e 9, pagg. 3 e 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
1.5. Con la risposta di causa la SUVA Divisione assicurazione militare ha chiesto di respingere il ricorso. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
1.6. Con scritto del 22 maggio 2018 – visti il certificato medico 15 aprile 2018 nel quale il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) pubalgia cronica a dx. (…)”, ha osservato che “(…) nonostante fisioterapia e stop dell’importante attività sportiva (allenamenti e partite di calcio) soffre di dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe (per esempio visitare una città). (…)” (V/1) e la decisione 16 aprile 2018 con cui la commissione visita sanitaria per il servizio d’istruzione (CVSI) lo ha assegnato alla nuova funzione quale soldato di istruzione e supporto (V/2-3) – l’insorgente ha sostenuto che detta documentazione conferma le proprie argomentazioni (V).
1.7. Con lettera del 6 giugno 2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente (VIII), la SUVA Divisione assicurazione militare ha comunicato al TCA che “(…) le informazioni desumibili dai precitati documenti – in buona sostanza, il fatto che il ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra ed il conseguente cambio d’incorporazione in seno all’esercito – non permettono, a nostro modo di vedere, di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte con la decisione impugnata. (…)” (VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare ha negato, ex art. 6 LAM, il diritto a prestazioni non essendo dimostrata con probabilità preponderante una relazione tra l’assunzione dell’affezione del 2014 (cfr. consid. 1.1) – “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2, punto 28) – e la ricaduta annunciata tramite il dr. __________ (cfr. consid. 1.2) che, nel rapporto medico del 4 ottobre 2016, ha posto la medesima diagnosi di “(…) esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014). (…)” (doc. 8).
2.2. L’art. 6 LAM (rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.
Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).
Affinché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 17 pag. 96).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Quanto alla prova dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3. Dagli atti, come accennato (cfr. consid. 1.1), risulta che dal 20 agosto 2014 e sino al 15 settembre 2014 l’assicurazione militare ha preso a carico le visite presso il dr. __________, oltre che quattro sedute di fisioterapia, ritenuta la diagnosi posta dallo stesso medico di “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2).
Il dr. __________ – chiamato a rispondere alla domanda: “(…) Ritiene l’affezione “esiti di contrattura muscolare aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia” annunciata dal dr. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile con l’affezione assunta dall’AM nel 2014? (…)” (doc. 9) –, nella “Nota per gli atti” del 24 novembre 2016 (doc. 12), osservato, in particolare, che secondo gli autori Ramseier/Debrunner le esigenze dei sintomi a ponte dell’affezione “esiti di contrattura muscoli aduttori con sintomatologia di pubalgia” sono: “(…) a) Chiara differenza con i disturbi usuali generali, che compaiono di quando in quando […] b) Intensità acuta e costanza di questi disturbi, il che vuol dire comparsa più volte al mese […] c) Chiara e durevole influenza sulla qualità di vita […] d) L’intensità obbliga il paziente ad un’automedicazione (autoterapia), ad una cura medica / fisioterapica / con probabile riduzione del rendimento lavorativo (…)” (doc. 12, pag. 3), ha invitato il Servizio esterno a chiarire detti aspetti.
L’insorgente è quindi stato sentito dal Servizio esterno il 30 novembre 2016 (cfr. doc. 14) e il relativo verbale è stato trasmesso il 3 gennaio 2017 al dr. __________ (cfr. doc. 16).
Nella “Nota per gli atti” del 3 febbraio 2017 (doc. 17), richiamato il succitato verbale del 30 novembre 2016 e rimandando alla precedente nota del 24 novembre 2016, il dr. __________ si è così espresso: “(…) Ora, in data 30.11.2016, il servizio esterno ha chiarito gli aspetti che avevo richiesto di chiarire, ovvero: "Anamnesi pubalgia durante la SR 2014: Da giugno 2014 accusavo dei fastidi in particolare alla sera nella zona inguinale/addominale a destra. Pensavo fossero dovuti agli sforzi. Ne avevo parlato al sergente __________. Non mi sono però annunciato in quel momento in infermeria. Il 25.07.2014 durante la marcia finale dei 50 km con l'equipaggiamento leggero, il fucile e la sussistenza, dopo una trentina di km, a differenza di quanto indicato dal Dr. med. __________ nella notifica del 05.09.2014 dovuta ad un mal inteso, ho accusato l'insorgenza di forti dolori addominali a destra. Con molta perseveranza e fatica ho terminato la marcia. Era un venerdì e sono rientrato al domicilio per il congedo di fine settimana. I dolori sono durati 2-3 giorni. Era l'ultima settimana della SR e non vi erano più sforzi da compiere ed ho terminato il servizio il 31.07.2014 senza annunciarmi in infermeria. Cure dopo il servizio: Dopo il servizio i dolori riapparivano soltanto camminando a lungo. Mi sedevo per circa mezz'ora e i dolori si attenuavano. Dopo di ciò se camminavo ancora per una lunga distanza ecco che i dolori riapparivano. A riposo evidentemente nessun dolore. Visto però il perdurare della problematica il 20.08.2014 mi sono recato dal mio medico di famiglia il Dr. med. __________ che mia [ndr. recte: mi ha] prescritto quattro sedute di onde d'urto. Come detto sopra in settembre 2014 ho fatto qualche allenamento di calcio ma ho smesso a causa che forzando i dolori inguinali/addominali a destra ricomparivano sempre. Anamnesi dopo la SR 2014 in vita civile: Dopo le sedute di onde d'urto sembrava che la situazione andasse meglio. Tuttavia forzando e solo camminando a lungo i dolori riapparivano regolarmente, però meno intensi che subito dopo la SR. Non vi è stata una insorgenza ma delle risorgenze forzando. Non vi è stato nemmeno un nuovo evento traumatico. Con la sospensione del calcio e studiando a __________ non compiendo quindi sforzi i dolori scompaiono. Cure recenti nel 2016: vista la situazione che solo camminando a lungo la problematica perdura, mi sono rivolto di nuovo al Dr. med. __________ in luglio 2016 per capire se fossi in grado di svolgere il corso di ripetizione. Il medico mi ha sconsigliato di fare il corso allestendo un certificato per la dispensa. Mi ha prescritto onde d'urto e nel prosieguo aggiungendo un ciclo di fisioterapia tra luglio 2016 e settembre 2016. Per il momento non sono previste ulteriori visite dal medico curante. Disturbi attuali: quando i dolori riappaiono anche camminando a lungo, essi sono acuti e devo fermarmi e sedermi un momento finché si attenuano per poter proseguire". In conclusione, nel periodo tra la fine della SR regolarmente portata a termine il 31.07.2014 ed il riannuncio del Dr. med. __________ del 04.10.2016 ed il termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in settembre 2014 (cure prescritte allora dal medico curante a seguito dell'annuncio del 20.08.2014, dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più in cura per la problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014, ovvero per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al riannuncio di ottobre 2016. Posso quindi rispondere alla domanda dell'assicurazione militare se io ritenga l'affezione "esiti di contrattura muscolare muscoli adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata dal Dr. med. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, nel seguente modo: Risposta: L'affezione "esiti di contrattura muscolare muscoli adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata dal Dr. med. __________ il 04.10.2016 è solo in possibile relazione con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).
2.4. Questo Tribunale, viste le succitate risultanze (cfr. consid. 2.3) e ricordato che, secondo l’art. 6 LAM, la prova dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento assicurato deve essere portata dall’assicurato (cfr. consid. 2.2), deve concludere che a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare – fatta propria la valutazione del dr. __________ secondo la quale la diagnosi, posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…) esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc. 8) è “(…) solo in possibile relazione con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17) – ha escluso una responsabilità ex art. 6 LAM.
Infatti, visti gli accertamenti svolti dal servizio esterno su suo invito e finalizzati a fare luce sulle esigenze dei sintomi a ponte (cfr. doc. 12 e 14), il dr. __________ ha concluso che “(…) il signor RI 1 non è stato più in cura per la problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014, ovvero per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al riannuncio di ottobre 2016. (…)” (doc. 17).
Va al riguardo ricordato che, secondo costante giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351).
In concreto, da una parte il dr. __________ non ha preso alcuna posizione in merito alla valutazione del dr. __________ (tale non può certo essere ritenuto lo stringato certificato medico del 15 aprile 2018 nel quale, posta la diagnosi di pubalgia cronica, ha osservato che “(…) nonostante fisioterapia e stop dell’importante attività sportiva (allenamenti e partite di calcio) soffre di dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe (per esempio visitare una città). (…)” (V/1)). Dall’altra parte, quale semplice allegazione di parte, l’insorgente si è limitato ad addurre – lo si ribadisce senza produrre alcuna prova e tantomeno una presa di posizione medica al riguardo – che “(…) contrariamente alle criticabili valutazioni ed accertamenti esperiti dall'assicurazione militare e dal proprio medico di circondario, quanto espresso dal dr. med. __________ è sempre stato, dal profilo medico, sicuramente più approfondito e completo. (…)” (I, punto 9, pag. 4).
Quanto alle censure secondo le quali “(…) non va dimenticato come il medico di circondario abbia volutamente deciso di non sottoporre l'insorgente ad una visita, precludendosi così un accertamento approfondito e completo dal profilo medico. […] Merita critiche la conclusione alla quale è giunto il medico di circondario. In questo contesto egli è dell'idea che l'insorgere dei dolori inguinali/addominali subiti dal ricorrente siano da ricondurre all’attività sportiva di quest'ultimo. (…)” (I, punti 7 e 9, pagg. 3 e 4), questo Tribunale può fare proprie le osservazioni del dr. __________ che, interpellato dall’avv. __________ (cfr. doc. 32), nella nota per gli atti del 21 febbraio 2018, ha così risposto alle domande postegli: “(…) D1.): Per quali motivi, a tutt'oggi, non si è mai ritenuto necessario convocare l'assicurato per una visita medica in sede? R.): Rispondo che nel rapporto del medico curante il collega dr. med. __________ del 04.10.2016, nel quale annunciava "Esiti di contrattura muscolare mm. adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 Km", era pure scritto che il medico curante aveva sottoposto a 7 sedute di onde d'urto con una completa remissione della sintomatologia (il sottolineato è mio). Dopo la ricezione del rapporto del dr. __________, riepilogo cronologicamente i fatti, come segue, nell'ordine: Il dossier mi è stato trasmesso l'11.10.2016 (senza menzione d'urgenza) ed io nei giorni successivi ho preso contatto con il medico curante, ma al telefono la sua segretaria mi aveva risposto che il medico era assente per un certo tempo, nel frattempo avevo discusso del caso con il gestore del caso e dato quindi l'incarico di effettuare un servizio esterno (vedi lettera A al signor RI 1 del gestore del 14.11.2016). Il 24.11.2016 scrivo la mia nota per gli atti. Dal momento che nel citato rapporto del dr. med. __________ era scritto del decorso favorevole e che la cura era terminata, non ho avuto motivo di convocare l'assicurato per una visita medica in sede visto quanto sopra: una visita medica con paziente asintomatico a quel momento e dopo le cure del caso non avrebbe portato alcun nuovo elemento obiettivo tale da modificare la mia presa di posizione, gli atti erano molto ben chiari nel delineare la situazione, decorso, sintomatologia e obiettività come scritto nel rapporto del collega. Ribadisco qui ancora una volta la contraddizione del primo annuncio del 05.09.2014, fatto circa un mese dopo l'evento riferito dal signor RI 1 al medico curante dopo aver terminato la SR 2014 (terminata normalmente il 31.07.2014): il paziente dice dopo 30 Km di marcia, il medico curante scrive "Il paziente ha presentato al 25.07.2014, durante una marcia di 50 Km, dopo 20 minuti di marcia dei forti dolori nella regione inguinale", in occasione della visita al paziente del 20.08.2014. Il fatto non costituisce alcun infortunio, l'AM aveva assunto l'annuncio (fatto dopo il termine del servizio): "Esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". Ancora una contraddizione da osservare: nel suo riannuncio 2 anni dopo il termine delle cure legate alla pubalgia annunciata l'11.09.2014, ovvero il 04.10.2016, il dr. med. __________ scrive: "Disturbi: Dolori nella regione inguinale dx sotto sforzo (attività sportiva) e deambulazione" (ancora una volta il sottolineato è volutamente mio). Ciò è palesemente in contraddizione con quanto dichiarato dal signor RI 1 al servizio esterno il 30.11.2016: "Sport: Calcio a livello agonistico in terza lega con I'US __________. Dopo la SR 2014 terminata il 31.07.2014 ho svolto qualche allenamento da settembre 2014 non regolarmente, ma a causa dei dolori inguinali / addominali non ho mai più giocato in partita da inizio del campionato ovvero settembre 2014. Sci a livello amatoriale smesso da vari anni" (il sottolineato è mio). Questa sua dichiarazione è ancora una prova a favore della guarigione della pubalgia nel mese di settembre 2014. Insomma, queste contradditorie affermazioni mi hanno poi portato alle conclusioni della mia seconda nota per gli atti del 03.02.2017, ovvero che: "Nel periodo tra la fine della SR regolarmente portata a termine il 31.07.2014 ed il riannuncio del dr. med. __________ del 04.10.2016 ed il termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in settembre 2014 (cure prescritte allora dal medico curante a seguito dell'annuncio del 20.08.2014, dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più in cura per la problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) in data 20.08.2014, ovvero per gli esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". In definitiva una pubalgia si è ripresentata nel corso del 2016 ma a causa di "attività sportiva", senza più relazione con il servizio (SR 2014) i cui effetti sono cessati – come chiaramente evidenziano gli atti – nel settembre 2014. D2.): Al fine di evadere la pendente procedura di opposizione, ritiene di utilità procedere ad una visita medica dell'assicurato? R.): Men che meno ora. (…)” (doc. 31).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al (già sopra citato) certificato medico del 15 aprile 2018 del dr. __________ (V/1) e alla decisione 16 aprile 2018 con cui la commissione visita sanitaria per il servizio d’istruzione (CVSI) ha assegnato l’insorgente alla nuova funzione quale soldato di istruzione e supporto (V/2-3).
Al riguardo a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare, con scritto del 6 giugno 2018, ha rilevato che “(…) le informazioni desumibili dai precitati documenti – in buona sostanza, il fatto che il ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra ed il conseguente cambio d’incorporazione in seno all’esercito – non permettono, a nostro modo di vedere, di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte con la decisione impugnata. (…)” (VII).
Va qui ricordato che nel commentario della LAM si legge che “(…) nach dem Wortlaut des Gesetzes besteht zwar insofern eine Besonderheit, als sich die vorausgesetzte Kausalität auf den Zusammenhang mit der versicherten ursprünglichen Gesundheitsschädigung bezieht. Schon im Hinblick darauf, dass für Spätfolgen und Rückfälle auch nachdienstliche zivile Einwirkungen ursächlich sein können, kann die Identität der gemeldeten Spätfolge oder Rückfalls mit der ursprünglichen Gesundheitsschädigung für sich allein nicht haftungsbegründend sein. Vielmehr bedarf es darüber hinaus eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs der Spätfolgen oder des Rückfalls mit Einwirkungen während des Dienstes (STEGER, Haftungsgrundsätze, S. 174; SCHLAURI, Militärversicherung, S. 30 Rz 77). (…)” (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 24, pag. 97-98).
In questo senso il TCA non ravvisa motivi per scostarsi dalla valutazione operata dal dr. __________ secondo la quale la diagnosi, posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…) esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc. 8) è “(…) solo in possibile relazione con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).
È dunque a ragione, lo si ribadisce, che la SUVA Divisione assicurazione militare ha negato una propria responsabilità in base all’art. 6 LAM.
2.5. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA Divisione assicurazione militare ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti