Raccomandata
Incarto n. 41.2005.3 BS/td
Lugano 19 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1969 e di professione meccanico d’auto, all’età di 14 anni ha subito una frattura della clavicola sinistra (doc. 31 pag. 2).
Nel mese di giugno 1984 durante un corso di Gioventù e sport si è procurato una distorsione al ginocchio destro, senza particolari sequele (doc. 5-8) e nell’agosto 1990 ha sofferto di una tendinite d’Achille subentrata nell’ambito della scuola reclute (doc. 9 e 10).
In data 11 aprile 1994, durante la vita civile, è stato vittima di un incidente stradale che gli ha procurato una contusione lombosacrale ed un colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. doc. 59 pag. 2).
1.2. Il 29 novembre 2002, durante un corso di ripetizione RI 1 è scivolato su una scala e cadendo ha sbattuto violentemente la schiena contro un gradino (doc. 18) riportando una frattura di compressione della sesta vertebra toracica (T6) (doc. 22).
Il 28 febbraio 2003 egli è stato visitato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in medicina interna ed angiologia. Confermata la frattura T6, ha diagnosticato una sindrome dell’apertura toracica vascolare bilaterale (TOS, dall’inglese: Thoracic Outlet Sindrome) e un’insufficienza vascolare bilaterale dell’arto superiore destro probabilmente in relazione con fattori di rischio cardiovascolari. Essa ha poi evidenziato di potersi esprimere“ con certezza in merito alla relazione TOS- trauma durante l’incidente del servizio militare, ma mi pare di poter confermare che lo stato di salute generale è sicuramente stato degradato dopo questo incidente e che se il TOS non è causa diretta del trauma è sicuramente stato nettamente aggravato” (doc. 29).
Con rapporto 24 giugno 2003 il dr. __________, neurologo, dopo aver visitato l’assicurato ha accertato una sindrome cervicale secondaria di tipo statico, possibilmente legata all’infortunio avvenuto durante il servizio militare (“L’evoluzione [dell’affezione procuratasi il 29 novembre 2002; n.d.r.] è caratterizzata dall’insorgere di un sindrome cervicale con disturbo a prevalenza pseudo-radicolare, probabilmente massimo livello C6 destro. I referti all’esame clinico sono estremamente scarsi, dominati da una sintomatologia algica, contrattura della muscolatura paravertebrale e dolori ai punti d’inserzione, riferibili in prima ipotesi ad un disturbo secondario a modifica della statica, possibile espressione del trauma dorsale che lasciano concludere per una sindrome cervicale di tipo statico), escludendo tuttavia una relazione dei disturbi lamentati con la nota TOS (“Non riscontro elementi a sostegno di una rilevante sintomatologia clinica riferibile ad una sindrome dell’apertura toracica in modo particolare nessun elemento neurologico”, doc. 66).
L’assicurato è stato convocato dal medico della sezione di __________ dell’__________ (in seguito: sezione AM 7), il quale con rapporto 1° ottobre 2003 ha ritenuto ancora giustificata un’inabilità lavorativa del 50% dal 17 febbraio 2003 poiché i disturbi lamentati a seguito dell’infortunio del 2002 non erano terminati (doc. 73).
Dal 3 al 24 dicembre 2003 l’assicurato ha soggiornato presso la Clinica di riabilitazione di __________. Nel rapporto d’uscita 23 dicembre 2003 i medici della Clinica evidenziavano che alla fine del ricovero il paziente non presentava più dolori alla digitopressione della zona parascapolare, che la radiografia del tratto cervico-dorsale effettuata durante il ricovero non presentava alterazioni degne di nota a livello del corpo vertebrale T6 rispetto ai referti radiologici. Soggettivamente l’assicurato dichiarava una riduzione della frequenza degli episodi algici a livello medio-dorsale, con irradiazione a livello toracico e la persistenza d’episodi saltuari di cervicalgia (doc. 92).
Sulla scorta del succitato rapporto, con nota 12 gennaio 2004 il dr. __________, medico della sezione AM 7, ha concluso che il quadro clinico dell’assicurato aveva raggiunto lo status quo sine, ossia che gli influssi imputabili all’infortunio militare del 2002 erano scomparsi (doc. 95).
Il 27 aprile 2004 lo specialista in medicina infortunistica, dr. __________, su incarico dell’assicurazione __________ di __________, ha visitato l’assicurato per una valutazione dei postumi della frattura T6 riportata durante il servizio militare del 2002. Con rapporto 24 giugno 2004 in merito al nesso casuale egli ha evidenziato:
" L'infortunio ha cagionato la frattura del corpo di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°.
La sintomatologia soggettiva cervicale non è dipendente da infortunio e non vi sono alterazioni post-traumatiche evidenziabili; per altro gli esiti di frattura del corpo di T6 non mostrano segni di instabilità ed il paziente presentava già una anamnesi di cervicalgia e cervico-brachialgia destra risalente al 1991 e 1994.
La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con l'infortunio che ci occupa." (Doc. 115)
Lo specialista ha poi ritenuto la situazione stabilizzata ed ha valutato un grado IMI del 35%.
Con nota 25 ottobre 2004 il medico della sezione AM 7 ha confermato la propria posizione del 12 gennaio 2004 (doc. 125).
1.3. Con preavviso 29 novembre 2004 la sezione AM 7 ha comunicato a RI 1 che la frattura stabile del corpo vertebrale T6 non giustificava più il versamento dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 28 LAM poiché non pregiudicava la capacità lavorativa. Di conseguenza l’amministrazione ha soppresso l’erogazione della prestazione dal 1° gennaio 2005 (doc. 127).
Il 14 gennaio 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha comunicato di non essere d’accordo con il preavviso, preannunciando di recarsi a __________ per una visita peritale da parte dei medici della Clinica ortopedica __________ (doc. 131).
Con rapporto 2 febbraio 2005, confermata la nota diagnosi, i medici della Clinica __________ hanno costatato che il paziente soffre di dolori d’origine poco chiara, da mettere piuttosto in relazione con alterazioni degenerative. Essi hanno poi fatto presente che l’apprezzamento sulla genesi dei dolori va fatto nell’ambito di una perizia i cui costi dovrebbero essere a carico del paziente (“ Es handelt sich um den St. n. Fraktur BWK 6. Die Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund unspezificher bzw. degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die Kosten hierfür müsste der Patient tragen“, doc. 137).
1.4. Tramite decisione 23 febbraio 2005 la sezione AM7 ha confermato il rifiuto di continuare ad erogare delle indennità giornaliere per la frattura del corpo vertebrale T6 a seguito dell’infortunio del 2002 (doc. 144).
Con opposizione 22 marzo 2005 l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento da parte dell’assicurazione militare dell’incapacità lavorativa quale conseguenza della succitata frattura e, di conseguenza, l’erogazione di una rendita d’invalidità e di una rendita per menomazione dell’integrità (doc. 146).
Ribadito che per quel che concerne la frattura della vertebra T6 è stato raggiunto lo status quo sine e che i disturbi attualmente lamentati (TOS e cervicalgie) non sono da mettere in relazione con le sequele dell’infortunio del 2002, con decisione su opposizione 23 giugno 2005 l’allora Ufficio federale dell’assicurazione militare ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni (doc. 149).
1.5. Con il presente tempestivo ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga riconosciuta una piena responsabilità dell’assicurazione militare per l’inabilità lavorativa in quanto i disturbi rispettivamente le limitazioni permanenti derivano dalle conseguenze dell’infortunio militare del 2002 motivo per cui egli ha diritto alle prestazioni di invalidità e di rendita per menomazione dell’integrità. Sostanzialmente egli contesta di essere “guarito” dagli esiti relativi alla frattura del corpo vertebrale T6, rimproverando all’amministrazione di aver valutato la fattispecie in modo arbitrario e contraddittorio.
1.6. Con risposta di causa 24 ottobre 2005 la CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2 ha confermato la correttezza della decisione impugnata ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.7. Con scritto 11 novembre 2005 il ricorrente ha replicato, mentre il 22 novembre 2005 l’avv. RA 2 ha duplicato.
In diritto
2.1. Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L’assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell’aggravamento dell’affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell’affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Nelle situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto invariato a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero criterio temporale (Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 5, p. 83, N. 13).
Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 284).
La presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso (Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p. 71).
Secondo il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica, l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF 111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286). Ne deriva che, nella suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM, la
responsabilità dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146 consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).
2.2. Va ricordato che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata. Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un lungo periodo, porta da un quadro clinico o ad un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).
Affinché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, art. 6, N. 17 p. 96). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). Inoltre, il rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).
2.3. Nel ricorso in esame l’assicurato è del parere che le conseguenze postraumatiche dell’infortunio militare occorsogli nel 2002 sono talmente gravi che recentemente ha dovuto abbandonare la propria professione, indi per cui l’assicurazione militare deve continuare a versargli le prestazioni di legge.
L’amministrazione nega invece una relazione tra le attuali affezioni (cervicalgie e sindrome dell’apertura toracica vascolare [TOS]) e l’evento del 2002.
Trattandosi di postumi tardivi risulta in casu applicabile l’art. 6 LAM (cfr. consid. 2.2).
2.4. Da un attento esame degli atti di causa questo TCA non può che confermare l’operato dell’amministrazione e questo per i motivi che seguono.
Occorre anzitutto rilevare che la decisione presa dall’amministrazione si basa sostanzialmente sulla presa di posizione 25 ottobre 2004 del medico della sezione AM 7, dr. __________, dove egli ha in particolare evidenziato quanto segue:
" Ora, è evidente dagli atti che la frattura vertebrale di T6 era una frattura stabile, senza segni per sublussazione della vertebra e senza segni di compressione delle strutture nervose adiacenti, anche a distanza di mesi dall'infortunio del 29 novembre 2002.
In altre prese di posizione, ho pure ribadito il concetto che le cervico-brachialgie riferite dal signor RI 1 nulla hanno a che vedere con la frattura stabile di T6 in servizio, essendo queste riconducibili in parte sia alla TOS ("Thoracic outlet sindrome", o sindrome di fuoriuscita dal torace), affezione non AM, di natura congenita e diagnosticata dalla dr.ssa med. __________ il 28 febbraio 2003 (doc. 31) e sia durante la scuola reclute 1991 (- Il 6 agosto 1991 annuncio in infermeria per: una settimana. Cura: Voltaren 50 mg x3/die. Dispensa") (incarto sanitario).
Infatti sappiamo che nel certificato del dr. med. __________ del 12 aprile 1993 (è scritto 1993, probabile errore di scrittura: è il 1994), il collega scriveva: "il signor RI 1 del 20 gennaio 1969 ha subìto l'11.4.1994 un incidente stradale procurandosi una contusione L-S importante ed un colpo di frusta alla colonna cervicale" (incarto sanitario).
Noto pure che nel rapporto del servizio esterno del 29 aprile 2003, il signor RI 1 ha tralasciato di dire all'ispettore AM l'episodio de 6 agosto 1991 ed il colpo di frusta avuto alla colonna cervicale nell'aprile 1994, pur essendo stato sollecitato a ricordare l'anamnesi di tutta la colonna vertebrale (doc. 37).
Ricordo pure che all'esame neurologico presso il dr. med. __________ del 20 giugno 2003 (a distanza di 7 mesi dall'infortunio in servizio del 29 novembre 2002), lo specialista osservava sì una sindrome cervicale secondaria di tipo statico, valutando poco probabile tra l'altro una relazione tra i disturbi attuali de paziente e la nota TOS.
Tuttavia, tale sua valutazione (sindrome cervicale secondaria di tipo statico) era solo un'ipotesi, come da lui stesso specificato, per spiegare i disturbi lamentati dal signor RI 1, con reperti all'esame clinico piuttosto scarsi, ovvero era evidente la discrepanza tra lo stato obiettivo (povero) ed i disturbi soggettivi lamentati dal paziente (doc. 68).
Il dr. med. __________ confermava, nella sua valutazione della visita specialistica del 20 giugno 2003 che il paziente, dopo la caduta ed il trauma dorsale in servizio del 29 novembre 2002, aveva riportato una frattura da schiacciamento del corpo vertebrale D6, senza associata disfunzione neurologica (frattura stabile) (doc. 66).
Osservo pure che al momento del consulto, il dr. med. __________ non era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la colonna cervicale e risalenti al 1991 e 1994, come poi l'Assicurazione militare ha appurato dall'incarto sanitario (vedi mia nota per gli atti del 17 giugno 2003 - doc. 59).
Ora, sulla base di tali osservazioni e constatazioni che poggiano sullo stato degli atti, le mie conclusioni del 12 gennaio 2004 sono da me qui ribadite." (Doc. 125)
Come verrà in seguito evidenziato, a mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal medico di sezione, frutto di un’accurata ed attendibile valutazione medico-assicurativa, priva di contraddizioni. Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del TFA, i rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s).
2.5. La valutazione del dr. __________ di escludere una relazione tra la sindrome cervicale e la sindrome dell’apertura toracica (TOS) con gli influssi della frattura della vertebra toracale T6 subita il 22 novembre 2002 durante il servizio militare trova del resto conferma dagli atti di causa e non presta fianco a critiche.
Va dapprima fatto riferimento all’esame neurologico del 20 giugno 2003 in cui il dr. __________ rilevava che l’evoluzione del trauma del 2002 aveva portato all’insorgenza di una sindrome cervicale secondaria di tipo statica, precisando tuttavia che si trattava di un’ipotesi dovuta agli scarsi reperti clinici presenti. Come rettamente evidenziato dal dr. __________, lo specialista non era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la colonna cervicale risalenti al 1991 e 1994 (doc. 66), che sono stati accertati solo in epoca successiva in base all’incarto sanitario (vedi nota 17 giugno 2003 del medico della sezione AM7, doc. 59). Per contro nello stesso rapporto il dr. __________ ha ritenuto poco probabile una relazione tra i disturbi allora presenti e la TOS (doc. 66).
L’assenza di una relazione tra le cervicalgie e la TOS con i postumi dell’infortunio militare trova conferma nel parere espresso il 24 giugno 2004 dal dr. __________, ordinato dall’__________ assicurazioni intervenuta quale assicuratore contro gli infortuni, con lo scopo di esprimersi su un’eventuale indennità per menomazione dell’integrità fisica. Egli ha dapprima valutato che “l’infortunio ha cagionato la frattura del corpo T6 guarita con un’angolazione cifotica di 16°”(sottolineatura del redattore), evidenziando inoltre l’assenza di alterazioni post- traumatiche e facendo presente che gli esiti della frattura in questione non mostravano segni d’instabilità, motivo per cui, continua il sanitario, la sintomatologia soggettiva cervicale non dipendeva dall’evento infortunistico. Egli ha del resto ricordato che già nel 1991 e 1994 il paziente presentava una anamnesi di cervicalgia e cervico-bracalgia. Infine, il dr. __________ ha rimarcato come la TOS bilaterale sia congenita e che la stessa non può essere messa in relazione preponderante con l’infortunio in questione (doc. 115).
Vero che nel rapporto 28 febbraio 2003 la dr.ssa __________, seppur negando una causa diretta tra TOS e il trauma sofferto a seguito del noto infortunio, aveva sostenuto come l’evento infortunistico avesse causato un aggravamento della stessa sindrome dell’apertura toracica vascolare (doc. 29) e che, in seguito, lo stesso dr. __________ ne aveva condiviso tale conclusione (doc. 31). Tuttavia, dopo l’esecuzione di altri accertamenti, con nota 12 gennaio 2004 il medico della sezione AM7 aveva ritenuto sopraggiunto lo status quo sine.
In particolare egli aveva evidenziato:
" Il decorso della degenza (stato dopo trauma con frattura stabile del corpo vertebrale di T6 il 6 dicembre 2002) è stato favorevole, il paziente alle dimissioni lamentava solo saltuari episodi di cervicalgia ed una riduzione della frequenza degli episodi algici a livello medio-dorsale con irradiazione a livello toracico, obiettivamente non vi era più dolore alla digitopressione in corrispondenza del muscolo trapezio a livello parascapolare bilateralmente e la sintomatologia algica a livello medio-dorsale con le note irradiazioni a livello toracico ha presentato carattere discontinuo.
A livello radiologico, i colleghi della Clinica notano una discrepanza clinico-radiologica: la radiografia del tratto cervico-dorsale durante il ricovero non evidenzia a livello del corpo vertebrale T6 alterazioni degne di nota rispetto ai referti radiologici precedenti (colonna dorsale ap/lat del 16 dicembre 2003: stato dopo frattura di T6 con formazione di una vertebra a cuneo con un'angolazione di 15°, referto invariato in paragone rispetto alle lastre del 6 dicembre 2002).
I colleghi della Clinica ritengono opportuna una nuova valutazione clinica mediante una RMI del rachide dorsale, nel caso in cui la sintomatologia algica persista nei prossimi mesi.
VALUTAZIONE E RISPOSTA
Ho la netta impressione che l'affezione assicurata dall'Assicurazione militare e sopra riassunta sia ormai stabilizzata, noto pure quanto osservato dai colleghi della Clinica di Riabilitazione di __________ relativamente alla discrepanza tra la clinica, con dolori ancora persistenti anche se in miglioramento, ed il reperto radiologico, che mostra sostanzialmente delle alterazioni di T6 - già note e riconducibili alla problematica traumatica di T6 del 6 dicembre 2002 - invariate appunto rispetto alla deformazione post-traumatica di T6.
In tale senso, l'auspicata indagine di RMI in caso di persistenza della sintomatologia algica, non dovrebbe apportare fatti nuovi, a mio parere, anche perché in un caso del genere, in altre parole frattura stabile di T6 con sua deformazione a cuneo, non vedo alcun'opzione terapeutica di tipo chirurgica, ad esempio una sua stabilizzazione strumentale.
Le opzioni terapeutiche nel caso in questione si limiterebbero ad un trattamento conservativo, di tipo fisiatrico e medico, che porterà ad una sostanziale conservazione dello status quo, ovvero alla stabilizzazione dell'affezione, prevedo.
Pertanto, ritengo ad oggi raggiunto lo status quo sine dell'affezione, al momento e per un periodo medio-lungo non più suscettibile di cambiamenti sostanziali." (Doc. 95)
2.6. Nel ricorso, l’assicurato contesta che sia stato raggiunto lo status quo sine.
In particolare egli ha fatto riferimento al seguente passaggio della valutazione 24 giugno 2004 del dr. __________:
" VALUTAZIONE INVALIDITÀ MEDICO TEORICA:
secondo CGA infortunio individuale
Per evitare possibili malintesi si premette che la presente valutazione, secondo le norme vigenti, è conseguente unicamente al danno fisico subito dalla persona ed è comparabile quindi con la valutazione della menomazione alla integrità fisica ai sensi Lainf mentre non tiene conto della menomata capacità di lavoro rispettivamente di guadagno della persona esaminata.
Altresì non contemplando le condizioni una specifica voce relativa al danno che ci occupa, si utilizzano i parametri previsti in Lainf (valutazione della menomazione alla integrità fisica), articolo 36, allegato 3 che prevedono la valutazione massima del 50% in caso di gravi lesioni dolorose e funzionali della colonna vertebrale.
Il caso che ci occupa quindi, sulla base di riscontri attuali, può essere indennizzato come segue:
Valutazione effettiva: 35% della totale
per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare impossibile." (Doc. 115)
Al riguardo, nel ricorso l’assicurato ha evidenziato:
" Il Dott. med. __________ nel suo certificato del 24.06.2004 (AM act. 115) diceva testualmente in conclusione:
"Il Caso che ci occupa quindi, sulla base dei riscontri attuali, può essere indennizzato come segue:
Valutazione effettiva: 35% della totale
per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare impossibile."
Pertanto per chiunque legge una tale dicitura, anche se non è medico, è chiaro che "gli esiti della frattura vertebrale di T6 con angolazione cifotica CON DOLORI PERMANENTI ..." si riferisce unicamente alle conseguenze posttraumatiche dell'infortunio militare!! precisando con ciò che ormai una ulteriore guarigione o terapia non entrava più in considerazione.
Pertanto anche quanto scritto dal Dott. med. __________ è in sintonia con quanto rilevante dal Dott. med. __________ ed è pienamente evidente che esistono dolori permanenti e molto rilevanti a carico dell'infortunio militare.
Ribadiamo pertanto che l'AM invece con formalismo eccessivo e violazione del principio dell'interpretazione secondo le regole della buona fede (censurabile ai sensi dei diritto costituzionale (art. 9 CF + art. 2 CCS)) crede di potersi avvalere del certificato del Dott. med. __________ del 24.06.2004, risp. di trincerarsi dietro l'espressione equivoca che "la frattura del corpo di T6" sarebbe "guarita".
Tale opinione dell'AM è in pieno contrasto con l'effettiva situazione di fatto e relativa valutazione di più medici per ben quattro motivi:
a) L'AM non si avvede o non vuoi vedere e considerare l'intero contesto di tale relazione del Dott. med. __________ nel quale è stata apposta l'espressione "guarita".
Infatti nel presente caso il termine "guarito" può solo significare "stabilizzato" che nel senso della terminologia medica, come spiegato dal Dott. med. __________, indica uno stato nel quale pur esistendo conseguenze posttraumatiche di dolori, disturbi e limitazioni non c'è più da aspettarsi un miglioramento del caso.
"Guarito" in questo senso ovviamente non significa quindi che non esistono più conseguenze di un infortunio, anzi al contrario che le stesse sono diventate permanenti!
b) L'espressione "guarita" come interpretata dall'AM sta poi in chiara contraddizione con il significato di tale espressione in relazione a tutta la valutazione d'insieme sia della capacità lavorativa (solo al 50%) sia della valutazione medica-teorica dove chiaramente il Dott. med. __________ scrive che esiste un danno di natura permanente:
"per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare impossibile".
Secondo l'interpretazione dell'AM il termine "guarito" significherebbe che non esistono più esiti della frattura del corpo vertebrale di T6, mentre contrariamente a questa opinione dell'AM, il Dott. med. __________ descrive e comprova chiaramente l'esistenza di tali "esiti", cioè di tali gravi conseguenze dell'infortunio sul ricorrente nel servizio militare, e cioè conseguenze permanenti!" (Doc. I)
Effettivamente il succitato specialista ha parlato di “esiti della frattura vertebrale di T6 con angolazione cifotica con dolori permanenti”. Tuttavia, a mente del TCA, egli non si riferisce alle conseguenze postraumatiche dell’infortunio, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo nella pagina precedente egli ha ritenuto la frattura “guarita” (stabilizzata), senza evidenziare alterazione post-traumatiche escludendo quindi un nesso tra infortunio e dolori cervicali e la TOS (“L'infortunio ha cagionato la frattura del corpo di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°. La sintomatologia soggettiva cervicale non è dipendente da infortunio e non vi sono alterazioni post-traumatiche evidenziabili; per altro gli esiti di frattura del corpo di T6 non mostrano segni di instabilità ed il paziente presentava già una anamnesi di cervicalgia e cervico-brachialgia destra risalente al 1991 e 1994. La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con l'infortunio che ci occupa.", doc. 115). Inoltre, dall’attestata capacità medico-teorica lavorativa al 50% l’assicurato non può trarne alcuna conclusione a suo favore, visto che dal succitato parere non si può desumere che tale inabilità lavorativa sia dovuta alle conseguenze dell’infortunio militare.
La conferma che l’assicurato non presenta più una sintomatologia a seguito della frattura della vertebra toracale va del resto trovata nel rapporto 2 febbraio 2005 della Clinica ortopedica __________ di __________. In quel referto i medici hanno attestato che il paziente soffre di dolori d’origine poco chiara, dolori che comunque sono da mettere in relazione con alterazioni degenerative aspecifiche e quindi non sono conseguenti alla frattura vertebrale. Vero che essi hanno fatto presente che una valutazione in merito alla genesi dei disturbi riscontrati poteva essere svolta solo in ambito di una perizia, i cui costi devono essere anticipati dall’assicurato (“Es handelt sich um den St. n. Fraktur von BWK 6. Die Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund unspezifischer bzw. Degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die Kosten müsste der Patient tragen“; doc. 137). Ritenuto che comunque i medici zurighesi hanno parlato di affezioni degenerative, non è necessaria una valutazione più approfondita.
2.7. Nel ricorso l’assicurato ha sostenuto che la caduta del 29 novembre 2002 è dovuta alla debolezza del ginocchio destro derivata dai due precedenti infortuni del 1984 e 1990, tutti concernenti il ginocchio destro e presi a carico dall’assicurazione militare (punto no. 3).
Come pertinentemente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, tali eventi non possono essere messi in relazione con l’infortunio del 29 novembre 2002. La distorsione del ginocchio destro, subita il 20 giugno 1984 dall’assicurato mentre giocava a calcio durante il corso di Gioventù e Sport, non gli ha procurato alcuna lesione ossea ed il 24 agosto 1984 la cura di questo infortunio è stata considerata terminata (doc. 6). Stesso discorso per l’infiammazione al tendine di Achille accusata dal ricorrente durante un marcia svolta durante la scuola reclute. La terapia per questa affezione è stata ritenuta terminata dal medico curante il 21 novembre 1990 (doc. 9).
In conclusione, visto quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è contraddittorietà tra i diversi atti medici e tantomeno è necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Non si vuole negare che l’assicurato sia affetto da diverse affezioni, ma è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che le stesse non sono da mettere in relazione all’infortunio militare del 2002. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 6 LAM, l’amministrazione ha rettamente negato il versamento di prestazioni.
Ne consegue, dunque, la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti