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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2002 40.2002.1

18 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,328 mots·~17 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 40.2002.00001   rs/cd

Lugano 18 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 25 gennaio 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni familiari ai contadini

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 25 gennaio 2002 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha inviato a __________ la seguente decisione:

"  abbiamo esaminato la sua domanda di assegni familiari ai piccoli

contadini. Secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori ed ai piccoli contadini, possono ricevere gli assegni familiari i piccoli contadini che dispongono di un reddito netto non superiore a 30'000 franchi annui.

Questo limite è aumentato di 5'000 franchi per ogni figlio che dà diritto all'assegno.

Nel suo caso il limite di reddito applicabile è di franchi 40'000.-, all'anno.

Dalla documentazione risulta che il suo reddito determinante (calcolato secondo le disposizioni vigenti) è di franchi 51'947.superiore quindi al limite indicato.

Per questo motivo, si decide:

la sua richiesta per l'ottenimento degli assegni familiari per il periodo 1° aprile 2000 al 31 dicembre 2001 è respinta." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale si è così espresso:

"  (…)

Motivazione:     secondo informazioni ricevute al telefono da parte del Sig. __________, per il calcolo applicato in merito, lo stesso non ha minimamente considerato il fatto che la moglie, non madre dei figli, contribuisca in misura preponderante al reddito determinante la decisione impugnata.

                         Non ha nemmeno considerato che il reddito della moglie, essendo essa impiegata all'__________, è comunque sottoposto all'obbligo di versare la percentuale (datore di lavoro) alla cassa degli assegni famigliari.

Partendo da questo presupposto si deve per forza arrivare a due possibili conclusioni:

1.   II reddito della moglie non madre dei figli non va calcolato e la domanda di assegni ai piccoli contadini va accettata.

oppure

2.   Si tratta di un problema di competenza interno alla cassa degli assegni famigliari: nel caso in cui si ritiene responsabile la moglie non madre dei figli del marito al mantenimento degli stessi, (contrariamente alla giurisprudenza in materia), gli assegni famigliari per i due figli agli studi dovrebbero essere versati alla moglie con il suo stipendio.

Quindi un semplice no alla domanda sulla base di un ragionamento strettamente burocratico in questo caso non è accettabile."

(cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 10 maggio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Limite di reddito

Hanno diritto agli assegni familiari i piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo principale o accessorio il cui reddito netto non oltrepassa i 30'000.- fr. annui. Questo limite aumenta di 5'000.- fr. per ogni figlio in conformità all'articolo 9 LFA.

Reddito determinante

Per il calcolo del reddito, sono determinanti gli articoli da 16 a 34 della LIFD che definiscono il concetto di reddito e indicano quali sono le deduzioni autorizzate.

L'imposta sul reddito contempla tutti i redditi del contribuente.

Sono inoltre considerati come reddito le prestazioni in natura di ogni genere di cui beneficia il contribuente, in particolare pensioni e affitti, come pure i prodotti e le merci derivanti dalla sua azienda e preposti al consumo personale (art. 16 LIFD).

Sono computati tutti i redditi provenienti da un'attività esercitata nel quadro di un rapporto di lavoro, che sia regolato dal diritto privato o da quello pubblico, compresi i redditi accessori, così come le indennità per prestazioni speciali, le commissioni, gli assegni, i premi per anzianità di servizio, le gratifiche, le mance ecc. (art. 17 LIFD).

Nel caso specifico quindi, la Cassa, in considerazione di quanto sopra, ha correttamente computato nel calcolo dell'assicurato anche il reddito da attività lucrativa realizzato dalla moglie.

Si fa notare inoltre che, da accertamenti fatti presso la Cassa cantonale degli assegni familiari, la madre naturale dei figli dell'assicurato beneficia tuttora dell'assegno familiare cantonale per il figlio __________ e ha beneficiato fino al compimento del 20° anno d'età l'assegno per la figlia __________.

Infatti secondo la sentenza di divorzio pronunciata il 30 novembre 1994, i figli indicati sono stati affidati alla madre la quale esercita sugli stessi l'autorità parentale." (cfr. doc. _)

                               1.4.   __________, il 23 maggio 2002, ha trasmesso al TCA i certificati di domicilio dei figli __________ e __________ (cfr. doc. _).

                                         Inoltre egli ha rilevato:

"  I documenti allegati alla presente dovrebbero esservi stati trasmessi

con la documentazione inviatavi da parte del sig. __________, della Cassa assegni familiari, in quanto figurano tra gli allegati alla domanda per assegni familiari.

Vi trasmetto perciò copia del certificato di domicilio di mio figlio __________, nonché una lettera "stralcio dal catalogo civico" del comune di __________.

Il certificato di domicilio della figlia __________ vi sarà inviato direttamente da lei stessa. Questo per dimostrare che, i figli essendo maggiorenni hanno scelto di prendere domicilio da me, perciò la madre beneficia tuttora dell'assegno per il figlio abusivamente; inoltre la sentenza di divorzio  del 30 novembre 1994 non è più applicabile per gli stessi motivi.

Intanto i responsabili della cassa assegni famigliari si rifiutano ostinatamente di esaminare il fatto che mia moglie non madre dei figli non può per legge essere obbligata a contribuire al mantenimento dei miei figli con 100 % del suo reddito, ma con massimo del 50 % del complessivo dei coniugi." (cfr. doc. _)

                               1.5.   I doc. _ con i relativi allegati sono stati inviati alla Cassa, alla quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione, tuttavia, è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   La Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 prevede in particolare la possibilità di versare assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.

                                         Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAF hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, occupate in un'azienda agricola come salariati.

                                         L'art 1 cpv. 2 LAF stabilisce che i membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari, eccettuati:

                                         a.   gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;

                                         b.   i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

                                         L'art. 5 cpv. 1 LAF precisa invece che hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani.

                                         L'art. 3 cpv. 1 OAFam prevede al cpv. 1 che sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati.

                                         Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAF i contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 30'000 franchi annui. Il limite aumenta di 5'000 franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.

                                         L'art. 7 cpv. 1 LAF, in relazione con l'Ordinanza concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF del 30 novembre 2001 (RS 836.13; cfr. art. 7 cpv. 2 LAF), stabilisce che l'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 165 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 185 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 170 franchi nelle regioni di pianura e a 190 franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.

                                         Giusta l'art. 3a cpv. 1 dell'Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OAFam) i contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio, ricevono assegni ridotti per i figli se il loro reddito supera il limite fissato nell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale. Gli assegni ridotti per i figli ammontano ai due terzi degli assegni previsti nell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale, qualora il reddito determinante superi il limite di oltre fr. 3'500.-- (art. 3a cpv. 2 lett. a OAFam); a un terzo degli assegni previsti nell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale, qualora il reddito determinante superi il limite di oltre fr. 3'500.--, ma al massimo di fr. 7'000.-- (art. 3a cpv. 2 lett. b OAFam).

                                         Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età. Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera dall'assicurazione per l'invalidità (cfr. art. 9 cpv. 1 LAF).

                                         Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno (cfr. art. 9 cpv. 3 LAF).

                               2.2.   Al calcolo del reddito determinante per il diritto agli assegni familiari si applicano, in virtù dell'art. 4 OAFam, le disposizioni legali in materia d'imposta federale diretta. Non possono tuttavia essere dedotti importi, premi e contributi versati per acquisire diritti nell'ambito d'istituzioni di previdenza professionale e in una istituzione di previdenza individuale vincolata (art. 33 cpv. 1 lett. d ed e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta).

                                         Le casse di compensazione determinano il reddito netto dei piccoli contadini sulla scorta delle indicazioni da questi fornite su un questionario compilato dall'UFAS (cfr. art. 5 OAFam) oppure fondandosi sulle due tassazioni normali più recenti con forza di cosa giudicata dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale (cfr. art. 6 OAFam).

                                         Il reddito netto è determinato ogni volta per un biennio (cfr. art. 5 cpv. 2 OAFam).

                                         I due anni precedenti il periodo di tassazione costituiscono il periodo di computo; il reddito annuo medio nel periodo di computo è determinante per il diritto agli assegni (cfr. art. 5 cpv. 3 OAFam).

                                         Ad ogni modificazione importante del reddito, la cassa di compensazione deve procedere ad una nuova tassazione in base alla mutata situazione (cfr. art. 5 cpv. 4 OAFam).

                                         I metodi di determinazione del reddito netto previsti agli art. 5 e 6 OAFam si equivalgono. Tuttavia il metodo stabilito dall'art. 6 OAFam è indicato per delle ragioni di economia amministrativa. Di conseguenza, nella misura del possibile, bisognerebbe ricorrere al metodo enunciato all'art. 5 OAFam soltanto qualora le tassazioni dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale siano inutilizzabili (cfr. Direttiva sugli assegni familiari nell'agricoltura emanata dall'UFAS p.to 74, stato al 1° gennaio 2002). Va comunque precisato che nell'ambito degli assegni familiari nell'agricoltura i dati risultanti dalle tassazioni fiscali, contrariamente a quanto avviene per la determinazione dei contributi AVS, non sono vincolanti per le casse di compensazione (cfr. SVR 2002 FL Nr. 1; DTF 98 V 111 consid. 2b).

                               2.3.   Oggetto della presente vertenza è il riconoscimento del diritto di __________ agli assegni familiari nell'agricoltura per piccolo contadino.

                                         L'assicurato, nell'atto di ricorso, ha contestato la computazione nel calcolo relativo alla determinazione del suo reddito netto delle entrate della moglie, la quale non è la madre dei suoi due figli, __________ e __________. Inoltre ha asserito che, nel caso in cui si ritenga determinante anche il reddito della moglie, gli assegni di formazione devono essere versati alla stessa e non, come invece avviene, alla madre dei figli (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

                                         Per quanto riguarda il conteggio del reddito della moglie, va ribadito che le disposizioni legali in materia di imposta federale diretta sono applicabili al calcolo del reddito (cfr. consid. 2.2.).

                                         L'art. 16 cpv. 1 della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) prevede che sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale, essi sono valutati al valore di mercato.

                                         L'art. 17 cpv. 1 LIFD enuncia che sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

                                         Giusta l'art. 9 LIFD, inoltre, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

                                         La giurisprudenza federale ha poi precisato, nell'ambito degli assegni familiari nell'agricoltura, che il reddito proprio della moglie deve essere preso in considerazione per determinare se il limite di reddito è raggiunto o meno (cfr. RCC 1961 pag. 349; Direttiva sugli assegni familiari nell'agricoltura emanata dall'UFAS, stato il 1°.1.2002, p.to 59).

                                         Nell'evenienza concreta la consorte di __________ non è la madre dei due figli dell'assicurato. Questa circostanza non ostacola comunque il computo del reddito della moglie.

                                         Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è infatti una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).

                                         Per quanto concerne il dovere di assistenza del coniuge nei confronti dell'altro consorte relativamente al mantenimento dei figli di quest'ultimo si deve, perciò, fare riferimento alle relative disposizioni del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia).

                                         L'art. 278 cpv. 3 CC prevede che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.

                                         Di conseguenza il coniuge è tenuto ad aiutare il suo consorte nell'adempimento dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli di quest'ultimo nati prima del matrimonio (cfr. STFA del 6 ottobre 2000 nella causa R., 5C. 133/2000).

                                         Correttamente pertanto la Cassa ha considerato nel calcolo volto a stabilire se l'assicurato ha o meno diritto agli assegni familiari per piccolo contadino il reddito da attività lavorativa dipendente della moglie.

                               2.4.   Per il resto l'assicurato non ha sollevato altre critiche in merito al conteggio delle singole voci del calcolo effettuato dalla Cassa al fine di determinare il reddito determinante per gli assegni familiari nell'agricoltura.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Poiché nel caso di specie __________ non ha portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione della Cassa con la quale non è stato riconosciuto all'assicurato il diritto agli assegni familiari per i piccoli contadini.

                                         Dalla tabella di calcolo allestita dalla Cassa basandosi sulla decisione su reclamo della notifica di imposte 1999/2000 (cfr. doc. 2) risulta infatti che i redditi complessivi del ricorrente ammontano a fr. 96'206.--, mentre le deduzioni fiscali e quelle specifiche per il calcolo del reddito determinante per gli assegni familiari nell'agricoltura (cfr. Direttiva sugli assegni familiari nell'agricoltura emanata dall'UFAS, stato il 1°.1.2002, p.to 61a segg.) sono pari a fr. 44'259.--.

                                         Il reddito netto determinate, corrispondente a fr. 51'947.--

                                         (fr. 96'206.-- - fr. 44'259.--, supera pertanto il limite di reddito di fr. 40'000.-- (fr. 30'000.-- + fr. 5'000 X 2 figli; cfr. consid. 2.1.) di oltre fr. 7'000.--, differenza massima tra il limite di reddito e il reddito determinante ammessa dalla LAF per avere diritto agli assegni ridotti (cfr. consid. 2.1.).

                               2.5.   Per quanto attiene alla censura formulata dall'insorgente relativa al fatto che gli assegni di formazione ai sensi dell'art. 21 segg. della Legge cantonale sugli assegni di famiglia siano erogati alla sua ex-moglie, madre di __________ e __________, e non alla sua attuale consorte (cfr. consid. 1.2.; 2.3.), va osservato che tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la Cassa competente non ha emanato una decisione formale nei confronti dell'attuale moglie dell'assicurato.

                                         Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

                                         Di transenna va comunque rilevato che è vero che secondo l'art. 8 Reg.LAF cantonale se il figlio coabita con uno dei suoi genitori che non è salariato e con il coniuge di questo, è titolare dell'assegno quest'ultimo se è salariato. Tuttavia entrambi i genitori del figlio non devono essere salariati. Infatti, secondo l'art. 11 cpv. 3 LAF cantonale il genitore del figlio che non ha la custodia del medesimo e ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata.

                                         Va ricordato che per attività salariata si intende, giusta l'art. 6 LAF cantonale, un'occupazione quale dipendente.

                                         Percependo gli assegni di formazione, il genitore che non coabita con il figlio maggiorenne dovrebbe conseguentemente contribuire al mantenimento di quest'ultimo ancora agli studi ex art. 277 cpv. 2 CC, almeno nei limiti dell'importo dell'assegno di formazione ricevuto.

                                         Questa disposizione legale prevede che se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

                                         Nell'ipotesi in cui il genitore non vi abbia provveduto, il figlio giusta l'art. 279 CC può proporre azione contro lo stesso per chiedere il mantenimento non solo futuro, se ancora agli studi, bensì anche relativo all'anno precedente l'azione.

                                         Se il figlio dovesse essere ancora in formazione, potrebbe inoltre richiedere alla Cassa che l'assegno gli sia bonificato direttamente. Infatti l'art. 64 Reg.LAF cantonale enuncia che il giovane in formazione o invalido in possesso della capacità di discernimento può chiedere alla Cassa per gli assegni familiari competente che l'assegno gli venga versato direttamente.

                               2.6.   Alla luce di quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione impugnata e respingere quindi il gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio, per quanto concerne la questione relativa agli assegni familiari nell'agricoltura, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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