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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2016 39.2016.7

2 août 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,054 mots·~20 min·4

Résumé

Negato condono di AFI e API chiesti in restituzione a seguito dell'emanaz. della tassazione 2013/14 da cui sono emersi dei redditi da attiv.indip.> di quelli computati dalla Cassa. Ricorr. aveva firmato una dichiaraz. con cui acconsentito a che assegni erogati sotto condiz.risolutiva. No buona fede

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2016.7   DC/sc

Lugano 2 agosto 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 4 aprile 2016 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 26 novembre 2015, ha ordinato a RI 2 di restituire l'importo di fr. 13'949.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

                                         In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato nell'ambito della revisione periodica, dopo aver reperito le decisioni di tassazione relative agli anni 2013 e 2014 da cui sono emersi degli importi di reddito da attività indipendente (fr. 40'000.-- nel 2013 e fr. 68'000.-- nel 2014, cfr. doc. 2A), conseguiti dal signor RA 1, superiori a quelli considerati (fr. 18'000.--) nelle decisioni con cui sono stati erogati gli assegni per il periodo in questione (cfr. doc. 4).

                                         La decisione di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Il 2 febbraio 2016, RI 1 e __________ hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi invocando la propria buona fede, nonché l'impossibilità, a causa della difficile situazione economica, di restituire la cifra richiesta, rilevando in particolare:

" (…)

Ritenuto che la restituzione costituisce per noi un onere troppo grave, considerate le nostre condizioni economiche, chiediamo che la Cassa rinunci completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni di cui all’oggetto di cui sopra.

Il 20 marzo 2013 quando RI 1 sottoscrisse la dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente per l’anno 2013, in fr. 18'000.--, era senza dubbio in buona fede in quanto come risulta dalla tassazione fiscale 2012 tale reddito era di fr. 17'900.-- mentre fr. 27'300.-erano il provento da indennità assicurative di malattia, indennità però estinte a partire dal 3 gennaio 2013, vedi attestazione della __________, allegato n. 1.

Persistendo l’incapacità di lavoro pari o superiore al 50%, vedi allegato 2, era legittimo valutare il reddito 2013 sulla base di quello dell’anno prendente, che poi tale reddito risultasse superiore non era ipotizzabile.

In merito al certificato medico, laddove si dice che “per lavori consoni alle sue risorse fisiche è da ritenere abile in forma normale”, si precisa che ciò sarebbe forse possibile ma più facile a dirsi che a farsi in un mercato del lavoro oggi così difficile considerata anche l’età, ma ciò presuppone una riqualifica sostenuta economicamente da chi? Se anche una domanda AI è stata respinta senza proporne una.” (cfr. doc. 6)

                               1.3.   Con decisione del 18 febbraio 2016 la Cassa ha respinto la domanda di condono in quanto a RI 1 non può essere riconosciuta la buona fede, ritenuto che egli era perfettamente a conoscenza del fatto che la decisione inerente gli assegni integrativi si fondava su un calcolo provvisorio (cfr. doc. 7).

                               1.4.   A seguito del reclamo interposto dall’assicurato (cfr. doc. 9), la Cassa il 4 aprile 2016, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         L'amministrazione, al riguardo, ha ritenuto determinante ai fini della valutazione della buona fede la dichiarazione firmata daRI 1, nella quale Io stesso si era impegnato a:

                                         "- tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente;

                                          - trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonali competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

                                         -  eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 1)

                                         La Cassa ha, inoltre, osservato che, sottoscrivendo tale dichiarazione, il signor RI 2 era perfettamente consapevole che gli assegni erano stati attribuiti sulla base di un reddito da attività indipendente provvisoria e che eventuali assegni percepiti in troppo avrebbero dovuto essere restituiti.

                                         L'amministrazione ritiene pertanto che visto l'impegno assunto, all’assicurato non possa essere riconosciuta la buona fede, e che conseguentemente gli assegni percepiti debbano essere restituiti (cfr. doc. A1).

                               1.5.   Contro la decisione su reclamo del 4 aprile 2016 RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di accordargli il condono sottolineando che:

" (…)

La pratica ha inizio il 20 marzo 2013 con la sottoscrizione della dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente stimata per l’anno in corso.

Dalla tassazione fiscale 2012 tale reddito era di fr. 17'900.-mentre che fr. 27'300.-- erano il provento da indennità assicurative di malattia, indennità, come documentato, estinte a partire dal 3 gennaio 2013.

Persistendo l’incapacità lavorativa pari o superiore al 50% era quindi legittimo, al 20 marzo 2013, valutare il presumibile reddito 2013 sulla base di quello dell’anno precedente che era appunto di fr. 17'900.--.

I dati forniti sono documentati, le condizioni riconosciute, l’agire corretto.

(…)

Non ho mai contestato il fatto di essere consapevole che eventuali assegni percepiti in troppo avrebbero dovuto essere restituiti e ben volentieri l’avrei fatto se non che la mia situazione economica ha registrato un tracollo a motivo della salute precaria e dalla mancanza di lavoro, questo come specificato nel reclamo.

Conclusione

Per concludere affermo la mia assoluta convinzione di aver agito in maniera corretta in ogni fase della procedura.

Il fatto di aver presentato domanda di condono, sia esso stato parziale o totale, è conseguente al dissesto economico che sarei ben lieto non si fosse verificato.

In merito alla decisione di diniego del requisito della buona fede mi sia consentito di osservare che oltre ad aver menzionato la consapevolezza dell’impegno di restituzione assunto, che non ho mai contestato, non viene portato argomento alcuno che dimostri la mia malafede o l’inganno.” (Doc. I)

                               1.6.   Nella risposta di causa del 13 maggio 2016 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa “rammendando come, già con le decisioni impugnate si invitava a prendere visione della giurisprudenza cantonale che ha più volte chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra ritenere che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando il debitore doveva aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni” (cfr. doc. III).

                               1.7.   Il 24 maggio 2016 l’assicurato ha ribadito la sua richiesta, sottolineando una certa contraddizione nelle argomentazioni dell’amministrazione la quale prima avrebbe riconosciuto la possibilità di condono a certe condizioni e successivamente l’ha invece esclusa (cfr. doc. V).

                                         Il 3 giugno 2016 la Cassa ha ribadito che le motivazioni per cui non poteva essere concesso il condono figuravano chiaramente nelle decisioni da lei emesse (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 13'949.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

                                         L’art. 46 della legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                         Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a)   revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b)   revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c)   dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

                               2.2.   L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a)   un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)   una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.3.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.4.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia, nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.5.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.6.   In una sentenza 39.2013.8 del 20 marzo 2013, concernente il ricorrente, il TCA ha già avuto modo di negare la buona fede dell’assicurato relativamente alla restituzione di assegni integrativi riferiti ad un periodo precedente quello che ci occupa attualmente.

                                         In quell’occasione il TCA si era così espresso:

" (…)

Nel caso in esame, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve tuttavia essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 2, con cui l'assicurato si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall'inizio dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

Alla luce delle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente e della circostanza che RI 2, svolgendo sia nel 2010 che nel 2011 un'attività indipendente, doveva essere consapevole che non fosse possibile determinare, al momento della richiesta degli assegni integrativi, il guadagno complessivo per l'anno in corso, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi per gli anni 2010 e 2011 sarebbero stati versati provvisoriamente fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12).

Ciò è pure confermato dall'indicazione alla cifra "C" di tali dichiarazioni, dove viene esplicitamente indicato:

“Reddito annuo come indipendente stimato" (cfr. doc. 7 e doc. 8)

In tale contesto va sottolineato che, secondo questo Tribunale, il fatto che il reddito di attività indipendente sia costituito, in parte da indennità giornaliere è irrilevante.

Infatti le indennità giornaliere sono prestazioni pecuniarie che hanno lo scopo di compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di salute (cfr. art. 15 LPGA: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.") e, in questo contesto, vanno dunque parificate al reddito da attività indipendente.

Di conseguenza per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011, con la sottoscrizione delle attestazioni menzionate, i ricorrenti hanno accettato che gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia, ritenuta l'attività indipendente del convivente, venissero erogati a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito. Gli insorgenti hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2010 e nel 2011.

L'erogazione degli assegni integrativi relativi agli anni 2010 e 2011 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 p. 550).

In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:

"  (...)

a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci.

Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).

Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).

È inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

"  4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).

Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.  (…)”

                               2.7.   Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che, anche nel caso di specie, il ricorrente, avendo sottoscritto le dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo nel 2013 e nel 2014 esercitato un'attività a titolo indipendente, ha accettato che gli assegni integrativi, relativi al periodo 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2014, gli fossero versati sotto condizione risolutiva.

                                         Pertanto RI 1, firmando tale dichiarazione, ha espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito negli anni 2013 e 2014 e di conseguenza doveva attendersi un'eventuale decisione di restituzione.

                                         La sua buona fede non può, perciò, essere ammessa (per altri casi analoghi cfr. STCA 39.103.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005). Questa giurisprudenza è stata peraltro riassunta correttamente dalla Cassa sia nella decisione relativa al condono (cfr. doc. 7), che nella decisione su reclamo (cfr. doc. 10).

                               2.8.   Visto quanto appena esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 4 aprile 2016.

                                         Infatti, mancando già la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il presupposto dell'onere troppo grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

                                         A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. risposta di causa, doc. III pag. 2).

                                         Questo tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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