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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2013 39.2013.5

28 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,760 mots·~29 min·2

Résumé

Rest.AFI 5-7/11.Ass.lavorato quale supplente 4-6/11.Oggett.percepito a torto AFI. Per determ.imp.da restit.calcolo va fatto su base annua.Retrib.docenti suppl.comprende però ind.vacanze anche estive(16 sett.). Pagati a h,x cui al max x n.tot.sett.anno scol.(36.5).Redd.max:salario medio settim.X 36,5

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2013.5   rs

Lugano 28 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

la decisione su reclamo del 28 gennaio 2013 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 28 gennaio 2013, ha confermato il proprio provvedimento del 11 settembre 2012, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 2’088.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° maggio al 31 luglio 2011 (cfr. doc. III1; A).

                                         In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione ordinaria, nel dicembre 2011, è emerso che l’assicurato ha lavorato quale docente supplente presso l’ __________ nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011, guadagnando le somme di fr. 1'686.40, fr. 1'446.40, e fr. 924.80 che rapportate complessivamente su base annua corrispondono a fr. 16'230.-- (cfr. doc. III1).

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 28 gennaio 2013 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della stessa, poiché non avrebbero percepito alcunché indebitamente.

                                         Al riguardo i ricorrenti hanno, segnatamente, addotto che il calcolo di una media annuale sulla base di tre mesi di supplenze appare completamente avulso dalla realtà delle cose ed è un insulto verso tutte le persone che versano nelle condizioni in cui si trova la loro famiglia.

                                         Essi hanno evidenziato che su 12 mesi il salario annuale medio reale dell’assicurato corrisponde a fr. 2'494.--.

                                         Inoltre gli insorgenti ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere.

                                         I ricorrenti hanno, infine, rilevato che l’assicurato nel mese di febbraio 2013 si è iscritto a una formazione di due anni per l’ottenimento del master di insegnamento nelle scuole medie che gli è indispensabile per recuperare un reddito. L’insorgente ha indicato di sentirsi fiero di aver evitato il ricorso all’assicurazione invalidità o ad altre misure sociali simili perché si sente un bravo docente e ha voglia di lavorare (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di fr. 2’088.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2011.

                                         Più precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)      è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b)      coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)      ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

                                         Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"  L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

                               2.2.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                         Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

                                         Il nuovo tenore è il seguente:

"  f)  1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

                                        per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

                                         L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

                                         Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

"  g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

                                        vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

                                         Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento:

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

                                         L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         Per l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

"  -   per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

    fr. 17'368.-;

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

    (le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)

                                         Gli importi della soglia di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012 e 2013 (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013).

                               2.3.   Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                         Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

                               2.4.   L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

                                         In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione ordinaria del caso nel dicembre 2011 è emerso che l’assicurato nel periodo aprile-giugno 2011 ha lavorato quale docente supplente per l’ __________, percependo le somme fr. 1'686.40, fr. 1'446.40, rispettivamente fr. 924.80 che rapportate su base annua corrispondono a fr. 16'230.-- (cfr. doc. III1).

                                         Gli insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, innanzitutto, che l’importo annuo di fr. 16'230.-- non corrisponde al reale ammontare guadagnato di complessivi fr. 2'494.-- su 12 mesi.

                                         Inoltre i medesimi ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere (cfr. doc. I).

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il principio della restituzione, osserva che la Cassa, quando il 3 febbraio 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati per l’anno 2011, quale reddito del lavoro, ha tenuto conto unicamente del reddito da attività dipendente del ricorrente di fr. 1.-- (cfr. doc. 1D).

                                         Come visto, a seguito della revisione ordinaria del caso degli assicurati nel dicembre 2011 è, invece, emerso che il marito ha lavorato quale docente supplente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2; 3; 4).

                                         In particolare dai conteggi di stipendio allestiti dall’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni del __________ il 19 aprile, il 20 maggio e il 21 giugno 2011 si evince che l’assicurato, quale insegnante di scuola media (cfr. doc. I), nel mese di aprile 2011 ha lavorato 31 ore guadagnando fr. 54.40 lordi all’ora, ossia complessivi fr. 1'686.40 (31 ore x fr. 54.40; cfr. doc. 2), nel mese di maggio 2011 ha svolto 26 ore percependo fr. 1'446.40 lordi (26 ore x fr. 54.40 + fr. 32.-- a titolo di indennità diverse; cfr. doc. 3) e nel mese di giugno 2011 ha impartito 17 ore di lezione ottenendo un salario lordo di fr. 924.80 (17 ore x fr. 54.40; cfr. doc. 4).

                                         E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo, relativamente ai mesi da maggio a luglio 2011 (se l’assicurato avesse tempestivamente annunciato il suo guadagno quale docente, dopo aver ricevuto il conteggio di stipendio del 19 aprile 2011, rispettivamente il conteggio del 20 maggio 2011 e del 21 giugno 2011, i rispettivi salari mensili sarebbero stati computati nel calcolo dell’assegno integrativo del mese successivo; cfr. STCA 42.2012.10 del 14 agosto 2013 consid. 2.12. Al riguardo va menzionato che tale giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale federale, il quale con sentenza 8C_665/2013 del 7 ottobre 2013 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di motivazione), andava rivisto in base al nuovo reddito da attività lavorativa più elevato.

                                         Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito a torto perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo maggio – luglio 2011.

                                         In proposito giova rilevare che l’avverbio “indebitamente”, utilizzato dalla Cassa (cfr. doc. A) e contestato dagli insorgenti (cfr. doc. I), è contemplato dall’art. 26 cpv. 1 Laps, secondo cui “la prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita” (cfr. consid. 2.5.).

                                         Tale avverbio è utilizzato nel senso di “senza averne diritto” dal profilo oggettivo, ossia nel caso in cui una prestazione sia stata erogata (anche eventualmente a causa di un errore commesso dall’amministrazione) in contrasto con la legge.

                                         Non si riferisce, per contro, alla buona fede o meno di un assicurato al momento in cui ha ricevuto erroneamente la prestazione. La buona fede è, infatti, valutata a uno stadio seguente, e meglio contestualmente all’esame di un’eventuale domanda di condono (cfr. consid. 2.6.).

                                         In simili condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

                               2.9.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

                                         Per quanto concerne il reddito del lavoro dell’assicurato costituito dagli stipendi percepiti svolgendo l’attività di docente supplente dal mese di aprile al mese di giugno 2011, va evidenziato, da un lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.

                                         Dall’altro, che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari.

                                         Le Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

"  Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante.”

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

                                         Inoltre per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella decisione su reclamo impugnata).

                                         Infatti, per quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

                                         La Laps, poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).

                                         L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

                                                      Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

                                         Ai sensi dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.

                                         Pertanto a ragione la Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione economica del ricorrente nel periodo maggio-luglio 2011 (cfr. consid. 2.8.), tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base annua.

                             2.10.   Per quanto riguarda, più specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito dall’assicurato nei mesi da aprile a giugno 2011 in qualità di docente supplente presso l’ __________ (cfr. doc. 2; 3; 4), la Cassa, per stabilire l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo maggio – luglio 2011 (cfr. consid. 2.8.), ha sommato i tre stipendi mensili percepiti di fr. 1'686.40 per il mese di aprile 2011 (cfr. doc. 2), fr. 1'446.40 per il mese di maggio 2011 (cfr. doc. 3) e fr. 924.80 per il mese di giugno 2011, ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 4'057.60 che ha poi riportato su base annua, dividendo per tre mesi tale importo e moltiplicando il risultato per 12 mesi.

                                         E’ così scaturita la somma annua di fr. 16'230.-- [(fr. 4'057.60 : 3 mesi) x 12 mesi] considerata dall’amministrazione (cfr. doc. III1 pag. 3, A].

                                         Il TCA, nel caso di specie, non condivide il modo di operare della Cassa.

                                         In effetti per quanto concerne i docenti supplenti l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti prevede che i supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:

fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia senza refezione;

fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia con refezione; a questo importo si aggiungono, per ogni momento di refezione, 25 fr. e il pranzo gratuito;

fr. 1'360.-- nelle scuole elementari, medie e speciali;

fr. 1'470.-- nelle scuole postobbligatorie.

                                         Inoltre giusta l’art. 1 cpv. 1 e 2 lett. e cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti l’onere settimanale dei docenti nominati e incaricati a tempo pieno delle scuole medie è di 25 ore di lezione in generale.

                                         Al riguardo va osservato che all’assicurato è, infatti, stato attribuito uno stipendio orario di fr. 54.40 lordi (cfr. doc. 2; 3; 4) che corrispondono al compenso settimanale per i docenti della scuola media ex art. 5 cpv. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti di fr. 1'360.-- diviso per l’onere d’insegnamento per i docenti delle scuole medie di 25 ore alla settimana secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. 2 cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti (fr. 1’360.-- compenso settimanale : 25 ore onere settimanale d’insegnamento = fr. 54.40/h).

                                         L’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti enuncia, poi, segnatamente che la retribuzione di cui al cpv. 1 comprende le indennità per vacanze.

                                         Con sentenza C 142/02 del 27 gennaio 2004, concernente il settore dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio la quantificazione del guadagno intermedio relativo a un’assicurata iscritta in disoccupazione che svolgeva delle supplenze quale maestra della scuola dell’infanzia, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che le indennità di vacanza dei supplenti previste all’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti comprendono anche le vacanze estive, ossia includono complessivamente 16 settimane di vacanza.

                                         L’Alta Corte ha così motivato il proprio giudizio:

"  (…)

Considerata tuttavia la situazione dei docenti nominati e incaricati, evidenziata al considerando precedente, i quali dispongono del salario per 12 mesi l'anno e quindi anche durante i mesi estivi, rispettivamente il fatto che il regolamento abrogato assegnava ai supplenti indennità di vacanze comprendenti anche quelle estive - come detto, il salario era infatti fissato in base a quello dei docenti nominati -, se il Dipartimento dell'istruzione e della cultura avesse effettivamente voluto assegnare, tramite la revisione del regolamento, unicamente indennità per vacanze ridotte e, meglio, non comprensive delle vacanze estive, lo avrebbe senz'altro specificato nel nuovo regolamento, invece di limitarsi ad indicare genericamente che le indennità per vacanze erano comprese nella remunerazione. In effetti, alla luce della situazione dei docenti nominati e incaricati, della situazione preesistente e della formulazione del nuovo regolamento, un qualsiasi terzo in buona fede poteva e doveva unicamente dedurre che, da quel punto di vista, nulla era cambiato in seguito alla revisione del regolamento e che le indennità di vacanza comprendevano anche le vacanze estive.

Neppure il motivo secondo cui il regolamento è stato modificato ai fini di un risparmio giustifica le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. Infatti, in tale ipotesi il risparmio ottenuto sarebbe di gran lunga inferiore in quanto il salario, dedotte le indennità per sole 5 settimane di vacanza, risulterebbe evidentemente più elevato.

In simili circostanze è per contro verosimile che il Dipartimento dell'istruzione e della cultura abbia voluto risparmiare altrimenti - come ha del resto indicato il capoufficio -, modificando la modalità di fissazione del salario, in modo tale da non dover tener conto di ogni variazione salariale della categoria corrispondente del docente nominato o incaricato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il solo fatto che siano stati introdotti degli importi forfettari non permette affatto di dedurre che le indennità di vacanza non siano comprensive anche delle vacanze estive. Ciò deve inoltre valere a maggior ragione per il fatto che il legislatore ha precisato espressamente nella legge che le indennità di vacanze erano comprese nel salario, senza introdurre alcuna limitazione.

Infine, non è stato addotto alcun motivo valido a giustificazione di un diverso trattamento dei docenti nominati e incaricati rispetto ai supplenti; l'unica differenza sostanziale - a mente di questa Corte per nulla rilevante ai fini di un diverso trattamento - essendo il fatto che i secondi lavorano "pro rata temporis" rispetto alle altre categorie e quindi percepiscono un salario e indennità per vacanze solo in misura parziale.

(…)” (STFA C 142/02 del 27 gennaio 2004 consid. 6.2.)

                                         Pertanto, a differenza dei docenti nominati che dispongono del salario per dodici mesi, anche, quindi, durante i mesi estivi, essendo suddiviso in dodici mensilità (cfr. art. 1; 22 Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti; art. 82 Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; STFA C 142/02 del 27 gennaio 2004 consid. 5.1.; 6.2.), i docenti supplenti, che sono pagati secondo le ore di lezione effettivamente impartite con un importo che comprende l’indennità per vacanze di 16 settimane, possono al massimo essere retribuiti per il numero totale di settimane dell’anno scolastico che è pari a 36,5 settimane (cfr. art. 15 cpv. 1 della Legge della Scuola).

                                         Ne discende che per calcolare il reddito da attività lavorativa di un docente supplente riportato su base annua (cfr. consid. 2.9.) al fine di determinare l’entità dell’assegno integrativo a cui ha diritto non è corretto - come invece effettuato dalla Cassa nel caso di specie - moltiplicare la media mensile dei salari effettivamente percepiti quale insegnante supplente per dodici mesi.

                                         Procedendo in tal senso si imputa, a torto, all’assicurato un reddito maggiore rispetto all’importo massimo realizzabile in un anno.

                                         Nel caso di un insegnante supplente - come è il ricorrente - per fissare il reddito del lavoro computabile su base annua va, dunque, stabilito il salario medio settimanale che deve poi essere moltiplicato per il numero massimo di settimane di un anno scolastico, pari a 36,5 settimane.

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che nella presente evenienza il reddito da attività lavorativa dell’insorgente conseguito quale docente supplente riportato su base annua deve essere conteggiato moltiplicando il suo salario medio settimanale – ottenuto dividendo la somma dei tre stipendi mensili effettivamente percepiti in aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2; 3; 4) per il numero di settimane scolastiche relative ai tre mesi menzionati – per 36,5 settimane.

                                         La decisione su reclamo impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa affinché, dopo aver determinato lo stipendio annuo massimo che l’insorgente avrebbe potuto ottenere quale docente supplente nel 2011, secondo le modalità appena indicate, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante ai ricorrenti nel periodo da maggio a luglio 2011.

                                         In seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita a torto dagli insorgenti nel lasso di tempo maggio – luglio 2011 da restituire.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         § L'incarto è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai ricorrenti nel periodo maggio – luglio 2011 da restituire.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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