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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2008 39.2008.2

29 mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,872 mots·~34 min·4

Résumé

Restituzione di AFI e API. Non perenzione(termine di 1 anno da emanaz.tassaz.06). Da tassaz. emerso reddito del marito indip.più elevato di quello computato. Redd.da indip.già al netto dei contrib.soc.per dip.e contribuente.Contrib.soc.per moglie andavano conteggiati.In casu non effetti su risultato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2008.2   rs

Lugano 29 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2008 di

1.   RI 1   2.  RI 2    

contro  

la decisione su reclamo del 5 febbraio 2008 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 5 febbraio 2008, ha confermato il proprio provvedimento del 24 settembre 2007, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr. 27'776.-percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 (cfr. doc. A; 8-8A).

                                         In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto dalla notifica di tassazione 2006 emessa il 27 giugno 2007 risultava un reddito da attività indipendente di fr. 47’000.--, invece dell’importo di fr. 22'000.-- computato nel calcolo degli assegni familiari per il 2006 (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 5 febbraio 2008 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale hanno postulato, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata, la riduzione dell’ammontare da restituire a fr. 15'000.--.

                                         A motivazione delle proprie pretese ricorsuali gli insorgenti hanno, in particolare, addotto, preliminarmente, che il diritto di esigere la restituzione sarebbe perento, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps, prima dell’emissione dell’ordine di rimborso, in quanto le decisioni che hanno accordato loro gli API e AFI risalgono rispettivamente al 19 ottobre 2005 e al 18 agosto 2006.

                                         Inoltre i ricorrenti hanno evidenziato, da un lato, che la Cassa ha eseguito un riesame della decisione presa antecedentemente fondandosi sulla notifica di tassazione 2006. Dall’altro, di essere consapevoli che la decisione di tassazione è l’unico elemento sul quale può basarsi l’amministrazione per erogare prestazioni Laps, anche se però disporre dei dati fiscali i più recenti possibili non è cosa semplice soprattutto per gli indipendenti.

                                         Essi hanno pure asserito che non era possibile anticipare o avere una previsione a lungo termine sul reddito effettivo dell’attività di architetto di RI 2 e che le circostanze che hanno portato all’aumento del suo reddito per l’anno 2006, e meglio l’esito del procedimento civile contro un cliente che nel 2005 non ha onorato gli impegni presi e le entrate in relazione ad alcuni concorsi fatti nel 2005, erano imprevedibili ed eccezionali. Riguardo ai concorsi effettuati dagli architetti, gli insorgenti hanno precisato che essi sono più che aleatori, non essendoci certezza sul risultato.

                                         Gli assicurati hanno, poi, osservato che quando RI 2 ha ricevuto le entrate più elevate, le prestazioni Laps erano già state versate, per cui l’avviso alla Cassa non avrebbe impedito l’ordine di restituzione e che essi non hanno mai voluto nascondere all’amministrazione la notifica di tassazione per l’anno 2006.

                                         Gli insorgenti hanno, altresì, indicato che se è vero che il marito ha sottoscritto la dichiarazione secondo la quale si impegnavano a tenere informato l’ufficio competente dei cambiamenti del reddito dell’attività indipendente e a restituire quella parte di prestazioni assegnata a titolo provvisorio e a cui non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio di tassazione.

                                         E’ altrettanto vero che la dichiarazione citata avrebbe dovuto contenere un limite al di sopra del quale la Cassa non potrebbe chiedere il rimborso e che il fatto di fare firmare all’assicurato un tale accordo senza tetto limite è paragonabile a un abuso di diritto.

                                         Essi pertanto hanno chiesto di fissare un limite di fr. 15'000.-- per la restituzione (media degli ultimi quattro anni di tassazione).

                                         Per quanto riguarda il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa per determinare l’importo da restituire, i ricorrenti hanno censurato l’omissione del computo dei contributi sociali da essi versati per loro stessi e per il dipendente del marito.

                               1.3.   la Cassa, in risposta, si è riconfermata integralmente nella decisione su reclamo del 5 febbraio 2008 e ha ribadito che la domanda di condono interposta sarà oggetto di separata decisione, quando sarà passata in giudicato la presente procedura ricorsuale (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono restituire oppure no l’importo di fr. 27'776.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2006.

                               2.3.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

                               2.4.   Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

                                         L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"  I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

                                         L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

"  Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV  Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dai ricorrenti nel lasso di tempo gennaio-dicembre 2006.

                                         Di conseguenza i nuovi disposti della Laps sono applicabili nel caso concreto unicamente per i mesi da ottobre a dicembre 2006.

                                         Per il periodo da gennaio a settembre 2006 le ultime modifiche della Laps non erano, invece, ancora in vigore.

                               2.5.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.]

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.]

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

    [Dal 1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

    [Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;]

i)  ...

j)  le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: abrogato]

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno                (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

                                         Giova, altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

                                         Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

                                         Tali deroghe sono valide anche per l’anno 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42).

                               2.6.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede, fino al 30 settembre 2006, che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."

                                         Dal 1° ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

                                        Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

Dal 1° ottobre 2006: I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido.

                                         È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta a motivazione dell’ordine di restituzione del 24 settembre 2007 relativo agli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo gennaio-dicembre 2006, confermato dalla decisione su reclamo del 5 febbraio 2008, la Cassa ha posto la notifica di tassazione 2006 emessa il 27 giugno 2007, da cui è emerso che in quell’anno RI 2 ha conseguito un reddito da attività indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni familiari per il 2006 (cfr. doc. A, 8-8A, 10N, 6B, 5B, 3B, 2B).

                                         Gli insorgenti hanno, dapprima, invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente (cfr. doc. I).

                                         In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44 cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.7.), prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

                                         Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

                                         Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

                                         In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

                                         Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione.

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, allorché nell’ottobre 2005 e nell’agosto 2006 sono stati calcolati l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia per il 2006, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito nel 2006 da RI 2 quale architetto indipendente. L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio, rispettivamente di fr. 12'000.-- e di fr. 22'000.--, dichiarato dall’assicurato (cfr. doc. 4, 5C-6, 1, 2C-3).

                                         Per stessa ammissione dei ricorrenti, poi, l’insorgente, il 9 agosto 2006, ha sottoscritto il seguente impegno:

"  Tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendenti;

eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati da me forniti ed alla quale non avrei diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio di tassazione “ (Doc. I pag. 5)

                                         La notifica di tassazione 2006 è stata emessa il 27 giugno 2007 ed è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 7).

                                         E’, dunque, soltanto a partire dal giugno 2007, al più presto, che la Cassa poteva disporre dei dati aggiornati afferenti al reddito del ricorrente per ricalcolare le prestazioni di spettanza degli assicurati.

                                         In simili condizioni, considerato che l’art. 26 cpv. 2 Laps contempla, per chiedere la restituzione di prestazioni percepite a torto, il termine di perenzione di un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito, occorre concludere, senza ulteriori approfondimenti, che l’ordine di rimborso del 24 settembre 2007, fondato sulla notifica di tassazione 2006 del giugno 2007, è stato emanato dalla Cassa in tempo utile.

                                         Il diritto di esigere la restituzione degli assegni familiari non è, conseguentemente, perento.

                             2.11.   Per quanto riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che, come già esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 27 giugno 2007 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi __________ per l’anno 2006. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale del contribuente di fr. 47'000.-- (cfr. doc. 7, 10N).

                                         Contro tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. 7). Il provvedimento emesso dal fisco, come visto sopra, è quindi passato in giudicato incontestato.

                                         Il guadagno annuo di fr. 47'000.-- risultante dalla tassazione 2006 si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni dell’ottobre 2005 e dell’agosto 2006 concernenti il periodo gennaio-dicembre 2006 (cfr. doc. 5C-6, 2C-3).

                                         Essa, allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 12'000.-per i mesi da gennaio ad agosto 2006 (cfr. doc. 2C-3) e di fr. 22'000.-- per i mesi da settembre a dicembre 2006 (cfr. doc. 5C-6), sulla base di quanto dichiaratole dal ricorrente stesso (cfr. doc. 1, 4).

                                         E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al periodo gennaio-dicembre 2006.

                                         Essi vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente nell’agosto 2006 mediante la quale si è impegnato a restituire quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dallo stesso forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. A, I).

                             2.12.   Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

                                         Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

                                         L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"  1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

                                         Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.11.), dai dati fiscali relativi al 2006, rimasti incontestati, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno corrisponde a fr. 47'000.-- (cfr. doc. 7, 10N).

                                         A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

                                         Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2006 dei coniugi __________.

                             2.13.   Gli assicurati hanno censurato il mancato computo, nelle spese, dei contributi sociali AVS/AI/IPG per l’anno 2006.-- versati da RI 2 per il proprio dipendente pari a fr. 6'202 e per se stesso di fr. 445.-- (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va osservato che per quanto concerne il reddito da attività indipendente considerato a livello fiscale, esso è determinato sulla base del bilancio e del conto economico dell’esercizio annuo o, nel caso di contribuenti non obbligati a tenere una contabilità commerciale, del modulo 10 “Questionario per indipendenti senza contabilità” nel quale vanno indicati, oltre alla cifra d’affari e altri redditi commerciali, costi e spese generali, tra le quali i salari per il personale e i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per i dipendenti, nonché per il contribuente stesso (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2006 delle persone fisiche, p.to 2; www.ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/persone_fisiche/2007/moduli).

                                         Il reddito da attività indipendente risultante dalla notifica di tassazione è, quindi, già quello netto.

                                         Tale principio vale, del resto, anche per il reddito da attività dipendente che, nella dichiarazione d’imposta, viene esposto al netto, riportato dal certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2006 delle persone fisiche, p.to 1; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2007 delle persone fisiche, p.to 1).

                                         Dal fatto che i ricorrenti non hanno impugnato la notifica di tassazione 2006 va desunto che essi hanno considerato corretto il reddito da attività indipendente indicato dal fisco, ottenuto deducendo dai redditi commerciali le spese generali – comprensive dei contributi sociali bonificati per i dipendenti e per il contribuente.

                                         Ne consegue che il pagamento dei contributi per il dipendente e per RI 2, indipendentemente dalla circostanza che non sia stato minimamente comprovato, non può essere comunque preso in considerazione quale spesa autonoma ai fini del calcolo degli AFI e degli API volto alla determinazione dell’importo da restituire.

                             2.14.   I ricorrenti hanno pure contestato il fatto che la Cassa non abbia tenuto conto dei contributi sociali versati alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG da parte di RI 1 quale persona senza attività lucrativa, corrispondenti a un ammontare di fr. 513.60 annuo (cfr. doc. I).

                                         Dai nuovi calcoli attinenti all’AFI e all’API effettuati dalla Cassa nel settembre 2007 risulta, in effetti, che non sono stati computati i contributi sociali a carico dell’assicurata (cfr. doc. 8B-8I).

                                         Questi ultimi, tuttavia, avrebbero dovuto essere conteggiati ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e Laps e 32 cpv. 1 lett. d e f LT, poiché non rientravano, quali spese, nel calcolo del reddito netto da attività indipendente del marito (cfr. consid. 2.13.).

                                         L’assicurata, in proposito, ha inviato al TCA copia della fattura dei “Contributi personali Acconto IV Trimestre 2007” da cui emerge che la medesima deve versare un importo di fr. 113.50 per il quarto trimestre 2007 (cfr. doc. M), corrispondenti a fr. 454.-- annui (fr. 113.50 x 4 trimestri).

                                         Questi contributi non si riferiscono, però, al 2006, anno in questione per la presente fattispecie.

                                         Questa Corte, nel caso in esame, può comunque esimersi dall’approfondire la questione relativa all’importo versato da RI 1 alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG a titolo di contributi sociali per l’anno 2006.

                                         Infatti, anche computando l’ammontare asserito dall’assicurata di fr. 513.60 risultante peraltro più elevato di quello per il 2007 di fr. 454.-- -, i coniugi __________, come verrà meglio esposto in seguito (cfr. consid. 2.15), non avrebbero in ogni caso avuto diritto ad alcun assegno integrativo e di prima infanzia nel periodo gennaio-dicembre 2006.

                                         Il conteggio dei contributi sociali corrisposti dalla ricorrente per il 2006 non ha, pertanto, influenza alcuna sull’ammontare da rimborsare alla Cassa.

                             2.15.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i redditi computabili dei ricorrenti, per il periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2006, sono costituiti dal reddito da attività indipendente di RI 2 di fr. 47’000.-- (cfr. consid. 2.12.; doc. 8B, 8D).

                                         La sostanza risulta nulla (cfr. doc. 8B, 8D).

                                         Le spese computabili sono, invece, composte dal premio della cassa malati di fr. 8'420.-- (cfr. doc. 8B, 8D), dalla spesa per l’alloggio di fr. 9’660.-- (cfr. doc. 8B, 8D) e dai contributi sociali di fr. 513.60 (cfr. consid. 2.14.).

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 18'593.60 all’anno.

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) dei ricorrenti ammonta a fr. 28'406.40 (redditi computabili di fr. 47’000.-- - spese computabili di fr. 18'593.60).

                                         La soglia di intervento per il 2006 degli insorgenti e del figlio è di fr. 31’810.-- all’anno (cfr. consid. 2.5.).

                                         Gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.5.).

                                         In concreto i ricorrenti non presentano alcuna lacuna di reddito, siccome la somma del reddito disponibile residuale e dell’importo relativo alla partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di fr. 6'915 (cfr. doc. 8B, 8D) risulta più elevata della soglia di intervento di fr. 3'511.40 (fr. 28'406.40 + fr. 6'915 – fr. 31’810.--).

                                         Gli assicurati non hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre 2006 né a un assegno integrativo, né a un assegno di prima infanzia.

                                         Essi, per tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr. 8'256.-- (fr. 688.-- X 12 mesi; cfr. doc. 3, 6) e degli assegni di prima infanzia di fr. 19'520.-- (fr. 1'893.-- x 8 mesi + fr. 1'094.-- x 4 mesi; cfr. doc. 5, 2).

                                         I ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 27'776.-- (fr. 8'256.-- + fr. 19'520.--), come stabilito dalla Cassa.

                                         Il fatto, poi, di non aver posto un limite all’importo da restituire, come invece chiesto dagli assicurati fissando il tetto massimo a fr. 15'000.-- (cfr. doc. I), non è contrario alla legge e non costituisce un abuso di diritto, contrariamente a quanto invocato dagli insorgenti (cfr. doc. I).

                                         In effetti il principio della restituzione di cui all’art. 26 Laps, che peraltro contempla l’obbligo di rimborsare tutto quanto percepito senza avervi oggettivamente diritto, è già mitigato dalla possibilità di interporre domanda di condono (cfr. consid. 2.7., 2.8.).

                                         La decisione su reclamo del 5 febbraio 2008 deve, conseguentemente, essere confermata.

                             2.16.   Con il ricorso è stato chiesto che l’ordine di restituzione diventi efficace al momento della sua emanazione (ex nunc).

                                         Al riguardo giova evidenziare che, in concreto, siccome la parte ricorrente ha inoltrato anche domanda di condono (cfr. doc. A pag. 3), la restituzione non sarà esecutiva fino al termine della procedura concernente il condono.

                                         E’ utile ricordare che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

                                         La Cassa si pronuncerà, perciò, in merito alla domanda di condono formulata dagli insorgenti una volta passata in giudicato la presente sentenza (cfr. art. 44 cpv. 4 LAF; 26 cpv. 3 Laps), come del resto indicato dall’amministrazione stessa il 14 aprile 2008 (cfr. doc. III).

                             2.17.   Per quanto attiene alla richiesta degli assicurati, da un lato, di compensare l’importo dovuto con le prestazioni a cui hanno diritto, dall’altro, di accertare l’irrecuperabilità della somma dovuta alla Cassa (cfr. doc. I pag. 6), occorre rilevare che tali temi non sono oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

                                         In proposito va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su reclamo, emessa da un’autorità amministrativa (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2005 AHV Nr. 9; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         E' comunque utile rammentare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti deve essere stabilita con l'amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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