Raccomandata
Incarto n. 39.2007.4 rs
Lugano 5 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2007 di
1. RI 1 2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 13 febbraio 2007 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’8 gennaio 2007 la Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 2'095.-percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi dal 1° agosto 2005 al 31 maggio 2006 (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione su reclamo del 13 febbraio 2007 la Cassa ha accolto il reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 3) e ha conseguentemente ridotto la somma chiesta in restituzione a fr. 1'773.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. doc. A).
1.3. Contro la decisione su reclamo RI 1 e RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:
" (…)
Ci è stato ordinato di restituire l’importo totale di fr. 1'773.-- per assegni integrativi versati dal 01 agosto 2005 al 31 maggio 2006 (recte: 30 aprile 2006) in quanto, secondo il calcolo fatto dalla Cassa, l’ammontare degli stessi era percepito a torto.
Innanzi tutto non era nostra intenzione approfittare senza alcun diritto degli assegni famigliari, ma purtroppo le prestazioni percepite ci hanno aiutato ad arrivare alla fine mese e questo risulta dalle documentazioni presentate alla Cassa.
La nostra reale situazione finanziaria purtroppo non ci permette di restituire l’importo sopra menzionato e chiediamo l’esonero a tale impegno.
Vogliate cortesemente prendere atto del presente ricorso.” (Doc. I)
1.4. La Cassa, il 22 marzo 2007, ha evidenziato, dopo aver rilevato che l’impugnativa verte unicamente sull’ottenimento del condono, che una decisione in materia di condono non è ancora stata emanata. Pertanto l’amministrazione ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Pendente causa questa Corte ha invitato gli assicurati a confermare che con il ricorso del 12 marzo 2007 non intendevano contestare la decisione di restituzione, bensì soltanto chiedere il condono (cfr. doc. IV).
Il 29 marzo 2007 RI 1 e RI 2 hanno dichiarato:
" (…)
vi riconfermiamo quanto già stato scritto in precedenza.
Inoltre qui di seguito, chiediamo che ci venga concesso il
CONDONO
per la cifra corrispondente a Fr. 1'773.-- (millesettecentosettantatre) di assegni integrativi percepiti dal 01 agosto 2005 al 31 maggio 2006 (recte: 30 aprile 2006), in quanto non siamo tuttora in grado di restituire tale importo.” (Doc. V)
1.6. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso (cfr.doc. VII).
1.7. Il 3 maggio 2007 gli assicurati hanno sostanzialmente ribadito la richiesta di condono dell’importo di fr. 1'773.--, poiché al momento è per loro difficile affrontare un simile e grave onere finanziario (cfr. doc. IX).
1.8. Il 18 maggio 2007 il TCA ha postulato la trasmissione da parte dell’amministrazione dell’incarto completo concernente l’assegno integrativo attribuito ai ricorrenti con particolare riferimento al periodo agosto 2005 – maggio 2006 (cfr. doc. XI).
La Cassa ha inviato il proprio incarto il 25 maggio 2007 e l’incarto dello Sportello Laps di __________ il 1° giugno 2007 (cfr. doc. XI, XII; XIII+bis).
1.9. Questo Tribunale, il 2 giugno 2007, ha assegnato ai ricorrenti un termine per visionare gli atti inviati dall’amministrazione e per presentare eventuali osservazioni.
Inoltre è stato chiesto loro di comprovare quanto risulta dalla dichiarazione del 23 maggio 2006, ossia che il rustico sito alla particella N. __________ RF di __________ non è abitabile, tramite un’attestazione della __________ secondo cui la particella N. __________ RF di __________ non è oggetto di un allacciamento alla rete elettrica e una certificazione dell’Azienda Acqua Potabile competente indicante che l’immobile non dispone di acqua potabile (cfr.doc. XIV).
Gli assicurati hanno risposto con scritto del 15 giugno 2007 al quale hanno allegato della documentazione (cfr. doc. XV, B1-4).
1.10. I doc. XIV e XV + B1-6 sono stati trasmessi alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. XVI).
L’amministrazione, il 25 giugno 2007, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, considerato che per quanto attiene alla domanda di condono non è ancora stata emessa la formale decisione (cfr. doc. XVII).
1.11. Il doc. XVII è stato inviato agli assicurati per conoscenza (cfr. doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Come esposto nella parte in fatto, l’8 gennaio 2007 la Cassa ha emesso nei confronti dei ricorrenti un ordine di restituzione dell’importo di fr. 2'095.-- (cfr. doc. I) percepiti a torto a titolo di assegni integrativi nel periodo agosto 2005 – maggio 2006.
Tale ammontare è poi stato ridotto a fr. 1'773.-- con decisione su reclamo del 13 febbraio 2007. L’amministrazione ha infatti riconosciuto che l’assegno per il mese di maggio 2006 non era stato versato a RI 1 (cfr. doc. A).
RI 1 e RI 2 hanno inoltrato ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 13 febbraio 2007.
Questa Corte ha interpellato i ricorrenti in merito alla loro intenzione o meno di chiedere unicamente il condono e di non contestare l’ordine di rimborso (cfr. doc. IV).
I coniugi RI 1, con lettera del 29 marzo 2007, hanno indicato di riconfermarsi in quanto già scritto in precedenza e di richiedere, inoltre, il condono della somma di fr. 1'773.-- (cfr.doc. V).
In simili condizioni, ritenuto in particolare, da un lato, che nella decisione su reclamo è stato espressamente menzionato che la decisione concernente il condono sarebbe stata emanata solo una volta passata in giudicato la decisione su reclamo stessa, ossia trascorsi 30 giorni dall’emissione del citato provvedimento senza che il medesimo fosse impugnato, dall’altro, che, espressamente interrogati al riguardo dal TCA, gli assicurati hanno in ogni caso postulato il condono dell’importo da restituire a titolo supplementare (cfr. doc. V : “inoltre…. chiediamo che ci venga concesso il condono”), questo Tribunale ritiene che RI 1 e RI 2 abbiano contestato la decisione su reclamo in relazione alla richiesta restituzione.
Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso.
Nel merito
2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27 LAF prevede altresì che
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Esse non sono tuttavia applicabili nel caso concreto.
Infatti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi percepiti da RI 1 dal mese di agosto 2005 al mese di aprile 2006.
In quel lasso di tempo le ultime modifiche della Laps non erano ancora in vigore.
2.4. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Giova, altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.
Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).
Tali deroghe sono valide anche per gli anni 2006 e 2007 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42; BU 7/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 49).
2.5. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali.”
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che
" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)”
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nell’evenienza concreta a motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto l’aumento di salario di cui ha beneficiato RI 2 a partire dal 1° agosto 2005 (cfr. doc. 1).
Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che il ricorrente, attivo presso la __________, dal mese di agosto 2005 ha percepito uno stipendio più elevato di quello considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell’assegno integrativo, la quale si era basata su quanto veniva versato all’assicurato precedentemente al 1° agosto 2005 (cfr. doc. XII14, 3G, 26).
Più specificatamente, dal mese di agosto 2005 la retribuzione lorda mensile dell’assicurato è aumentata da fr. 4'350.-- a fr. 4'480.-- (cfr. doc. 26, 3G, 35).
Con effetto dal mese di febbraio 2006 il salario del ricorrente ha nuovamente beneficiato di un incremento, risultando di fr. 4'586.-- (cfr. doc. 31).
Di conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo agosto 2005-aprile 2006.
2.10. Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione è corretto.
Per quanto concerne il reddito da attività lucrativa, RI 2, dal mese di agosto 2005 al mese di gennaio 2006, ha ricevuto una retribuzione lorda mensile di fr. 4'480.-- (cfr. doc. 26-30), corrispondenti a fr. 58'240.-- annui comprensivi della tredicesima.
Tenuto conto anche dei due assegni di base spettanti all’assicurato per i due figli di complessivi fr. 4'392.-- annui (fr. 183.-- X 2 X 12; cfr. art. 16 LAF), la somma complessiva del reddito da attività dipendente ammonta a fr. 62'632.--.
Dal mese di febbraio al mese di aprile 2006 egli ha poi percepito fr. 4'586.-- lordi mensili, oltre che fr. 391.-- a titolo di lavoro supplementare (fr. 228.-- + fr. 163.--; cfr. doc. 31-33). Calcolato su un anno tale reddito, considerata la tredicesima e gli assegni di base, è pari a fr. 65'574.--.
La Cassa, nei nuovi calcoli degli assegni integrativi adeguati alla reale situazione economica degli assicurati (cfr. doc. 1B-1G), ha dunque a ragione computato a titolo di reddito da attività dipendente l'importo di fr. 62’632.-- dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006 e di fr. 65'574.-- dal 1° febbraio al 30 aprile 2006.
2.11. II reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e art. 20 LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).
Dalle carte processuali si evince che RI 1, che unitamente al marito è domiciliata a __________, è proprietaria di alcuni fondi, e meglio della particella N. __________ RF __________ e della particella N. 172 RF __________ in comproprietà con __________ (cfr. doc. 37, 43). Su entrambi i fondi si erige un edificio abitativo (cfr. doc. 37, 43).
Il valore locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è d'altronde imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso dell'abitazione da parte del proprietario. Anche chi non occupa o non dà in locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario ne possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno. Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi. In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/2003 del gennaio 2003 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).
In particolare nella sentenza pubblicata in RDAT II-1992 N. 8t la Camera di diritto tributario ha deciso che nella determinazione del valore locativo di un rustico raggiungibile in automobile tutto l'anno ma privo di riscaldamento centrale e con un unico WC esterno debba essere considerato che esso non può essere occupato nei mesi invernali non potendosi ragionevolmente pensare di ottenere un a temperatura adeguata con il solo ausilio del camino e di stufette elettriche. In simili condizioni infatti il valore di mercato diminuisce considerevolmente. In quella fattispecie il valore locativo è stato stabilito tenendo conto di una possibilità di abitazione limitata ai mesi da maggio a ottobre.
Nel caso ora in esame sulla particella N. __________ RF __________ è edificato un rustico, il quale attualmente è in stato di degrado ad eccezione del tetto. Gli assicurati, al riguardo, hanno specificato che manca il denaro per poterlo terminare (cfr. doc. XV). Il rustico nemmeno è allacciato alla rete elettrica (cfr. doc. B2), né è servito dell’acqua potabile (cfr. doc. B1).
In simili condizioni, questa Corte ritiene che il rustico sito sul mappale N. __________ a __________ non è a disposizione dei ricorrenti per uso proprio.
Nei calcoli relativi agli assegni integrativi spettanti a RI 1 non deve, quindi, essere tenuto conto del valore locativo di tale stabile.
Pertanto la somma di fr. 2'015.-- conteggiata dalla Cassa va stralciata.
2.12. Per il resto, sulla base della documentazione agli atti, i nuovi conteggi approntati dalla Cassa al fine di determinare l’importo effettivo a cui RI 1 ha diritto quale assegno integrativo per il periodo agosto 2005 - aprile 2006 non presentano altre voci censurabili.
2.13. Alla luce di quanto esposto, questa Corte deve concludere che per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006, i redditi computabili annui dei ricorrenti, tenuto conto di un reddito da attività dipendente di fr. 62’632.-- (cfr. consid. 2.10.), degli altri redditi e dedotto il valore locativo del rustico di __________ (cfr. consid. 2.11.), ammontano a fr. 64'573.-- (cfr. doc. 1B).
La sostanza, già solo dedotto il debito privato dei ricorrenti, risulta nulla (cfr. doc. 1B).
Le spese computabili corrispondono invece a fr. 34'948.-- all’anno, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. 1c).
Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.4.) dei ricorrenti è pari a fr. 29'625.-- (redditi computabili di fr. 64’573.-- spese computabili di fr. 34’948.--).
La soglia di intervento per il 2005 e per il 2006 della famiglia dei ricorrenti, formata da RI 1 e RI 2 e dai loro due figli, come riconosciuto dalla Cassa (cfr. doc. 1D), è pari a fr. 40'070.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.4.; fr. 15'700. -per il titolare del diritto + fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento + fr. 8260.-- per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento + fr. 8260.-- per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento).
Gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.4.).
La lacuna di reddito Laps, in concreto, è pari a fr. 6’999.-- [fr. 40’070.-- (soglia di intervento) - fr. 29'625. --(reddito disponibile residuale) - fr. 3’446.-- (sussidio cassa malati)].
L'assicurata ha, dunque, diritto per il periodo agosto 2005 – gennaio 2006 a un assegno integrativo di fr. 583.-- (fr. 6’999.-- : 12 mesi).
2.14. Per quanto concerne il lasso di tempo dal 1° febbraio al 30 aprile 2006, i redditi computabili annui della famiglia RI 1, tenuto conto di un reddito da attività dipendente di fr. 65’574.-- (cfr. consid. 2.10.), degli altri redditi e dedotto il valore locativo del rustico di __________ (cfr. consid. 2.11.), ammontano a fr. 67'515.-- (cfr. doc. 1E).
La sostanza, già solo dedotto il debito privato dei ricorrenti, risulta nulla (cfr. doc. 1E).
Le spese computabili sono pari a fr. 35'291.-- all’anno, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. 1F).
Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.4.) degli assicurati è di fr. 32’224.-- (redditi computabili di fr. 67'515.-- spese computabili di fr. 35'291.--).
La lacuna di reddito Laps, nel caso di specie, corrisponde a fr. 4’400.-- [fr. 40’070.-- (soglia di intervento) - fr. 32'224.-- (reddito disponibile residuale) - fr. 3’446.-- (sussidio cassa malati)].
La ricorrente ha, perciò, diritto per il periodo febbraio – aprile 2006 a un assegno integrativo di fr. 367.-- (fr. 4’400.-- : 12 mesi).
2.15. Ne discende che per il periodo agosto 2005 – gennaio 2006 RI 1 ha percepito un assegno integrativo - di fr. 540.-- - di valore inferiore a quello in realtà spettantele - fr. 583.--.
Per l’arco di tempo febbraio – aprile 2006, invece, la ricorrente ha beneficiato di un assegno - di fr. 540.-- - più elevato rispetto all’importo - fr. 367.-- - a cui aveva diritto.
In simili circostanze l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che la somma da rimborsare ammonta a fr. 261.-- [(fr. 540.-- x 3 mesi – fr. 367.-- x 3 mesi) - (fr. 583.-- x 6 mesi – fr. 540.-- x 6 mesi)].
2.16. Va, infine, evidenziato che questa Corte non può chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della decisione querelata.
E' infatti la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006 consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Va, tuttavia, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.
Gli atti vengono, pertanto, trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono formulata da RI 1 e RI 2 (cfr. art. 44 cpv. 4 LAF; 26 cpv. 3 Laps).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso parzialmente accolto.
La decisione su reclamo del 13 febbraio 2007 è annullata e riformata nel senso che i ricorrenti sono tenuti a restituire l’importo di fr. 261.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto.
2. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dai ricorrenti.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti