Raccomandata
Incarto n. 39.2005.7 dc/gm
Lugano 25 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 aprile 2005 interposto da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2005 emanata da
Cassa CO 1 in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12 e 13 maggio 2005 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. VI e VI 1-2);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 23 maggio 2005, ha aderito alle nuove decisioni della Cassa e ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. VIII);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo