Raccomandata
Incarto n. 39.2004.9 rs/td
Lugano 16 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1,
contro
la decisione del 2 agosto 2004 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 27 agosto 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a RI 1, a favore dei figli __________ (4.3.1992) e __________ (19.7.2001), un assegno integrativo di fr. 1'377.-- con effetto dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 2).
Con decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessato un assegno di prima infanzia di fr. 3'036.-- a decorrere dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 1).
1.2. L'amministrazione, con decisione 12 gennaio 2004, ha ordinato a e __________ RI 1 di restituire l'importo di fr. 5'876.-- a titolo di assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° settembre al 31 ottobre 2003. La Cassa ha così motivato tale provvedimento:
" (…)
con decisione del 27 agosto 2003 la nostra Cassa vi ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'377.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 3'036.-- a decorrere dal 1. settembre 2003.
In data 8 agosto 2003 il signor RI 1 si era presentato presso lo sportello regionale LAPS di __________ per la revisione degli assegni di famiglia. Nel calcolo che ha determinato una lacuna di reddito LAPS di fr. 52'955.-- erano state esposte le indennità giornaliere percepite dalla __________ (fr. 3'156.-- annui).
Il signor RI 1 ha confermato, con l'inoltro della richiesta di assegno integrativo e assegno di prima infanzia, di aver fornito allo Sportello regionale LAPS ogni documento e informazione utile all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla/e prestazioni richiesta/e.
In data 9 ottobre 2003 lo stesso ci ha consegnato una decisione della __________ attestante il versamento di un'indennità giornaliera di fr. 105.25 a decorrere dal 6 agosto 2003.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre 2003 al 31 ottobre 2003 avete percepito a torto l'importo di fr. 5'876.-- come da seguente conteggio:
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.09.2003 al 31.10.2003/02 mesi a fr. 3'036.-- fr. 6'072.--
Assegno di prima infanzia di diritto (cfr. tabella allegata)
dal 01.09.2003 al 31.10.2003/02 mesi a fr. 98.-- fr. 196.--
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr. 5'876.--
Informiamo che l'assegno integrativo per i mesi di settembre 2003 e ottobre 2003 rimane invariato a fr. 1'377.-- mensili." (Doc. 9)
1.3. Il 4 febbraio 2004 l'assicurato, da un lato, ha indicato alla Cassa che da un punto di vista formale e sostanziale la decisione di restituzione è ineccepibile. Dall'altro, egli ha postulato il condono del rimborso dell'ammontare di fr. 5'876.--, sostenendo in particolare la sua buona fede (cfr. doc. 10).
Con decisione 23 febbraio 2004 la Cassa ha respinto la domanda di condono, negando la buona fede dell'assicurato, poiché, nonostante egli abbia confermato di aver fornito allo Sportello regionale LAPS di __________ ogni documento e informazione utile all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alle prestazioni richieste, nell'incarto dello Sportello non risulta alcun riferimento alla richiesta di versamento di un'indennità a seguito dell'incidente del 3 luglio 2003 (cfr. doc. 11).
1.4. L'assicurato, il 3 marzo 2004, ha interposto reclamo contro il citato provvedimento (cfr. doc. 12).
Con decisione su reclamo del 25 marzo 2004 la Cassa ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, precisando:
" (…)
II IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decisioni 27 agosto 2003, valide a decorrere dal 1° settembre
2003, la Cassa ha riconosciuto a nome del signor RI 1, il diritto ad un assegno integrativo (AFI) di fr. 1'377.-mensili e ad un assegno di prima infanzia (API) di fr. 3'036.-- mensili, calcolati sulla base dei dati finanziari accertati presso lo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________, in data 8 agosto 2003.
2. In data 9 ottobre 2003, il signor RI 1 consegna alla Cassa la
decisione __________ 29 settembre 2003, mediante la quale egli viene posto al beneficio del versamento di un'indennità giornaliera (fr. 105.25) per infortunio non professionale, valida retroattivamente a decorrere dal 6 agosto 2003.
3. La Cassa osserva che al momento in cui è stata inoltrata la
richiesta degli assegni presso lo sportello regionale Laps, il signor RI 1 non ha fornito informazioni in merito alla richiesta di prestazioni in corso presso __________ (nell'incarto dello sportello Laps non vi è alcun riferimento in tal senso).
La Cassa ha quindi proceduto al ricalcolo degli assegni spettanti al signor RI 1, in considerazione della reale situazione economica della sua unità di riferimento - computando nel calcolo l'indennità giornaliera percepita con effetto retroattivo - ed ha emesso in data 12 gennaio 2004, l'ordine di restituzione di fr. 5'876.-- per assegni di prima infanzia percepiti a torto durante il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2003 (durante il suddetto periodo l'importo di diritto per l'assegno integrativo è rimasto invariato).
4. Avverso l'ordine di restituzione, in data 4 febbraio 2004 il signor
RI 1 ha inoltrato una richiesta di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione dell'importo di fr. 5'876.--, secondo quanto disposto dall'art. 26 cpv. 3 Laps.
Il calcolo che ha determinato l'importo oggetto dell'ordine di restituzione non è stato contestato.
5. Con decisione 23 febbraio 2004 la Cassa ha rifiutato il condono,
non riconoscendo al reclamante la buona fede, ritenuto che al momento della richiesta non aveva annunciato di essere in attesa di una decisione __________ per il riconoscimento di un'indennità giornaliera, con effetto retroattivo.
6. In data 3 marzo 2004 il signor RI 1 ha inoltrato reclamo contro la
decisione 23 febbraio 2004 della Cassa, ribadendo la sua buona fede.
A motivazione della sua buona fede, in sede di reclamo il signor RI 1 sostiene: "(…) Sempre, e sottolineo sempre, ho tenuto al corrente sia l'ufficio comunale preposto di __________ e l'ufficio cantonale degli assegni integrativi e prima infanzia degli sviluppi della situazione. Tutte le informazioni le ho fornite e ricevute dai due uffici sia per telefono così come presentandomi di persona ai rispettivi sportelli. (…) Subito (primi giorni di ottobre 2003), mi sono presentato allo sportello dell'IAS mostrando la decisione della __________, il conteggio ricevuto e chiedendo di conguagliare le prestazioni concessemi in eccedenza. La funzionaria con la quale ho conversato allo sportello, senza che io avessi avanzato pretese particolari, mi rispondeva, - testuali parole - : "non si preoccupi signor RI 1, vedo che lei è in attesa di una decisione da parte dell'assicurazione invalidità; la prestazione ricevuta dal nostro ufficio a torto, sarà compensata con gli arretrati della rendita AI." Da parte mia, rassicurato e convinto che la questione si sarebbe "pareggiata" con gli arretrati AI, ho ringraziato la funzionaria e me ne sono tranquillamente tornato a casa".
7. Contrariamente, per la Cassa la buona fede non può essere
ammessa, per i seguenti motivi:
- nell'incarto Laps non vi è alcun documento che comprovi che il
signor RI 1 abbia informato in merito alla sua richiesta di prestazioni inoltrata presso __________ (nel calcolo che ha determinato la lacuna di reddito Laps sono state esposte le indennità giornaliere percepite da __________ pari a fr. 3'156.--);
- nell'incarto della Cassa non risulta alcuna informazione,
antecedente il 9 ottobre 2003, relativamente alla richiesta di prestazioni in corso presso __________;
- non è plausibile che una funzionaria dell'Ufficio assegni familiari,
abbia informato il signor RI 1 nel senso da questi descritto, ossia che gli assegni versati a torto sarebbero stati compensati con gli arretrati della rendita AI, poiché l'esito della richiesta inoltrata dal signor RI 1 all'Ufficio dell'assicurazione invalidità non è ancora conosciuto.
E' presumibile che il signor RI 1 si riferisca semmai a quanto esposto nella lettera 13 agosto 2003 della Cassa, mediante la quale egli è stato informato del fatto che gli assegni riconosciuti, erano stati provvisoriamente fissati, fino a quando l'importo delle rendite AI/Cassa pensioni e prestazione complementare non sarebbe stato fissato dall'Ufficio competente ed alla dichiarazione allegata, sottoscrivendo la quale i signori RI 1 hanno autorizzato la Cassa a compensare con il Servizio rendite, l'Ufficio competente al versamento della rendita Cassa pensioni e/o l'Ufficio prestazioni complementari, l'assegno familiare assegnato conformemente alla situazione economica della loro unità di riferimento al momento della richiesta ed al quale non avrebbero avuto diritto se nel calcolo fossero state computate le suddette prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 62 del Regolamento della Legge sugli assegni di famiglia;
- tenuto conto di quanto sopra esposto, a maggior ragione, se la
Cassa fosse stata a conoscenza della richiesta di prestazioni inoltrata dal signor RI 1 presso __________, avrebbe richiesto un'ulteriore dichiarazione firmata da entrambi i coniugi, con la quale essi autorizzavano la Cassa a compensare direttamente con l'Istituto __________ eventuali importi versati a titolo di assegno integrativo ed assegno di prima infanzia ai quali non avrebbero avuto diritto, se nel calcolo fosse già stata computata l'indennità giornaliera riconosciuta con decisione 29 settembre 2003.
D'altro canto non va dimenticato che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia sono prestazioni in denaro a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia (API), il cui importo è determinato dalla situazione economica di quest'ultima; non è quindi ammissibile ritenere "in buona fede", che il riconoscimento di una qualsiasi ulteriore prestazione in denaro, con effetto retroattivo, non comporti da parte della Cassa, una richiesta di restituzione della parte degli assegni alla quale l'unità di riferimento non avrebbe avuto diritto, se nel calcolo fossero già state computate le prestazioni successivamente riconosciute.
8. Secondo l'art. 26 cpvv. 1 e 3 Laps, la prestazione sociale
indebitamente percepita deve essere restituita (cpv. 1). La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (cpv. 3).
Ritenuto che le due condizioni citate sono cumulative, non riconoscendo una di queste condizioni, quella della buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per la restituzione è data facoltà di concordare con la Cassa un rimborso rateale." (Doc. 14)
1.5. Il 13 aprile 2004 il RA 1, per conto dell'assicurato, ha inviato il seguente scritto al Servizio LAPS del Municipio di __________:
" II signor RI 1 ha ricevuto durante l'anno 2003, a torto, fr. 5'876.-- a titolo di assegno integrativo (AFI) e assegno di prima infanzia (API). Contro la decisione di restituzione del 12 gennaio 2004, il beneficiario non ha inoltrato ricorso. Parimenti però, invocando la propria buona fede nel aver percepito una prestazione a torto così come l'onere gravoso nel restituire il suddetto importo, ha ritenuto di presentare una domanda di condono.
La domanda di condono è stata respinta dal competente ufficio dell'IAS con decisione su reclamo del 25 marzo 2004. Tale decisione poggia principalmente sull'assunto secondo cui, ab initio, il richiedente ha sottaciuto in modo negligente l'esistenza di una pratica __________ ed il relativo suo risarcimento.
Trattasi, a nostro modo di vedere, di una deduzione non aderente alla realtà dei fatti.
Il signor RI 1 si è presentato presso il Suo ufficio ai primi di agosto 2003 per segnalare la mutata situazione economica. L'assicuratore malattia (__________) aveva infatti comunicato al medesimo l'esaurimento dell'indennità giornaliere a far capo dal 5 agosto 2003 (lettera del 21.6.2003, prodotta agli atti). II signor RI 1, subito, segnalava al Suo ufficio l'infortunio della circolazione avvenuto in data 3 luglio 2003. La decisione della __________ è stata ritardata per un'evidente negligenza dell'ultimo datore di lavoro dell'assicurato: la ditta __________, bontà sua, ha infatti compilato l'annuncio di infortunio - dopo una visita dell'ispettore __________ - solo all'inizio del mese di settembre 2003.
Il signor RI 1, e lo ribadiamo con forza, ha quindi immediatamente informato il Suo ufficio circa il potenziale indennizzo, da parte della __________, dell'infortunio della circolazione del 3 luglio 2003. Non poteva, questo è vero, produrre un documento a sostegno di quanto riferito ... solo perché la __________, nel mese di agosto 2003, non aveva ancora ricevuto l'annuncio di infortunio da parte dell'ultimo datore di lavoro.
Il signor RI 1, nemmeno visivamente, "poteva sottacere" l'esistenza dell'infortunio della circolazione quando si presentò presso i Suoi uffici: chi Le scrive, lo ricorda infatti all'epoca con un volto notevolmente tumefatto, con una grande ferita lacero contusa alla testa, con un collare protettivo ed una camminata fortemente impedita. Come dire, era praticamente impossibile "nascondere" l'avvenuto incidente della circolazione ...
La invitiamo pertanto a confermare alla Cassa Cantonale per gli Assegni Familiari, e per essa, la signora __________ quanto segue:
1. II beneficiario ha immediatamente (8 agosto 2003) segnalato all'ufficio LAPS di __________ l'esistenza di un incidente della
circolazione indennizzabile dalla __________
2. Il beneficiario è stato quindi richiamato - come da prassi - a notificare al più presto tutte le modifiche sostanziali dal punto di vista economico (espressamente: a pagamento delle indennità __________ avvenuto)
3. Il signor RI 1, appena ricevuta la decisione __________ ed il relativo
conteggio (inizio ottobre 2003) ha prodotto la relativa documentazione al competente ufficio.
Alla CCAF/TI, che ci legge in copia, chiediamo di riesaminare la fattispecie alla luce delle precisazioni che saranno fornite dell'ufficio LAPS del Comune di __________ (fatto nuovo)." (Doc. I)
Una copia è stata trasmessa alla Cassa per conoscenza con la precisazione che se la conferma dell'Ufficio LAPS di __________ non fosse giunta in tempo utile, lo scritto avrebbe dovuto essere interpretato quale ricorso formale contro la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 (cfr. doc. 15 in fine).
1.6. A seguito della lettera del 15 luglio 2004 della Cassa, con cui all'assicurato, da un lato, è stato fissato un termine scadente il 15 agosto 2004, per restituire l'importo richiesto, dall'altro, è stato indicato che se non avesse effettuato il versamento entro la data stabilita, l'amministrazione avrebbe proceduto all'incasso mediante l'emissione di un precetto esecutivo (cfr. doc. 16c), l'RA 1, il 26 luglio 2004, ha comunicato alla Cassa:
" Lo scorso 25 marzo 2004 avevate intimato al signor RI 1 una decisione su reclamo (ex art. 22 cpv. 1 Laps) con la quale si negava il condono nel restituire le prestazioni AFI/API percepite a torto.
Nei giorni successivi l'intimazione della citata decisione, chi Le scrive aveva preso contatto con Lei e con la signora __________ dello sportello Laps del comune di __________. Si trattava di verificare la possibilità di riesaminare la fattispecie comprovando, in modo più dettagliato, la buona fede del signor RI 1 nell'aver percepito, a torto, le prestazioni AFI e API per un importo di fr. 5'876.--.
Chiedevamo pertanto alla signora __________ dello sportello Laps del comune di __________ di meglio precisare come si erano svolti i fatti. La citata lettera porta la data 13 aprile 2004 ed è stata inoltrata in copia al Suo ufficio, per invio raccomandato, determinando chiaramente quelli che erano i nostri intendimenti ("Alla CCAF/TI, che ci legge in copia, chiediamo di riesaminare la fattispecie alla luce delle precisazioni che saranno fornite dall'ufficio Laps di __________ fatto nuovo") e tutelando, nella forma e nella sostanza, i diritti di ricorso del beneficiario ("Il presente scritto, nella misura in cui la conferma dell'ufficio Laps di __________ non dovesse giungere in tempo utile, deve essere interpretato come ricorso formale contro la decisione su reclamo del 25 marzo 2004").
Si prendeva quindi nota che l'ufficio Laps di __________ aveva trasmesso in data 23 aprile 2004 le proprie osservazioni direttamente al Suo ufficio. In questi mesi abbiamo conseguentemente atteso una presa di posizione del Suo ufficio sulla richiesta di riesame e/o una conferma della trasmissione dell'incarto e dell'atto ricorsuale al lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Con stupore, il signor RI 1 ha ricevuto in questi giorni l'ordine di restituzione dell'importo di fr. 5'876.- entro il prossimo 15 agosto 2004. Con accresciuto disappunto, apprendiamo dal competente ufficio incassi, che la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 è considerata "cresciuta in giudicato".
La invitiamo a porre rimedio a questo vostro disguido e procedere come espressamente richiesto nella nostra lettera 13 aprile 2004." (Doc. 16)
1.7. L'amministrazione, il 2 agosto 2004, ha conseguentemente, trasmesso al TCA lo scritto del 13 aprile 2004 per competenza, specificando che esso era da considerarsi quale formale e tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 (cfr. doc. II).
1.8. L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 24 agosto 2004, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. Il 31 agosto 2004 l'assicurato ha rilevato:
" (…)
Nella vertenza con la Cassa Cantonale Assegni Famigliari di Bellinzona non è in discussione che il sottoscritto abbia percepito a torto una prestazione e nemmeno che, nell'ambito della richiesta di condono, vi sia una mia impossibilità economica a restituire la prestazione percepita a torto.
L'elemento centrale del rifiuto della Cassa Cantonale Assegni Famigliari (confermato nella controversa decisione su reclamo del 25 marzo 2004) è - a loro dire - l'assenza della mia buona fede nel aver percepito una prestazione a torto.
Chi scrive, non fosse altro per una mera questione di principio e per una radicata cultura civica, non può che respingere con sdegno questo assunto.
Il mio rappresentate legale (RA 1 - sig. __________), prima di procedere all'inoltro di un ricorso a codesto lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, aveva preso contatto sia con l'ufficio comunale Laps di __________ (sig.ra __________).
Si era quindi deciso, per evitare un ricorso al lodevole TCA, di definire "nero su bianco" le modalità della richiesta delle prestazioni API e AFI. A mente sia della signora __________ che della signora __________, era determinante chiarire se - al momento del mio contatto con l'ufficio Laps di __________ (luglio 2003) avessi (o non) segnalato la questione legata al riconoscimento tardivo del caso di infortunio (incidente della circolazione del 3 luglio 2003 accettato a fine settembre / inizio ottobre dalla __________).
Per questo motivo, l'RA 1 ha scritto la lettera del 13 aprile 2004 all'ufficio Laps di __________ con copia per conoscenza al preposto ufficio cantonale.
Con lettera datata 23 aprile 2004, l'ufficio LAPS di __________ - per firma della signora __________ - comunicava all'RA 1 che "le nostre osservazioni sono state inviate, su richiesta, direttamente alla Cassa Cantonale per gli assegni famigliari…". (Doc. A)
Da parte mia - e del mio rappresentante legale - si attendeva quindi un riesame della fattispecie oppure - come poi è successo dopo l'intervento dell'RA 1 del 26 luglio 2004 - il passaggio dell'incarto a codesto lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
L'osservazione della Cassa Cantonale "l'affermazione esposta dal rappresentante legale nella sua corrispondenza del 26 luglio 2004 … sia palesemente scorretta" è da respingere categoricamente al mittente.
Quindi, delle due, una: o la signora __________ dell'ufficio Laps di __________ non ha mai preso posizione verso la lettera dell'RA 1 del 13 aprile 2004, o il preposto ufficio cantonale ha perso il medesimo nei propri uffici. Questo "rimbalzare" di responsabilità tra l'ufficio cantonale e l'ufficio comunale preposto, non fa onore ad entrambi. Una cosa è però certa: né io, né l'RA 1, abbiamo ricevuto corrispondenza da parte dell'ufficio Laps di __________ dopo che è stata resa la decisione su reclamo!
Da parte mia, confermo con forza che sempre, puntualmente ed in modo estremamente trasparente, ho informato sia l'ufficio Laps di __________ sia la Cassa Cantonale Assegni famigliari in merito alle "mie vicessitudini assicurative" con la __________ (che, ribadisco, sono state esclusivamente causate dal mio ex datore di lavoro che - bontà sua - ha impiegato 3 mesi per annunciare il caso all'assicuratore LAINF, su richiesta pressante dell'ispettore __________!).
L'ufficio Laps di __________, può certamente testimoniare questo mio comportamento che conferma la mia assoluta buona fede nell'aver percepito a torto una prestazione. Chiedo pertanto che questo ufficio - se non l'avesse ancora fatto … - prenda posizione sullo scritto datato 13 aprile 2004 dell'RA 1".
In tutto il periodo che va dal mese di luglio 2003 a fine ottobre 2003, a più riprese, mi sono presentato - di persona con tanto di collare ortopedico al collo - sia negli uffici di __________ che presso l'Ufficio Laps di __________. Ad entrambi gli sportelli, con una gentilezza di facciata che non posso misconoscere, mi erano state date delle rassicurazioni verbali (da "va bene così, appena sai qualcosa da parte della __________ faccelo sapere" del mese di luglio, ad un "non preoccuparti per la restituzione" di fine ottobre 2003).
Ogni tanto mi chiedo: "Dovevo puntualmente, ed in modo asfissiante, pretendere una conferma scritta (verbale) di ogni telefonata o di ogni mia visita presso uno dei due sportelli?". Verosimilmente, mi avrebbero guardato "di traverso" e convinto dell'inutilità di questi atti formali.
Ma sempre con il senno di poi, mi chiedo quali siano le difese di un cittadino - indicato ingiustamente, ed offeso, da un ufficio dello Stato come persona che ha percepito una prestazione a torto in malafede - dinnanzi a queste situazioni." (Doc. VII)
1.10. La Cassa, il 2 novembre 2004, ha ribadito quanto già espresso nella risposta di causa, osservando che essa non ha ricevuto alcuna informazione da parte dello Sportello LAPS di __________ a seguito dello scritto 13 aprile 2004 dell'RA 1 e che la lettera 23 aprile 2004 dello Sportello, di cui essa non ha ricevuto copia, indica in modo chiaro che le osservazioni alla Cassa, in risposta a una sua richiesta del 9 marzo 2004, le sono state trasmesse il 15 marzo 2004, per cui precedentemente alla richiesta avanzata dal RA 1 il 13 aprile 2004 (cfr. doc. IX).
1.11. Il TCA, Il 17 novembre 2004, avendo rilevato che tutti gli atti sono stati inviati direttamente all’assicurato, benché il ricorso del 13 aprile 2004 fosse stato redatto dal RA 1, ha chiesto all’interessato se per il futuro gli eventuali atti andavano trasmessi allo stesso o al signor __________ dell’RA 1.
Tale scritto è stato inviato per conoscenza anche a quest’ultimo con l’invito, se del caso, di spedire la procura (cfr. doc. X).
Il 23 novembre 2004 a questa Corte è pervenuta la procura conferita dall’assicurato al RA 1 (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso in esame la Cassa ha negato all'assicurato il condono della restituzione della parte di assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° settembre al 31 ottobre 2003. In quel periodo sia la modifica della LAF relativa all'assegno di prima infanzia, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.
L’assegno di prima infanzia è regolato dagli art. 31segg. LAF.
L'art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che
" I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c). (cpv. 1)
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. (cpv. 3)"
Da quanto esposto all'art. 31 lett. d v.LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo e che esso viene effettuato secondo le modalità previste dalla Laps.
2.2. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)
2.3. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che
" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26.
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).
2.6. Nella presente evenienza va, dapprima, osservato che correttamente la Cassa, il 2 agosto 2003, ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto 13 aprile 2004 dell'assicurato.
Infatti quest’ultimo, in tale atto, aveva sottolineato che esso era da intendere quale ricorso avverso la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 con cui l'amministrazione aveva confermato il diniego di condonare l'importo di fr. 5'876.-- (cfr. doc. II, 14; 15).
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto inviare lo scritto del 13 aprile 2004 a questa Corte precedentemente, visto che esso le era stato spedito per conoscenza (cfr. doc. 15) e che, quindi, doveva essere al corrente che l'assicurato, nel caso in cui lo Sportello LAPS non avesse risposto entro il termine utile per impugnare la decisione su reclamo del 25 marzo 2004, intendeva interpretarlo quale ricorso.
Erroneamente, dunque, la Cassa, ha sia invitato l'assicurato, il 15 luglio 2004, a effettuare il versamento dell'importo chiesto in restituzione, (avvertendolo che se non avesse pagato entro il 15 agosto 2004, l'amministrazione avrebbe proceduto tramite l'emissione di un precetto esecutivo, cfr. doc. 16c), che atteso l'ulteriore scritto dell'assicurato del 26 luglio 2004 (cfr. doc. 16) per trasmettere il ricorso al TCA.
2.7. Nel caso in esame, a giusto titolo, il ricorrente non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che con scritto del 29 settembre 2003 l'__________ ha comunicato all'assicurato che, in relazione all'infortunio non professionale occorsogli il 3 luglio 2003, egli aveva diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 6 luglio 2003 (cfr. doc. 3A).
Inoltre nel conteggio del 29 settembre 2003, inviato al ricorrente, è stato indicato che nei giorni seguenti gli sarebbero stati versati gli importi di fr. 816.85 quali indennità giornaliere al 100% dal 6 luglio al 5 agosto 2003 (31 giorni x fr. 26.35; cfr. doc. 3) e di fr. 5'894.-- per il periodo dal 6 agosto al 30 settembre 2003 (56 giorni x fr. 105.25; cfr. doc. 3), corrispondenti a fr. 3'157.50 per il solo mese di settembre 2003 (fr. 105.25 X 30 giorni).
Il 4 novembre 2003 all'insorgente è, poi, stato trasmesso il conteggio per il mese di ottobre 2003, da cui emerge che gli sarebbe stato corrisposto l'ammontare di fr. 3'262.75 a titolo di indennità giornaliere al 100% dal 1° al 31 ottobre 2003 (31 giorni x fr. 105.25; cfr. doc. 6A).
E' pacifico, quindi, che per i mesi di settembre e ottobre 2003 - avendo ricevuto da parte dell'__________ delle indennità giornaliere per il mese di settembre 2003, verosimilmente all'inizio del mese di ottobre 2003, e delle indennità giornaliere per il mese di ottobre 2003, nei primi giorni di novembre 2003, le entrate dell'assicurato calcolate su un anno, pari a fr. 38'416.-- (fr. 105.25 X 365 giorni), erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del conteggio dell'assegno di prima infanzia effettivamente versatogli, la quale si era basata sulle indennità per perdita di guadagno a causa di malattia di fr. 3'156.-- (cfr. doc. 1B).
Di conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Per inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate del ricorrente, tramite la riscossione di indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni nei mesi di settembre e ottobre 2003, non ha implicato una modifica dell'ammontare dell'assegno integrativo percepito in tale periodo (cfr. doc. 2; 5).
In simili condizioni l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia per un importo complessivo di fr. 5'876.--. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.5.).
2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso di specie la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurato, in quanto al medesimo non può essere riconosciuta la buona fede, non avendo comunicato né al momento dell'inoltro della domanda degli assegni integrativi e di prima infanzia presso lo Sportello LAPS di __________, né successivamente, nel periodo precedente la decisione dell'__________ di assegnargli delle indennità giornaliere, la richiesta di indennità nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 11; 14, consid. 1.3.; 1.4.).
Preliminarmente va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.
In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.
Nel caso concreto gli importi delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni, di fr. 3'157.50 per il mese di settembre 2003 e di fr. 3'262.75 per il mese di ottobre 2003, sono stati versati all'assicurato dall'__________ all'inizio del mese di ottobre 2003, rispettivamente nei primi giorni del mese di novembre 2003, come risulta dai relativi conteggi (cfr. doc. 3, 6a; consid. 2.7.).
Inoltre dalle tavole processuali si evince che tali somme verosimilmente non erano più disponibili al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 12 gennaio 2004 allorché la Cassa ha emanato la decisione formale relativa all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 297/99).
Infatti, da un lato, nella nuova decisione del 9 ottobre 2003, con cui all'assicurato è stato attribuito un assegno di prima infanzia di fr. 98.-- con effetto dal 1° novembre 2003, nella sostanza computabile, quali titoli e altri collocamenti di capitali, è stato indicato l'importo di fr. 5.-- (cfr. doc. 4B), dall'altro, il ricorrente nel reclamo del 3 marzo 2004 ha espressamente indicato di non avere riserve economiche, segnatamente di non essere titolare di un libretto di risparmi (cfr. doc. 12).
Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un onere troppo grave non può essere per principio negato.
La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.11. Per quanto concerne la buona fede, va rilevato che dagli atti non risulta la data dell'annuncio di infortunio __________. E' unicamente dato di sapere che l'ex datore di lavoro non ha immediatamente comunicato l'evento del 3 luglio 2003 all’Istituto assicuratore LAINF, bensì ha dovuto essere sollecitato dall'__________ (cfr. doc. 15B; 15C).
La Cassa sembra sostenere che quando l'assicurato si è presentato allo Sportello LAPS di __________, per postulare l'erogazione degli assegni integrativi e di prima infanzia l'8 agosto 2003, l'incidente fosse già stato annunciato, dal momento che ha escluso la buona fede, precisando che nell'incarto dello Sportello non risultava alcun riferimento alla richiesta di prestazioni da parte dell'__________ (cfr. doc. 11, 14; consid. 1.4.).
L'assicurato, dal canto suo, ha asserito che l'infortunio è stato annunciato all'__________ agli inizi-metà del mese di settembre 2003 (cfr. doc. 12; 15), ma di avere comunque precedentemente informato dell'incidente lo Sportello Laps.
Egli ritiene, pure, che ciò risultava comunque implicitamente dalla sua persona, visto che presentava ancora i segni dell'evento traumatico, e meglio aveva il "volto notevolmente tumefatto, con una grande ferita lacero contusa alla testa, con un collare protettivo e una camminata fortemente impedita" (cfr. doc. 10; I; VII).
Nel caso di specie le questioni di sapere se l'8 agosto 2003 erano già state richieste o meno le prestazioni LAINF e se in ogni caso lo Sportello Laps era stato o meno informato dell'infortunio e del potenziale diritto a tali prestazioni possono restare indecise.
Ai fini della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tali quesiti risulta ininfluente.
Ciò poiché, anche nel caso in cui l’assicurato non avesse effettivamente avvisato lo Sportello Laps al momento della richiesta degli assegni di famiglia circa la procedura pendente dinanzi all’__________ per l’assegnazione di indennità giornaliere o perlomeno che l’ex datore di lavoro era stato sollecitato ad annunciare l’evento traumatico all’istituto assicuratore, allo stesso, nonostante il suo dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.3.), non deve, comunque, essere imputata tale mancanza.
L'assicurato, infatti, fino alla notifica della decisione del 29 settembre 2003 emanata dall'__________, che gli ha riconosciuto il diritto all'indennità giornaliera a decorrere dal 6 luglio 2003 (cfr. doc. 3A), non era al corrente né se gli sarebbe stato riconosciuto il diritto a prestazioni, né dell'importo delle indennità giornaliere che gli sarebbero state erogate.
Pertanto la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di prestazioni da parte dell'__________ o solo dell'ipotetica pretesa di indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni sarebbe stata irrilevante, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Anche volendo considerare che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione dell’__________ del 29 settembre 2003, dell’eventuale annuncio dell’infortunio del 3 luglio 2003 all’__________, o perlomeno del potenziale diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortuni, avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) – per esempio indicando che se l’assicurato avesse ricevuto delle prestazioni da parte dell’__________, avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni -, l’omissione del ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può, in ogni caso, essere negata.
Nella sentenza appena citata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg. l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" 4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instante cantonale de recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).
On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dG communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit) hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'out à juste titre relevé les juges de première instance.
b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."
Nemmeno l’ipotesi che l’assicurato non abbia comunicato alla Cassa, neanche successivamente all’emanazione, il 27 agosto 2003, delle decisioni relative agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. 1, 2), che tramite l’ex datore di lavoro aveva o avrebbe richiesto delle prestazioni LAINF, rappresenta una negligenza grave.
I provvedimenti appena menzionati, in effetti, indicano di comunicare all’Ufficio che ha emesso la decisione, tra altri cambiamenti, l’aumento del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.), ma non è precisato di dover informare anche soltanto della richiesta di determinate prestazioni.
Va, peraltro, rilevato che la funzionaria dello Sportello Laps di __________, __________, il 15 marzo 2004, ha indicato alla Cassa, che le aveva sottoposto il reclamo dell'assicurato contro il diniego di condonargli l'importo di fr. 5'876.-- (cfr. doc. 13A), che l'insorgente al momento della richiesta degli assegni integrativi e di prima infanzia non percepiva alcuna indennità da parte dell'assicuratore infortuni, per cui non ne è stato tenuto conto nel relativo calcolo (cfr. doc. 13).
Pertanto occorre concludere che nel mese di settembre 2003 il ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.
2.12. Per quanto attiene al mese di ottobre 2003, va evidenziato che dalla documentazione all'incarto si evince che la decisione del 29 settembre 2003 dell'__________ con cui all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere a far tempo dal 6 luglio 2003 e il conteggio relativo alle indennità giornaliere dal 6 luglio al 30 settembre 2003 sono pervenuti alla Cassa il 9 ottobre 2003 (cfr. doc. 3, 3A).
Considerando che l’assicurato ha ricevuto la decisione e il conteggio del 29 settembre 2003 dell’__________ al più presto martedì 30 settembre e che alla Cassa ne è pervenuta copia giovedì 9 ottobre 2003, il TCA ritiene che aver informato l’amministrazione dopo una decina di giorni è da ritenere un termine ragionevole. L’avviso non è, quindi, tardivo.
L’insorgente ha, di conseguenza, ossequiato l'obbligo di annunciare tempestivamente ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps, consid. 2.3.).
Va d’altronde rilevato che mai la Cassa ha allegato che la decisione e il conteggio del 29 settembre 2003 dell’__________ sono stati notificati tardivamente.
L'art. 38 cpv. 3 LAF prevede, poi, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Pertanto la Cassa, quando giovedì 9 ottobre 2003 ha ricevuto la comunicazione dell'assicurato relativa al suo diritto a delle indennità giornaliere da parte dell’__________, era comunque ormai impossibilitata a bloccare il pagamento degli assegni per il mese di ottobre 2003, che del resto, verosimilmente, era già stato effettuato.
In ogni caso sia il fatto che per il mese di ottobre 2003 all'assicurato sia ancora stato versato un assegno di fr. 3’036.—(cfr. doc. 1), che la circostanza che la decisione concernente l'assegno di prima infanzia sia stata adeguata il 9 ottobre 2003 con effetto dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. 4), non possono, tuttavia, essere imputati al ricorrente, visto che in ogni caso, da una parte, la decisione dell’__________ di riconoscere il diritto dell’assicurato a delle indennità a partire dal 6 luglio 2003 è stata emessa solo a fine settembre 2003, dall’altra, la relativa trasmissione alla Cassa è avvenuta in tempi brevi.
All'insorgente deve, di conseguenza, essere riconosciuta la buona fede anche per il mese di ottobre 2003.
Infine l’asserzione della Cassa che se avesse saputo della richiesta di prestazioni assicuratore LAINF per l’incidente del 3 luglio 2003, avrebbe sottoposto al ricorrente e alla moglie una dichiarazione da sottoscrivere con cui essi autorizzavano l’amministrazione a compensare direttamente con l’__________ eventuali importi versati a titolo di assegni di famiglia ai quali non avrebbero avuto diritto con l’assegnazione delle indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni (cfr. doc. 14; consid. 1.5.), non trova riscontro nei fatti.
La Cassa, in effetti, come esposto sopra, era al corrente del diritto del ricorrente alle indennità giornaliere dell’__________ dai primi giorni del mese di ottobre 2003, quando ha ricevuto, oltre alla relativa decisione, il conteggio per tali prestazioni fino al 30 settembre 2003. Essa, tuttavia, non ha comunque chiesto l’autorizzazione a compensare le indennità giornaliere del mese di ottobre 2003, che sono state erogate all’assicurato solo agli inizi del mese di novembre 2003.
2.13. In simili condizioni, visto che l'assicurato era in buona fede sia quando ha percepito gli assegni di prima infanzia del mese di settembre 2003, che quelli del mese di ottobre 2003, nel caso in esame il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 5'876.-- è ossequiato.
L'incarto va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 5’876.--, corrispondenti agli assegni di prima infanzia percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2003.
2.14. Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Al proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:
" Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)".
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, che ha redatto l’atto ricorsuale (cfr. consid. 1.5., 1.7.; 1.11.), fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- E’ riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre 2003.
Di conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 5'876.-e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
4.- Intimazione alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti