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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.07.2004 39.2004.6

1 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·186 mots·~1 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2004.6   dc/fz

Lugano 1 luglio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 17 maggio 2004 interposto da

RI1  

contro  

la decisione del 3 maggio 2004 emanata da

Cassa CO1   in materia di assegni familiari di base

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 25.06.04 della parte convenuta che precisa di aver emesso  una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (VI);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo