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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2003 39.2003.6

14 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,933 mots·~30 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2003.6   rs/cd

Lugano 14 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 13 dicembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1      in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 13 dicembre 2002, con effetto dal 1° ottobre 2002, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore della figlia __________, nata il 13.10.2002.

                                         A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superavano le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                                         Con ulteriore decisione, emessa il 16 dicembre 2002, la Cassa ha pure rifiutato di erogare all'assicurata un assegno di prima infanzia, in quanto suo marito risiedeva nel Cantone Ticino solo dal 10 dicembre 2000 ed entrambi esercitavano un'attività al 100% (cfr. doc. _).

                               1.2.   L'assicurata, il 30 dicembre 2002, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso del seguente tenore:

"  In risposta al rifiuto dell'assegno integrativo da voi inviatomi il 13

dicembre 2002, vi scrivo per comunicarvi che la sottoscritta, ha interrotto la propria attività lavorativa a fine settembre 2002, a causa della mia gravidanza.

Tuttora sto allattando e vorrei continuare a farlo, in più se decidessi di tornare a lavoro al 100% non avrei a disposizione nessuna persona della nostra famiglia per curare la bambina.

La situazione economica ha subito un cambiamento e purtroppo momentaneamente con un solo stipendio non riusciamo a far fronte a tutte le spese mensili.

Vi chiedo gentilmente se possibile un riesame della pratica."

(cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta del 7 marzo 2003 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  (…)

La ricorrente, pur volendo contestare il mancato versamento dell'assegno integrativo, ha in effetti allegato al suo ricorso la decisione negativa riguardante l'assegno di prima infanzia. Quest'ultimo non può essere riconosciuto perché il signor _________ risiede nel Canton Ticino dal 10 dicembre 2000 e non ottempera al requisito posto dall'artico 32 cpv. 1 lett. a) LAF. Da questo profilo la decisione negativa non può che essere riconfermata.

Dalla lettura del ricorso si evince tuttavia che la contestazione riguarda il mancato riconoscimento dell'assegno integrativo.

Nella tabella di calcolo allestita dalla Cassa e valida dal 1. ottobre 2002 risultano i redditi del lavoro di entrambi i coniugi per un ammontare complessivo di fr. 79'862.-- a fronte di un fabbisogno totale di fr. 46'708.--.

In sede ricorsuale la signora __________ ha tuttavia affermato d'aver interrotto l'attività lucrativa a seguito della nascita della figlia ___________ avvenuta il 13 ottobre 2002. Data questa situazione, la Cassa ha voluto chiarire quali siano state le prestazioni erogate dal datore di lavoro della ricorrente a seguito della gravidanza e tenuto conto del contratto di lavoro che li legava.

Dalle risposte pervenute è rilevabile l'erogazione di prestazioni salariali fino al mese di ottobre 2002 in applicazione della scala bernese. Dal mese di novembre 2002 la famiglia _____________ vive del solo stipendio del marito. Il nuovo calcolo si presenta nel seguente modo:

Periodo 01.11.2002/31.12.2002

FABBISOGNO

105 Contributo assicurazione malattia                   6138

111 Pigione lorda annua                             9600

134 Pigione ammessa                                            9600

130 Fabbisogno vitale                                           30970

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                   46708

SOSTANZA

221 Altri debiti                                             2000

222 Parte sostanza non computabile      55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                                 0

REDDITO

300 Reddito da attività dipendente                          44888

318 Assegno di base                                                 2196

TOTALE REDDITO (3)                                                                        47024

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno:                                        5854

Assegno annuo:46708 (1) - 47024 (3):                                            0

Assegno mensile dal 01.11.2002 al 31.12.2002

(1/12 assegno annuo):                                                                     0

Periodo dal 01.01.2003

FABBISOGNO

105 Contributo assicurazione malattia                      1149

111 Pigione lorda annua                             9600

134 Pigione ammessa                                               9600

130 Fabbisogno vitale                                              31810

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                   46708

SOSTANZA

221 Altri debiti                                             2000

222 Parte sostanza non computabile      55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                                 0

REDDITO

300 Reddito da attività dipendente                        44888

318 Assegno di base                                                2196

TOTALE REDDITO (3)                                                              47024

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno:                                        6064

Assegno annuo: 42559 (1) - 47024 (3):                                           0

Assegno mensile dal 01.01.2003 (1/12 assegno annuo):               0

Come rilevabile dalla due tabelle di calcolo l'assegno integrativo non può essere riconosciuto in quanto i redditi disponibili sono superiori al fabbisogno sia per quanto attiene il periodo dal 01.11.2002 al 31.12.2002, sia dal 1.1.2003." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il 19 maggio 2003 l'assicurata ha rilevato:

"  Dall'ultimo calcolo fatto dall'istituto delle assicurazioni sociali in data

7 marzo 2003 risulta calcolato il contributo della assicurazione malattia per un totale annuo di 1149.- frs.

Mi sono permessa di far notare l'errore fatto in quanto mi è stato riconosciuto un sussidio di 45.-- frs. al mese." (cfr. doc. _)

                               1.5.   La Cassa, il 5 giugno 2003, ha puntualizzato:

"  in riferimento a quanto scrittovi dalla ricorrente con lettera del 19

maggio 2003 vi possiamo confermare d'aver accertato che per l'anno 2003 i sussidi cantonali percepiti per l'assicurazione malattia sono effettivamente stati inferiori a quelli dell'anno 2002.

Il premio della cassa malati a carico della famiglia ammonta a

fr. 5'663.-- anziché i fr. 1'149.-- calcolati dalla Cassa.

Questa rettifica non consente tuttavia ancora il riconoscimento dell'assegno integrativo dal 1. gennaio 2003 in quanto i redditi si attestano a fr. 47'084.-- e rimangono superiori al fabbisogno totale rettificato in fr. 47'073.--." (cfr. doc. _)

                               1.6.   L'11 giugno 2003 questa Corte ha trasmesso il doc. _ all'assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         L'interessata è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   La giurisprudenza federale ammette che le conclusioni e i motivi risultino implicitamente dall'atto di ricorso. E' sufficiente che l'oggetto della procedura emerga dal tenore del ricorso di diritto amministrativo. In particolare, i motivi addotti nel ricorso devono almeno indicare ciò che vuole il ricorrente e i fatti che egli intende invocare. Non è necessario che la motivazione sia corretta o che sia pertinente, deve essere tuttavia in relazione con l'oggetto del litigio. Il semplice rinvio ad allegati ricorsuali anteriori alla decisione cantonale non è sufficiente (cfr. STFA del 27 marzo 2003 nella causa G., H 112/02; STFA del 28 giugno 1994 nella causa R.S.). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, è da intendere quale conclusione la manifestazione di volontà dell'assicurato di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (sentenza del TFA del 18 luglio 1994 nella causa H.S.; RAMI 1984 no K 565 pag. 25 consid. 2). Se mancano le conclusioni, o i motivi, o se questi ultimi non risultano nemmeno implicitamente, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile, senza che il ricorrente abbia la possibilità di poter rimediare a questa irregolarità (cfr. DTF 123 V 366 consid. 1a; DTF 118 Ib 135 consid. 2; DTF 113 Ib 287; STFA del 17 settembre 2002 nella causa C., C 96/02; RCC 1988 pag. 546; DTF 101 V 127).

                                         La giurisprudenza cantonale ha precisato che l'identificazione dell'oggetto e dell'ambito di un ricorso in materia amministrativa va fatta non avendo riguardo - secondo un criterio meramente formalistico - alle indicazioni in epigrafe ed agli atti espressamente indicati, bensì ponendo mente all'intero contenuto del ricorso, con la conseguenza che non può non ritenersi investito dell'impugnazione il provvedimento contro il quale sono inequivocabilmente appuntati i motivi di censura ed è rivolta l'istanza di annullamento (M. Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 437; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm, pag. 248).

                                         Nel caso di specie dal tenore letterale dell'atto ricorsuale emerge che l'assicurata ha postulato il riesame del calcolo dell'assegno integrativo, adducendo che dalla fine del mese di settembre 2002, avendo interrotto l'esercizio della sua attività lavorativa a causa della gravidanza, la sua famiglia dispone del solo stipendio del marito (cfr. consid. 1.2.).

                                         La ricorrente, dando seguito alla richiesta del TCA del 2 gennaio 2003 di trasmettere le due decisioni contro le quali ha ricorso, intestata "Sua lettera del 30.12.02 - Ricorso in materia di assegni familiari integrativi" (cfr. documentazione agli atti), ha poi inviato sia il provvedimento del 13 dicembre 2002 concernente il rifiuto degli assegni integrativi, che la decisione del 16 dicembre 2002 relativa alla negazione del diritto agli assegni di prima infanzia.

                                         Da un attento esame del contenuto dell'impugnativa, occorre concludere che, benché l'insorgente abbia inoltrato a questa Corte entrambi i provvedimenti emanati dalla Cassa nel mese di dicembre 2002, la decisione impugnata è quella che ha respinto il riconoscimento del diritto dell'assicurata all'assegno integrativo.

                                         Del resto, come sopra esposto, gli atti trasmessi al Tribunale hanno un'importanza minore ai fini dell'identificazione dell'oggetto del ricorso rispetto alle richieste e alle motivazioni esposte dal ricorrente.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2002.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag.,. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisione del 13 dicembre 2002 con effetto dal 1° ottobre 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

    (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a) ha la custodia del figlio;

      b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

      c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

          dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

    alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

    sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione."

                                         Il v.art. 27 LAF prevede altresì che

"  1   L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

      dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

      inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  1  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le

                                        disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari

                                        all’AVS/AI.

2  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  3  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

      malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel

      calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in

      considerazioni nel calcolo.”

                                         Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.4.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a

                                         fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.5.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   L'assicurata nel ricorso contesta il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo, del suo salario in aggiunta allo stipendio del marito, visto che dalla fine del mese di settembre 2002, a causa della gravidanza, non ha più svolto un'attività lavorativa (cfr. consid. 1.2., doc. _).

                                         La figlia della ricorrente, __________, è nata il 13 ottobre 2002.

                                         Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni integrativi in virtù del rinvio di cui ai v.art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

                                         Il v.art. 29 LAF enuncia inoltre:

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         Il v.art. 35 Reg.LAF prevede:

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).

                                         Nel caso concreto il marito dell'assicurata, dopo aver lavorato per alcuni mesi per la __________, assumendo di volta in volta degli impieghi presso ditte differenti quale lavoratore interinale (cfr. doc. _), il 1° aprile 2002 ha iniziato una nuova attività lucrativa presso la ___________ quale autista (cfr. doc. _).

                                         Anche la ricorrente ha cambiato occupazione nel 2002. Dopo essere stata impiegata, dal mese di agosto al mese di dicembre 2001, presso la __________ come venditrice (cfr. doc. _), dagli inizi di marzo 2002 essa è stata assunta dalla __________ sempre in qualità di venditrice (cfr. doc. _).

                                         Essendo intervenuti, nel 2002, tali cambiamenti, a ragione la Cassa ha considerato i dati economici della famiglia _________ relativi a quell'anno convertiti su base annua (cfr. art. 23 cpv. 2 in fine; 25 OPC AVS/AI).

                                         Il salario mensile lordo del marito dell'insorgente, versatogli dalla __________, era pari a fr. 4'000.--, corrispondenti a fr. 44'828.-- annui al netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).

                                         Va per inciso segnalato che la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato quale reddito del marito  l'importo di fr. 44'888.-- (cfr. consid. 1.3.). A mente di questa Corte si tratta di una svista manifesta, visto che dai conteggi agli atti risulta proprio l'importo di fr. 44'828.--.

                                         La ___________ per contro corrispondeva all'assicurata fr. 2'800.-- lordi mensili (cfr. doc. _).

                                         Dal certificato di salario del mese di settembre 2002 risulta poi, in primo luogo, che l'insorgente ha lavorato nelle due prime settimane del mese di settembre, più precisamente fino al 14 settembre 2002, percependo il relativo stipendio, e, in secondo luogo, che le sono state corrisposte delle indennità di malattia per le seguenti tre settimane (cfr. doc. _).

                                         Inoltre dalle tavole processuali emerge che l'insorgente, il 28 ottobre 2002, ha notificato brevi manu al suo datore di lavoro la disdetta del rapporto di impiego con effetto dalla fine del mese di novembre 2002, poiché a seguito della nascita di sua figlia ___________, il 13 ottobre 2002, essa non aveva più la possibilità di lavorare a tempo pieno (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata ha anche affermato di aver percepito, alla conclusione della sua attività, esclusivamente l'indennità per la gravidanza di tre settimane e di non aver beneficiato di nessuna altra prestazione assicurativa (cfr. doc. _).

                                         L'art. 324a CO prevede:

"  1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi.

                                                     2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

                                        3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

                                        4 Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore." (Le sottolineature sono del redattore)

                                         In casu il datore di lavoro ha proceduto ai sensi dell'art. 324a CO. Infatti la __________, dato che il rapporto di lavoro con l'assicurata era stato stabilito per durata indeterminata e la ricorrente stava svolgendo il suo primo anno di attività, le ha versato, per l'inabilità lavorativa dovuta alla gravidanza, le indennità giornaliere per la perdita di guadagno per tre settimane (cfr. doc. _).

                                         La ricorrente, il cui contratto è terminato alla fine del mese di novembre 2002, ha dunque ricevuto il salario unicamente fino alla prima settimana di ottobre 2002.

                                         Di conseguenza, a decorrere dalla seconda settimana del mese di ottobre 2002, la famiglia ___________ disponeva effettivamente del solo salario mensile del marito.

                                         Al riguardo va tuttavia osservato che il Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNLV) del 10 maggio 2001, in vigore dal 1° settembre 2001 (cfr. FU 50/2001 del 22 giugno 2001), valido per tutto il territorio del Cantone Ticino, all'art. 10 cfr. 4 cpv. 1 prevede che il datore di lavoro assicura per la perdita di guadagno in caso di malattia i lavoratori rimunerati con un salario mensile/orario, per una copertura dell'80% dello stipendio dal 3° giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.

                                         L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi.

                                         Il relativo premio per l'assicurazione d'indennità giornaliera e per la maternità è suddiviso in parti uguali tra il datore di lavoro e il lavoratore.

                                         L'assicurazione potrà essere stipulata presso un assicuratore riconosciuto giusta la LAMal o presso un istituto di assicurazione privato sottoposto alla legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

                                         Il contratto normale è una regolamentazione speciale, adottata dalle autorità competenti in deroga al CO e che regola certi contratti determinati (cfr. art. 359 CO; P. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 3244).

                                         Trattandosi di norme di diritto, un contratto normale ha effetti diretti sui rapporti di lavoro da esso regolati purché le sue disposizioni rispettino il diritto federale imperativo (cfr. art. 360; 359 cpv. 3; 358 CO). Tale regolamentazione è di diritto suppletivo e le parti possono comunque derogarvi per convenzione, anche tacita. Il contratto normale può però stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni per essere valide debbano essere concluse nella forma scritta (cfr. art. 360 cpv. 2 CO; P. Tercier, op. cit., n. 3249).

                                         Nella fattispecie se il datore di lavoro dell'assicurata avesse dovuto concludere in favore di quest'ultima un'assicurazione per la perdita di guadagno giusta il CNLV, la ricorrente avrebbe potuto percepire delle indennità giornaliere per la maternità per 16 settimane.

                                         Come visto, un contratto normale si applica direttamente ai rapporti di lavoro che esso disciplina, a meno che il lavoratore e il datore di lavoro non convengano altrimenti.

                                         Il contratto individuale di lavoro concluso tra l'assicurata e la ___________ non escludeva espressamente l'applicazione del contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio.

                                         Per le questioni non regolate dal medesimo esso rinviava tuttavia alle disposizioni del CO.

                                         In particolare il contratto individuale prevedeva che il lavoratore era assicurato contro gli infortuni professionali e non, così pure per la malattia e la previdenza professionale secondo le vigenti leggi, che in caso di diritto, il lavoratore avrebbe percepito pure l'assegno familiare per la di lui prole, che la ripartizione dei costi derivante dalle assicurazioni sociali era stabilita in maniera paritetica tra il datore di lavoro e il lavoratore e infine che valevano per il resto le disposizioni del CO (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza, apparentemente, il rapporto di impiego dell'assicurata, visto che il contratto individuale, riferendosi esplicitamente, per quanto concerne le assicurazioni sociali, al CO, sembrava escludere l'applicazione di altre norme, non era sottoposto al contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio.

                                         Il TCA può comunque esimersi dall'accertare, se al rapporto di lavoro dell'insorgente tornava o meno applicabile il CNLV e quindi, in caso di risposta affermativa, se essa aveva diritto, a seguito della gravidanza e del parto, a delle indennità giornaliere per 16 settimane, come pure l'esatto importo percepito dall'assicurata a titolo di indennità di malattia per il mese di ottobre 2002, in quanto tutto ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza.

                                         Infatti già conteggiando, a partire dal mese di ottobre 2002, unicamente il reddito da attività dipendente del marito di fr. 44'828.--, in ossequio a quanto postulato dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.), i redditi determinanti sono più elevati delle spese riconosciute, come verrà esposto più dettagliatamente in seguito (cfr. consid. 2.8.).

                                         Di transenna va segnalato che il 1° maggio 2002 è entrato in vigore il Contratto collettivo per il personale di vendita concluso tra la Federcommercio e le organizzazioni sindacali OCST, SIT, SIC Ticino e __________.

                                         L'art. 21 del CCL enuncia che in caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle puerpere un congedo pagato, per la copertura dell'80% dello stipendio, per la durata di 14 settimane, di cui 6 prima del parto.

                                         Il campo di applicazione di tale CCL non è peraltro ancora stato esteso dall'autorità competente, secondo la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, ai datori di lavoro e ai lavoratori, attivi nel ramo della vendita, che non sono ancora vincolati da questo CCL. Esso è dunque valido solamente per i firmatari (cfr. art. 357 CO; P. Tercier, op. cit., n. 3213 segg.).

                               2.7.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nel caso in esame il premio di base nel 2002 ammontava a

                                         fr. 6'138.-- annui (fr. 226.-- premio mensile per l'assicurata,

                                         fr. 205.-- premio mensile per il marito, fr. 80.50 premio mensile per _________, cfr. doc. _), come peraltro indicato dalla Cassa sia nella decisione contestata, che nella risposta di causa (cfr. doc. _; consid. 1.3.).

                                         Dagli atti infatti non risulta che l'insorgente nel 2002 percepisse dei sussidi per l'assicurazione contro le malattie. L'amministrazione nello scritto indirizzato al TCA del 5 giugno 2003 (cfr. consid. 1.5.) ha tuttavia sottolineato che l'assicurata nel 2003 riceve dei sussidi cantonali inferiori a quelli del 2002.

                                         Sulla base di questa asserzione vi è da chiedersi se alla ricorrente sono stati erogati dei sussidi anche per il 2002.

                                         Tale questione può in ogni caso restare irrisolta, poiché anche conteggiando il premio della cassa malati lordo di fr. 6'138.--, nel calcolo dell'assegno integrativo che, nei redditi, tiene conto, oltre che dell'assegno di base, soltanto dello stipendio del marito dell'assicurata, ad esclusione del salario di quest'ultima (cfr. consid. 2.6.), le spese riconosciute sono comunque inferiori ai redditi determinanti, come sarà indicato in modo più preciso nel prossimo considerando.

                                2.8   Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nel calcolo effettuato per determinare se l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo dal 1° ottobre 2002.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Osservato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare nel risultato il calcolo dell'amministrazione, il TCA deve concludere che non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione della Cassa del 13 dicembre 2002.

                                         Infatti, anche considerando unicamente il reddito da attività dipendente del marito (cfr. consid. 2.6.), come d'altronde richiesto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.), e il premio della cassa malati lordo senza la deduzione di alcun sussidio (cfr. consid. 2.7.), i redditi determinanti di fr. 47'024.-- (fr. 44'828.-- reddito da attività dipendente + fr. 2'196.-- assegni di base) sono più elevati delle spese riconosciute di fr. 46'708.-- (fr. 30'970.-- fabbisogno vitale + fr. 9'600.-- pigione + fr. 6'138.-- premio cassa malati).

                                         L'assicurata non ha dunque diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2002.

                                         In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

                               2.9.   A titolo abbondanziale va rilevato che l'amministrazione, nella risposta di causa, ha effettuato un conteggio relativo al periodo dal 1° gennaio 2003 concludendo che pure a partire da tale data l'insorgente non ha diritto agli assegni integrativi (cfr. consid. 1.3., doc. _).

                                         A tale proposito occorre osservare che la Cassa non ha emesso un provvedimento formale concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di gennaio 2003.

                                         Di conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo il v.art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         L'amministrazione è comunque invitata a verificare se la ricorrente ha o meno diritto a un assegno integrativo dal 1° gennaio 2003.

                                         In particolar modo la Cassa accerterà l'importo esatto del premio lordo dell'assicurazione sociale contro le malattie e dei sussidi versati all'assicurata e alla figlia nel 2003.

                                         L'amministrazione appurerà inoltre se al marito della ricorrente è stato assegnato per il 2003 un sussidio e, se del caso, di quale entità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2003.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2003 39.2003.6 — Swissrulings