Raccomandata
Incarto n. 39.2003.13 DC/sc
Lugano 9 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2003 di
__________
contro
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 11 giugno 2003 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti