Raccomandata
Incarto n. 39.2002.58 rs/sc
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di
__________
contro
la decisione del 3 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 24 luglio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ i un assegno integravo di fr. 976.-- mensili, a favore dei figli __________ e __________, e un assegno di prima infanzia di fr. 198.-- mensili, con effetto dal 1° marzo 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa, con decisione 8 aprile 2002, ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 7'816.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 24 luglio 2001 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 976.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 198.-- a decorrere dal 1. marzo 2001.
Con la richiesta per assegni di famiglia del 14 marzo 2001 ci ha trasmesso il conteggio stipendio di gennaio 2001 per l'attività svolta da suo marito presso la ditta __________ (salario lordo mensile di fr. 4'600.-- x 13 mensilità = fr. 59'800.--).
In data 27 dicembre 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 25 gennaio 2002.
Da accertamenti effettuati si rileva che il salario lordo per l'anno 2001 di suo marito è di fr. 69'060.--. Questo aumento è dovuto alle ore straordinarie effettuate dal signor __________ durante l'anno 2001 e alla modifica del salario base passata a fr. 4'850.-- per il mese di giugno 2001 e a fr. 4'900.-- dal 1. luglio 2001 (cfr. conteggi stipendio trasmessi nel corso del mese di marzo 2002).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 2001 al 31 gennaio 2002 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'816.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.03.2001 al 31.01.2002/11 mesi a fr. 976.-- fr. 10'736.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.2001 al 31.05.2001/03 mesi a fr. 662.-- fr. 1'986.-dal 01.06.2001 al 31.12.2001/07 mese a fr. 414.-- fr. 2'898.-dal 01.01.2002 al 31.01.2002/01 mese a fr. 214.-- fr. 214.-- fr. 5'098.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 5'638.--
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.03.2001 al 31.01.2002/11 mesi a fr. 198.-- fr. 2'178.--
Assegno di prima infanzia di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.2001 al 31.01.2002/11 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr. 2'178.--
Totale assegni di famiglia percepiti a torto
(fr. 5'638.-- + fr. 2'178.--) fr. 7'816.--
========"
(Doc. _)
1.3. In data 15 aprile 2002 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con decisione 3 giugno 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economia; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicato nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato le ore di lavoro straordinarie effettuate da suo marito e l'aumento dello stipendio mensile passato da fr. 4'600.-- (gennaio 2001) a fr. 4'850.-- (giugno 2001).
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro questo provvedimento l'assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" (…)
La buona fede
Mi rendo conto che è difficile portare prove per dimostrare che ho agito in buona fede, ma vi posso assicurare che la coincidenza della decisione dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di accordarmi gli assegni (decisione del 24 luglio 2001) e l'aumento del salario di mio marito (salario lordo da fr. 4'600.-- a fr. 4'850.--) ha fatto sì che non ci rendessimo attenti alle disposizioni legali che richiedono di annunciare tempestivamente qualsiasi cambiamento della situazione personale.
Inoltre, proprio in quel periodo abbiamo dovuto fare ricorso al pagamento delle ore straordinarie per far fronte alla nostra precaria situazione finanziaria.
La richiesta di aiuto dimostra questa nostra reale situazione e i contributi ricevuti hanno avuto un effetto benefico che hanno permesso di affrontare con una certa sicurezza i diversi impegni che una famiglia numerosa richiede.
Il condono
Faccio inoltre appello alla vostra comprensione, perchè la richiesta di rimborso risulta troppo onerosa per la nostra situazione economica.
Con il suo stipendio mio marito deve provvedere al sostentamento dei nostri due figli (________ 1996 e ________ 1999) e dei due figli del precedente matrimonio (________ 1982 e _______ 1984).
Malgrado il suo lavoro fisso stiamo vivendo la condizione di "Working poor" e, per dimostrare la precarietà della nostra situazione e la veridicità delle mie affermazioni, vi allego l'estratto conto mensile del nostro conto corrente postale, per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002." (Doc. _)
1.5. Con risposta 15 luglio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha rilevato:
" (…)
La ricorrente è stata posta al beneficio di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a contare dal 1. marzo 2001. Le due prestazioni, sommate, comportano il versamento di fr. 1'174.-mensili.
A fondamento del riconoscimento di queste prestazioni vi era un fabbisogno totale di fr. 70'890.-- e redditi ammontanti a fr. 56'803.--: il salario mensile del marito della ricorrente era di fr. 4'600.--. In sede di revisione periodica del diritto ai due tipi di assegno, la Cassa è venuta a conoscenza nel gennaio 2002 dell'esistenza di un reddito di lavoro ben più consistente di quello conosciuto. In particolare si è potuto rilevare che il salario mensile era passato da fr. 4'600.-- a fr. 4'900.--. Di questa importante modifica la ricorrente non ha mai dato notizia prima del gennaio 2002.
Le decisioni notificate dalla Cassa indicano l'obbligo di annunciare cambiamenti della situazione economica, pena la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente.
Nella presente fattispecie l'omissione commessa dalla ricorrente non è compatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Il 29 luglio 2002 l'insorgente ha puntualizzato:
" mi rendo conto che è difficile portare prove concrete per dimostrare che ho agito in buone fede, ma vi posso assicurare che non avevo intenzione di frodare nessuno, per quanto riguarda la mia buona fede potete avere solo la mia parola.
Per la richiesta di condono, faccio appello alla vostra comprensione, perché la richiesta di rimborso risulta troppo onerosa per la nostra situazione economica.
Al riguardo allego la sentenza di divorzio di mio marito, che deve provvedere anche al sostentamento dei suoi due figli del precedente matrimonio, oltre che ai nostri due figli.
Inoltre allego l'estratto conto del nostro conto corrente, situazione al 26 luglio 2002, spese fisse, affitto, lettera del proprietario dello stabile, cassa malati, polizza di assicurazione, certificati di salario di mio marito, per il mese di giugno e luglio. Faccio notare che per sbaglio risulta che per il mese di giugno mio marito ha percepito quattro assegni per figlio, visto che per la figlia maggiore Michela (1982) non ne ha più diritto. Il datore di lavoro ha corretto versando solo due assegni per figlio per il mese di luglio.
Allego pure i pagamenti da effettuare per il 31.07.2002.
Spero che non questi ulteriori documenti possiate rendervi conto della nostra situazione precaria." (Doc. _)
1.7. Pendente causa questa Corte ha invitato l'assicurata a trasmettere i certificati di salario del marito relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2001 e le ha posto i seguenti quesiti:
" - Quando sono stati stabiliti i picchetti da effettuare nell'anno 2001 presso la ditta in cui lavora suo marito, la ________? Sono stati programmati all'inizio dell'anno o di mese in mese?
- In generale chi decide quali dipendenti effettueranno i picchetti presso la _________? In particolare chi ha deciso che suo marito avrebbe svolto dei picchetti nel 2001?
- Tutti i dipendenti della _________ effettuano dei picchetti?
- Quando suo marito e il datore di lavoro si sono accordati in merito alle ore straordinarie da compiere?
- Suo marito sapeva in anticipo in quali mesi del 2001 avrebbe svolto delle ore straordinarie?
- Era stata stabilita una data di inizio dello svolgimento delle ore supplementari?
- Il numero di ore da effettuare oltre il normale orario di impiego veniva fissato anticipatamente?" (Doc. _)
Il 15 gennaio 2003 __________ ha risposto:
" (…)
allegato come da voi richiesto fotocopia dei certificati di salario di mio marito __________ relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2001.
Faccio notare che in questi due mesi mio marito non ha svolto ore straordinarie.
In risposta ai vostri quesiti:
- I picchetti vengono stabiliti all'inizio di ogni mese.
- Il signor ___________ titolare della ditta _________ decide a turno chi deve svolgere il picchetto.
- Tutti i dipendenti effettuano i picchetti.
- Le ore straordinarie non vengono stabilite in anticipo. Se un lavoro non è finito, allora il dipendente deve lavorare di più per portare a termine il lavoro a lui affidato. (vedi contratto lavoro)
Per concludere le ore straordinarie non vengono stabilite né con data né per qualità, ma solo al momento in cui si sta svolgendo un determinato lavoro.
Con questo mio scritto spero di avere soddisfatto i vostri quesiti.
Per ulteriori informazioni sono sempre a vostra disposizione, oppure potete anche rivolgervi direttamente alla ditta __________."
(Doc. _)
1.8. La Cassa, il 28 gennaio 2003, ha comunicato:
" abbiamo letto con attenzione quanto scritto dalla signora _________ in risposta alla vostra lettera del 10 gennaio 2003.
Riteniamo che la decisione di rifiuto del condono sia pienamente giustificata per i seguenti motivi:
a) per la mancata indicazione dell'aumento del salario da fr. 4'600.-- a fr. 4'850.-- da giugno 2001 e a fr. 4'900.-- a luglio 2001;
b) per la mancata indicazione dei picchetti e delle ore straordinarie che nel solo periodo 1. marzo 2001 - 31 gennaio 2002 hanno fatto guadagnare al marito della ricorrente un importo di fr. 6'470.-- superiore a quanto calcolato dalla Cassa;
c) complessivamente il nucleo familiare nell'anno 2001 ha potuto contare su redditi di quasi fr. 10'000.-- superiori a quanto conosciuto dalla Cassa." (Doc. _)
1.9. Il doc. _ è stato inviato all'assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'interessata è rimasta silente.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 7'816.-- che presumibilmente sono stati percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002.
Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 7 marzo 2003 nella causa G., H 305/01; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2001 - 31 gennaio 2002 e decisione del 3 giugno 2002) precedente all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia.
L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
"Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il v.art. 27 LAF
"1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.2. L’assegno di prima infanzia è regolato ai v.art. 31ss LAF.
Il v.art. 32 LAF prevede per le famiglie biparentali in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c)."
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Da quanto esposto al v.art. 31 lett. c LAF, che richiama il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF in vigore fino al 31 gennaio 2003, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Secondo il v.art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 56 Reg.LAF).
2.3. Per il v.art. 29 LAF
"1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia al v.art. 37 LAF.
In proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per il v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo il v.art. 47 LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in esame, a giusto titolo, ___________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta infatti che la ___________, presso la quale lavora ___________, marito della ricorrente, gli ha aumentato lo stipendio da fr. 4'600.-- lordi mensili a fr. 4'850.-- per il mese di giugno 2001, rispettivamente a fr. 4'900.-- a decorrere dal mese di luglio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre _________ durante l'anno 2001, ha effettuato mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio, agosto e dicembre 2001, dei picchetti, percependo fr. 200.-- ogni volta. Nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 egli ha pure svolto delle ore di lavoro straordinario che gli sono state pagate (cfr. doc _ agli atti dell'amministrazione).
Nel mese di gennaio 2002 al marito della ricorrente sono stati corrisposti, quale stipendio, fr. 4'900.-- lordi e, a titolo di indennità di picchetti, fr. 200.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Egli non ha invece effettuato ore straordinarie.
La Cassa nei nuovi conteggi dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia ha così tenuto conto di un guadagno al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%; AD 1,5%; infortuni non professionali 1,8% e previdenza professionale) di fr. 58'556.-- dal 1° marzo al 31 maggio 2001, di fr. 61'535.-- per il mese di giugno 2002 e di fr. 61'530.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 e per il mese di gennaio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico che tali importi sono superiori al reddito considerato dalla Cassa nelle decisioni con le quali erano stati accordati all'assicurata l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° marzo 2001. L'amministrazione infatti si era basata unicamente sullo stipendio base percepito dal marito dell'assicurata fino al 31 maggio 2001 di fr. 4'600.-lordi mensili, corrispondenti a fr. 52'406.-- annui ( cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v. art. 35 Reg.LAF), i calcoli dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia andavano rivisti in base ai nuovi redditi più elevati.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente, da un profilo oggettivo, percepito a torto gli assegni integrativi, in misura parziale, e gli assegni di prima infanzia, integralmente. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata sia di non aver notificato tempestivamente gli aumenti di stipendio del marito, che di non aver comunicato le entrate supplementari percepite dal medesimo a seguito dello svolgimento di ore straordinarie presso il suo datore di lavoro (cfr. consid. 1.3., 1.5.). Tali informazioni avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo e di prima infanzia alle reali condizioni economiche della famiglia _________.
L'interessata, dal canto suo, sostiene che visto che le decisioni del 24 luglio 2002 con le quali la Cassa ha riconosciuto il diritto a un assegno integrativo e di prima infanzia sono state emanate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo l'aumento di stipendio del marito, essi non sono stati attenti alle disposizioni legali che prevedono l'obbligo di annunciare qualsiasi cambiamento. Inoltre i coniugi _________ hanno dovuto fare ricorso al pagamento delle ore straordinarie di lavoro effettuate, poiché la loro situazione finanziaria è precaria.
Il rimborso dell'importo richiesto è poi troppo oneroso per le loro condizioni economiche, tenuto conto anche della circostanza che il marito deve provvedere pure al sostentamento dei due figli nati da un precedente matrimonio (cfr. consid. 1.4.).
Soltanto nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia 2002, il cui relativo formulario è stato trasmesso dall'assicurata all'amministrazione nel mese di gennaio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la Cassa è venuta a conoscenza dell'aumento di stipendio di cui ha beneficiato __________ dal mese di giugno 2001. Da accertamenti più puntuali è inoltre risultato che quest'ultimo, nel 2001, ha anche percepito delle indennità per picchetti e ha effettuato dalle ore straordinarie che gli sono state pagate.
2.11. Il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid. 2. 4.).
Inoltre il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata (cfr. consid. 2.4.).
Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
L'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC concernente la modificazione della prestazione complementare annua, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Per la modifica dell'assegno di famiglia è dunque determinante che l'incremento dei redditi duri per un lasso di tempo abbastanza lungo.
Per quanto concerne l'incremento dello stipendio base del marito dell'assicurata, va osservato che il primo aumento ha avuto effetto dal 1° giugno 2001 ed è stato attestato dal certificato di salario del 30 giugno 2001, mentre il secondo è stato attuato dal 1° luglio 2001, come risulta dal certificato di salario del 31 luglio 2001, ed è rimasto valido perlomeno fino al mese di luglio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; _).
Con le decisioni 24 luglio 2001 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore dei figli _________ e ________ e l'assegno di prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo a favore dei figli e all'assegno di prima infanzia, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul provvedimento è peraltro chiaramente indicato che deve essere comunicato l'aumento del reddito.
2.12. Va, inoltre, segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.3.; 2.7.).
Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. L'insorgente, contrariamente a quanto previsto al v.art. 41 LAF e al v.art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato all'organo amministrativo competente l'aumento di stipendio del marito fino al mese di gennaio 2002, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Pertanto essa, dal 1° giugno 2001, data in cui ha avuto luogo l'incremento del salario, al 31 gennaio 2002, ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.
Benché la Cassa nel mese di giugno 2001 non avesse ancora deciso in merito agli assegni i relativi provvedimenti sono del 24 luglio 2001 - l'assicurata doveva comunque essere consapevole che l'amministrazione possedeva la documentazione concernente lo stipendio percepito dal marito fino al 31 maggio 2001, visto che la medesima con la richiesta di assegni di famiglia del mese di marzo 2001 aveva allegato unicamente il certificato di salario del mese di gennaio 2001 (cfr. doc. _). Essa quindi avrebbe dovuto senza indugio avvisare la Cassa del primo aumento della retribuzione mensile del marito.
La ricorrente, del resto, non solo non ha informato l'amministrazione prima dell'emissione dei provvedimenti che le hanno erogato gli assegni di famiglia, ma nemmeno dopo aver ricevuto le decisioni della Cassa basate sul reddito percepito dalla famiglia __________ fino al 31 maggio 2001 e con menzionato il chiaro ed esplicito avvertimento d'annunciare ogni cambiamento (cfr. consid. 2.11.).
Inoltre le decisioni della Cassa sono del 24 luglio 2001, mentre il certificato di salario del mese di luglio 2001, che attesta il secondo aumento di stipendio da fr. 4'850.-- a fr. 4'900.-- è datato 31 luglio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Verosimilmente dunque l'insorgente ha ricevuto prima i provvedimenti della Cassa enuncianti il dovere di comunicare ogni modifica delle condizioni personali ed economiche e in seguito il certificato di salario del mese di luglio 2001. Conseguentemente l'assicurata avrebbe dovuto, al più tardi dopo la ricezione di tale attestato, informare l'amministrazione perlomeno del secondo aumento di stipendio del marito.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata configura pertanto una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell'incremento dello stipendio di __________ a decorrere dal 1° giugno 2001.
2.14. Dagli atti emerge poi che al coniuge della ricorrente nel corso del 2001 sono state corrisposte delle indennità per aver effettuato dei picchetti.
Più precisamente egli ha svolto dei picchetti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), percependo ogni volta fr. 200.---.
L'assicurata, rispondendo a delle precise domande postele da questa Corte, ha rilevato che i picchetti vengono stabiliti all'inizio di ogni mese. Il datore di lavoro sceglie a turno chi deve effettuarli, comunque essi vengono svolti da tutti i dipendenti (cfr. consid. 1.7.). Il contratto di lavoro concluso l'11 gennaio 2001 tra _________ e la _________ contempla, del resto, che il dipendente "circa ogni 5 settimane deve fare un fine settimana un servizio di picchetto " e che l'indennità per picchetto è pari a fr. 200.-- (cfr. doc. _).
Pertanto l'esecuzione dei picchetti era stato stabilito anticipatamente e ne era stata fissata la frequenza e la retribuzione. Come appena esposto, era stato previsto che i picchetti venissero svolti ogni 5 settimane, ovvero circa 9 volte all'anno (52 settimane annue : 5). ________ dunque ha compiuto i picchetti regolarmente, visto che ne ha effettuati proprio 9. Inoltre la retribuzione di questa incombenza non variava, bensì corrispondeva sempre a fr. 200.-- lordi a picchetto, come indicato nel contratto di lavoro.
Considerato che lo svolgimento di tali picchetti era stato previsto, unitamente alla frequenza e al quantum della retribuzione, espressamente nella convenzione sottoscritta dal medesimo l'11 gennaio 2001 (cfr. doc. _), l'assicurata doveva sapere che il guadagno del coniuge sarebbe stato incrementato dalle indennità per i picchetti a decorrere dal mese di gennaio 2001. La ricorrente quindi avrebbe dovuto informare la Cassa di questa circostanza già nel mese di marzo 2001 al momento dell'inoltro della domanda degli assegni, poiché essa è stata esplicitamente avvisata di fornire indicazioni complete riguardo alle sue entrate.
Sul formulario per la richiesta degli assegni integrativi e di prima infanzia è infatti indicato:
" Il/La sottoscritto/a dichiara di aver risposto in modo completo e conforme alla verità a tutte le domande. Prende atto che è punibile se ha fornito indicazioni non vere o incomplete, sia per negligenza sia allo scopo di ottenere illecitamente per sé o per terze persone un assegno familiare. La somma ricevuta indebitamente dovrà essere restituita." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Quando i coniugi _________ hanno compilato la richiesta di assegni, il marito della ricorrente aveva oltretutto già ricevuto l'indennità per picchetti relativa al mese di febbraio 2001, come si evince dal certificato di salario del mese di febbraio 2001 stilato all'attenzione di __________.
L'assicurata neppure si è attivata nei confronti della Cassa, chiarendo la loro reale situazione economica, dopo aver ricevuto le decisioni del 24 luglio 2001, pur potendo rendersi conto che il reddito da attività dipendente del marito conteggiato non era comprensivo delle indennità di picchetto, in quanto mai dichiarate.
Per contro l'amministrazione è venuta a conoscenza della retribuzione riguardante i picchetti svolti dal marito della ricorrente soltanto nel mese di febbraio 2002, esperendo delle indagini approfondite in sede di revisione annuale degli assegni.
Anche nella mancata comunicazione della retribuzione relativa ai picchetti si ravvisa dunque una grave negligenza da parte della ricorrente, per cui non può esserle riconosciuta la buona fede.
2.15. Dai certificati di salario agli atti emerge infine che nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 _________ ha svolto delle ore di lavoro straordinario che gli sono state pagate, e meglio 35 ore nel mese di marzo 2001 a fr. 26.--/h, 50 ore nel mese di maggio 2001 a fr. 26.--/h, 35 ore nel mese di giugno 2001 a fr. 27.--/h e 45 ore nel mese di luglio 2001 a fr. 27.--/h (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'insorgente ha spiegato che le ore straordinarie non vengono stabilite in anticipo. Esse sono effettuate per completare un lavoro non terminato (cfr. consid. 1.7.). Ciò corrisponde effettivamente a quanto previsto dal contratto di impiego (cfr. doc. _).
Nell'evenienza concreta va osservato che nei mesi in cui il marito dell'assicurata ha effettuato del lavoro supplementare, la Cassa non aveva ancora emanato i provvedimenti del 24 luglio 2002 relativi agli assegni di famiglia, tuttavia la ricorrente aveva già compilato e inoltrato la richiesta di assegni esponendo il suo stato economico agli inizi del 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto a mente di questa Corte l'assicurata, nel periodo tra il mese di marzo e il mese di luglio 2001, avrebbe dovuto, consapevole del fatto che la Cassa era in possesso unicamente del certificato di salario del marito del gennaio 2001 inviatole con la domanda di assegni, informare l'amministrazione che durante alcuni mesi il marito aveva percepito delle entrate più elevate grazie allo svolgimento di ore straordinarie. Essa infatti non poteva non realizzare che i calcoli degli assegni che la Cassa avrebbe effettuato sarebbero stati errati, visto che, perlomeno riguardo ad alcuni mesi, non avrebbero rispecchiato l'effettiva situazione finanziaria della famiglia _________.
A più forte ragione allorché la ricorrente, alla fine del mese di luglio 2001, ha ricevuto le due decisioni che le hanno accordato gli assegni con effetto dal 1° marzo 2001, in cui è stato menzionato l'obbligo di annunciare alla Cassa ogni aumento di reddito, avrebbe potuto e dovuto comprendere che il guadagno da attività dipendente del marito considerato in tali provvedimenti non corrispondeva al vero, poiché per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 non era stata computata la retribuzione per le ore straordinarie, il cui quantum era o almeno avrebbe dovuto essere ben noto alla stessa.
Se l'insorgente, che peraltro di formazione è impiegata di ufficio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), avesse prestato la dovuta attenzione a dette decisioni non avrebbe potuto sfuggirle che per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 le sarebbero stati versati retroattivamente degli assegni a cui parzialmente non aveva diritto, dato che in questi mesi le entrate erano state superiori a quanto considerato dall'amministrazione.
Se l'assicurata avesse avvertito la Cassa di quanto percepito dal marito per le ore straordinarie, almeno alla fine del mese di luglio 2001, l'amministrazione avrebbe potuto bloccare il versamento degli assegni e ricalcolare le prestazioni che spettavano all'assicurata.
Di conseguenza l'assicurata, non comunicando alla Cassa le maggiori entrate dei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 dovute alle ore supplementari svolte, ha commesso una grave negligenza. Essa non può dunque essere considerata in buona fede.
Di transenna va segnalato che la presente fattispecie si distingue dal caso giudicato dal TCA con sentenza dell'11 giugno 2002 nella causa M. (inc. 39.01.58), in cui è stato considerato che, non sapendo in anticipo se e in che misura al coniuge sarebbe stata data la possibilità di effettuare delle ore straordinarie, un'assicurata aveva percepito in buona fede gli assegni integrativi erogatile.
Infatti in quella vertenza, allorché il marito ha iniziato a svolgere delle ore straordinarie, all'assicurata venivano già versati gli assegni di famiglia. La Cassa non avrebbe quindi potuto comunque, a differenza dell'evenienza ora in esame in cui, quando è stato effettuato del lavoro straordinario, l'amministrazione non aveva ancora emesso le decisioni degli assegni, tener conto immediatamente di tali entrate.
A tale proposito questa Corte, nella sentenza dell'11 giugno 2002, ha in particolare rilevato:
" (…) Nel caso di specie per contro l'aumento del salario non era stato stabilito in maniera precisa, per un periodo di tempo di durata indeterminata e con effetto a partire da una data definita.
Il numero di ore da compiere oltre il normale orario di impiego non era poi stato precisato.
Il datore di lavoro aveva semplicemente chiesto agli operai se erano disposti a svolgere, in un momento di necessità, ore supplementari. Come precisato dalla A. SA, il lavoro straordinario non è in generale programmabile (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui era impossibile essere al corrente anticipatamente del numero di ore che i lavoratori avrebbero effettuato.
Dalla documentazione agli atti emerge in effetti che il marito dell'assicurata ha iniziato a compiere ore straordinarie soltanto dal mese di febbraio 2000 e che la quantità delle stesse mutava ogni mese.
M. ha effettuato complessivamente 147.10 ore di lavoro nel mese di gennaio 2000, 193.53 ore nel mese di febbraio 2000, 202.56 ore nel mese di marzo 2000, 162.70 ore nel mese di aprile 2000, 215.93 ore nel mese di maggio 2000, 148.41 ore nel mese di giugno 2000, 199.43 ore nel mese di luglio 2000, 85.78 ore nel mese di agosto 2000. 208.26 ore nel mese di settembre 2000, 195.70 ore nel mese di ottobre 2000, 196.46 nel mese di novembre 2000, 142.20 ore nel mese di dicembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nei mesi di aprile, giugno, agosto e dicembre 2000 egli non ha quindi svolto del lavoro supplementare.
Prima della fine di ogni mese, M. non sapeva pertanto né se avrebbe effettuato delle ore straordinarie, né il relativo numero. Egli quindi ignorava se ed eventualmente di quanto il suo stipendio mensile sarebbe aumentato.
Solamente alla fine dell'anno 2000, valutando complessivamente le entrate di cui ha beneficiato, il marito della ricorrente ha, o perlomeno avrebbe, potuto rendersi conto dell'effettivo incremento del suo reddito.
M. si è reso disponibile a lavorare oltre il normale orario di impiego per tentare di guadagnare di più, al fine di provvedere in modo adeguato alle necessità della sua famiglia, in primo luogo al pagamento delle accresciute spese causate dalla malattia del suo bambino, che, non essendo congenita, non è stata presa a carico dall'AI (cfr. doc. 73, 74 agli atti dell'amministrazione).
Un'eventuale comunicazione alla Cassa della semplice volontà del coniuge dell'assicurata di aumentare il suo reddito sarebbe tuttavia stata ininfluente, in quanto gli assegni integrativi vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza, che nella fattispecie non erano ancora definiti (cfr. per casi analoghi DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267; STCA del 9 ottobre 2001 nella causa M.M., 39.2001.16).
Anche il fatto che l'assicurata non abbia informato la Cassa alla fine di ogni mese in cui suo marito ha svolto ore supplementari di lavoro è irrilevante, visto che per il mese concernente l'annuncio essa aveva comunque già percepito l'assegno integrativo, che è versato all'inizio di ogni mese (cfr. art. 38 cpv. 3 LAF), ignara dell'ammontare dello stipendio mensile del coniuge e che per i mesi successivi non era possibile procedere a una modifica dell'assegno, poiché l'aumento del reddito non era durevole ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC.
Si tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA del 29 gennaio 2001 nella causa R., I 144/98; STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39)."
(cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa M., 39.2001.58; la sottolineatura è del redattore).
2.16. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, né relativamente al mancato annuncio alla Cassa degli aumenti dello stipendio di base del marito (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.), né riguardo al fatto di non averla informata in merito ai maggiori guadagni corrisposti al coniuge per i picchetti e le ore straordinarie effettuati (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), deve confermare la decisione del 3 giugno 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
A titolo abbondanziale va rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti