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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2003 39.2002.51

4 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,513 mots·~38 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.51   ZA/cd

Lugano 4 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2002 di

__________

contro  

la decisione del 2 maggio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1       in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 4 febbraio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (5.2.1986), __________ (28.6.1988), __________ (27.3.1991) e __________ (14.7.1997), un assegno integrativo di fr. 1'001.-- con effetto dal 1° agosto 1998 (cfr. doc. _).

                                         Dal 1° gennaio 2000 l'importo dell'assegno è stato diminuito a fr. 824.-- (cfr. doc. _).

                                         Dal 1° gennaio 2001 l'assegno è stato aumentato a fr. 938.-- (cfr. doc. _).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 26 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 5'398.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 4 febbraio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un

assegno integrativo mensile di fr. 1'001.-- a decorrere dal 1° agosto 1998, in seguito diminuito a fr. 939.--.

Con la richiesta di riesame del 7 gennaio 1999 ci comunica che suo marito svolge un'attività lucrativa per l'Agenzia __________ con un salario netto annuo medio di fr. 38'242.--.

In data 28 maggio 2001 le trasmettiamo il formulario per la "Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" che ci viene ritornato nel corso del mese di giugno 2001. Dallo stesso rileviamo che dal 17 gennaio 2000 suo marito è alle dipendenze della ditta __________ con una salario netto annuo di fr. 40'786.-- per l'anno 2000 e fr. 44'365.-- per l'anno 2001.

L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 01.02.2000 al 30.06.2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 5'398.-come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.02.2000 al 31.12.2000     11  mesi  a  fr.   824.-fr.  9'064.-dal 01.01.2001 al 30.06.2001     06  mesi  a  fr.   938.-fr.  5'628.--

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.02.2000 al 31.12.2000    11 mesi   a  fr.   612.-fr.  6'732.-dal 01.01.2001 al 30.06.2001    06 mesi   a  fr.   427.-fr.  2'562.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                    fr.  5'398.--

In allegato le trasmettiamo la decisione di assegno integrativo valida dal 01.09.2001 emanata a seguito dell'aumento del canone di locazione." (cfr. doc. _)

                               1.3.   In data 4 dicembre 2001, l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la sua buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _).

                               1.4.   A seguito della decisione del TCA del 5 febbraio 2002 con la quale ha dichiarato irricevibile il ricorso postulato dall'assicurata ed ha rinviato gli atti alla Cassa, affinché emanasse una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti (cfr. STCA del 5 febbraio 2002, Inc. 31.02.5), in data 2 maggio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono ed ha rilevato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta in quanto non ci ha comunicato che suo marito dal 17 gennaio 2000 è alle dipendenze della ditta __________.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.

Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di condono è respinta." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:

"  (…)

1.   Con decisione 4 febbraio 1999, la Cassa cantonale per gli assegni familiari mi ha ac­cordato un assegno integrativo a decorrere dal 1. agosto 1998.

2.   Dando seguito alla richiesta 28 maggio 2001 della Cassa, nel successivo mese di giu­gno ho provveduto a notificare la nuova situazione economica della mia famiglia tramite il formulario "Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" pervenutomi dalla Cassa stessa.

3.   Sulla base dei dati contenuti nella notifica, la Cassa ha accertato che mio marito, il cui stipendio rappresenta l'unica fonte di reddito da attività lucrativa per la mia famiglia, era alle dipendenze della ditta __________ dal 17 gennaio 2000 e ciò dopo un lungo periodo di disoccupazione, rispettivamente di attività lucrativa svolta per il tramite di un'agenzia di collocamento temporaneo, la __________.

4.   A seguito della mancata notifica di questo cambiamento, nel periodo dal 1. febbraio 2000 al 30 giugno 2001 mi é stato corrisposto complessivamente un assegno integra­tivo di

      fr. 5'398.-superiore a quello di diritto.

5.   Con lettera del 13 settembre 2001, la Cassa mi ha chiesto di indicarle i motivi per cui avevo omesso di segnalare la nuova situazione economica. II 24 ottobre 2001 ho dato seguito a questa richiesta (allegato _).

6.   In data 26 novembre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari mi ha notificato l'ordine di restituire l'importo di fr. 5'398.--, corrispondente alla quota dell'assegno per­cepita senza averne diritto (allegato _).

                                Quali rimedi giuridici, in questa decisione mi sono state indicate 2 possibilità. Quella del ricorso presso codesta Istanza giudiziaria e quella della domanda di condono da inol­trare alla Cassa stessa.

                                II 4 dicembre 2001 ho quindi inoltrato ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicu­razioni (allegato _). In difetto di una decisione dell'autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi in la istanza, nel febbraio 2002 questo atto è stato dichiarato irricevibile.

7.   II ricorso è quindi stato trasformato in domanda di condono e trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per il seguito di sua competenza.

8.   Con la qui impugnata decisione del 2 maggio 2002, la Cassa ha respinto la mia do­manda di condono, ritenendo che non sono soddisfatti i requisiti per riconoscere la condizione della "buona fede" (allegato D).

                                      IN DIRITTO

9.   Riconosco di non essermi attenuta all'obbligo di annunciare tempestivamente il cam­biamento intervenuto nella situazione economica della mia famiglia, conseguente all'assunzione di mio marito da parte della ditta __________, e di avere, in tal modo, percepito un assegno integrativo superiore a quello che mi spettava per un importo di fr. 5'398.­--.

                                Non ho difficoltà alcuna ad ammetterlo: si tratta di errore imputabile soltanto a me e del quale sono oltremodo dispiaciuta. Nel mio scritto del 24 ottobre 2001 alla Cassa lo ho del resto riconosciuto e ho presentato, come era doveroso, le mie scuse (cf. punto 2).

10.                                 Sono in Svizzera dal dicembre del 1994. Sono casalinga. La necessità di occuparmi del­la famiglia, con 4 figli in età compresa fra i5ei 16 anni riempie tutta la mia giornata.

                                Ho conoscenze oltremodo limitate e soltanto a livello orale della lingua italiana. Anche mio marito non dispone di conoscenze dell'italiano sufficienti per leggere e capire testi scritti, come pure per scrivere. A queste carenze, non ci è possibile di supplire tramite i 4 figli per cui dobbiamo fare assegnamento su altre persone.

                                Non avendo dimestichezza con i problemi posti dal disbrigo delle diverse pratiche am­ministrative e nemmeno disponendo delle necessarie cognizioni, per farvi fronte dob­biamo quindi ricorrere alla collaborazione di queste persone. Per tutti questi motivi, non mi sono resa conto che avrei dovuto notificare alla Cassa la nostra nuova situazione economica.

11.                                 Riconosco che, per non aver subito informato la Cassa, ho contravvenuto alle disposi­zioni della legge. Si è però trattato di un'omissione dovuta ai motivi suesposti. Mai ho inteso compiere un'azione, o intenzionalmente omesso di compierne una, che fosse fi­nalizzata al conseguimento di un reddito al quale non ho diritto.

12. Sulla situazione economica della mia famiglia ho avuto modo di

esprimermi nella do­manda di condono. Dato che, nella sua decisione del 2 maggio 2002, la Cassa canto­nale per gli assegni familiari non è entrata nel merito di questa condizione mi permetto di riproporre per esteso i motivi esposti nella mia istanza del 4 dicembre 2001 (cf. alle­gato _).

RICHIESTA

Sulla base delle considerazioni suesposte chiedo a codesto lodevole Tribunale di giudicare:

      a) la domanda di condono è accolta,

      b) protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Con risposta 2 giugno 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

In sede di revisione periodica del diritto all'assegno integrativo per l'anno 2001, avviata dalla Cassa il 28.05.2001 e pervenutaci in data 19.06.2001, la Cassa ha potuto stabilire che il marito della ricorrente aveva iniziato un'attività presso la ditta __________ con un salario netto di fr. 40'786.-- per l'anno 2000 e di

fr. 44'365.-- per l'anno 2001.

Di questa attività, che consentiva alla famiglia di ottenere redditi da lavoro più elevati di quelli conosciuti precedentemente, la ricorrente non aveva mai dato comunicazione. La mancata tempestiva comunicazione ha prodotto l'erogazione di prestazioni non dovute nel periodo dal 01.02.2000 al 30.06.2001 per un ammontare di

fr. 5'398.--.

A parere della Cassa l'assicurata ha commesso una grave negligenza tale da renderla incompatibile con il riconoscimento della buona fede.

Si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Con scritto 30 luglio 2002 l'assicurata, tramite il marito __________, ha prodotto ulteriore documentazione ed ha osservato:

"  (…)

Da metà giugno e fino alla ripresa del prossimo anno scolastico, mia moglie si trova presso parenti in __________ unitamente ai nostri 4 figli.

A nome e per conto suo, mi permetto quindi di sottoporre alla vostra cortese attenzione le seguenti osservazioni:

1.   Reddito determinante per il calcolo dell'assegno integrativo

Eccezion fatta per l'assegno integrativo, il mio stipendio rappresenta l'unica fonte di reddito di cui disponiamo.

      Secondo l'ordine di restituire l'importo di fr. 5'398.notificato a mia moglie dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari il 26 novembre 2001, il salario netto annuo da me percepito (cifra 300 della tabella di calcolo AF) sarebbe ammontato:

      -      per il 1999 a fr. 38'242.--,

      -      per il 2000 a fr. 40'786.--,

      -      per il 2001 a fr. 44'365.--­.

In base ai conteggi dei miei datori di lavoro esso risulta invece inferiore e ciò nella se­guente misura:

      -      per il 1999 in fr. 35'961.45, ossia di fr. 2'280.55,

     -     per il 2000 in fr. 37'639.20, ossia di fr. 3'146.80,

     -     per il 2001 in fr. 42'150.90, ossia di fr. 2'214.10,

quindi per un totale, riferito ai 3 anni, di fr. 7'641.45 o (qualora non si dovessero pren­dere in considerazione i premi dell'assicurazione per perdita di salario in caso di malat­tia) di

fr. 5'021.45 in meno rispetto agli importi utilizzati per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo.

In allegato, vi rimetto copia dei conteggi per 13 anni e delle relative tabelle ricapitolati­ve.

2. Cambio di appartamento

Nell'istanza del 4 dicembre 2001, mia moglie faceva notare che date:

-      la precarietà dell'alloggio a disposizione e l'impellente necessità di trovare una si­stemazione confacente,

      -      le difficoltà incontrate per reperire un appartamento adatto,

-      le condizioni che si era dovuto accettare una volta trovato l'appartamento, avevamo dovuto far fronte a degli oneri tutt'altro che indifferenti in rapporto alla no­stra situazione economica.

Anche soltanto una rapida visita, permetterà di rendersi perfettamente conto di quale fosse la nostra situazione nell'alloggio a disposizione fino alla fine di agosto dello scorso anno e pertanto della necessità di trovare un'altra sistemazione.

Per 3 mesi (e non per 4 come erroneamente indicato nelle precedenti istanze per un malinteso), abbiamo dovuto pagare 2 affitti, ciò che ha comportato un onere supple­mentare di

fr. 1'200.­--.

II trasloco ha inoltre comportato diverse spese, fra le quali l'acquisito di mobilio per fr. 3'000.- Inoltre, per il nuovo appartamento abbiamo dovuto versare un deposito di ga­ranzia di fr. 1'500.--." (cfr. doc. _)

                                         In data 8 agosto 2002 la Cassa ha osservato:

"  ci riferiamo alla vostra comunicazione del 5 agosto 2002 e vi

confermiamo l'esattezza dei calcoli alla base dell'ordine di restituzione del 4 dicembre 2001.

Facciamo inoltre rilevare che per l'anno 2001 il salario netto è superiore a quanto calcolato su base annua poiché il 19 dicembre 2001 la ditta __________ ha versato al signor __________ ulteriori fr. 5'251.90 lordi (tredicesima-salario costante-conguaglio) non a conoscenza della nostra Cassa al momento della notifica dell'ordine di restituzione." (cfr. doc. _)

                               1.8.   Con scritto 21 agosto 2002 l'assicurata, tramite il marito __________, ha ancora osservato:

"  (…)

mi riferisco alla vostra comunicazione dello scorso 12 agosto a mia moglie __________ con cui le rimettete copia della corrispondenza intercorsa fra voi e la Cassa cantona­le per gli assegni familiari.

Ho potuto entrare in possesso di questi atti al mio rientro dal _________, mio paese di origine, lo scorso 18 agosto.

A nome e per conto di mia moglie, che si trova pure in __________ presso nostri parenti, mi permetto di sottoporre alla vostra cortese attenzione le seguenti osservazioni in merito alla presa di posizione della Cassa cantonale per gli assegni familiari.

1.   Ordine di restituzione

L'ordine di restituzione notificato a mia moglie porta la data del 26 novembre 2001 e non del 4 dicembre 2001, come indicato nella risposta 8 agosto 2002 della Cassa can­tonale per gli assegni familiari.

2.   Calcoli alla base dell'ordine di restituzione

Nella sua risposta, la Cassa si limita ad affermare che i calcoli sui quali si fonda l'ordine di restituzione sono esatti. Non indica per contro quali sono i diversi documenti ed ele­menti di calcolo utilizzati per stabilire l'ammontare del mio reddito da attività dipenden­te esposto alla cifra 300 della tabella di calcolo AF.

Non fornisce inoltre spiegazione alcuna sui motivi per cui i dati da me forniti con lettera dello scorso 30 luglio non sarebbero conformi.

Secondo informazioni da me assunte, il reddito determinante al riguardo è dato dal mio salario lordo al netto dalle diverse deduzioni di legge. Sulla natura di queste dedu­zioni le mie informazioni non sono univoche.

      Ritengo comunque di poter dare per acquisito che:

      -      i contributi AVS,

      -      i premi SUVA (assicurazione infortuni),

      -      l'assicurazione contro la disoccupazione,

-      i contributi LPP (II pilastro), rientrino fra le deduzioni di legge.

Incertezza sussiste per contro in merito alle deduzioni per:

-      i premi dell'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia,

-      i contributi professionali, sebbene mi sia stato indicato che si tratta di deduzioni obbligatorie.

L'importo di fr. 2'245.45 esposto nella tabella ricapitolativa della situazione salariale per il 2001 alla voce "assenze non pagate" non rappresenta invece una deduzione nell'ac­cezione del termine, ma un minor reddito lordo conseguito in seguito ad assenza. D'altronde sui conteggi salariali non è esposto sotto le deduzioni, ma come rettifica del salario mensile costante corrispostomi.

Faccio inoltre presente che nel 1999 e nel 2000 ero retribuito a ore.

3.   Tredicesima mensilità 2001

L'importo di fr. 5'251.90 corrispostomi a questo titolo figura sia sul conteggio del mio datore di lavoro sia sulla tabella ricapitolativa 2001 annessa al mio scritto dello scorso 30 luglio.

4.   Conclusioni

Unisco alla presente una tabella ricapitolativa illustrante la situazione per il periodo 1999-2001. Come potrete rilevare, la differenza fra i calcoli della Cassa cantonale per gli assegni familiari e i miei varia fra i fr. 7'641.45 e i fr. 4'078.30 a seconda delle voci che rientrano fra le deduzioni di legge. In tutte e 3 le varianti il mio reddito effettivo è inferiore a quello indicato dalla Cassa." (cfr. doc. _)

                               1.9.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA volto a conoscere il dettaglio del reddito percepito da __________, in data 24 marzo 2003 la Cassa ha osservato:

"  Il calcolo relativo al reddito da attività dipendente del signor _________ è stato effettuato nel seguente modo:

per l'anno 2000 (cfr. certificato salario doc. _)

salario lordo per 11.5 mesi      fr.  44'464.00

./. AVS/AI/AD                            fr.    2'911.00

./. AINP                                     fr.       884.00           

./. cassa pensione                   fr.    1'582.00

salario netto                             fr.  39'087.00 : 11.5 x 12 = 40'786.43

per l'anno 2001

salario mensile costante         fr.   3'889.60

./. AVS                                      fr.     196.45

./. SUVA                                   fr.       77.40

./. AD                                        fr.       58.35

./. LPP                                      fr.     156.80

salario netto                             fr.   3'400.60 x 13 +156.80 = 44'364.60

Come già comunicatovi con scritto dell'8 agosto 2002, per l'anno 2001 il salario netto è superiore a quanto calcolato su base annua poiché il 19 dicembre 2001 la ditta __________ ha versato al signor __________ ulteriori fr. 5'251.90 lordo (tredicesima-salario costante-conguaglio) non a conoscenza della nostra Cassa al momento della notifica dell'ordine di restituzione." (cfr. doc. _)

                                         In data 2 aprile 2003 la ricorrente ha precisato:

"  (…)

1 .   Confermo quanto ho già avuto modo di comunicarvi personalmente o per il tramite di mio marito__________. In particolare, confermo il contenuto delle due lettere­

      raccomandate 30 luglio e 21 agosto 2002.

2.   Dalle informazioni contenute nella lettera 24 marzo 2003 della Cassa cantonale per gli assegni familiari risulta che:

          2.1.                le deduzioni prese in considerazione per calcolare il reddito da attività dipenden­te determinante ai fini dell'erogazione dell'assegno integrativo sono quelle con­cernenti i contributi AVS, SUVA, AD e LPP, non si è invece tenuto conto del

premio dell'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia e dei contributi professionali;

          2.2.                dato che era retribuito a ore, nel 2000 mio marito (manovale presso un'impresa di costruzioni) ha percepito un salario effettivo di fr. 39'084.35: sulla base di quale elemento giuridicamente rilevante si è proceduto a portare il reddito da attività dipendente determinante per l'erogazione dell'assegno integrativo (ope­razione ":11.5 x 12 ") a

            fr. 40'786.43, concretamente aumentando di fr. 1'700.00 il reddito in oggetto, ossia procedendo a un'operazione che non ha ri­scontro alcuno con la situazione reale?

        2.3.            per il 2001, il salario netto percepito da mio marito viene indicato in fr. 44'364.6, mentre che in realtà esso è stato di fr. 43'702.95, come risulta dalla tabella ricapitolativa allegata alla presente e dai conteggi rimessivi con lettera­ raccomandata del 30 luglio 2002;

        2.4.            nell'importo di fr. 43'702.95, indicato al punto precedente, sono inoltre com­presi i fr. 5'251.90 ricevuti quale tredicesima mensilità,

        2.5.            il calcolo per l'anno 2001 e le spiegazioni fornite a pagina 2 della lettera, porta­no a concludere che questo importo sarebbe da considerare una retribuzione supplementare, in aggiunta alla normale tredicesima (... ulteriori fr. 5'251.90 lordi..), ciò non corrisponde alla realtà dato che:

   a)  nel calcolo per il 2001 si è già moltiplicato il salario netto

     mensile per 13,

b)  non sono stati dedotti i contributi che ammontano a

     fr. 448.50 (AVS 5.05%, SUVA 1.99%, AD 1.50%),

per cui si ha seguente situazione:

tredicesima mensilità effettivamente corrisposta                   fr.  5'251.90

./. deduzione AVS, SUVA, AD su fr. 5'251.90                     fr.   448.50

./. importo della tredicesima già considerato nel calcolo 2001 fr. 3'400.60

maggiore retribuzione effettiva

(peraltro compresa nei fr. 43'702.95 indicati alla cifra 2.4.)    fr. 1'402.80

3. Ho provveduto ad adeguare gli importi delle tabelle ricapitolative per il periodo 1999-­2001 e per i singoli anni trasmessevi in allegato alle lettere 30 luglio e del 21 agosto 2002. Le cifre rimangono pressoché invariate.

                                A seconda della variante considerata, il reddito effettivo da attività dipendente che è determinante ai fini dell'erogazione dell'assegno integrativo è sempre inferiore a quello calcolato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                                La differenza varia fra i fr. 7'641.68 della variante A. e i

fr. 4'078.53 della variante C., dove si è tenuto conto delle deduzioni indicate nella lettera 24 marzo 2003 della Cassa.

Di conseguenza, rinnovo le richieste contenute nel mio ricorso del 31 maggio 2002. Ai fini della decisione, si dovrebbe prendere in considerazione la situazione concernente l'intero periodo 1999 - 2001." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 5'398.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da ___________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. BU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame si riferisce al periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001, periodo questo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

  "Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

  alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per il v.art. 27 LAF

"   1  L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   Per il v.art. 29 LAF

"1  L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in

   caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della

   composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di

   revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che

"1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

   variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

   della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

   importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

   provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

   erogato."

                                         Secondo il v.art. 36 Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo il v.art. 41 LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo il v.art. 42 LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2  Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

    momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

    ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3  La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

    tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

    indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

    economiche al momento della restituzione, il provvedimento

    costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per il v.art. 76 Reg.LAF:

"1  In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale

    per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti

    del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

  restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

  giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

  Cassa."

                                         Secondo il v.art. 47 LAF, infine,

" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).

                               2.7.   Va precisato che la presente causa è intesa a stabilire unicamente se sono dati i presupposti per il condono, ossia se la richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lei un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF).

                                         Infatti, con decisione 26 novembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _).

                                         L'assicurato non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, bensì ha richiesto che tale restituzione le sia condonata.

                                         Il TCA in data 5 febbraio 2002 ha dichiarato irricevibile il ricorso postulato dall'assicurata ed ha rinviato gli atti alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti (cfr. STCA del 5 febbraio 2002, Inc. 31.02.5).

                                         Comunque il TCA ha abbondanzialmente pure verificato che l'importo richiesto in restituzione dalla Cassa è corretto.

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che effettivamente il marito dell'assicurata, il 17 gennaio 2000, ha iniziato a lavorare presso la ______________ (cfr. doc. _).

                                         Dal 17 di gennaio 2000 ___________, marito dell'assicurata, ha iniziato a lavorare per la ditta __________ (cfr. doc. _).

                                         Il marito dell'assicurata ha percepito nel 2000 al netto dei contributi sociali la somma di fr. 40'786.45, salario calcolato su 11.5 mesi (cfr. doc. _).

                                         La contestazione dell'assicurata relativa al salario del marito deve essere respinta, in quanto la Cassa per stabilire l'assegno percepito in più per 11 mesi (cfr. consid. 1.2) deve calcolare il salario annuale stabilendo una media mensile. In altre parole l'importo di fr. 39'087.-- è il reddito effettivo percepito per 11.5 mesi, mentre per stabilire quanto l'assicurata ha percepito in più a titolo di assegni di famiglia per 11 mesi, è necessario rapportare il calcolo su 12 mesi, ossia:

salario lordo per 11.5 mesi      fr.  44'464.00

./. AVS/AI/AD                            fr.    2'911.00

./. AINP                                     fr.       884.00           

./. cassa pensione                   fr.    1'582.00

salario netto                             fr.  39'087.00 : 11.5 x 12 = 40'786.43

                                         Per il 2001 il calcolo risulta invece corretto. Dal salario lordo costante sono stati dedotti i contributi sociali di legge rapportato per tredici mensilità (cfr. consid. 1.9., doc. _).

                                         Pertanto risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v.art. 35 Reg.LAF; consid. 2.2.), i calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti tenendo conto del guadagno percepito dal marito presso la ___________.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figli. Essi vanno così restituiti.

                               2.8.   Per quanto attiene al merito della richiesta di condono (oggetto della presente procedura), l'assicurata sostiene che a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, non avrebbe compreso che doveva informare tempestivamente la Cassa di ogni mutamento della propria situazione finanziaria.

                                         In corso di causa l'assicurata ha inoltre sostenuto che la Cassa avrebbe erroneamente computato al marito nel periodo 1999 - 2001 un reddito superiore che varia da fr. 4'078.30 a fr. 7'641.45 (cfr. doc. _).

                                         La propria situazione finanziaria non le permetterebbe comunque di restituire l'importo indebitamente percepito.

                                         Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                                         Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.9.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nella fattispecie la convenuta sostiene di non aver informato la Cassa della nuova attività del marito in quanto non avrebbe compreso quanto riportato ad ogni decisione di assegnazione degli assegni integrativi, visto che non comprende bene l'italiano.

                                         Ora, sulla decisione del 4 febbraio 1999 trasmessa alla ricorrente (cfr. doc. _), la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica. La Cassa ha avvertito espressamente di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)."

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

                             2.10.   Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

                                         Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.7).

                                         Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.

                                         Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già solo per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

                             2.11.   Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto informare la Cassa delle mutate condizioni salariali del marito (cfr. doc. _).

                                         Visto tutto quanto precede, non è in particolare possibile ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale o economica né risulta credibile la circostanza secondo la quale non avrebbe compreso (viste le sue scarse conoscenze della lingua italiana) che era suo dovere annunciare ogni cambiamento del reddito della famiglia.

                                         L'assicurata è in Svizzera sin dal 1994, per cui una certa capacità di comprensione dell'italiano è presunta (RDAT I - 2001 pag. 57). Ciò è comprovato dalla circostanza che l'assicurata mai ha asserito che qualcuno ha compilato i formulari relativi alla richiesta degli assegni al posto suo e che essa si è limitata a firmarli. La stessa assicurata ha del resto dichiarato che " nel compilare il formulario Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001 abbiamo provveduto a fornire tutte le informazioni del caso senza nascondere niente" (cfr. allegato D).

                                         Secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

                                         Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378 e sentenze ivi menzionate).

                                         Pertanto le sue conoscenze della lingua italiana non possono considerarsi così scarse, da impedirle di capire un chiaro, semplice e univoco avviso.

                                         Del resto, nella denegata ipotesi in cui il senso preciso dell'avvertimento indicato sulla decisione 4 febbraio 1999 non le fosse stato chiaro, avrebbe dovuto interpellare la Cassa, o perlomeno l'agenzia AVS del suo domicilio, al fine di ottenere delle delucidazioni in merito.

                                         Pertanto, siccome la ricorrente non ha tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione economica della famiglia, occorre concludere che ella non ha agito in buona fede.

                                         Per quanto attiene al presupposto della buona fede, va ricordato che essa deve essere esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Al riguardo va osservato che il TCA conferma costantemente gli ordini di restituzione emanati dalla Cassa, allorché un assicurato non ha avvisato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di una nuova attività lavorativa, benché con la decisione di riconoscimento del diritto agli assegni di famiglia fosse stato espressamente avvertito di informare la Cassa, in quanto autorità competente, di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno

                                         Questa Corte ha infatti ritenuto che tale comportamento configuri una negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa (cfr. STCA del 16 aprile 2002 nella causa M., 39.2001.53; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., 39.2001.32; STCA del 10 maggio 2001 nella causa B., 39.2000.88; STCA del 7 maggio 2001 nella causa F., 39.2000.89; STCA del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66).

                             2.12.   La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato alla Cassa, organo amministrativo competente, l'inizio dell'attività del marito presso la ditta ___________. Pertanto essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin dal gennaio 2000 (cfr. doc. _).

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. doc. _) configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

                                         In simili condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 5'398.--chiesto in restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2003 39.2002.51 — Swissrulings