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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.32

25 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,512 mots·~23 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00032   ZA/sc

Lugano 25 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 febbraio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 15 febbraio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (20 luglio 1993), __________ (11 aprile 1996) e __________ (26 ottobre 1998), un assegno integrativo di fr. 599.-- con effetto dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 27 novembre 2001, ha soppresso l'erogazione dell'assegno integrativo a far tempo dal 1° maggio 2001  (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e con decisone di stessa data ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 10'292.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 aprile 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 15 febbraio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 599.- con effetto 1. gennaio 1999 tenendo in considerazione il salario netto di fr. 47'404.percepito da suo marito (cfr. conteggio salario inviatoci il 12 ottobre 1998).

In data 27 febbraio 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni di fa­miglia che ci viene ritornato il 6 aprile 2001.

Dai conteggi salario ricevuti abbiamo rilevato che il signor __________ ha percepito nell'anno 1999 un salario netto di fr. 50'351.e nell'anno 2000 di fr. 51'955.-. II salario annuo netto per l'anno 2001 è invece di fr. 53'103.-.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1. gennaio 1999 al 30 aprile 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 10'292.come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.1999 al 31.12.2000/24 mesi    a   fr.  599.-  fr.  14'376.dal 01.02.2001 al 30.04.2001/04 mesi    a   fr.  701.-  fr.    2'804.-   fr.  17'180.-

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.01.1999 al 31.12.1999/12 mesi    a   fr.  354.-  fr.    4'248.dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi    a fr.    220.-  fr.    2'240.dal 01.01.2001 al 30.04.2001/04 mesi    a   fr.     0.-  fr.         0.-   fr,    6'888.-

Totale assegno integrativo a nostro favore                                    fr.  10'292.-

                                                                                                ========"

(Doc. _)

                               1.3.   Il 19 dicembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione 20 febbraio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:

"  (…)

Abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhellí 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'aumento di salario di suo marito.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 20 marzo 2002, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:

"  (…)

La decisione di inoltrare una domanda per l'ottenimento degli assegni integrativi dal 1. settembre 1999 nasce dal fatto che, a seguito della nascita della mia 3. figlia __________, ho dovuto interrompere la mia attività lavorativa per dedicarmi alla medesima. Nell'economia famigliare sono venuti dunque a mancare circa fr. 700.-- al mese con una bocca da sfamare in più.

Gli aumenti registrati sulla busta paga di mio marito negli anni 1999, 2000 e 2001 sono dovuti a due fattori

meritocratici        + fr.  100.--   lordo           dal     1. luglio 1999

                            +  fr.  100.--   lordo           dal     1. settembre 1999

                            +  fr.  100.--   lordo           dal     1. gennaio 1999

                            +  fr.    50.--  lordo           dal     1. gennaio 2000

                            +  fr.  100.--   lordo           dal     1. gennaio 2001

Gli aumenti "meritocratici" andavano a compensare una accresciuta professionalità di mio marito registrata e confermata dal suo datore di lavoro negli anni '90. Trattandosi però di anni di crisi generalizzata, il meritato aumento era sempre stato rinviato di anno in anno.

Gli aumenti "contrattuali", specifica definizione, andavano a mio modo di vedere a compensare solo in parte l'esplosione del costo dei premi della cassa malati sempre degli anni '90 che ha inciso, e non poco, nell'economia domestica di chi - sposato con 3 figli - già faticava nello "sbarcare il lunario".

Nella mia percezione, sia per gli aumenti "meritocratici" che per gli aumenti "contrattuali", il mancato annuncio della variazione di salario di mio marito __________ era quindi sorretto dalla completa mia (nostra) buonafede.

Mi rendo perfettamente conto che il mio agire, con il senno di poi, non può essere protetto: proprio per questo motivo ho rinunciato ad inoltrare un ricorso a codesto lodevole Tribunale contro il merito della domanda di restituzione.

Sono rammaricata, non solo dal punto di vista finanziario ma anche moralmente, del fatto che nel mio (nostro) agire l'autorità cantonale non abbia considerato la buona fede nell'aver percepito una prestazione a torto.

L'Autorità cantonale, in assenza del presupposto della buona fede, ha rinunciato verificare l'impossibilità di restituire la prestazione ricevuta a torto (anche parzialmente).

La restituzione di fr. 10'292.-- costituisce per la nostra famiglia un onere troppo gravoso.

Le spese mensili correnti, documentate all'Autorità cantonale, non ci permettono - nemmeno a rate - di restituire detto importo alla Cassa Cantonale di Compensazione per gli assegni famigliari.

Con il solo reddito di mio marito, costretta dal 1. settembre 2001 a riprendere mio malgrado una attività accessoria che porta in casa un ulteriore salario netto di fr. 659.90 in assenza della prestazione degli assegni integrativi, non siamo in grado (tre figli) di restituire l'importo richiesto dalla Cassa Cantonale di Compensazione per gli assegni figli.

Per questi motivi, richiamato l'intero incarto dell'Ufficio cantonale preposto, mi permetto chiedere

Ø                                                                            l'accoglimento del presente ricorso ravvisata la mia (nostra) buona fede nell'aver percepito una indennità a torto

Ø                                                                            la restituzione all'Autorità cantonale della mia domanda di condono per una verifica della medesima accertato l'onere troppo gravoso per un rimborso anche parziale." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 15 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

 a)   con decisione del 15 febbraio 1999 la Cassa riconosceva alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 599.- a contare dal 1. gennaio 1999;

b)    la tabella di calcolo indicava un reddito netto da attività lucrativa di fr. 47'404.- ­documentata da un conteggio salario che attestava a fr. 4'200.- lordi mensili la retribuzione del marito della ricorrente;

 c)   in data 27 febbraio 2001 fu avviata una revisione periodica del diritto all'assegno integrativo;

 d)   dalla documentazione pervenuta il 6 aprile 2001 si è potuto evidenziare che la retribuzione del marito era stata fortemente aumentata;

 e)   l'istruttoria sugli aumenti intervenuti ha consentito di rilevare cinque aumenti di stipendio, più precisamente quattro aumenti di fr. 100.- mensili il 1. gennaio 1999, il 1. luglio 1999, il 1. settembre 1999 e 1. gennaio 2001 e un aumento di fr. 50.- mensili il 1. gennaio 2000;

 f)    di questi cinque aumenti la ricorrente non ha mai dato tempestivo riscontro;

 g)   gli aumenti dal 1. gennaio 1999 al 1. gennaio 2001 hanno prodotto un adeguamento dello stipendio facendolo passare dai fr. 4'200.- mensili conosciuti dalla Cassa ai fr. 4'650.- effettivi.

Da quanto precede è ravvisabile un comportamento che non può essere compatibile con il riconoscimento della buona fede. La ricorrente ha reiteratamente omesso di comunicare aumenti del reddito familiare ottenendo in tal modo prestazioni non più dovute. AI riguardo si ricorda che le decisioni emanate dalla Cassa avvertono i beneficiari delle conseguenze delle loro omissioni." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 10'292.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1°gennaio 1999 al 30 aprile 2001.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Nel caso in esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         Dagli atti di causa risulta che la ricorrente non ha comunicato gli aumenti di salario del marito _________ intervenuti negli anni 1999, 2000 e 2001 per un totale di fr. 450.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal 1° gennaio 1999 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata su un reddito da attività dipendente di fr. 47'404.--, l'assegno di base di fr. 6'588.-- e gli interessi del conto deposito di fr. 5.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli __________, __________ e __________. Essi vanno così restituiti.

                               2.8.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'aumento di salario del marito, che tra l'altro ha avuto un incremento proprio dall'inizio dell'erogazione dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.

                                         L'interessata sostiene che non ha comunicato l'aumento poiché riteneva che gli incrementi non avrebbero inciso sul calcolo dell'assegno integrativo e che questi inoltre andavano a compensare "la perdita del potere d'acquisto (carovita)" (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Il 5 aprile 2001 l'assicurata ha comunque trasmesso alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), munito di tutto l'incartamento dal quale si evince che il reddito del marito è aumentato dal 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

.                                        Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nell'evenienza concreta con la decisone del 15 febbraio 1999 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli __________, __________ e __________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

                             2.11.   Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

                                         Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa. L'aumento del resto è avvenuto già dal gennaio 1999. Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già solo per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125).

                             2.12.   La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino al mese di aprile del 2001, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'aumento del reddito del marito. Pertanto essa, dalla ricezione della decisione del 15 febbraio 1999, sulla quale era espressamente indicato il dovere di comunicare alla cassa ogni cambiamento di reddito, ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa per il periodo dal febbraio 1999 al 30 aprile 2001.

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che, secondo la prassi dell'amministrazione, qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.32 — Swissrulings