Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.3

25 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,667 mots·~18 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.3   rs/cd

Lugano 25 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001 di

__________

contro  

la decisione del 6 dicembre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 6 dicembre 2001, con effetto dal 1° ottobre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore dei figli gemelli __________ e __________, nati il 27.8.2001.

                                         A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 21 dicembre 2001 l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, argomentando:

"  Mi è arrivata la vostra decisione di rifiuto.

Voglio fare ricorso in quanto avendo avuto due gemelli, io non posso più lavorare, e dal 16 dicembre non vengo più retribuita.

Il mio ragazzo lavora, ma abbiamo anche 35'000 fr. di debiti (vedi documentazione spedita precedentemente con la richiesta).

Concludo chiedendo un riesame della pratica." (cfr. doc. _)

                               1.3.   In uno scritto, pervenuto al TCA il 12 settembre 2002, la Cassa ha rilevato:

"  Dopo avervi richiesto la proroga il 10.01.2002, abbiamo chiesto l'invio di documenti che ci permettessero di determinarci sul ricorso. La signora __________, malgrado un nostro richiamo, non ci ha mai risposto." (Doc. _).

                               1.4.   Con risposta 16 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  Giova innanzitutto rilevare che la tabella di calcolo indica la situazione

economica della famiglia stato al 01.10.2001.

Dai ricorsi rileviamo che la ricorrente fino al 16.12.2001 ha ancora beneficiato delle indennità perdita di salario dalla Cassa malati __________, ma che queste indennità non sono state computate.

L'entità delle stesse (+ di fr. 1'000.-- al mese) avrebbe pertanto prodotto un rifiuto dell'assegno integrativo ancora più giustificato perché i redditi complessivi della famiglia sarebbero ammontati ad oltre Fr. 70'000.-- annui.

Dal 1. gennaio 2002 la famiglia della ricorrente dispone del solo reddito del lavoro del convivente che, come si è visto dalla tabella di calcolo, è superiore al fabbisogno totale della famiglia anche se non è stato possibile aggiornarlo ai dati del 2001, eventualmente 2002, come richiesto dalla Cassa in sede ricorsuale.

In conclusione la Cassa, sulla scorta dei documenti in suo possesso, ritiene corretto il rifiuto dell'assegno integrativo che potrebbe essere semmai riconosciuto solo in presenza di una forte riduzione del reddito del lavoro del convivente negli anni 2001 e 2002 in rapporto al reddito del 2000. II fatto che la ricorrente non abbia documentato questi redditi, può essere interpretato quale convincimento proprio della legittimità della decisione.

(…)." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno integrativo a favore dei figli __________ e __________.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo),

a) per il figlio, se cumulativamente:

  b) ha la custodia del figlio;

  c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L’art. 27 LAF prevede altresì che

"  1   L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

      dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

      inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a

                                         fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.4.   La decisione impugnata è stata emanata il 6 dicembre 2001 e si riferisce al periodo a partire dal 1° ottobre 2001, per cui a tale provvedimento vanno applicati i nuovi limiti adeguati dal 1° gennaio 2001.

                                         Il fabbisogno vitale della famiglia di __________, formata dalla madre, dal padre __________ e da due figli gemelli, è pari a fr. 39'020.-- come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.; RDAT II-2001 N. 22).

                                         La pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 550.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 960.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Visto che la somma complessiva di fr. 7'560.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr. doc. _).

                               2.5.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Nell'atto di ricorso l'assicurata ha asserito che, avendo avuto due gemelli, non può più lavorare, che dal 16 dicembre 2001 non viene più retribuita e che la sua famiglia ha fr. 35'000.-- di debiti a cui far fronte (cfr. consid. 1.2.).

                                         Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

                                         La Cassa, nella decisione impugnata, a titolo di reddito da attività dipendente ha computato soltanto il guadagno percepito dal convivente dell'assicurata, _________.

                                         Tuttavia la ricorrente ha allegato di non essere più stata retribuita dal 16 dicembre 2001 (cfr. consid. 1.2.).

                                         Al reddito del padre di ________ e _______ si dovrebbero conseguentemente aggiungere, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, le entrate dell'insorgente.

                                         Questa Corte può tuttavia esimersi dall'accertare a quanto ammontavano precisamente le indennità perdita di guadagno percepite da _________ fino al 16 dicembre 2001, visto che la domanda relativa all'assegno integrativo deve in ogni caso, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9.), essere respinta. Infatti i redditi determinanti, anche per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2001, sono comunque più elevati delle spese riconosciute, indipendentemente dal computo della retribuzione versata all'assicurata.

                                         Dagli atti di causa risulta che __________, dipendente delle __________ e, nel 2000 ha guadagnato al netto degli oneri sociali fr. 54'370.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Questo ammontare corrisponde del resto a quanto conteggiato dall'amministrazione nel provvedimento contestato del 6 dicembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         La Cassa, l'11 gennaio 2002, prima dell'inoltro della risposta di causa, ha però richiesto alla ricorrente di produrre i certificati di salario relativi al 2001 per valutare se eventualmente fosse stato possibile, nel caso di una forte riduzione del salario del convivente rispetto al 2000, erogarle un assegno integrativo (cfr. doc. _; consid. 1.4.). L'insorgente, nonostante sia stata sollecitata (cfr. doc. _), è rimasta silente.

                                         Essa ha così violato il dovere di collaborare delle parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre 2001 nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In questo contesto occorre infatti ricordare che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).

                                         Il TCA deve dunque ritenere che i redditi della famiglia di __________ nel 2001 non hanno subito alcuna diminuzione rispetto al 2000 e che pertanto nel caso di specie non trova aplicazione l'art. 23 cpv. 4 OPC che stabilisce che se un assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede la prestazione i suoi redditi determinanti sono notevolmente inferiori a quelli dell'anno precedente, occorre fondarsi sui nuovi redditi convertiti su base annua.

                                         Di conseguenza a ragione la Cassa ha considerato che l'importo di fr. 54'370.--, corrispondente al reddito da attività dipendente percepito nel 2000, debba essere computato nel calcolo relativo all'assegno integrativo a partire dal 1° ottobre 2001.

                               2.7.   Per quanto attiene al debito di fr. 35'000.--, va rilevato che dagli atti si evince che _________ ha contratto un mutuo bancario di fr. 33'400.-- al 13.90% di interessi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Al riguardo il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).

                                         Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione del debito non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.

                                         La Cassa ha comunque indicato nel conteggio della sostanza l'importo di fr. 33'400.-- a titolo di debiti (cfr. doc. _).

                                         Gli ammortamenti poi non possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.

                                         Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge, a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC).

                               2.8.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo (cfr. consid. 2.5.).

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa, nel calcolo relativo all'assegno integrativo, ha computato un premio netto di fr. 4'211.--.

                                         Il premio di base nel 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 6'882.-- annui (fr. 249.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 205.50 premio mensile per il convivente, fr. 59.50 per ciascuno dei due figli, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi annui erano pari a fr. 1'957.20 per l'assicurata e a fr. 714.-- per il figlio _________ corrispondenti al suo premio lordo (fr. 59.50 x 12 mesi; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Va osservato che a __________, in applicazione degli art. 35-38 LCAMal, non è stato riconosciuto il sussidio dell'assicurazione contro le malattie.

                                         L'art. 44 LCAMal prevede, comunque, che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrispondeva per il 2001 a fr. fr. 800.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001). Globalmente quindi i sussidi erano di fr. 2'671.20 (fr. 1'957.20 + fr. 714.--).

                                         In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 4'211.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                               2.9.   Alla luce di quanto esposto, questa Corte deve concludere che il calcolo relativo all'assegno integrativo effettuato dall'amministrazione non presta il fianco a critiche.

                                         Visto che i redditi determinanti di fr. 58'762.--, comprensivi del reddito da attività dipendente percepito da _________ nel 2000 pari a fr. 54'370.-- (cfr. consid. 2.6.) e degli assegni di base per i due figli, sono più elevati delle spese riconosciute di fr. 50'791.-- (cfr. consid. 2.4.; 2.8.), la decisione del 6 dicembre 2001, con la quale la Cassa ha rifiutato all'assicurata l'erogazione dell'assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2001, non può pertanto che essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 39.2002.3 — Swissrulings