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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 39.2002.28

26 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,291 mots·~36 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00028   rs/sc

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 22 febbraio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 12 agosto 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ e __________, un assegno integrativo di fr. 1'291.-- mensili con effetto dal 1° aprile 1998 (cfr. doc. _).

                                         L'importo dell'assegno è stata aumentato a fr. 1'305.--mensili a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _).

                                         Dal 1° gennaio 2001 l'assegno è poi stato quantificato in fr. 1'342.-- mensili (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con decisione 29 novembre 2001 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 7'403.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2001. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

"  con decisione del 12 agosto 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'291.-- a decorrere dal 1. aprile 1998.

Sulla richiesta per assegni di famiglia del 21 aprile 1998 ci aveva dichiarato di essere persona senza attività lucrativa e il marito indipendente.

In data 5 maggio 2001 ci chiede il riesame dell'assegno per la modifica della sua situazione familiare e ci trasmette copia della sentenza di divorzio del 20 aprile 2001.

Abbiamo inoltre rilevato che ha iniziato un'attività lucrativa presso l'__________ il 21 agosto 1998 per uno o due week-end al mese e che vive separata dal marito dal 1. maggio 2000.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'403.-come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.09.1998 al 31.12.1998/03 mesi  a    fr.   1'291.--  fr.      3'873.-dal 01.01.1999 al 31.12.2000/24 mesi  a    fr.   1'305.--  fr.   31'320.-dal 01.01.2001 al 31.05.2001/05 mesi  a    fr.   1'342.--  fr.      6'710.--     fr.   41'903.--

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.09.1998 al 31.12.1998/03 mesi  a    fr.   1'209.--  fr.      3'627.-dal 01.01.1999 al 31.12.1999/12 mesi  a    fr.   1'201.--  fr.   14'412.-dal 01.01.2000 al 30.04.2000/04 mesi  a    fr.      712.--  fr.      2'848.-dal 01.05.2000 al 30.06.2000/02 mesi  a    fr.   1'191.--  fr.      2'382.-dal 01.07.2000 al 31.12.2000/06 mesi  a    fr.      806.--  fr.      4'836.-dal 01.01.2001 al 31.05.2001/05 mesi  a    fr.   1'279.--  fr.      6'395.--     fr.   34'500.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                                     fr.     7'403.--

                                                                                                                                =========

(…)" (Doc. _)

                               1.3.   In data 10 dicembre 2001 l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la sua buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _).

                                         Con decisione 22 febbraio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempe­stivamente l'inizio dell'attività lucrativa presso l'__________ e la separazione dal marito avvenuta il 1. maggio 2000.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale si è così espressa:

"  In seguito alla vostra decisione del 22 febbraio 2002 ho ricontrollato le mie entrate ed uscite confrontandole con il Vostro conteggio mandatomi qualche giorno più tardi.

Posso confermare che i Vostri calcoli sono corretti e riconosco il mio errore nel non avervi annunciato tempestivamente l'inizio della mia attività lucrativa.

Vi pregherei però di prendere in considerazione il motivo per cui i miei doveri nei Vostri confronti in quel frangente non rappresentavano una questione categorica: Innanzi tutto un ostacolo allora a me non indifferente lo rappresentava la lingua italiana. Al contrario di oggi allora non conoscevo nessuno che potessi consultare e chiedere aiuto nello stendere lettere come queste, ecc.

A tutto questo si aggiunsero i problemi con mio marito, problemi che non mi permettevano nemmeno di affrontare con lui le questioni finanziarie i quali ci portarono poi al divorzio. In una situazione del genere ero sommersa da problemi ben più urgenti che l'obbligo d'informarVi, ma non ho agito in mala fede.

Mi permetto inoltre di elencarvi le spese che in quel periodo dovetti affrontare.

Al domicilio precedente a quello attuale, tra le nostre comodità domestiche non era nemmeno possibile contare la corrente elettrica. Quando, poi nel '98 ci trasferimmo a __________ le nostre entrate servirono appunto per acquistare gli elettrodomestici basilari, mobilia compresa (letti, armadi, tavoli).

Proprio a causa del divorzio, per evidenti necessità pratiche, fui costretta ad acquistare una macchina. Questo voleva dire, non solo comperare un'automobile, ma pure prendere le lezioni di guida per la patente.

In quel periodo i docenti di mio figlio __________ mi avvertirono che aveva dei problemi a scuola e mi consigliarono che sarebbe stato meglio cercare aiuto presso uno specialista. Per mia decisione e a mie spese ho portato __________ da un medico terapeuta.

Solo ora capisco perché le entrate del mio nuovo lavoro non rappresentavano una fonte in più, perché dopo tutto non restava nulla.

Nel caso che, anche dopo aver considerato i miei motivi, questi non riescano a rappresentare la mia "buona fede". Vi pregherei almeno di suddividere l'importo in rate poiché devo saldare alcuni debiti in ambito famigliare e pagare le spese dentarie per mio figlio ________ (vedi allegati)." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 28 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  Dagli atti all'incarto sono evidenziabili i seguenti punti;

a)   con decisione del 12 agosto 1998 la ricorrente era stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'291.- mensili (= massimo erogabile) a contare dal 1. aprile 1998;

b)   la determinazione di questo assegno era stata fatta tenendo conto di una famiglia biparentale con due figli: allora risultava che la ricorrente non svolgeva attività lucrativa mentre il marito aveva un reddito da attività indipendente di fr. 26'000.- all'anno;

c)   sulla decisione notificata il 12 agosto 1998 è esplicitamente ricordato l'obbligo di comunicare ogni cambiamento della situazione personale ed economica.

In data 9 maggio 2001 è pervenuta alla Cassa una richiesta di riesame dell'assegno integrativo a seguito di divorzio. Successivamente è stato rilevato che l'assicurata viveva separata dal marito già dal 1. maggio 2000 e che dal 21 agosto 1998 aveva iniziato un'attività lucrativa. La rettifica dei calcoli relativa al diritto all'assegno integrativo hanno in seguito provocato l'ordine di restituzione di fr. 7'403.-, notificato in data 29 novembre 2001.

Da quanto precede vi è la riconferma che la ricorrente ha commesso una grave negligenza per non aver, prima, comunicato la ripresa lavorativa e, poi, la separazione dal marito con successivo divorzio.

Tale negligenza è tale da non consentire il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)

                               1.6.   L'assicurata, il 7 aprile 2002, ha inviato una lettera al TCA in cui motiva il fatto di aver dimenticato di annunciare i cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale ed economica, facendo riferimento a dei problemi di salute di cui soffre e che aveva già menzionato in uno scritto alla Cassa del 13 giugno 2001 (cfr. doc. _).

                               1.7.   Il 23 ottobre 2002 le parti sono state sentite in udienza dal giudice delegato.

                                         Dal verbale allestito in occasione dell'udienza emerge che:

"  L'assicurata afferma di non aver annunciato alla Cassa quanto le si contesta perché in quel periodo aveva troppi problemi. Il giudice delegato ricorda all'assicurata che l'amministrazione le contesta di non aver tempestivamente annunciato la ripresa di una attività lavorativa e di essersi separata dal marito. Sul primo punto l'assicurata ammette di averlo annunciato tardivamente. Riguardo alla separazione l'assicurata afferma di averlo annunciato telefonicamente alla Cassa parlando con un signore il quale mi disse che non dovevo annunciarlo per telefono ma dovevo mandare i fogli quando era avvenuta la separazione. Riguardo al periodo posso dire che era il momento in cui ci siamo annunciati all'ufficio coppia e famiglia di __________. L'assicurata precisa di avere mandato questi documenti alla Cassa assegni di famiglia nella primavera 2000. Il signor __________ precisa che l'assicurata ha annunciato questo aspetto soltanto il 5 maggio 2001 (cfr. doc. _). Il signor __________ precisa che in realtà il calcolo va modificato fino al momento della separazione.

Il giudice delegato sottolinea che la Cassa contesta all'assicurata di non aver annunciato la separazione dal marito avvenuta nel mese di aprile del 2000. L'assicurata precisa che effettivamente a Pasqua di quell'anno il marito se n'è andato. Rispondendo al giudice delegato l'assicurata conferma di non aver annunciato questa circostanza alla Cassa perché sperava che il marito ritornava. L'assicurata afferma di aver aspettato 2 o 3 mesi e di essere andata presso l'ufficio coppia e famiglia di __________ e lì gli è stato detto che il marito doveva gli alimenti per i figli. Il marito è stato convocato e grazie a loro ha versato almeno gli alimenti. La signora di quell'ufficio le avrebbe praticamente detto che dal marito era difficile ottenere qualcosa e che avrebbe potuto andare avanti con gli assegni e il suo lavoro. La signora afferma di aver telefonicamente parlato con un funzionario della Cassa, al momento in cui ha deciso di separarsi dal marito, il quale le avrebbe detto di attendere a mandare i documenti al momento del divorzio.

Il signor __________ precisa che è impossibile che i suoi collaboratori se fossero stati tempestivamente informati su un aspetto così importante come quello della separazione non avrebbero agito immediatamente limitandosi a dire all'assicurata che la situazione sarebbe cambiata solo quando avrebbero ricevuto la documentazione. Il giudice delegato chiede al signor __________i se vi è la prassi di annotare le telefonate. La risposta è sì, in questo caso non vi è nessuna annotazione. Il giudice delegato segnala al signor __________ che non vi è nessuna annotazione neppure riguardo ad una telefonata immediatamente prima dello scritto dell'assicurata del 5 maggio 2001

(cfr. doc. _).

Riguardo questa questione il signor ___________ precisa che la prassi della Cassa in caso di separazione tempestivamente annunciata è la seguente:

facciamo firmare all'assicurato un documento che noi chiamiamo "alimentina" che informa all'assicurata che stiamo erogando una prestazione senza il computo del contributo alimentare che una volta definito dovrà essere riversato alla Cassa.

Segnalo che annunciare una separazione è estremamente importante perché si modifica il calcolo (da famiglia biparentale a monoparentale, diversi limiti di reddito, sostituzione del reddito del marito con gli alimenti da lui dovuti).

Il giudice delegato chiede all'assicurata se è vero che ha ripreso un'attività lavorativa nel 1998. La risposta è sì che lavora con dei bambini con problemi fisici e mentali e di lavorare tuttora.

L'assicurata precisa che non sapeva che bisognava annunciarli visto  che lavorava solo un weekend o 2 al mese, era inoltre il marito che si occupava delle pratiche per cui non ha letto i formulari e inoltre non parlava bene italiano.

Il giudice delegato chiede al signor __________  indicazioni circa la disponibilità della Cassa a venire incontro all'assicurata (pagamento rateale) qualora il tribunale dovesse confermare l'obbligo di restituzione. Il signor ___________ dichiara sin d'ora la disponibilità della Cassa ad andare incontro all'assicurata affinché possa restituire l'importo in modo graduale. Egli sottolinea semplicemente che l'importo deve essere restituito entro 3 anni. L'assicurata sottolinea di essere sempre al verde e di non essere in grado di restituire l'importo. Il signor ____________ precisa che in casi come questi la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno usando i criteri dell'UEF se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. In caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile.

Alle ore 10.45 il giudice delegato dichiara chiusa l'udienza, il tribunale emetterà la propria decisione." (Doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 7'403.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2001.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.2.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.3.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 RegLAF:

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.).

                               2.6.   Nel caso in esame, a giusto titolo, __________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         Dagli atti di causa risulta infatti che l'assicurata, dal mese di agosto 1998, ha iniziato a lavorare, quale assistente, presso l'_____________ (Lucerna), per uno o due weekends al mese con uno stipendio annuo, al netto dei contributi sociali e delle spese di trasferta, di fr. 11'529.-- sia per il 1998, che per il 1999. Per il 2000 il guadagno annuo netto è poi aumentato a fr. 17'003.-- (cfr. doc. _).

                                         Inoltre la ricorrente dalla fine del mese di aprile 2000 ha vissuto, con i due figli, separata di fatto dal marito (cfr. consid. 1.7.; doc. _). Il 20 aprile 2001 Il Pretore della giurisdizione di _________ ha pronunciato il divorzio tra ________ e ________ (cfr. doc. _).

                                         E' pacifico pertanto, da un lato, che le entrate annue della famiglia _________ dal mese di settembre, quando essa ha ricevuto il primo salario (cfr. doc. _), erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale si era basata soltanto su quanto percepito dal coniuge dell'insorgente esercitando un'attività indipendente (ovvero fr. 26'000.--).

                                         Dall'altro lato che la famiglia di __________, dalla fine del mese di aprile 2000, non era più biparentale, bensì monoparentale con due figli.

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzati dei cambiamenti importanti della composizione della famiglia _________ e del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.4.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto tenendo conto, fino al mese di aprile 2000, soltanto del nuovo reddito più elevato e dal 1° maggio 2000 anche di una famiglia monoparentale con due figli.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli _________ e _________. Essi vanno così restituiti.

                                         Del resto la ricorrente medesima ha affermato che i nuovi calcoli sono corretti (cfr. consid. 1.4.).

                               2.7.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.9.   Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente l'inizio della sua attività lavorativa nel mese di agosto 1998 e la separazione di fatto dal marito avvenuta alla fine del mese di aprile 2000 che ha poi condotto al divorzio, pronunciato il 20 aprile 2001 (cfr. doc. _).

                                         Quest'ultima circostanza, essendo stata comunicata all'amministrazione dall'assicurata con scritto 5 maggio 2001, nel quale chiedeva di procedere al nuovo calcolo degli assegni integrativi (cfr. doc. _), ha permesso di avviare il riesame delle prestazioni erogatele.

                                         Tali informazioni avrebbero permesso di procedere in un primo tempo all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova condizione economica e in un secondo tempo alla mutata situazione familiare.

                                         L'interessata, dal canto suo, nell'atto ricorsuale ha riconosciuto di essere incorsa in un errore, non annunciando tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa, tuttavia essa sostiene che un ostacolo non indifferente era causato dalle difficoltà di comprensione della lingua italiana. Inoltre essa ha asserito di aver avuto problemi più urgenti con il marito che hanno poi portato al divorzio e che, dovendo sostenere diverse spese supplementari, delle nuove entrate non le restava nulla (cfr. consid. 1.4.).

                                         Nel suo scritto del 7 aprile 2002 al TCA, che riprende quanto aveva già comunicato alla Cassa il 13 giugno 2001 (cfr. doc. _), l'assicurata ha inoltre precisato di aver dimenticato di annunciare i cambiamenti intervenuti nella sua situazione finanziaria e personale, a causa di problemi di salute, a seguito dei quali ha anche iniziato una terapia (cfr. consid. 1.6.).

                                         In occasione dell'udienza del 23 ottobre 2002 la ricorrente ha poi puntualizzato che, nel periodo in cui si è recata all'Ufficio coppia e famiglia di _________, avrebbe annunciato telefonicamente a un funzionario della Cassa l'avvenuta separazione di fatto dal marito. Il funzionario le avrebbe risposto che non era necessario informare per telefono, bensì avrebbe dovuto inviare l'intera documentazione al momento del divorzio (cfr. consid. 1.7.). Pure questa giustificazione era già stata menzionata nella lettera del 13 giugno 2001 trasmessa alla Cassa (cfr. doc. _).

                             2.10.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nell'evenienza concreta va rilevato che con la decisione 12 agosto 1998 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli _______ e _______, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)

                                         Pertanto l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno integrativo a favore dei figli, avrebbe dovuto leggerla accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.

                                         Sul formulario è peraltro chiaramente indicato che devono essere comunicati sia l'inizio di un'attività lucrativa, che la separazione.

                                         Per quanto attiene al fatto che l'insorgente sia di origine svizzero-tedesca (cfr. doc. _) e che quindi, essendo di lingua madre tedesca, abbia avuto delle difficoltà di comprensione della lingua italiana, va segnalato che essa risiede in Ticino dal 1° novembre 1994, proveniente dal canton Berna (cfr. doc. _). Quando la ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di agosto 1998, viveva da circa 4 anni nel nostro Cantone. Inoltre emerge dagli atti che essa ha allegato alla domanda di assegni di famiglia del mese di aprile 1998 una serie di documenti fra i quali un conteggio dell'assicurazione contro la disoccupazione con una nota manoscritta in italiano nella quale spiega in modo comprensibile la situazione sua e di suo marito (cfr. doc. _).

                                         Al momento della separazione di fatto poi erano trascorsi quasi 6 anni da quando l'assicurata si era stabilita in Ticino.

                                         Secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

                                         Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378 e sentenze ivi menzionate).

                                         Tutto ben considerato, dunque, occorre concludere che le nozioni della lingua italiana di _________ erano tali da permetterle di comprendere quanto enunciato sulla decisione della Cassa in merito all'obbligo di informare.

                                         Ciò è comprovato dalla circostanza che l'assicurata mai ha asserito che qualcuno ha compilato i formulari relativi alla richiesta degli assegni del 1997 - domanda rifiutata in quanto l'assicurata e il marito non risiedevano in Ticino da 3 anni - e a quella del 1998 (cfr. doc. _) al posto suo e che essa si è limitata a firmarli. Pertanto le sue conoscenze della lingua italiana non possono considerarsi così scarse, da impedirle di capire un chiaro, semplice e univoco avviso.

                                         Per di più, nella denegata ipotesi in cui il senso preciso dell'avvertimento indicato sulla decisione 12 agosto 1998 non le fosse stato chiaro, avrebbe dovuto interpellare la Cassa, o perlomeno l'agenzia AVS del suo domicilio, al fine di ottenere delle delucidazioni in merito.

                             2.11.   Va, pure, osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

                                         Nella fattispecie l'aumento mensile di reddito con l'inizio dell'attività lavorativa dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.6.).   

                                         Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e realizzare che il calcolo dell'assegno andava rivisto; l'aumento del reddito disponibile, infatti, può e deve essere notato e compreso, indipendentemente da eventuali problemi di lingua.

                             2.12.   Per quanto concerne le argomentazioni dell'assicurata relative al suo stato di salute (cfr. consid. 1.6.; 2.10; doc. _), va osservato che il TCA con sentenza del 12 gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite a torto. E' infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente datore di lavoro.

                                          In particolare questa Corte ha rilevato:

"  (…)

Nel caso di specie, l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici (problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni, dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata di cancro (Doc. _). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. _).Malgrado i problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a sé stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece, un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p. 210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa, la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio 1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)

                                         Nel caso in esame la ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico attestante i disturbi menzionati (circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                                         Il TCA d'altro canto può esimersi dall'esperire ulteriori accertamenti al riguardo, visto che in ogni caso gli asseriti problemi di salute dell'insorgente sono ininfluenti ai fini del presente giudizio.

                                         La presente vertenza si differenzia infatti dalla fattispecie decisa dal TCA il 12 gennaio 1995, poiché, nonostante entrambi i ricorrenti pur essendo afflitti da problemi di salute, esercitassero un'attività lavorativa, _________ ha iniziato nel mese di agosto 1998 una nuova attività lavorativa presso l'_____________ che richiede, comportando il contatto diretto con dei minori, un'attenzione particolare e che non implica certamente mansioni elementari e ripetitive.

                                         La patologia indicata dalla ricorrente non era quindi di una gravità tale da impedirle di esercitare una professione così delicata come la cura di bambini con problemi fisici e mentali (cfr. consid. 1.7.).

                                         Di conseguenza lo stato di salute dell'assicurata, benché le abbia indubbiamente provocato delle gravi sofferenze e dei seri disagi, non era tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi obblighi di assicurata e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.

                                         A comprova di ciò va del resto segnalato che nel mese di luglio 1997 l'insorgente ha inoltrato alla Cassa la prima domanda di assegni familiari e nel mese di aprile 1998 ha compilato per la seconda volta il formulario relativo alla richiesta di assegni (cfr. doc. _). A tali richieste ha sempre allegato la necessaria documentazione (cfr. doc. _ segg.; doc. _ segg.).

                             2.13.   L'assicurata ha pure asserito di aver comunicato la separazione di fatto dal marito telefonicamente a un funzionario della Cassa, il quale le avrebbe risposto di attendere di avere i documenti relativi al divorzio (cfr. consid. 1.7., 2.9.; doc. _).

                                         In occasione dell'udienza del 23 ottobre 2002 dinanzi al Giudice delegato (cfr. consid. 1.7.), ___________, funzionario della Cassa, ha affermato che è impossibile che i suoi collaboratori, nel caso in cui siano stati realmente informati su un aspetto così importante, non abbiano agito immediatamente, ma si siano limitati a spiegare all'assicurata che la situazione sarebbe cambiata solo dopo aver ricevuto la documentazione relativa al divorzio.

                                         Egli ha pure puntualizzato, rispondendo a una precisa domanda postagli dal Giudice delegato, che presso la Cassa vige la prassi di annotare ogni telefonata, ma che nel caso di specie agli atti non risulta nessuna annotazione concernente un colloquio telefonico in merito alla separazione.

                                         Il giudice delegato ha peraltro segnalato che non vi è nessuna nota neppure riguardo ad una telefonata immediatamente prima dello scritto della ricorrente del 5 maggio 2001, con il quale essa ha comunicato che il divorzio era stato pronunciato (cfr. doc. _).

                                         __________ ha inoltre aggiunto che la Cassa, qualora una separazione sia annunciata tempestivamente, di regola sottopone all'assicurato un documento chiamato "alimentina" da firmare, che lo informa che l'amministrazione eroga una prestazione senza il computo del contributo alimentare. Una volta definiti gli alimenti, gli assegni di famiglia ricevuti in esubero dovranno essere riversati alla Cassa.

                                         Nel caso concreto dunque, mancando agli atti una qualsiasi traccia sia della telefonata che sarebbe intercorsa tra l'assicurata e la Cassa, sia del menzionato documento "alimentina", quanto allegato dalla ricorrente, la quale peraltro non ha nemmeno indicato le generalità della persona con la quale avrebbe parlato, non è suffragato da elementi probatori convincenti secondo l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.10.).

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che non sia stato dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente l'amministrazione della sua separazione dal marito (per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 7 maggio 2001 nella causa F., 39.2000.89; STCA del 19 giugno 2001 nella causa A.P., 39.2000.78).

                             2.14.   La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente né l'inizio della sua attività lucrativa a partire dal mese di agosto 1998, né la separazione di fatto dal marito avvenuta alla fine del mese di maggio 2000, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

                                         Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 22 febbraio 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.

                             2.15.   A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata nel suo atto di ricorso ha postulato, nel caso in cui non potesse essere riconosciuta la sua buona fede, di suddividere l'importo da restituire in rate, poiché deve pure saldare altri debiti e far fronte al pagamento di ulteriori spese (cfr. consid. 1.4.).

                                         Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

                                         Tuttavia va rilevato che in sede di udienza, il 23 ottobre 2002, __________, per conto della Cassa, ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione ad andare incontro all'assicurata affinché possa restituire l'importo in maniera graduale, sottolineando però che l'ammontare deve essere restituito entro 3 anni.

                                         La Cassa ha inoltre precisato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. consid. 1.7.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 39.2002.28 — Swissrulings