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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 39.2002.19

10 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,846 mots·~19 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00019-20   ZA/DC/sc

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2002 di

__________, 

contro  

le decisioni del 18 febbraio 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni 18 febbraio 2002, con effetto dal 1° dicembre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore della figlia __________ (25 maggio 1999) e di un assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 20 febbraio 2002 l'interessata ha impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due assegni. Essa si è così espressa:

"  (…)

1. Mi è stato accreditato un reddito di attività dipendente di Frs. 49'772.-- annui quando invece, come comunicato nella mia richiesta iniziale, non svolgo alcuna attività lucrativa.

2. L'importo accreditatomi è il reddito che percepisce il Signor __________ con il quale convivo.

3. Non essendo sposati la custodia effettiva della bambina è affidata alla sottoscritta.

4. Faccio presente che per l'ufficio tassazione il Signor __________ e la sottoscritta veniamo considerati separatamente con due tassazioni distinte in quanto non coniugati.

Vi prego pertanto di voler riesaminare la mia pratica e usando gli stessi parametri dell'ufficio tassazione dal quale vengo considerata come persona non coniugata." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 27 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Nella fattispecie, __________ e __________ abitano con la loro figlia __________ e costituiscono dunque una famiglia.

La legge sugli assegni di famiglia considera tale un'economia domestica quando padre e la madre abitano con il loro o i loro figli indipendentemente dal fatto che siano sposati o no.

Si tratta di una famiglia biparentale e per il calcolo del fabbisogno si deve pertanto tenere in considerazione anche il reddito del padre come correttamente effettuato dalla Cassa." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Nella presente fattispecie è controversa la questione a sapere se __________ e __________ costituiscono un'economia domestica ai sensi della LAF oppure no, e se per questo deve essere ammesso il considerato fabbisogno per coniugi e il cumulo dei redditi operato dalla Cassa.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L’art. 27 LAF prevede altresì che

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                               2.4.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998 unitamente all'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 in vigore dal

                                         1° gennaio 2001 (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000), prevedono che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.--, per i coniugi, almeno 22’920.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'367) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.5.   Ai sensi della LAF, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio, è sufficiente la convivenza per beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia come famiglia biparentale. Inoltre il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa B., 39.2000.72, pubblicata in RDAT II 2001, pag. 83 segg.; STCA del 26 gennaio 2001 nella causa B.P.; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.; STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.).

                                         Dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue:

"  La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi".

Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso.

In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale.

Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:

-   l'AI non può superare il limite legale di reddito del/dei figli per il/i

quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante;

-   l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33 cpv. 2 lett. c).

Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi.

Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente  e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10).

Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere  - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?

In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato.

Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.

11.3 Il concetto di "genitore"

Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante.

Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.

Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione.

Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra.

Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere.

Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.

Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.

Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)".

                                         La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui

"  È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico."

                                         Va ancora ricordato che dal profilo del diritto civile per differenziare il concubinato da altre forme di relazione interpersonale è essenziale il presupposto della convivenza (cfr. Frank/Girsberger/Vogt u.a., Die eheähnliche Gemeinschaft [Konkubinat] im schweizerischen Recht, Zürich 1984, 30; SJZ 1997 nr. 20, pag. 40). Comunque "convivenza e "concubinato" non si identificano già per il fatto che una coabitazione (o convivenza) non presuppone una comunità di vita, tanto meno durevole o di carattere esclusivo, né denota elementi di comunione spirituale, materiale o economica, com'è invece il caso del concubinato (cfr. DTF 118 II 235; I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 nella causa G.B. c. A.F.).

                                         Per determinare se è data la comunione domestica di due persone, delle temporanee separazioni per motivi professionali o per altre cause sono ininfluenti, finché dalla volontà e dal comportamento delle parti si denota che esiste una conduzione comune della vita nella forma di un rapporto duraturo a due. Trascorrere semplicemente il tempo libero insieme, effettuare viaggi di vacanza o visitarsi vicendevolmente non è tuttavia sufficiente. Avere un'economia domestica comune significa pure, in linea di principio, gestire insieme una cassa comune ("wirtschaften aus einem Topf", cfr. SJZ 1997 Nr. 20 pag. 400).

                               2.6.   Nell'evenienza concreta __________ a convive con __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Da tale convivenza, il 25 maggio 1999 è nata la loro figlia __________.

                                         Tale relazione perdura tutt'oggi.

                                         Dalla nascita della figlia, come precisato dalla Cassa, il calcolo dell'assegno va quindi calcolato in base al fabbisogno per "coniugi".

                                         Il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre convivente e dalla figlia, è dunque pari a

                                         fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa.

                                         La pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'240.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 14'880.--, a cui si aggiungono fr. 1'320.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Visto che la somma complessiva di fr. 16'200.-- supera il massimo riconosciuto dalla legge, la Cassa ha giustamente computato solo l'importo di fr. 15'000.--.

                               2.7.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.8.   Nella fattispecie, l'assicurata non svolge nessuna attività lucrativa, mentre il convivente ha un reddito netto annuale di fr. 49'772.-- (50'249.60-477= 49'772.60 , cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'amministrazione ha computato quali spese professionali unicamente fr. 477.--, che non sono state contestate dall'assicurata (cfr. doc. _). Del resto la ricorrente non ha documentato le spese di cui al doc. _ degli atti dell'amministrazione. Il TCA quindi non esaminerà se tali pretese erano legittime o meno, in quanto non provate.

                               2.9.   Anche per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'462.-- annui (fr. 236.80 premio mensile per l'assicurata, fr. 226.-premio per il marito; fr. 75.70.-- mensili per la figlia __________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi ammontano a fr. 2'520-- per l'assicurata e a fr. 655.80 per __________.

                                         Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 3'175.80.

                                         In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 3'286.20, come stabilito dalla Cassa.

                             2.10.   Per quanto concerne gli assegni di base, va ribadito che giusta l'art. 8 LAF essi sono attribuiti ai salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto al salario, per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

                                         L'importo dell'assegno è di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).

                                         La Cassa ha dunque correttamente computato la somma di fr. 2'196.-- a titolo di assegni di base per la figlia __________, che secondo la legge deve essere computato nei redditi (cfr. consid. 2.2).

                                         In conclusione visto che il reddito complessivo di fr. 52'011.-- (cfr. doc. _) è più elevato rispetto al fabbisogno (fr. 49'257.--), il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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