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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2002 39.2001.77

30 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,102 mots·~41 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00077   rs/cd

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 22 novembre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 27 maggio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 377.-- a favore della figlia __________ (24.12.1998), con effetto dal 1° febbraio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 448.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 22 novembre 2001 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 7'083.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 luglio 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 27 maggio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un

assegno integrativo mensile di fr. 377.- a decorrere dal 1. febbraio 1999, in seguito aumentato a fr. 448.-.

Sulla richiesta per assegni di famiglia del 15 febbraio 1999 ha notificato che suo marito era al beneficio dell'indennità giornaliera disoccupazione (TQ 07.12.1998 - 06.12.200 / IG 151.15).

In data 26 giugno 2001 le trasmettiamo il formulario per la "Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" che ci viene ritornato nel corso del mese di luglio 2001. Dallo stesso rileviamo che suo marito dal 18.11.1999 ha iniziato un'attività lucrativa c/o Albergo ____________ con un salario netto annuo di fr. 41'927.­- per l'anno 2000 e

fr. 45'517.- per l'anno 2001.

L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 01.12.2000 (recte: 01.01.2000) al 31.07.2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'660.- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.2000 al 31.12.2000       12 mesi a fr.   377.-  fr. 4'524.­dal 01.01.2001 al 31.07.2001        07 mesi a fr.  448.-  fr. 3'136.­-

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.01.2000 al 31.07.2001       19 mesi a fr.            0.-    fr.        0.­-

Totale assegno integrativo a nostro favore                            fr. 7'660.­-"

(cfr. doc. _)

                               1.3.   In data 29 novembre 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  come già scritto alla Signora __________ ero convinta che

avremmo ricevuto gli assegni di prima infanzia finchè la bambina __________ non avesse compiuto l'età dei tre anni, cioè il 24 dicembre 2001.

Mi dispiace di aver fatto lo sbaglio di non annunciare l'inizio dell'attività di mio marito.

Il guadagno netto di mio marito al mese sono di Fr. 3'510.mensili

ca. 300.- Fr. in più di quando era in disoccupazione.

Dovendo fare il tragitto __________ - __________ quattro volte al giorno abbiamo acquistato un auto Diesel al costo di Fr. 24'500.- visto che avevamo questo aiuto, cioè che l'assegno integrativo andava direttamente alla banca per coprire un po' la spesa di 500.­- Fr. mensili.

Ora non avendo più questo aiuto e non potendo avere due attività lucrative per il nostro fabbisogno ci resta l'importo di Fr. 400.­-."

(cfr. doc. _)

                               1.4.   Con risposta 9 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono evidenziabili i seguenti punti:

a)     con istanza del 19.02.1999 la famiglia __________ chiedeva di poter beneficiare dell'assegno integrativo e di prima infanzia;

b)     la richiesta fu accolta, limitatamente all'assegno integrativo, il 27.05.1999: il riconoscimento dell'assegno integrativo era giustificato dallo stato di disoccupato del signor __________ e dalla relativa indennità giornaliera di disoccupazione, unica fonte di reddito dell'intero nucleo famigliare;

c)     l'assegno di prima infanzia fu per contro rifiutato in quanto il signor _________ risiedeva nel Cantone Ticino solo dal 27.06.1998 (cfr. decisione del 28.05.1999);

d)     in sede di revisione periodica del diritto all'assegno, avviata d'ufficio dalla Cassa il 26.06.2001, in data 23.07.2001 la Cassa veniva informata che il signor _________ aveva ripreso l'attività lucrativa di cuoco presso l'Albergo ___________ il 18.11.1999;

e)     gli accertamenti economici hanno consentito di stabilire che il reddito netto dell'attività lucrativa era di fr. 41'927.- nel 2000 e di fr. 45'517.- nel 2001 a fronte di un'indennità di disoccupazione attestata a fr. 34'805.- per entrambi gli anni.

Da quanto precede risulta chiaro l'indebito e la relativa notifica dell'ordine di restituzione che ci occupa.

In sede ricorsuale, e dopo aver accertato ulteriori elementi presso il datore di lavoro, la Cassa ha parzialmente modificato i suoi calcoli tenendo conto delle spese di trasporto a carico del signor _________ per recarsi sul posto di lavoro.

Tenuto conto degli orari di lavoro e dei pasti presi sul posto di lavoro (pranzo e cena sono consumati presso l'Albergo __________) sono stati presi in considerazione i costi di trasferimento con mezzi pubblici il mattino e con l'automobile il pomeriggio.

La Cassa, vista la particolare fattispecie, si è pure chiesta se fosse giustificato conteggiare i costi relativi a 4 trasferimenti giornalieri, per di più con l'automobile, quando il signor _________ mangia presso il datore di lavoro ed ha una pausa pomeridiana del lavoro che varia da 3 a 4 ore. La Cassa ha lasciato irrisolto questo interrogativo ed ha optato per il riconoscimento dei costi per l'uso dei trasporti pubblici al mattino e per l'uso dell'automobile al pomeriggio. Sono infatti risultati compatibili con gli orari di lavoro (inizio al mattino alle 09.00 o alle 10.00) l'uso dei trasporti pubblici mentre a causa degli orari di lavoro la sera (termina alle ore 22.00) l'uso dell'automobile si giustifica.

I calcoli hanno determinato redditi del lavoro, sia per il 2000 che per il 2001, maggiori rispetto al fabbisogno totale della famiglia.

L'ordine di restituzione viene pertanto totalmente confermato."

(cfr. doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha richiesto all'amministrazione di trasmettere la risposta del datore di lavoro del marito dell'assicurata al suo accertamento 11 dicembre 2001 (cfr. doc. _). Inoltre ha domandato alla Cassa di indicare:

"  1.-     i vostri dettagliati calcoli relativi alle spese di trasferta che deve

         sostenere il signor __________ per recarsi al posto di lavoro, i quali vi hanno indotto a concludere che comunque il reddito sia per il 2000, che per il 2001 è più elevato delle spese riconosciute della famiglia __________ (cfr. risposta di causa);

2.-    i motivi per i quali nel nuovo conteggio per il 2001, stilato al fine di stabilire l'importo che l'assicurata deve restituire per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2001, avete computato a titolo di premio per l'assicurazione malattie l'importo di fr. 434.--, invece della somma di fr. 4'100.-- che corrisponde al premio netto, dedotti i sussidi, valido dal 1° gennaio 2001." (Doc. _)

                                         L'11 giugno 2002 l'amministrazione ha comunicato:

"  (…)

II calcolo relativo alle spese di trasporto effettuato dalla Cassa è il seguente:

al mattino

può essere utilizzato il mezzo pubblico

(3 zone "Abbonamento Arcobaleno")

per un importo annuo di                                             fr.     774.­al pomeriggio

dato che gli orari di lavoro con quelli dei mezzi

pubblici non coincidono, deve utilizzare il mezzo

privato: 18,9 km x 2 x 220 (giorni) x 0.60 cts/km         fr.  4'989.60

Totale deduzione spese per il conseguimento

del reddito                                                                                     fr.   5'763.60

Per quanto concerne il calcolo relativo al contributo assicurazione malattia, lo stesso è stato determinato tenendo in considerazione gli ultimi conteggi inviati dall'assicurata (anno 1999). II calcolo è così composto:

Premio LAMAL annuo 1999

./. sussidio

premio netto

__________

fr. 199.80

x 12 mesi =

2'397.60

fr. 2'130.-fr. 267.60

__________

fr. 141.-x 12 mesi =

1'692.-fr. 1'692.-fr.     0.--

__________

fr.   59.50

x 12 mesi =

   714.-fr.    548.-fr. 166.--

Contributo assicurazione malattia 1999

                          fr. 433.60

Procedendo nel senso da voi desiderato (con i dati 2001), il calcolo del contributo assicurazione malattia si presenta nel modo seguente:

Premio LAMAL annuo 2001

./. sussidio

premio netto

__________

fr. 218.20

x 12 mesi =

2'618.40

fr.   370.85

fr. 2'247.55

__________

fr. 137.50

x 12 mesi =

1'650.-fr.   370.85

fr. 1'279.15   

__________

fr.   59.50

x 12 mesi =

   714.-fr.   141.70

fr.    572.30

Contributo assicurazione malattia 2001

                          fr. 4'099.--

Da quanto precede si può constatare che l'ordine di restituzione contestato dall'assicurata può essere rettificato tenendo conto del costo effettivo del premio cassa malati per gli anni 2000 e 2001.

II nuovo importo dell'ordine di restituzione tiene altresì conto del nuovo reddito dell'attività lucrativa e delle spese per il suo conseguimento: esso ammonta a fr. 5'763.-, come dal seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.2000 al 31.12.2000         12 mesi a fr. 377.--        fr. 4'524.-­

dal 01.01.2001 al 31.07.2001         07 mesi a fr. 448.--        fr. 3'136.-­

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.01.2000 al 31.12.2000         12 mesi a fr.     28.--     fr.         336.-­

dal 01.01.2001 al 31.07.2001         07 mesi a fr.    223.-­       fr.       1'561.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                   fr.        5'763.--"

(cfr. doc. _)

                               1.6.   L'assicurata, con scritto 24 giugno 2002, ha rilevato:

"in nostro riferimento al calcolo delle spese di trasporto sarebbe di

1 mese di abbonamento al prezzo di Fr. 93.-- x 12 = 1'116.--.

__________ essendo cuoco e facendo la pausa dalle ore 14.00 alle ore 17.30 il costo per il mezzo privato è di 19 x 4 x 220 (giorni) x 0.60 km = a Fr. 10'032.--." (cfr. doc. _)

                               1.7.   L'11 luglio 2002 la Cassa ha osservato:

"  (…)

La Cassa ha preso nota delle ulteriori osservazioni fattevi dai coniugi __________ e non ha nulla da aggiungere a quanto riferito nella lettera dell'11 giugno 2002.

Aspettiamo quanto deciderà questo Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni." (cfr. doc. _)

                               1.8.   Questa Corte, il 29 luglio 2002, ha nuovamente posto i seguenti quesiti all'amministrazione:

"  1.per quali motivi, nella nuova tabella di calcolo relativa all'anno

      2000 inviataci l'11 giugno 2002, avete conteggiato, a titolo di reddito da attività dipendente, la somma di fr. 39'912.--, allorché il salario complessivo percepito dal marito dell'assicurata nel 2000 corrisponde a fr. 41'927.-- (doc. _) e le spese di trasferta deducibili sono pari a fr. 5'763.60?

2.-  Nella nuova tabella di calcolo concernente il 2000 avete, inoltre, indicato quale premio della cassa malati computabile l'importo di fr. 913.--. Tale ammontare risulta per la prima volta agli atti, per cui vogliate giustificare l'aumento del premio rispetto al 1999." (cfr. doc. _)

                                         Il 6 agosto 2002 la Cassa ha risposto:

"  (…)

a)   il reddito d'attività dipendente del signor __________ per l'anno 2000 è stato calcolato nel seguente modo:

Salario lordo mensile                               fr.      4'100.­--

./. contributi AVS                                       fr.         207.05

./. contributi AD                                         fr.           61.50

./. contributo Cassa pensione                  fr.         131.65

./. contributo ass. infortuni                        fr.           50.95

Salario netto mensile                               fr.        3'648.85

Salario netto annuo (3'648.85 x 12)                                    fr.  43'786.20

+ 13a in base all'art. 12 CCL

(50 % di fr. 3'648.85 + 131.65)                                          fr.     1'890.25

./. spese per il conseguimento del reddito                          fr.     5'763.60

Salario netto computabile                                                    fr.   39'912.85

                                                                                            ==========

b)   il premio dell'assicurazione malattia di fr. 913.-- per l'anno 2000 è stato calcolato in base ai premi LAMAL dichiarati telefonicamente dalla __________ in data 10 giugno 2002 e cioé:

__________          LAMAL 2000 mensile  fr. 160.80

__________          LAMAL 2000 mensile  fr.  227.60

__________          LAMAL 2000 mensile  fr.    68.70

Premio LAMAL totale                              fr.  457.10 x 12 mesi  fr. 5'485.20

./. sussidio annuo per __________                                          fr.  1'792.80

./. sussidio annuo per __________                                          fr.  2'200.--

./. sussidio annuo per __________                                          fr.     580.--

Premio assicurazione malattia computabile                               fr.     912.40"

                                                                                            ==========        

(cfr. doc. _)

                               1.9.   I doc. _ e _ sono stati sottoposti all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

                                         L'interessata è tuttavia rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr. 7'660.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2000 al 31 luglio 2001.

                                         In proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno integrativo erogatole, in quanto non l'ha informata dell'inizio dell'attività dipendente del marito a partire dal mese di novembre 1999 (cfr. consid. 1.2.).

                                         L'assicurata, dal canto suo, ha riconosciuto di aver commesso uno sbaglio non annunciando tempestivamente l'inizio dell'occupazione del coniuge. Essa ha anche asserito che __________ percepisce al netto fr. 300.-- mensili in più rispetto a quanto versatogli dall'assicurazione contro la disoccupazione e che l'assegno integrativo versato direttamente alla banca serviva per far fronte al debito contratto per l'acquisto di un'autovettura necessaria al marito per percorrere quattro volte al giorno il tragitto domicilio - luogo di lavoro. Per il fabbisogno della famiglia disporrebbero, senza l'assegno, unicamente di fr. 400.-- (cfr. consid. 1.3.)

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L'art. 25 LAF prevede inoltre:

"  L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l’art. 44 LAF prevede che:

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF:

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid. 2.2.; 1.2.), sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio della nuova attività lavorativa del marito a partire dal mese di novembre 1999.

                                         La ricorrente ha ammesso di essere incorsa in un errore. Inoltre essa ha allegato che il guadagno netto è più elevato delle indennità giornaliere percepite dall'assicurazione contro la disoccupazione di fr. 300.-- mensili e che deve sostenere il costo di un'autovettura acquistata dal coniuge per recarsi al posto di lavoro (cfr. consid. 2.2.; 1.3.).

                                         A tale proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.4.).

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che effettivamente il marito dell'assicurata, nel mese di novembre 1999, ha iniziato a lavorare presso l'Albergo __________ in qualità di cuoco (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         __________ nel mese di novembre 1999 ha percepito

                                         fr. 1'056.-- lordi, e nel mese di dicembre 1999 fr. 2'000.-- lordi (doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Questi importi sono inferiori a quanto computato dalla Cassa a titolo di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione nei precedenti conteggi, ovvero fr. 2'934.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Pertanto l'amministrazione correttamente non ha proceduto a rivedere la decisione degli assegni integrativi relativa al 1999.

                                         La Cassa ha invece riesaminato il provvedimento con il quale all'assicurata è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 377.-- dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Essa ha concluso che l'insorgente ha percepito a torto l'assegno per l'intero anno 2000.

                                         Tuttavia nel mese di gennaio 2000 il marito della ricorrente, avendo lavorato 48 ore, ha guadagnato soltanto fr. 1'056.-- lordi, come nel mese di novembre 1999. Emerge infatti dalla documentazione all'incarto che unicamente a partire dal mese di febbraio 2000 _________ è stato impiegato a tempo pieno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         A mente di questa Corte, dunque, non essendosi verificato un aumento dei suoi redditi, l'assicurata, nel mese di gennaio 2000, non ha percepito indebitamente l'assegno integrativo.

                                         Già per questo motivo, di conseguenza, la decisione impugnata non è corretta.

                                         Va poi rilevato che dagli atti non risulta se dal mese di novembre 1999 al mese di gennaio 2000 _________ ha o meno continuato a percepire delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, a titolo di indennità compensative.

                                         Ciò è tuttavia irrilevante ai fini della presente vertenza, poiché anche nel caso in cui le entrate della famiglia __________, in questo periodo, fossero state costituite solamente dallo stipendio del marito e dagli assegni di base, e meglio da un reddito complessivo inferiore a quello conteggiato in precedenza dalla Cassa (cfr. doc. _; agli atti dell'amministrazione), l'assicurata non potrebbe far valere ora il diritto a un assegno integrativo più elevato.

                                         Infatti nell'ambito delle prestazioni complementari, alla cui legge la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), al momento della restituzione è escluso il pagamento di prestazioni  arretrate (cfr. DTF 122 V 19; Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI emanate dall'UFAS

                                         n° 7034; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 59).

                                         Per quanto riguarda i restanti mesi del 2000, si evince dal conteggio di salario 2000 che il coniuge della ricorrente ha guadagnato, calcolati su un anno, al netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima, fr. 44'627.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dedotte le spese di trasferta, si ottiene, come sarà esposto in seguito (cfr. consid. 2.8.; 2.9.) e differentemente da quanto ritenuto dalla Cassa nel nuovo conteggio e nelle osservazioni agli atti (cfr. tabella di calcolo per il 2000 allegata a doc. _; doc. _; consid. 1.8.), un importo di fr. 38'863.--.

                                         Per il periodo dal mese di gennaio al mese di luglio 2001, dal conteggio del salario 2001 emerge che mensilmente _________ ha percepito fr. 3'715.70 netti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Effettuando il calcolo su un anno, lo stipendio del marito, comprensivo della tredicesima al 50% e al netto delle spese di trasferta, ammontava a fr. 40'749.--.

                                         E' pacifico quindi che le entrate annue della famiglia __________, dal mese di febbraio 2000, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata sull'importo erogato al marito della ricorrente dall'assicurazione contro la disoccupazione di fr. 34'805.-- (cfr. doc. _ agli dell'amministrazione).

                                         Risulta quindi chiaramente che, essendosi realizzato, dal mese di febbraio 2000, un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.3.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto, in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, la ricorrente, dal mese di febbraio 2000 al mese di luglio 2001, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia.

                                         La Cassa poteva di conseguenza emettere la decisione di restituzione essendo date, a partire però solo dal mese di febbraio 2000, le premesse del riesame (cfr. consid. 2.6.).

                               2.8.   Occorre ora stabilire l'importo che l'assicurata è tenuta a restituire per il periodo 1° febbraio 2000 - 31 luglio 2001.

                                         Per quanto concerne il reddito conseguito dal marito della ricorrente presso l'Albergo ____________, va rilevato che l'art. 25 lett. c OPC, al quale, come visto, la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Pertanto nel caso di specie correttamente i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa tengono conto del guadagno percepito da __________, calcolato su base annua.

                                         Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2000 il coniuge della ricorrente ha guadagnato al netto dei contributi sociali fr. 40'051.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), corrispondenti a fr. 43'692.-- annui.

                                         A questo ammontare va aggiunta la tredicesima, che dal conteggio di salario per il 2000 risulta essere pari al 25%.

                                         Questa percentuale, considerando che _________ era al suo primo anno di attività presso l'Albergo ___________, è corretta.

                                         Infatti l'art. 12 cpv. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione del 1998 prevede che il collaboratore ha diritto ad una tredicesima mensilità del 25% del salario mensile lordo a partire dal 7° mese di lavoro, del 50% del salario mensile lordo a partire dal 2° anno di lavoro e del 100% a partire dal 3° anno di lavoro.

                                         Pertanto va tenuto conto di una tredicesima di fr. 935.-- (fr. 1'050.--  - contributi sociali), a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa, la quale ha computato una tredicesima del 50% (cfr. consid. 1.8., doc. _).

                                         L'importo complessivo del guadagno netto, calcolato su un anno, relativo al periodo 1° febbraio - 31 dicembre 2000, ammonta dunque a fr. 44'627.-- (fr. 43'692.-- + fr. 935.--).

                                         Per quanto concerne il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001, emerge dal certificato di salario che _________ ha percepito fr. 22'294.-- netti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), che riportati su base annua corrispondono a fr. 44'588.--.

                                         Nel 2001, in virtù dell'art. 12 CCL e di quanto asserito dal datore di lavoro (cfr. doc. _), la tredicesima era del 50%, ovvero di fr. 1'925.40.

                                         Di conseguenza, per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2001, lo stipendio annuo del marito dell'assicurata era di fr. 46'513.-- (fr. 44'588.-- + fr. 1'925.40).

                               2.9.   L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über

                                         Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).

                                         Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo

"  il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”

                                         Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a

"  sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

  a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2).                                               

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 4

"  sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

  La deduzione è stabilita come segue:

  a)   se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto   principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.--    l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente                              fuori casa;

  b)   se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni      lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il            fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--,                             vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime                                          circostanze sussistono tutto l'anno."

                                         (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).

                                         Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

                                         Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

                                         In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).

                                         Infine dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).

                                         Di conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 13.--

                                         -  fr. 8.--).

                                         Nel caso di specie l'assicurata, nell'atto di ricorso e nelle osservazioni del 24 giugno 2002, ha asserito che il coniuge, beneficiando dalle ore 14:00 alle 17:30 di una pausa, percorre il tragitto dal domicilio di _________ al posto di lavoro a ________, distanti 18,9 Km, quattro volte al giorno. La ricorrente ha anche affermato che per agevolare le trasferte del marito hanno acquistato un'automobile. (cfr. consid. 1.3.; 1.6.).

                                         _________ lavora effettivamente dalle ore 9:00/10.00 fino alle 14:00 e dalle ore 17:30 fino alle 22:00 (cfr. consid. 1.4.; 1.6.; doc. _).

                                         Interrompendo l'attività per tre ore e mezzo al pomeriggio, si giustifica dunque il rientro del marito dell'insorgente alla sua abitazione prima del turno serale.

                                         Da _______ a _______ sono in servizio le Autolinee ________, partner delle Autopostali, tuttavia esse non prevedono delle corse alla sera, per cui correttamente la Cassa, nella risposta di causa, ha riconosciuto a _________, oltre ai costi relativi all'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico, anche la spesa concernente l'uso dell'automobile per la trasferta del pomeriggio (cfr. consid. 1.4.).

                                         Di conseguenza, a titolo di spese di trasferta, dal reddito da attività lavorativa può essere dedotto sia il costo dell'abbonamento Arcobaleno 3 zone, pari a fr. 774.--, sia la spesa inerente all'utilizzo dell'autovettura di fr. 4'989.60 (18,9 Km X 2 X 220 giorni X 0.60 cts/km), per complessivi fr. 5'763.60.

                                         Per quanto riguarda invece le spese per i pasti fuori casa, emerge dai conteggi di salario che il datore di lavoro ha dedotto dallo stipendio lordo del marito dell'assicurata, nel 2000 un importo giornaliero inferiore a fr. 16.-- e nel 2001 circa fr. 16.-- per i due pasti consumati presso il luogo di lavoro (cfr. doc. _; _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Pertanto, ai fini del conteggio degli assegni integrativi a cui la ricorrente ha effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa, visto che la somma di fr. 8.-- per pasto è già compresa, quale spesa usuale, nell'ammontare relativo al fabbisogno.

                                         In simili condizioni, nel nuovo calcolo relativo al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2000, a titolo di reddito da attività dipendente, va computato, dedotte le spese di trasferta, l'importo di fr. 38'863.-- (fr. 44'627.-- - fr. 5'763.60; cfr. consid. 2.8.), contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.8; doc. _).

                                         Nel conteggio concernente il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001, invece, va tenuto conto di un reddito da attività lavorativa di fr. 40'749.-- (fr. 46'513.-- - fr. 5'763.60, cfr. consid. 2.8.), come del resto riconosciuto dalla Cassa nella tabella di calcolo inviata al TCA l'11 giugno 2002 (cfr. doc. _).

                             2.10.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

                                         a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         In concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.3.; 2.4.), il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dalla madre, dal padre e dalla piccola _________, è pari, per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2000 a fr. 30'120.--.

                                         Per il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001 il fabbisogno vitale ammonta a fr. 30'970.--.

                                         Questi importi sono stati correttamente indicati dalla Cassa nelle tabelle di calcolo relative all'ordine di restituzione (cfr. allegati a doc. _).

                             2.11.   Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Nel caso di specie la Cassa ha tenuto conto, a titolo di pigione, dell'importo di fr. 11'400.-- per entrambi i nuovi conteggi (cfr. tabelle allegate a doc. _).

                                         Dal contratto di locazione emerge che la pigione annua, non comprensiva delle spese accessorie, è di fr. 10'560.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,

"  Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."

                                         Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.

                                         L'importo computato dalla Cassa a titolo di pigione annua di fr. 11'400.-- tiene quindi conto delle spese forfettarie di riscaldamento.

                                         Essendo tale somma inferiore al massimo riconosciuto sia per il 2000 che per il 2001, l'ammontare considerato dall'amministrazione, peraltro non contestato dalla ricorrente, è corretto.

                             2.12.   Per quanto attiene al computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo l'assicurata avrebbe dovuto percepire, ha computato un premio netto di fr. 434.-- sia per il 2000, che per il 2001 (cfr. tabelle allegate a doc. _).

                                         Per quanto concerne il 2000 il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 5'485.20 annui (fr. 227.60.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 160.80 premio mensile per il marito e fr. 68.70 per la figlia cfr. consid. 1.8.; doc. _).

                                         I sussidi annui ammontavano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 1'792.80 per il marito e a fr. 580.-- per _________ (cfr. consid. 1.8.; doc. _).

                                         Globalmente quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'572.80 (fr. 2'200.-- + fr. 1'792.80 + fr. 580.--).

                                         In simili condizioni, il premio annuo concernente il 2000 a carico della ricorrente non ammontava a fr. 430.--, bensì a fr. 913.--, come del resto indicato dalla Cassa con scritto del 6 agosto 2002 (cfr. consid. 1.8.; doc. _).

                                         Per il 2001 l'assegno di base, senza la deduzione dei sussidi corrispondeva a fr. 4'982.40 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi annui ammontavano a fr. 370.85.-- per l'assicurata, a fr. 370.85.-- per il marito e a fr. 141.70.-- per ________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Globalmente quindi i sussidi erano di fr. 883.40.-- (fr. 370.85 + fr. 370.85 + fr. 141.70).

                                         Il premio annuo relativo al 2001 a carico della ricorrente era dunque pari fr. 4'099.--, a differenza di quanto considerato dall'amministrazione nei calcoli effettuati per stabilire l'importo da restituire, oggetto della presente vertenza (cfr. tabella di calcolo per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2001 allegata a doc. _).

                                         La Cassa, nelle osservazioni dell'11 giugno 2002 (cfr. consid. 1.5.; doc. _), ha comunque riconosciuto tale importo.

                             2.13.   Per quanto attiene agli assegni di base, a ragione la Cassa, ha tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 2'196.-- (cfr. tabelle allegate a doc. _).

                                         Dai conteggi di salario relativi al 2000 e al 2001 risulta infatti che il marito dell'assicurata, dal mese di febbraio 2000, lavorando a tempo pieno, percepisce un assegno di base di un importo pari alla somma massima erogabile, corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF; doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.14.   L'insorgente, nell'atto di ricorso, sostiene che l'assegno integrativo versato dalla Cassa sul suo conto bancario serviva per far fronte direttamente agli interessi e agli ammortamenti del mutuo contratto con l'istituto bancario per l'acquisto di un'autovettura (cfr. consid. 1.3.; doc. _).

                                         Al riguardo va rilevato che l'assegno integrativo ha lo scopo di coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF). Tuttavia è ininfluente a chi o a cosa sia concretamente destinato il denaro bonificato dall'amministrazione a tale titolo. Gli assicurati infatti hanno la facoltà di gestire l'importo dell'assegno autonomamente secondo le loro necessità.

                                         La soppressione o diminuzione di un assegno integrativo non può però certamente essere ostacolata dal fatto che esso fosse utilizzato per una finalità precisa, come per esempio la restituzione di un mutuo.

                                         Per quanto attiene al mutuo, il TCA osserva poi che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione del debito non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.

                                         Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.

                                         Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC).

                             2.15.   Alla luce di quanto esposto, il TCA deve concludere che ___________ ha percepito indebitamente gli assegni integrativi dal 1° febbraio 2000 e non dal 1° gennaio 2000, come invece stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 2.7.).

                                         Inoltre per il periodo 1° febbraio 2000 - 31 dicembre 2000, tenuto conto del reddito da attività dipendente meno elevato (cfr. consid. 2.8., 2.9.) e del maggiore premio della cassa malati (cfr. consid. 2.12.), le spese riconosciute dell'assicurata ammontavano a fr. 42'433.-- (fr. 30'120.-- + fr. 11'400.-- +

                                         fr. 913.--) a fronte di un reddito complessivo di fr. 41'059.--

                                         (fr. 38'863.-- + fr. 2'196.--).

                                         Pertanto l'insorgente aveva diritto a un assegno integrativo di

                                         fr. 114.-- (fr. 42'433.-- - fr. 41'059.-- : 12 mesi), al contrario di quanto deciso dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.).

                                         Per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 luglio 2001, computando nuovamente un reddito da attività lucrativa inferiore a quello considerato dall'amministrazione (cfr. consid. 2.8., 2.9.) e un premio della cassa malati più elevato (cfr. consid. 2.12.), la ricorrente disponeva di un reddito di fr. 42'945.-- (fr. 40'749.-- + fr. 2'196.--), mediante il quale doveva far fronte a delle spese riconosciute di fr. 46'469.-- (fr. 30'970.-- + fr. 11'400.-- +

                                         fr. 4'099.--). L'assicurata aveva dunque diritto a un assegno integrativo di fr. 294.-- (fr. 46'469.-- - fr. 42'945.-- : 12 mesi).

                                         In simili condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che l'importo da restituire è pari a fr. 3'971.-- [fr. 7'660.--  -  fr. 377.--  - (fr. 114.-- X 11 mesi + fr. 294.-- X 7 mesi)].

                                         Il ricorso dell'assicurata del 29 novembre 2001 è di conseguenza parzialmente accolto.

                             2.16.   A titolo abbondanziale e in riferimento a quanto asserito dalla ricorrente nell'atto di ricorso circa la durata dell'assegno erogatole (cfr. consid. 1.3., doc. _), va segnalato che, ai sensi dell'art. 25 LAF, l'assegno integrativo, sempre che le condizioni economiche previste dalla legge lo consentano, è riconosciuto fino a quando il figlio non ha ancora compiuto i quindici anni (cfr. consid. 2.2.), a differenza dell'assegno di prima infanzia che si estingue, secondo l'art. 33 LAF, al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di fr. 3'971.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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