RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00074-75 dc/fz
Lugano 17 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 21 novembre 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 23.10.01 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 3 aprile 2002 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 2 e 3 aprile 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che l'Ufficio di patronato penale con scritto 15.4.02, aderendo alle nuove decisioni della cassa, ha comunicato il ritiro del ricorso (IX);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo