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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2002 39.2001.73

30 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,375 mots·~27 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00073   DC/cd

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 25 ottobre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 25 ottobre 2001, con effetto dal 1° giugno 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________ o, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore del figlio __________, nato il 24.12.1992 (cfr. doc. _ inc. 39.01.73).

                                         A motivazione della propria decisione l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 20 novembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha impugnato le decisioni della Cassa, argomentando:

"  (…)

1. I coniugi __________ ed __________ hanno un'unica partita fiscale.

il signor __________ ha lavorato fino al giugno 1998 presso la macelleria __________.

La stessa è purtroppo fallita e l'attività si è conclusa alla fine del 1998.

Dal giugno 1998 il signor __________ ha percepito un'indennità di malattia di fr. 140.00 al giorno.

Nel 2001 ha percepito un'indennità di malattia soltanto per i mesi di giugno e luglio 2001, e meglio come risulta dall'attestazione della Cassa di compensazione AVS dei macellai 30 ottobre 2001.

Prove :

⇒documenti

⇒richiamo documenti

2. La moglie nel 1999 e 2000 non svolgeva nessuna attività.

Ha iniziato un'attività presso il Comune di __________, quale ausiliaria, per lavori di pulizia a partire dal 1. gennaio 2001.

E' pertanto impossibile che le entrate dei coniugi siano state di

fr. 72'059.00 per il periodo assegno mensile 01.07.1999, di

fr. 75'633.00 "per il periodo assegno mensile" 1.06.2000 (recte: 01.01.2000), di fr. 94'151.00 addirittura per il "periodo 01.01.2001", di fr. 78'851.00 per il periodo 01.06.2001.

Prove: c.s.

3. Il signor __________ non ha nessuna entrata quale attività di indipendente di fr. 48'000.00.

Il calcolo pertanto è completamente errato, e non può essere considerata una somma di fr. 94'151.00 per il reddito.

Si chiede di conseguenza che vengano rivedute tutte le decisioni per il periodo sopra indicato, e nel senso dei considerandi sopra esposti.

Prove: c.s.

4. La signora __________ si trova in precarie condizioni economiche, così pure il marito, ed hanno concretamente delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Si chiede che alla stessa le venga concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta 31 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

d)   periodo dal 1. giugno 2001

      Nel mese di giugno 2001 il signor _________ ha iniziato un provvedimento professionale a carico dell'assicurazione invalidità. Si giustifica pertanto una correzione del calcolo basandolo sull'effettiva indennità giornaliera percepita. Ulteriori accertamenti hanno consentito di chiarire che l'indennità inizialmente prevista per la durata di tre mesi (dal 18 giugno 2001 al 14 settembre 2001), è stata pagata solo dal 18 giugno 2001 al 20 luglio 2001. Dal 21 luglio 2001 il signor _______ è inabile al lavoro e non percepisce prestazioni. Questa situazione conduce all'effettuazione di tre distinti calcoli per giugno, luglio e agosto 2001. I nuovi calcoli tengono conto delle entrate di giugno, luglio e agosto, riportate su base annua, determinano la conferma del rifiuto dell'assegno integrativo per giugno e luglio 2001 e il riconoscimento dello stesso dal 1. agosto 2001 nella misura di

      fr. 552.- (= massimo erogabile).

      Visto quanto precede la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i ricorsi nella misura in cui chiedono l'assegno integrativo prima del 31 luglio 2001 e di concederlo solo a contare dal 1. agosto 2001. " (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il 15 febbraio 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso a questa Corte un certificato medico del 14 febbraio 2002 del Dr. med. _________ e ha rilevato:

"  in relazione alla risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il

signor ________  tiene a precisare quanto segue, e ciò soprattutto per il periodo 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2001.

Non vi è stato nessun inizio di attività indipendente nel campo della sicurezza. Non è stata concessa la necessaria autorizzazione da parte della competente Autorità - Sezione dei permessi sig. __________.

Durante questo periodo non ha effettuato nessuna attività.

Il signor __________ tiene ancora a sottolineare che è inabile al lavoro, purtroppo, dal 30 giugno 2001 e meglio come attestato dal dottor __________ per la malattia, e che già in precedenza ha avuto gravi problemi di salute.

Dovrebbe verosimilmente anche essere operato al cuore."

(cfr. doc. _, inc. 39.01.70)

                                         L'avv. _________, il 21 febbraio 2002, ha inviato al TCA il certificato relativo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione concernente l'anno 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                               1.5.   Il 27 febbraio 2002 la Cassa ha informato questo Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da formulare, in merito al doc. _ (inc. 39.01.70), oltre a quanto già comunicato con la risposta di causa del 31 gennaio 2002 (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).

                                         L'amministrazione, il 1° marzo 2002, relativamente al doc. _ (inc. 39.01.70) ha dichiarato:

"  abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 febbraio 2002 e vi

informiamo che la nostra Cassa non ha ulteriori osservazioni da formulare in quanto il calcolo dell'assegno integrativo tiene conto delle indennità di disoccupazione percepite dal signor _________ (fino a maggio 2001)." (cfr. doc. _ inc. 39.01.70)

                               1.6.   L'11 marzo 2002 il rappresentante dell'assicurata ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).

                               1.7.   Il 7 giugno 2002 il TCA ha assegnato all'avv. _________ un termine di 10 giorni per trasmettere il certificato municipale, per esaminare gli atti degli incarti e per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).

                                         Questa Corte, Il 21 giugno 2002, ha concesso al patrocinatore dell'assicurata la proroga richiesta del termine fissato fino al 14 luglio 2002 (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).

                                         Il 26 luglio 2002 l'avv. _________ ha inviato il certificato municipale del Comune di _________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a partire dal 1° giugno 2001.

                                         Preliminarmente va rilevato che con sentenza emanata in data odierna questa Corte ha confermato le due decisioni della Cassa che negano all'assicurata gli assegni integrativi dal 1° luglio 1999, rispettivamente dal 1° gennaio 2000.

                                         Il TCA ha infatti appurato che, relativamente a questi periodi, i redditi della famiglia _________ sono più elevati del suo fabbisogno (cfr. inc. 39.01.70 e 39.01.71).

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:

  b) ha la custodia del figlio;

  c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L’art. 27 LAF prevede altresì che

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.4.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.5.   Nell'atto di ricorso l'assicurata contesta in modo generico il reddito computato dalla Cassa nel calcolo dell'assegno integrativo, affermando che è impossibile che le sue entrate siano state di fr. 78'851.-- per il periodo dal 1° giugno 2001 (cfr. consid. 1.2.).

                                         Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

                                         L'art. 29 LAF enuncia inoltre:

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         L'art. 35 Reg.LAF prevede:

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).

                               2.6.   Il marito dell'assicurata, a partire dal mese di giugno 2001, ha iniziato un provvedimento professionale a carico dell'assicurazione invalidità. Nella decisione contestata è stato computato a titolo di indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità l'ammontare di fr. 50'370.-- (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia __________ ha percepito delle indennità giornaliere di fr. 138.-- soltanto dal 18 giugno al 20 luglio 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                                         Limitatamente al mese di giugno 2001 al coniuge della ricorrente sono state dunque versate 13 indennità giornaliere, per complessivi fr. 1'794.--, che riportati su un anno corrispondono a fr. 21'528.--, come del resto riconosciuto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3. e doc. _, 100 inc. 39.01.70).

                                         Va inoltre rilevato che dalla documentazione allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge che l'Ufficio AI Ticino con decisione del 27 maggio 2002 ha assegnato a _________ una rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio 1999 di fr. 2'717.--, comprensivi delle rendite completive per il coniuge e per il figlio, e di fr. 2'784.-- a decorrere dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                                         La rendita AI per il 2001, di fr. 33'408.-- annui, è più elevata di quanto percepito a titolo di indennità giornaliere durante il provvedimento di integrazione, per cui, anche nel caso in cui il coniuge dell'assicurata avesse avuto diritto soltanto alla rendita AI ad esclusione delle indennità giornaliere, il computo di questo reddito non muterebbe l'esito della presente vertenza.

                                         Infatti, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9.), già conteggiando l'importo di fr. 21'528.--, relativo alle indennità giornaliere, la ricorrente non ha diritto agli assegni integrativi.

                                         Di conseguenza questa Corte può esimersi dall'accertare se effettivamente l'assicurazione invalidità ha versato al marito dell'assicurata delle prestazioni arretrate e se esse sono state compensate con le indennità giornaliere versategli da18 giugno al 20 luglio 2001.

                                         Il coniuge dell'insorgente risulta poi non più essere affiliato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dal 30 giugno 2001 (cfr. doc. _). Pertanto, visto anche che nel mese di giugno 2001 ___________ stava svolgendo un provvedimento professionale, a giusta ragione l'amministrazione nulla ha computato a titolo di reddito da attività indipendente.

                                         Il marito dell'assicurata ha inoltre concluso il termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione il 20 maggio 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70). Egli non ha dunque più diritto alle indennità giornaliere.

                               2.7.   Dagli atti di causa relativi all'inc. 39.01.70 emerge che la ricorrente nel 2001 ha continuato a lavorare presso una Scuola d'infanzia del Comune di __________, dove aveva iniziato l'attività a partire dal 15 febbraio 1999 quale ausiliaria di pulizia. Essa, poi, con effetto dal 1° gennaio 2001 è stata nominata aiuto-cuoca al 65% (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                                         Lo stipendio mensile netto ammontava a fr. 2'095.--, al quale si deve aggiungere l'importo per economia domestica di fr. 95.30 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                                         L'ammontare di fr. 26'285.-- computato dalla Cassa non presta il fianco ad alcuna critica (fr. 2'095.-- + fr. 95.30 X 12 mesi).

                                         Va, peraltro, segnalato che l'assicurata medesima nell'atto ricorsuale ha ammesso di aver lavorato presso il Comune di __________ dal 1° gennaio 2001. Essa inoltre non ha espressamente contestato il relativo guadagno annuo (cfr. consid. 1.2.).

                               2.8.   Per quanto concerne gli assegni di base, va rilevato che nella decisione relativa al periodo a partire dal 1° giugno 2001 è stato conteggiato un assegno annuale intero di fr. 2'196.-- (cfr. doc. _ inc. 39.01.73).

                                         L'assicurata lavora però soltanto al 65% (cfr. consid. 2.7.; doc. _ inc. 39.01.70) e il marito, avendo estinto il suo diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.), non percepisce più l'assegno di base.

                                         Nel calcolo dell'assegno integrativo relativo al lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2001 va dunque tenuto conto unicamente di un assegno di base di fr. 1'427.-- (65% di fr. 183.-- x 12 mesi; cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                               2.9.   Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due decisioni impugnate.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Osservato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa.

                                         Infatti malgrado il reddito da indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità e l'importo dell'assegno di base vadano corretti, in quanto meno elevati di quelli computati (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), i redditi determinanti restano superiori alle spese riconosciute (redditi di fr 49'240.-- e fabbisogno di

                                         fr. 47'591.--).

                                         In simili condizioni dunque il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

                             2.10.   A titolo abbondanziale va segnalato che la Cassa non ha emesso delle decisioni concernenti gli assegni integrativi per i mesi di luglio e agosto 2001.

                                         Agli atti risultano solamente dei calcoli informali (cfr. doc. _ inc. 30.01.70).

                                         Giova in ogni caso osservare che l'assicurata non aveva diritto all'assegno integrativo nemmeno nel mese di luglio 2001. Suo marito infatti ha percepito ancora, dal 1° al 20 del mese, le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità per complessivi fr. 2'760.-- (fr. 138.-- X 20 giorni; cfr. consid. 2.6.), che calcolati su un anno equivalgono a fr. 33'120.--. I redditi dell'assicurata, quindi, a prescindere dall'erogazione della rendita intera AI (cfr. consid. 2.6.), sono pari a fr. 60'832.-- (fr. 33'120.-- + fr. 26'285.-- + fr. 1'427.--) a fronte di un fabbisogno di fr. 47'591.--.

                                         A decorrere dal 1° agosto 2001, invece, la situazione economica dell'assicurata si è ulteriormente modificata, in quanto al coniuge non sono state più versate le indennità giornaliere per il provvedimento professionale.

                                         Tuttavia, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), il 27 maggio 2002 l'UAI Ticino ha assegnato a ___________ una rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio 1999 di fr. 2'717.-- mensili fino al 31 dicembre 2000 e di fr. 2'784.-- al mese dal 1° gennaio 2001, corrispondenti a fr. 33'408.-- annui.

                                         Alla luce di questo elemento la Cassa è invitata a verificare se realmente l'assicurata ha diritto a un assegno integrativo dal

                                         1° agosto 2001. Apparentemente infatti i redditi complessivi di

                                         fr. 61'120.-- (fr. 26'285.-- + fr. 1'427.-- + fr. 33'408.--) sembrerebbero più elevati del fabbisogno di fr. 47'591.--.

                             2.11.   L'assicurata nell'atto di ricorso ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).

                                         Il Municipio di __________, nel mese di luglio 2002, ha espresso un preavviso negativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).

                                         Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.).

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale, interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U 374/00, 375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                         In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (cfr. Rep. 1990, 275).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                         Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit., pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che l'assicurata lavora tuttora presso l'asilo del Comune di ___________ guadagnando circa fr. 2'200.-- netti al mese.

                                         Il marito inoltre percepisce una rendita AI di fr. 2'784.--.

                                         Pertanto il reddito complessivo della famiglia _________, formata dall'assicurata, dal marito e da un figlio, ammonta a circa fr. 5'000.-- mensili.

                                         La ricorrente deve comunque far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali fr. 1'900.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 350.-- per il figlio) corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbagliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Va poi computato il canone di locazione di fr. 1'400.-- al mese e i premi dell'assicurazione contro le malattie di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _). Si ottiene così un onere globale di fr. 3'900.--, a cui vanno ancora aggiunte le imposte.

                                         L'insorgente presenta, dunque, un'eccedenza mensile di circa fr. 800.-- (fr. 9'600.-annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo, essa non può essere considerata indigente.

                                         In tali circostanze l'assicurata deve essere ritenuta in grado di far fronte alle spese legali.

                                         Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, il TCA deve respingere l'istanza formulata con l'atto ricorsuale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2002 39.2001.73 — Swissrulings