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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2002 39.2001.65

11 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,226 mots·~31 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00065-66   rs/cd

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 6 novembre 2001 di

__________, 

contro  

le decisioni del 10 ottobre 2001 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni del 14 marzo 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha riconosciuto a __________, dal 1° novembre al 31 dicembre 2000, il diritto a un assegno integrativo di fr. 545.-- mensili e a un assegno di prima infanzia di fr. 552.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 556.--, mentre l'assegno di prima infanzia è stato negato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         La Cassa, dal 1° luglio 2001, ha poi quantificato l'assegno integrativo in fr. 671.-- e ha nuovamente accordato all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr. 1'782.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   Con provvedimenti del 10 ottobre 2001, con effetto dal

                                         1° novembre 2001, la Cassa ha rifiutato l'erogazione sia dell'assegno integrativo, che dell'assegno di prima infanzia, in quanto i redditi determinanti dell'assicurata superano le spese riconosciute (cfr. doc. _ inc. 39.01.65; doc. _ inc. 39.01.66).

                               1.3.   Con tempestivi ricorsi 6 novembre 2001 __________ ha impugnato le decisioni dell'amministrazione del 10 ottobre 2001. Essa, in particolare, ha rilevato:

"  desidero inoltrare ricorso contro la decisione di rifiuto dell'assegno

integrativo e dell'assegno di prima infanzia inoltratomi lo scorso 10 ottobre dall'Istituto delle assicurazioni sociali. Desidero brevemente renderla attenta alla mia situazione familiare e finanziaria.

Sono la madre nubile di un bambino di due anni e dal primo di ottobre 2001 svolgo un lavoro al 50%. Prima dell'inizio della mia attività mi occupavo di mio figlio e percepivo 2'453 franchi mensili, tra assegno della prima infanzia e assegno integrativo. Sommati ai 610 franchi di alimenti versatomi dall'Ufficio anticipo alimenti avevo a disposizione 3'063 franchi al mese. Attualmente posso contare su 1'990 franchi netti di stipendio, 90 franchi di assegni familiari, 610 franchi di alimenti, arrivando a un totale di 2'690 franchi mensile. La differenza ammonta a quasi 400 franchi. Converrà anche lei che da un punto di vista strettamente finanziario mi rendeva di più stare a casa e percepire gli assegni. Desidero anche farle notare che con l'inizio della mia attività lucrativa, devo attualmente fare fronte a diverse spese supplementari, specialmente per la benzina e per l'asilo nido in cui si reca mio figlio tre mattine alla settimana.

Inoltre, alcuni calcoli fatti dall'Istituto delle assicurazioni sociali (spese contributo cassa malati, reddito da attività lucrativa) non corrispondono esattamente alle cifre in mio possesso.

In allegato troverà il calcolo da me rifatto concernente il nostro fabbisogno e il mio reddito. Spero vivamente che teniate conto della situazione in cui mi trovo in questo momento, in quanto con il mio reddito attuale non riesco proprio a far fronte alle mie spese e a quelle di mio figlio. Nell'attesa di una sua cortese risposta le invio i miei più cordiali saluti." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con risposta del 15 novembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Con i suoi ricorsi la signora __________ intende contestare il fatto che la ripresa lavorativa le causi una perdita di circa 400.-- franchi mensili rispetto a quanto percepiva precedentemente con il riconoscimento dell'assegno integrativo e di prima infanzia. Propone un suo calcolo mediante il quale ritiene giustificata l'erogazione di un ulteriore assegno mensile di fr. 450.-- ­mensili anche dopo il 1.11.2001.

Nel merito la Cassa ritiene doverose le seguenti precisazioni:

a)   il fabbisogno calcolato in fr. 39'006.-- va corretto a fr. 36'589.--;

b)   il totale dei redditi non ammontano a fr. 33'598.-- ma bensì a

      fr. 36'472.--.

Le correzioni apportate dalla Cassa nel dettaglio riguardano:

a)   II premio dell'assicurazione malattia non è di fr. 1'128.-- ma di soli fr. 659.-- in quanto le assicurazioni complementari non sono computabili;

b)   le spese per l'asilo nido non sono riconoscibili allo stato attuale della legislazione;                               

c)   le spese per la benzina per il tragitto casa - lavoro di circa 700.-- franchi vengono riconosciute dalla Cassa in ragione di fr. 774.--, importo equivalente all'abbonamento Arcobaleno;

d)   il reddito dell'attività lucrativa al netto delle spese di viaggio e dei contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie è corretto a

      fr. 27'954.--: a tal proposito si fa rilevare che il datore di lavoro ha commesso un errore grossolano deducendo dal reddito dell'attività lucrativa della ricorrente un contributo alla previdenza professionale di fr. 304.32 (x 13 volte) in quanto tale contributo riguarda un'attività al 100%. Il datore di lavoro da noi interpellato ci ha confermato che effettuerà le doverose correzioni;

e)   gli alimenti per il figlio vanno corretti a fr. 7'320.-- (610 x 12 volte).

      Da quanto precede risulta un fabbisogno annuo di fr. 117.--

      (fr. 36'589 - 36'472).

In ossequio all'articolo 27, cpv. 3, LAF l'assegno integrativo non può essere riconosciuto finché il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 23 novembre 2001 l'assicurata ha precisato:

"  (…)

a)     Tenuto conto dell'errore del mio datore di lavoro, dell'incomputabilità delle assicurazioni complementari della cassa malati, della correzione degli alimenti per mio figlio e delle spese di benzina, i calcoli del fabbisogno e del reddito da me presentati nella lettera di ricorso sono da correggere. Dunque:

Calcolo del fabbisogno e del reddito

Fabbisogno

Contributo assicurazione malattia                            659

Pigione annua                                                        12600

Fabbisogno vitale                                                  23330

Spese di asilo nido                                                  1248

Spese di benzina per tragitto casa lavoro             ca.774

Totale                                                                     38611

Reddito

Reddito attività dipendente                                    27170

Interesse deposito risparmio                                     100

Alimenti                                                                    7320

Assegno di base                                                      1098

Totale                                                                     35688

Calcolo dell'assegno

38611-35688 = 2923 : 12 = 243 franchi mensili

b)     Da questi miei calcoli risulta tuttavia che rimane una cifra scoperta di circa 2900 franchi annui. Tale cifra è superiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.

c)     Che le spese per l'asilo nido non sono riconoscibili allo stato attuale della legislazione, non ha molta importanza per la mia situazione personale. Dal mio conto corrente postale devo ad ogni modo versare l'importo di 104 franchi al mese, che essi siano riconoscibili o meno.

d)     Togliendo le spese per l'asilo nido dal calcolo del fabbisogno rimarrebbe comunque un disavanzo di 1675 franchi annui oppure 139 franchi al mese, importo pure lui superiore all'assegno di base per un figlio.

e)     Mettendo per un attimo da parte i calcoli per il fabbisogno e il reddito risulta comunque che prima dell'inizio della mia attività lucrativa percepivo 3063 franchi al mese mentre ora ricevo 2791 franchi. La differenza è di 272 franchi mensili." (cfr. doc. _)

                               1.6.   La Cassa, il 23 gennaio 2002, ha puntualizzato:

"  (…)

La signora __________ afferma d'aver preso atto delle rettifiche di calcolo operate dalla Cassa e comunicate nella risposta di causa del 15.11.2001. Ciononostante ritiene di aver ancora diritto alle prestazioni (243.-- o 139.-- franchi mensili).

La Cassa ribadisce la non computabilità delle spese per l'asilo nido e conferma un reddito netto del lavoro di fr. 27'954.--.

Essendo gli altri elementi chiariti e accettati dalla ricorrente si postula il rifiuto del ricorso così come già richiesto dalla nostra risposta del 15.11.2001." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha invitato __________ a trasmettere i certificati di salario della fine 2001 e inizio 2002 relativi alla sua occupazione al 50% presso l'Unione __________, con indicata la deduzione concernente la previdenza professionale corretta (cfr. doc. _).

                                         Il 17 maggio 2002 l'assicurata ha inviato a questa Corte quanto richiestole. Inoltre essa ha affermato:

"  (…)

Come richiesto le allego i miei certificati di salario corretti relativi alla mia occupazione al 50% presso l'Unione __________.

Inoltre, tengo ad informarla che la mia situazione finanziaria ha subito le seguenti modifiche:

Da dicembre 2001 ho preso in affitto per 50 franchi mensili il posteggio della casa in cui vivo, in quanto con mio figlio mi risulta molto difficile e stressante andare alla ricerca di un posteggio e rincasare a piedi. Non esistono posteggi pubblici nelle vicinanze della mia abitazione. La pigione annua ammonta dunque a 13200 franchi al posto dei 12600 citati precedentemente. Il contratto di locazione non è ancora stato modificato ma su sua richiesta provvederò al più presto.

Per motivi professionali e anche di salute i miei genitori possono tenere in custodia mio figlio ___________ solo ancora una mattina alla settimana. Le altre quattro mattine mio figlio frequenta l'asilo nido comunale (invece delle tre mattine precedenti). Questo comporta per me una piccola spesa supplementare che attualmente non sono in grado di documentare. Suppongo che si tratterà di circa altri 20 franchi mensili. Mi rendo conto che vista così questa cifra può sembrare irrisoria e che la mia precisazione può sfiorare la pignoleria. Tuttavia, le assicuro che con 2'792 franchi mensili non mi è possibile arrivare a coprire tutte le spese. Sono in grado di arrivare alla fine del mese solo perché posso attingere dai miei risparmi.

Pertanto intendo riconfermare la mia intenzione di ricorso integrativi da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali." (cfr. doc. _)

                               1.8.   Questo Tribunale, il 4 giugno 2002, ha posto all'amministrazione il seguente quesito:

"  (…) per quali motivi nella risposta di causa avete indicato un reddito da attività dipendente di fr. 27'954.--, allorché invece dai certificati di salario corretti, trasmessici da ____________, emerge che il guadagno annuo al netto dei contributi sociali e delle spese di viaggio conseguito dall'assicurata lavorando presso l'Unione __________ è meno elevato." (Doc. _ inc. 39.01.65)

                                         Il 6 giugno 2002 la Cassa ha risposto:

"  abbiamo riesaminato il nostro calcolo presentatovi in sede di risposta

di causa, segnatamente per quanto attiene il reddito del lavoro di

fr. 27'954.--.

Dopo verifica possiamo confermarvi d'aver commesso un errore, del quale ci scusiamo, che consiste nel mancato computo del contributo del Il pilastro.

Ritenendo sbagliato il computo di un contributo al II pilastro per un'attività a tempo pieno (l'assicurata svolge l'attività al 50 %), avevamo optato per la sua esclusione.

I conteggi rettificati dal datore di lavoro hanno per contro evidenziato la trattenuta di un contributo del quale va tenuto conto.

Ne consegue un reddito del lavoro di fr. 27'330.60 dal quale vanno dedotte le spese di trasporto di fr. 774.- ottenendo un reddito computabile di fr. 26'556.-. II totale dei redditi ammonta a fr. 35'074.- a fronte di una fabbisogno totale di fr. 36'589.-; all'assicurata va pertanto riconosciuto un assegno integrativo di fr. 127.- mensili a contare dal 1 novembre 2001 (deficit di reddito di fr. 1'515.- annui).

                               1.9.   I doc. _ e _ sono stati trasmessi all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _ inc. 39.01.65).

                                         L'interessata è tuttavia rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'attribuzione a ___________ di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a favore del figlio __________.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.3.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  2 Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         L'art. 33 LAF sancisce:

 "Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF infatti

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                               2.4.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che

                                         le spese riconosciute si compongono di un importo destinato

                                         alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,

                                         per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i

                                         figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

                                         a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.5.   Le decisioni impugnate sono state emesse il 10 ottobre 2001 e hanno effetto a partire dal mese di novembre 2001, per cui a tali provvedimenti vanno applicati i limiti adeguati dal 1° gennaio 2001.

                                         Il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre e da un figlio, è pari a fr. 23'330.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _ inc. 39.01.65 e doc. _ inc. 39.01.66).

                                         La pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 950.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 11'400.--, a cui si aggiungono fr. 1'200.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Visto che la somma complessiva di fr. 12'600.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr. doc. _ inc. 39.01.65 e doc. _ inc. 39.01.66).

                               2.6.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. ….

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.7.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si osserva che, come indicato ai consid. 2.2.; 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 e art. 36 cpv. 3 LAF e 58 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. d LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari (cfr. consid. 2.6.).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Gli art. 28 cpv. 3 e 36 cpv. 3 LAF precisano infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie il premio di base per il 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 3'345.60 annui (fr. 203.80 premio mensile per l'assicurata, e fr. 75.-- premio per il figlio ___________ cfr. doc. _ e 12 agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi ammontano a fr. 2'086.80 per l'assicurata e a fr. 600.-- per __________ (cfr. doc. _).

                                         Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 2'686.80.

                                         In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 659.-- e non a fr. 1'128.--, come invece sostenuto dall'assicurata nel suo calcolo del fabbisogno e del reddito allegato all'atto ricorsuale (cfr. doc. _). Come appena visto, i premi per le assicurazioni complementari non devono infatti essere conteggiati.

                                         Va peraltro indicato che l'insorgente ha riconosciuto l'ammontare di fr. 659.-nel suo scritto del 23 novembre 2001 (cfr. consid. 1.5.).

                                         Anche la Cassa, nella risposta di causa, ha proposto di diminuire l'importo da essa indicato nelle decisioni impugnate da fr. 796.-- a fr. 659.-- (cfr. consid. 1.4.).

                               2.8.   Quando nel mese di ottobre 2001 la Cassa ha emanato le decisioni impugnate, essa ha agito nell'ambito di una revisione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia erogati all'assicurata.

                                         In effetti con lettera 3 ottobre 2001 la ricorrente aveva comunicato all'amministrazione che la sua situazione finanziaria avrebbe subito una modifica e aveva trasmesso il nuovo contratto di lavoro e la decisione di anticipo alimenti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         La Cassa ha pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia alla nuova situazione.

                                         L'art. 29 LAF enuncia infatti:

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         Inoltre l'art. 35 Reg.LAF prevede:

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono dunque i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         La Cassa ha quindi computato tra i redditi il salario percepito dall'assicurata, a partire dal 1° ottobre 2001, lavorando al 50% presso l'Unione ___________ quale collaboratrice (cfr. doc. _).

                               2.9.   Nell'atto di ricorso l'assicurata ha contestato l'ammontare del reddito da attività dipendente di fr. 29'156.--  stabilito dalla Cassa nelle decisioni impugnate (cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66), ritenendolo troppo elevato (cfr. consid. 1.3.; doc. _).

                                         Dal contratto di lavoro concluso il 25 settembre 2001 con l'Unione ____________ emerge che lo stipendio di base dell'assicurata è stato fissato a fr. 2'400.-lordi mensili, oltre alla tredicesima (cfr. doc. _).

                                         Durante i primi mesi di attività il datore di lavoro è incorso in un errore, deducendo dal salario lordo dell'assicurata un premio concernente la previdenza professionale calcolato su un guadagno corrispondente a un impiego al 100% (cfr. doc. _), allorché invece la ricorrente è attiva al 50%.

                                         Dopo che l'Unione ____________ ha proceduto alla dovuta correzione, risulta che l'assicurata percepisce mensilmente uno stipendio, al netto degli oneri sociali, di fr. 2'090.65 (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 27'330.-- annui comprensivi della tredicesima, come d'altronde si evince dallo scritto della Cassa del 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.).

                             2.10.   L'assicurata è domiciliata a __________, mentre il suo posto di lavoro si trova a ___________.

                                         Per quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va rilevato che l’art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistun- gen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta, l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2000 (RDAT II 1993 no. 16t p. 401).

                                         Secondo l'art. 2 cpv. 1 del citato decreto esecutivo

"  il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo.”

                                         Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a

"  sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

  a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.

  (…)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2).                                               

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."

                                         Nel caso concreto l'assicurata nel suo calcolo del fabbisogno e del reddito allegato all'atto ricorsuale ha indicato la somma di

                                         fr. 700.-- a titolo di spese di benzina per il tragitto casa-lavoro (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione, nella risposta di causa, ha riconosciuto l'importo di fr. 774.-- corrispondente alla tariffa dell'abbonamento Arcobaleno fino al 1° maggio 2002 (cfr. consid. 1.4.).

                                         Visto che il decreto esecutivo del 19 dicembre 2000 dà la priorità all'utilizzo di mezzi pubblici, dal guadagno netto percepito dall'insorgente di fr. 27'330.-- (cfr. consid. 2.9.), quale spesa per il conseguimento del reddito, deve essere dedotto l'ammontare di fr. 774.--.

                                         Di conseguenza il reddito annuo da attività lavorativa determinante per la revisione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia è pari a fr. 26'556.-- (fr. 27'330.-- - fr. 774.--).

                             2.11.   Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

                                         Nel caso in esame dalla convenzione del 6 dicembre 1999, approvata dalla Delegazione tutoria di __________, risulta che il padre di ____________ si è impegnato a pagare un contributo alimentare che, dalla nascita fino al 6° anno di età, ammonta a

                                         fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _).

                                         Nella decisione di anticipo della pensione alimentare per i figli minorenni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 24 luglio 2001 il contributo di mantenimento è tuttavia stato adeguato al nuovo indice dei prezzi ed equivale a fr. 610.-- al mese (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza nel conteggio relativo agli assegni di famiglia va computato un ammontare di fr. 7'320.-- (fr. 610.-- X 12 mesi), e non di fr. 7'200.-- come considerato nelle decisioni impugnate.

                                         Va comunque precisato che la Cassa ha indicato l'importo di fr. 7'320.-- nella risposta di causa (cfr. consid. 1.4.).

                             2.12.   Per quanto attiene agli assegni di base, correttamente nei provvedimenti contestati è stato tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 1'098.-- (cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66).

                                         L'assicurata, infatti, lavorando soltanto al 50%, percepisce un assegno di base per ___________ di un importo pari alla metà dell'ammontare massimo erogabile, corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF), ovvero fr. 91.50 (cfr. doc. _).

                             2.13.   L'insorgente nell'atto di ricorso ha asserito di dover far fronte alle spese relative all'asilo nido frequentato da suo figlio ___________ (cfr. consid. 1.3.).

                                         Come dettagliatamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), l'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia, enuncia che dal reddito annuo di un'attività lucrativa sono dedotti, oltre ai contributi concernenti le assicurazioni sociali, i costi per il relativo conseguimento.

                                         Le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi per i pasti fuori casa, per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro e per gli abiti professionali (cfr. consid. 2.10.).

                                         Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono attualmente riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale spesa (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT).

                                         Pertanto a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti dall'assicurata (cfr. consid. 2.10.).

                                         A titolo abbondanziale è utile comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio.                

                                         Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.).

                                         Tale proposta del Consiglio di Stato è stata sottoscritta anche dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 2002 p.to 2.4.1.3.).

                                         In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).

                                         Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).

                             2.14.   Nello scritto del 17 maggio 2002 (cfr. consid. 1.7.), la ricorrente ha allegato che dal mese di dicembre 2001 deve mensilmente sostenere l'ulteriore spesa di fr. 50.-- per la locazione di un posteggio.

                                         All'assicurata è già stato riconosciuto il costo relativo all'utilizzo di un mezzo pubblico per recarsi dal domicilio al posto di lavoro (cfr. consid. 2.10.).

                                         Di conseguenza nell'evenienza concreta il canone di locazione del parcheggio, a prescindere dalla questione a sapere se teoricamente possa essere o meno computato quale spesa per il conseguimento del reddito, non può in ogni caso essere considerato nel calcolo degli assegni.

                                         Al riguardo va inoltre rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.2.; 2.3.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

                                         Nel caso di specie i costi relativi al parcheggio, come del resto la retta dell'asilo nido (cfr. consid. 2.13.), non possono pertanto nemmeno essere computati quale spesa specifica.

                                         A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                             2.15.   Alla luce di quanto esposto, tenendo conto soprattutto delle modifiche intervenute nel calcolo a seguito della diminuzione del premio della cassa malati a carico dell'assicurata (cfr. consid. 2.7.) e del reddito da attività lavorativa (cfr. consid. 2.10.) e dell'aumento degli alimenti (cfr. consid. 2.11.), risulta che le spese riconosciute complessive della famiglia ____________ sono di fr. 36'589.-- (fr. 23'330.-- fabbisogno vitale + fr. 12'600.-- pigione + fr. 659.--premio cassa malati), mentre il reddito determinante ammonta a fr. 35'074.-- (fr. 26'556.-- reddito netto da attività lucrativa + fr. 100.-interesse di libretto di risparmio + fr. 7'320.-- contributo alimentare + fr. 1'098.-- assegno di base).

                                         Di conseguenza all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr. 1'515.-- annui, pari a fr. 127.-- mensili, come riconosciuto dalla Cassa nello scritto 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.).

                                         In simili condizioni a mente del TCA, per quel che concerne l'importo dell'assegno integrativo, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

                             2.16.   Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile di ___________ è sufficiente per provvedere al sostentamento della sua famiglia, il cui fabbisogno è calcolato secondo le disposizioni concernenti le prestazioni complementari (cfr. consid. 2.3.).

                                         Di conseguenza non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima infanzia.

                                         Il relativo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso relativo all'assegno integrativo è parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto un assegno integrativo dell'importo di fr. 127.-- mensili.

                                 2.-   Il ricorso relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia è respinto.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.65 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2002 39.2001.65 — Swissrulings