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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2001 39.2001.44

11 juin 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·422 mots·~2 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00044   RS

Lugano 11 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 9 maggio 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

Ritenuto che,              -   con decisione 9 maggio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. doc. _);

                                     -   contro questa decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata postulando il condono della restituzione dei suddetti assegni (cfr. doc. _);

                                     -   ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);

                                     -   nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì richiede che tale restituzione le sia condonata;

                                     -   l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.

                                         Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

                                     -   pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile.

                                 2.-   L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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