RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00012-13 39.2001.00023-24 dc/gm
Lugano 30 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 29 gennaio 2001 e del 19 febbraio 2001 interposti da
__________,
contro
le decisioni dell'8 gennaio 2001 e 29 gennaio 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 febbraio 2001 e 20 marzo 2001 quattro nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 29 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo