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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2000 39.2000.3

14 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,987 mots·~15 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00003-4   ZA/tf

Lugano 14 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 17 gennaio 2000 di

__________, 

contro  

le decisioni del 28 dicembre 1999 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,      in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 28 dicembre 1999 la cassa ha respinto le domande di assegno integrativo e di assegno di prima infanzia inoltrate dall'assicurata, argomentando:

"  Nella fattispecie, lei è residente nel Canton Ticino dal 01.08.1999 proveniente da __________. Pertanto la condizione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta.

Mancando il requisito del domicilio non si ritiene di dover esaminare le altre condizioni previste per la concessione dell'assegno." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro queste decisioni l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  Mi riferisco alle decisioni prese dall'Istituto delle Assicurazioni Sociali (signor __________) di Bellinzona per le richieste di assegno di prima infanzia e assegno integrativo.

Come è stato menzionato nella loro risposta, sono stata effettivamente domiciliata nel Canton __________, ma solo per la durata di circa 1 anno e sono poi rientrata in Ticino con data 1° agosto 1999.

Mio marito ed io, siamo domiciliati entrambi nel Canton Ticino da sempre, e da sempre abbiamo anche provveduto a pagare i contributi da buoni cittadini svizzeri.

Nel frattempo, tanto per aggravare il tutto, mio marito è stato licenziato con data 31 gennaio 2000.

La motivazione per la quale richiedo tali assegni, mi sembra tanto ovvia visto e considerato che le nostre entrate sono nettamente inferiori alle uscite, uscite obbligatorie (affitto, casse malati, assicurazioni, cibo, pannolini,..) per poter vivere e per di più con un figlio a carico.

Vi pregherei, pertanto di voler rivalutare la nostra situazione, tenendo conto che se un cittadino svizzero non può ottenere un aiuto dal suo governo, da chi lo deve ottenere?" (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 27 gennaio 2000 la Cassa propone di respingere i ricorsi e osserva:

"  Dalla documentazione agli atti si rileva, e la ricorrente non lo contesta, che i coniugi __________ risiedono ininterrottamente nel Cantone Ticino dal 01.08.1999 provenienti da __________. Nel Cantone __________ hanno risieduto ed erano domiciliati dal febbraio 1998 (comunicazione fattaci dalla signora __________).

Risulta quindi che per circa un anno e mezzo (dal 1998 al 1999) non avevano il loro domicilio nel Cantone Ticino: il fatto che precedentemente al febbraio 1998 fossero già domiciliati nel Cantone Ticino non modifica la situazione assicurativa.

Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere i ricorsi in quanto la signora __________ non adempie alla condizione posta dall'art. 24, cpv. 1, lett. b) LAF per l'assegno integrativo ed art. 32, lett. a) LAF per l'assegno di prima infanzia."  (cfr. doc _)

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno  integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF),  adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

"   

                                         L'art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."

                                         Il Reg. LAF prevede all'art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.1.).

                                         Secondo l'art. 42 del Reg. LAF:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di decadenza nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.4.   Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).

                                    Per poter adempiere il presupposto di questi articoli l’assicurata deve tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda di assegno.

                                     Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.1. e 2.2.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta".

                                    Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

                                    A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di quindici anni (termine di attesa), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).

                                     Si considera che il termine di attesa di quindici anni per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).

                                     In una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata il RDAT II 1996 pag. 237, il Tribunale federale delle assicurazioni ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.

                                     La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:

"  L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.

  Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.

  Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)

                                         In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa J.M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:

"  Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè possano essere riconosciute prestazioni complementari.

  In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.

  b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.

  Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.

  Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perchè le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."

                               2.5.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

  Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

  Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

  Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).

  A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

  Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                                         In un'altra sentenza del 8 febbraio 2000 nella causa S.P. e N.P non pubblicata (39.99.50-51) il TCA ha invece ritenuto che l'assenza dal Canton Ticino per più di 3 mesi era giustificata nella fattispecie:

"  Nel caso concreto risulta dagli atti che S. P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.

Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).

La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente al in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).

La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.

In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.

Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.

Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."

                               2.6.   Nel caso concreto __________ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton __________ dal mese di febbraio 1998 fino al mese di agosto 1999 (cfr. doc. _). L'assicurata sostiene invece di essere stata effettivamente domiciliata nel Canton __________ solo per un anno (cfr. doc. _). Questa differenza di circa sei mesi, come vedremo qui di seguito, non ha nessuna influenza sull'esito della vertenza.

                                         Essa non adempie in ogni caso il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.

                                         L’assicurata ha infatti  interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

Inoltre l'assicurata nel suo ricorso non ha invocato nessuno dei motivi di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

                                         Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

                                         Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nell'agosto del 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.

                                         In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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