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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2000 39.2000.27

5 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,481 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00027   ZA/sc

Lugano 5 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 21 aprile 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 4 agosto 1999 __________, separata, ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, tendente all'attribuzione di un assegno integrativo a favore della figlia __________, nata il 19 febbraio 1991 (cfr. doc. _)

                                         Con decisione 22 settembre 1999, con effetto dal 1° agosto 1999, la Cassa cantonale ha respinto la richiesta, ritenuto che il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge. A seguito della richiesta di riesame da parte dell'assicurata la Cassa in data 21 aprile 2000 è giunta alla stessa conclusione (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con un tempestivo ricorso, __________ ha impugnato la decisione amministrativa con le seguenti motivazioni:

"  Il mio ricorso è motivato dai seguenti motivi:

·                                                                             Loro fanno riferimento alla mia richiesta del 22.12.1999, mentre la mia nuova richiesta è stata fatta in data 11.2.2000 tramite l'ufficio di __________ (sig. __________).

·                                                                             Nel loro calcolo sotto il paragrafo sostanza, è stata calcolata la cifra di fr. 1'002.-- sotto la voce libretti di risparmio e di deposito. In realtà come prodotto già a suo tempo nell'ufficio di __________, il mio conto corrente dopo i pagamenti mensili ha un saldo che non supera i fr. 20.-- (documentabili).

·                                                                             Nella voce altri fattori della sostanza vengono calcolati fr. 500.-- che presumo siano gli alimenti che ricevo per mia figlia __________. La stessa cifra viene calcolata ancora annualmente sotto la voce reddito con l'importo totale di fr. 6'000.--.

·                                                                             Nella voce assegno di base viene calcolata la cifra di base di fr. 183.-- mensili. Purtroppo però, i signori di Bellinzona dovrebbero sapere che quando una persona è disoccupata non percepisce l'intero importo.

                                                                         Lo stesso viene diviso per una media di 21,7 e poi moltiplicata per i giorni lavorativi effettivi del mese in corso. Per esempio durante il mese di aprile i giorni lavorativi sono 18 e quindi prenderò fr. 151.80.

Inoltre come ho già più volte ripetuto non si può calcolare un reddito fisso in quanto la disoccupazione fissa un'indennità giornaliera e la stessa viene calcolata in base ai giorni lavorativi mensili, che possono variare da 23 (marzo) a 18 (aprile, giugno, ecc..).

Per esempio questo mese calcolando la mia IG di fr. 127.80 per 18 giorni, lo stipendio lordo sarà di fr. 2'300.40.

Calcolando pure gli alimenti che sono di fr. 500.-- mensili per la bambina, non riesco a far fronte alle spese mensili.

Dal loro calcolo figura che non ho diritto ad un aiuto solo perché eccedo di fr. 18.-- al mese!! Dovete però tenere conto che in questa tabella non vengono calcolate diverse spese che effettivamente ci sono ma che per i vostri motivi non vengono calcolati.

Da disoccupata solo in fotocopie, certificati, foto e francobolli per ricerche di lavoro, si spendono parecchi soldi. Inoltre la figlia cresce e i vestiti dell'anno scorso non gli vanno più bene. Ho provato a rivolgermi a diverse associazioni ma tutte hanno risposto che in queste condizioni, in primo luogo dovrei ricevere questo assegno integrativo, e quindi anche loro non mi possono aiutare." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 15 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso adducendo i seguenti motivi:

"  Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Cassa si è pronunciata su una sua richiesta datata 2 marzo 2000 e non del 22 dicembre 1999. Il malinteso è riconducibile al fatto che la stessa si sia rivolta sempre all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quando invece a decidere è stato l'istituto delle assicurazioni sociali, e per esso la Cassa cantonale per gli assegni familiari, servizio prestazioni complementari e assegni familiari.

Alla documentazione ricorsuale è tuttavia allegato un documento/decisione dell'Ufficio del  sostegno sociale e dell'inserimento datato 18 aprile 2000 che si determina su una richiesta del 22 dicembre 1999.

Il nostro Istituto è chiamato a pronunciarsi sulla decisione del 21 aprile 2000 cui fa riferimento specifico la ricorrente.

I motivi del contendere sono riconducibili al saldo del libretto di risparmio, alla voce "altri fattori della sostanza" di fr. 500.‑-, agli assegni familiari di base quantificati in fr. 183.-- ­mensili ed alla stessa indennità di disoccupazione.

Nel merito delle varie contestazioni la Cassa può precisare quanto segue;

a)   il saldo del libretto di soli fr. 20.‑ al posto di fr. 1'002.‑ considerati, anche apportando la modifica non muta il risultato per il fatto che è ininfluente ai fini del diritto essendo la sostanza computabile uguale a zero;

b)   i fr. 500.‑ computabili come "altri fattori della sostanza" non sono riferibili agli alimenti ma riguardano il possesso di un'autovettura (cfr. notifica di tassazione 1999-2000): anche in questo caso valgono le osservazioni relative all'ininfluenza sul diritto all'assegno (sostanza computabile uguale a zero);

c)   il computo di fr. 2'196.‑ a titolo di assegno di base si giustifica pienamente: va ricordato che il calcolo dell'assegno integrativo è su base annua e non mensile. Se è vero che per qualche mese dell'anno le indennità di disoccupazione sono inferiori alla media annua di 21.7 e determinano quindi il riconoscimento di un assegno familiare base inferiore a fr. 183.‑, ciò è compensato dai mesi in cui le indennità sono superiori a 21.7 (22 o 23) e determinano assegni familiari di base superiori a fr. 183.‑. Si ricorda che nell'anno, termine di tempo di riferimento per la decisione dell'assegno integrativo, vengono corrisposte mediamente 21.7 indennità per mese che moltiplicate per il fattore di 8.433 (assegno familiare di base per ogni indennità) comporta il versamento di fr. 2'196.‑ all'anno di assegno di base;

d)   di ugual natura è la questione delle indennità di disoccupazione. Media di 21.7 indennità al mese sull'arco di tutto l'anno con punte estreme a 18 e 23. La Cassa procedendo ad un calcolo annuo tiene quindi conto dell'importo annuo erogabile quale indennità di disoccupazione.

Da quanto precede si evince la conferma del calcolo contestato perché rispondente e rispettoso delle disposizioni vigenti.

A titolo informativo si può procedere alla stralcio della voce "interesse libretto e deposito a risparmio" di fr. 14.‑ per le considerazioni riguardanti il saldo del deposito. Questa modifica non consente ancora di riconoscere l'assegno integrativo in quanto il totale dei redditi di fr. 37'772.­rimane superiore al totale del fabbisogno di fr. 37'569.‑ (= + fr. 203.‑).

Tutto ben considerato, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso così come proposto dalla Cassa." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il diritto all'assegno integrativo di __________. In concreto l'assicurata censura l’ammontare del saldo del conto corrente, l'importo di fr. 500.-- a titolo di altri fattori di sostanza, il collocamento dell'importo di fr. 6'000.-- a titolo di alimenti sotto la voce reddito, il calcolo relativo agli assegni di base e alle indennità di disoccupazione.

                                         L'art. 24 LAF prevede che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

ha la custodia del figlio;

ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.3.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr.2'610.--).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

  "a.    spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.    spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.    premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.    importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.    pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:

"b.    il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.    un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

 d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

 e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

 f.    gli assegni familiari

 g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

 h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.4.   Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 12 e p. 51).

                               2.5.   Nella presente fattispecie, per quanto concerne l'ammontare del saldo del conto corrente, il TCA rileva che al 31 marzo 2000 il saldo del conto privato della signora __________ ammontava a fr. 3'138 (cfr. doc. _, estratto del 31 marzo 2000).

                                         Comunque, come osserva la Cassa nella sua risposta anche computando l'importo di fr. 20.-- chiesto dall'assicurata il risultato finale non cambia in quanto non è stata computata nessuna sostanza  (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).

                               2.6.   Per ciò che attiene all'importo di fr. 500.-- computato a titolo di altri fattori di sostanza, la Cassa si è riferita alla notifica di tassazione del 12 luglio 1999 (cfr. doc. _) nella quale si considera quest'importo nella posta "altri attivi". Non vi è dunque nulla da eccepire anche per quest'aspetto.

                               2.7.   Anche la censura sollevata sulla collocazione degli alimenti nei redditi non ha nessuna valenza in quanto la legge stessa impone il collocamento di questi importi in questa posta (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF e art. 3c cpv. 1 lett. h LPC).

                               2.8.   Infine, l'assicurata ritiene che la deduzione degli assegni di base calcolata sulla base di fr. 183.-- mensili non sarebbe  corretta. Essa sostiene che quando in quel mese riceve un numero di indennità di disoccupazione mensili inferiori alla media di 21,7, ottiene pure assegni familiari inferiori a fr. 183.--. Tale affermazione è esatta. È però altrettanto vero che nei mesi in cui all'assicurata vengono versate 22 o 23 indennità giornaliere di disoccupazione l'importo dell'assegno di base è superiore a fr. 183.-- al mese.

                                         In conclusione il modo di procedere della Cassa che, dovendo effettuare un calcolo annuale ha ritenuto l'importo annuo, è corretto (cfr. consid. 1.3). Del resto basta moltiplicare l'importo giornaliero di fr. 8'433.-- per 21,7 per dodici mensilità per ottenere fr. 2'196.--.

                                         Lo stesso ragionamento vale anche per le indennità di disoccupazione. L'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) permette di ottenere globalmente, sull'arco dell'anno, l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere x 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese x 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).

                                         Anche l'mporto annuo dell'indennizzazione da parte della LADI considerato dall'amministrazione è dunque corretto.

                                         La Cassa, in sede di risposta, ha stralciato la voce "interesse libretto e deposito risparmio".

                                         Questa modifica non consente comunque di riconoscere l'assegno integrativo in quanto il totale dei redditi di fr. 37'772.-- rimane superiore al totale del fabbisogno di fr. 37'569.--. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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