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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2000 39.2000.10

10 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,751 mots·~24 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00009-10   MB/nh

Lugano 10 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 17 febbraio 2000 di

__________, 

contro  

le decisioni del 17, 18, 19 e 20 gennaio 2000 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel 1999 __________ beneficiava di un assegno integrativo massimo a favore del figlio.

                                         Con due decisioni 17 gennaio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a __________, in seguito ad una domanda di riesame presentata nel giugno 1999, un assegno di prima infanzia di fr. 420 rispettivamente un assegno integrativo di fr. 470 con effetto dal 1. giugno 1999 al 30 giugno 1999. 

Con un nuovo provvedimento datato 18 gennaio 2000 la Cassa cantonale ha rifiutato l'erogazione di un assegno di prima infanzia all'assicurata con effetto dal 1. luglio 1999, in quanto il marito __________ ha iniziato un programma occupazionale.

Con decisione di medesima data, avente effetto per il mese di luglio, all'assicurata è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 194.

Con un'ulteriore decisione emanata il 19 gennaio 2000 l'amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di un assegno di prima infanzia con effetto dal 1. agosto 1999 a seguito dell'assegnazione di indennità giornaliere.

L'assegno integrativo versato per il mese di agosto 1999 è invece stato quantificato in fr. 276.

In data 20 gennaio 2000 la Cassa ha pronunciato una nuova decisione con cui ha rifiutato l'assegno integrativo con effetto dal 1. settembre 1999

"  secondo le disposizioni sulle prestazioni complementari, applicabili per analogia al calcolo degli assegni di famiglia (assegno integrativo), occorre tener conto anche della sostanza e dei redditi ai quali l'assicurato ha rinunciato (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. g LPC).

Dal mese di novembre 1999 dobbiamo pertanto considerare le sue indennità di disoccupazione."

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 17 febbraio 2000, indirizzato al TCA, __________ ha impugnato le seguenti decisioni

"-   il calcolo degli assegni prima infanzia ed integrativo a partire dal 1.06.99 e pagati per i mesi di giugno, luglio ed agosto.

-   la decisione di rifiuto dell'assegno prima infanzia dal 1.7.99.

-   la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo dal novembre 1999, in seguito all'applicazione dell'art. 3c cpv. 1 lett. g della LPC."

                                         Le motivazioni esposte nel gravame, verranno menzionate in occasione dell'esame del merito dello stesso, in quanto rilevanti per il suo esito.

                               1.3.   In data 10 maggio 1999 l’assicurata ha prodotto diversa documentazione.

                               1.4.   In data 23 maggio 2000, prima della presentazione della risposta di causa, la Cassa cantonale di compensazione ha emesso otto nuove decisioni e chiesto lo stralcio del ricorso, in quanto privo di oggetto.

                                         La Cassa ha in particolare concesso un assegno integrativo di fr. 470 e di prima infanzia di fr. 653 per il mese di giugno 1999. L'assegno integrativo per il mese di luglio è stato fissato in fr. 427. L'assegno di prima infanzia per il medesimo mese è invece stato soppresso. L'assegno integrativo per il mese di agosto è stato fissato in fr. 470, l'assegno di prima infanzia in fr. 39. Dal 1 settembre 1999 l'assegno integrativo è stato soppresso, mentre dal 1 novembre 1999 al 30 aprile 2000 stabilito in fr. 470.

                                1.5   Con osservazioni 12 giugno 2'000 l'assicurata ha dichiarato di mantenere il ricorso con le seguenti motivazioni

                                         "-   pto 100 interessi ipotecari e conseguente punto 102 spese di manutenzione del fabbricato.

Ritengo che per un debito di fr. 92989.‑, calcolato al 1.6.99, si debba calcolare un interesse ipotecario del 5% (trattasi ancora di un credito di costruzione) che corrisponde a fr. 4649.- ­invece che fr. 3420.‑.

Già per i soli 3 trimestri della documentazione bancaria inviata­vi con il ricorso l'importo ammontava a fr. 3403.­-.

A questa differenza ne consegue un aumento dell'importo calcolato al punto 102 spese di manutenzione del fabbricato che sarebbe di fr. 1546.‑ anziché fr. 1140.‑.

E' da notare che al 1.9.99 si è posto un debito ipotecario maggiorato di fr. 147181.- (prima 92989) mentre l'interesse ipo­tecario é diminuito a fr. 1800.‑ (prima 3420).

Com'è possibile una simile situazione inversamente proporzionale? Di conseguenza anche le spese di manutenzione del fabbricato al punto 102 sono diminuite da 1140.‑ a fr. 600.‑.

Affermo che il debito durante il mese di aprile 2000 corrisponde­va a fr. 147181.‑ però l'interesse equivale a fr. 7359.‑ anziché fr. 1800.‑.

-   pto 200 libretti a risparmio e relativo pto 312 interessi dei libretti a deposito, conseguente pto 305 sostanza computabile.

I dati presi in considerazione nelle varie decisioni non corri­spondono alla documentazione già allegata al ricorso.

Ad esempio nel mese di giugno, luglio e settembre 99 al punto 200 dovrebbero figurare fr. 11107,25, rispettivamente fr. 6107,25 e fr. 1107,25 e non fr. 16067.‑ come tenuto in considerazione per le diverse decisioni.

Di conseguenza questo porta a una diminuzione della sostanza computabile al punto 305.

Inoltre gli interessi possono essere calcolati al massimo al 2% in quanto fra questi vi è un libretto per la gioventù con questo tasso alto d'interesse, ma non di più.

Quindi su un importo di fr. 3500.‑ l'interesse sarà di fr. 70.- ­al massimo e non 500.‑ come appare nelle decisioni del 26.5 a partire da settembre '99.

Questi importi influenzerebbero i contributi API e AFI dati per i mesi di giugno, luglio e agosto come quelli rifiutati per i mesi di luglio (API) settembre ed ottobre '99 (AFI).

Allo scopo di essere maggiormente chiara nel mostrare i punti che intendo contestare ed i benefici ricavati a mio favore da questo cambiamento di dati, allego degli esempi per ogni decisione presa.

Chiedo pertanto che il Tribunale verifichi accuratamente tutti i calcoli che la Cassa ha posto a fondamento delle decisioni contestate sia i calcoli posti alla base delle nuove decisioni.

Ed accolga i miei ricorsi per quel che concerne il rifiuto all'assegno integrativo mesi settembre ed ottobre, l'assegno prima infanzia per il mese di luglio '99, oltre che alle decisioni per i mesi di giugno, luglio ed agosto."

                                1.6   Con riposta 4 agosto 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha proposto di accogliere parzialmente il gravame precisando

"  Giova innanzitutto rilevare che la Cassa a seguito delle argomentazioni ricorsuali aveva già parzialmente accolto alcune modifiche delle tabelle di calcolo contestate. Queste prime verifiche avevano condotto all'intimazione di nuove decisioni che comportavano il riconoscimento di importi diversi di assegno integrativo per i mesi di luglio 1999 (fr. 427.‑ al posto dei fr. 194.‑ della decisione contestata), per agosto 1999 (fr. 470.‑ al posto dei fr. 276.‑) e importi diversi di assegno di prima infanzia per il mese di giugno 1999 (fr. 653.‑ al posto di fr. 420.‑) e per il mese di agosto (fr. 39.‑ al posto del rifiuto). Con queste decisioni notificate in maggio 2000 la Cassa aveva dato seguito, per quanto possibile, alle contestazioni ricorsuali.

Solo dopo che la ricorrente si è dichiarata ancora insoddisfatta per i diritti accordati ed ha quindi mantenuto i suoi ricorsi, la Cassa ha riverificato i suoi calcoli sulla scorta delle nuove obiezioni e tenuto conto delle pretese fatte valere per la prima volta dalla ricorrente la quale ha calcolato quanto ritiene di suo diritto.

Le ulteriori verifiche si sono concentrate solo sullo stato dei libretti di risparmio di proprietà della ricorrente al 01.06.1999 e sulla loro redditività. E' stato possibile modificare il saldo dei libretti al 01.06.1999 da fr. 16'067.‑ a fr. 12361.‑ e la loro redditività da fr. 1'074.‑ a fr. 160.‑ (= 1.3% di fr. 12'361.‑).

Questa rettifica, l'unica ancora possibile secondo le disposizioni vigenti, comporta l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a)   per l'assegno integrativo il riconoscimento di fr. 470.‑ mensili da giugno ad agosto 1999 e la riconferma del rifiuto per settembre 1999;

b)   per l'assegno di prima infanzia il riconoscimento di fr. 750.‑ per giugno 1999 al posto dei rivendicati 887.‑; di fr. 54.‑ per luglio 1999 al posto dei rivendicati 226.‑ e di fr. 136.‑ per agosto 1999 al posto dei rivendicati 309.­

Per quanto attiene le differenze con le tabelle di calcolo presentate dalla ricorrente si precisano i seguenti elementi.

Per gli interessi ipotecari passivi e le spese di manutenzione sono deducibili complessivamente solo fr. 4'560.‑ importo equivalente al reddito lordo della proprietà fondiaria.

Il saldo del libretto di risparmio esistente al 01.06.1999 e la relativa redditività è vincolante anche per i mesi successivi e per tutto l'anno 1999 infatti secondo l'art. 25, cpv. 3, OPC un nuovo calcolo della prestazione annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno. Nel caso che ci occupa, trattandosi di una richiesta di riesame del diritto agli assegni familiari pervenuta nel mese di giugno 1999, tale adeguamento è stato garantito dallo stesso mese. "

                                1.7   Pendente causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti alla Cassa. Le risultanze processuali sono state trasmesse alla controparte.

                                         In uno scritto del 5 ottobre 2000 l'amministrazione ha in particolare precisato:

"a)    per quanto attiene il saldo dei libretti di risparmio abbiamo sommato i saldi delle 3 attestazioni bancarie e di quella postale inviateci dalla ricorrente in data 25.07.2000 (cfr. copie allegate); per quella dell'UBS è stato preso il valore di fr. 10'426.25 (saldo creditore dal 10.05.1999);

  b)   la riduzione del reddito lordo della sostanza a fr. 2'400.- (in realtà valida dal 01.09.1999) è dovuta al mancato introito dell'affitto di fr. 180.mensili a partire dal 01.09.1999 (cfr. doc. _ agli atti)."

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia e di un assegno integrativo più elevati di quelli assegnati dalla Cassa. Dopo l'emanazione di nuove decisioni pendente causa rispettivamente la presentazione della risposta da parte della Cassa, contestato è unicamente l'ammontare degli interessi ipotecari posti in deduzione e il saldo dei libretti a risparmio.

                                         L'amministrazione ha infatti dato seguito alle richieste dell'assicurata di non computare le indennità di disoccupazione a cui ha rinunciato da novembre 1999 per occuparsi del figlio, di tenere conto della sostanza immobiliare al valore di stima, in quanto l'immobile è in ristrutturazione per la creazione di una sola abitazione unifamiliare. Ha inoltre adeguato l'importo del debito.

                                2.2   L'art. 24 LAF stabilisce che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.3.   Secondo l’art. 32 LAF il diritto ad un assegno di prima infanzia è dato se:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."

                                         L’art. 35 LAF prevede che:

"  L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  In ogni caso, l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

  L'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Per l’art. 36 LAF

"  Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."

                                2.4   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.

                                         Dal 1999 il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del       

    reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a                  concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al               premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51 e consid. 2.2).

                                2.5   Per quanto riguarda in primo luogo l'ammontare degli interessi ipotecari computabili e le spese per manutenzione fabbricati l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, applicabile alla LAF sulla base del rinvio previsto dalla relativa legge, consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

                                         Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC AVS/AI le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio.

                                         Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).

                                         Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre 2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).

                                         Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo la circolare del  30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997:

"  il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzonatali). Se l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).              

Quando ai fini del valore locativo si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991.

                                         Nei comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del 1. gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha presentato la domanda di ridurre il valore di stima.

Le istruzioni 1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che

"2.2.per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

       2.2.1.   nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:

                   - la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                   e

                   - il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

                   Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.

2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

             -    il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;

             -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;

             -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                                2.6   Nel caso in esame dal tenore della risposta di causa risulta che, fino al 30 agosto 1999 il reddito lordo degli immobili - uno considerato al valore di stima (fr. 32'216, part. 638), l'altro al valore venale (fr. 130'000, part. 787) - è stato considerato di fr. 4'560. Questo è pure l'importo che è stato dichiarato fiscalmente dall'assicurata nel biennio 1999/2000 (cfr. atto 14 atti amm.).

                                         A titolo di interessi ipotecari e manutenzione fabbricati è stato dedotto il medesimo importo, conformemente alla disposizione applicabile succitata, secondo cui queste spese sono deducibili fino a concorrenza del reddito lordo.

                                         Su questo punto la decisione è quindi corretta e va pertanto confermata.

                                         Per il periodo da settembre 1999 la Cassa ha invece computato gli immobili dell'assicurata al valore di stima, in quanto è in corso una riattazione volta a costituire un'abitazione unifamiliare. Il valore complessivo computato è di fr. 64'603 (fr. 32'216 rispettivamente fr. 32'287, cfr. anche notifica di tassazione 1999/2000, atti amm. no 19.1 e 14c).

                                         Il valore locativo è stato pure ridotto a fr. 2'400, che corrisponde al valore locativo della sola particella no. 638, già abitata dagli assicurati, prima della suddetta riattazione.

                                         In proposito la Cassa ha infatti precisato che "la riduzione del reddito lordo della sostanza a fr. 2'400 è dovuta al mancato introito dell'affitto".

                                         Ora, se è vero che dal 1. settembre 1999 l'immobile non produce più reddito in forma di canone di locazione, è anche vero che questa parte di immobile va ora a completare l'abitazione della famiglia  (cfr. anche doc. _, C) atti amm.). A mente del TCA,  deve dunque essere tenuto conto, al posto della pigione, del suo valore locativo.

                                         Su questo punto le decisioni con effetto dal settembre 1999 non sono quindi corrette.

                                         Tenuto conto della giurisprudenza citata al considerando 2.5, poiché la revisione delle stime a ________ è entrata in vigore il 1 gennaio 1981, il valore locativo computabile quale reddito è pari a fr. 2'348 (32'387 X 7.25%, doc. _ atti amm).

                                         Da settembre 1999 il valore locativo degli immobili, computabile quale reddito, è di complessivi fr. 4'748 (fr. 2'400 + fr. 2'348).

                                         Le spese per manutenzione fabbricati sono pari a fr. 1'187.

                                         I rimanenti fr. 3'561 possono essere computati quali interessi ipotecari (cfr. I).

                                2.7   L'art. 23 OPC AVS-AI prevede, inoltre che, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                        Secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC/AVS-AI la PC va inoltre modificata:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento".

                                2.8   Nel caso in esame l'assicurata ha presentato domanda di riesame nel giugno 1999, tra l'altro in quanto l'ammontare dei libretti a risparmio è notevolmente diminuito.

                                         La Cassa ha parzialmente dato seguito alle censure dell'assicurata, computando sostanza per fr. 12'361 (invece di fr. 16'067, cfr. doc. _ atti amm.) e interessi per fr. 160, ha quindi tenuto correttamente conto del fatto che dal 1 gennaio 1999 al 1 giugno 1999 l'ammontare della sostanza si è ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 summenzionato.

                                2.9   Pendente causa l'assicurata evidenzia tuttavia che la sostanza si è ulteriormente ridotta dopo il 1 giugno e in particolare che al 1 luglio era di fr. 6'107.25 e al 1 settembre di fr. 1'107. 25.

                                         Per l'art. 25 cpv. 4 OPC/AVS-AI inoltre

"  Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta l'anno".

                                         Secondo la giurisprudenza la norma persegue lo scopo di evitare che la PC debba essere ricalcolata ripetutamente in un anno quando la sostanza dell'avente diritto si riduce (RCC 1990 p. 430 consid. 2d; RCC 1986 p. 393; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV, Supplement, Zurigo 2000, p. 49).).

                              2.10   In simili condizioni non si può tener conto, nel caso di specie, delle ulteriori riduzioni della sostanza, di cui si avvale l'interessata.

                              2.11   Visto quanto sopra il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate annullate. L'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia della ricorrente con effetto dal 1 giugno 1999 conformemente a quanto indicato nella risposta di causa (cfr. anche consid. 2.1) e a partire dal 1° settembre 1999 confomemente al consid. 2.6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono parzialmente accolti.

                                    §   Le decisioni impugnate sono annullate.

                                 §§   L'incarto è rinviato alla Cassa affinché emani delle nuove decisioni con effetto dal 1 giugno 1999 tenuto conto di quanto indicato al considerando 2.11.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2000.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2000 39.2000.10 — Swissrulings