Raccomandata
Incarto n. 38.2026.10 rs
Lugano 4 maggio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2026 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, intimata tramite posta A Plus (cfr. doc. A1), la Cassa CO1 (in seguito Cassa) ha confermato nei confronti di RI1 il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto relative al periodo marzo – dicembre 2020, stabilito con il provvedimento del 29 luglio 2025 (cfr. doc. 46; A1).
1.2. Il 30 gennaio 2026, contro la decisione su opposizione, RI1, rappresentata da RA1, ha inoltrato un ricorso, datato 28 gennaio 2026, al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e l’assegnazione delle indennità per lavoro ridotto alla ricorrente “riferite alla mensilità di dicembre 2020 ed a favore del dipendente ______ da marzo a dicembre 2020”, in subordine, l’annullamento della decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 e l’assegnazione delle ILR a favore del dipendente ______ da marzo a dicembre 2020 e, in via ancora più subordinata, l’annullamento della decisione su opposizione e l’assegnazione delle ILR a favore del dipendente ______ da marzo ad agosto 2020 (cfr. doc. I).
La parte ricorrente, il 19 febbraio 2026, ha prodotto della documentazione a complemento delle proprie allegazioni (cfr. doc. III + C-U).
1.3. Nella sua risposta del 24 febbraio 2026 la Cassa, riguardo alla tempestività del ricorso, ha rilevato:
" (…)
3. Nell’evenienza concreta la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 qui impugnata è stata intimata al ricorrente mediante invio Posta A Plus del 9 dicembre 2025 (doc. 1).
Lo stesso invio risulta essere stato recapitato il giorno successivo (10 dicembre 2025), come attestato dal tracciamento de La Posta (doc. 2).
La circostanza che il ricorrente abbia ritirato l’invio presso l'Ufficio postale soltanto il 15 dicembre 2025, in presenza di un fermo posta (cfr. doc. 3: comunicazione 6.2.2025 di business support di ______), è del tutto ininfluente sull'inizio della decorrenza del termine.
La giurisprudenza testé citata conferma infatti che la data decisiva per l'inizio della decorrenza del termine di ricorso non è già, il giorno in cui il qui ricorrente si è recato allo sportello dell'Ufficio postale per il ritiro della corrispondenza (15 dicembre 2025), ma bensì il 10 dicembre 2025 giorno in cui la decisione su opposizione notificata per posta A Plus è stata recapitata al punto di ritiro alle ore 8.25, ossia prima dell'apertura degli sportelli (dalle 8.30-11-30 e dalle 14.30 - 18.00). Il medesimo giorno il ricorrente ha pertanto avuto accesso alla decisione formale, la quale è di conseguenza entrata nella sua sfera di possesso.
Si rileva inoltre come il domicilio del ricorrente, indicato anche quale sede della RI1, si trova nel medesimo "quartiere" (______) dello stesso Comune (______) dell'Ufficio postale.
Visto quanto precede, conformemente all'art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine per la presentazione del ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica, ovvero dall'11 dicembre 2025.
Tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie, il termine di ricorso giungeva a scadenza il 25 gennaio 2026 (domenica) ed è stato pertanto riportato al primo giorno feriale utile, ossia lunedì 26 gennaio 2026.
4. Ne segue che il ricorso datato 28 gennaio 2026, ma spedito per raccomanda a questo Tribunale il 30 gennaio 2026, è chiaramente tardivo e pertanto irricevibile. (…)" (Doc. V pag. 3-4)
1.4. Il 17 marzo 2026 il rappresentante dell’insorgente ha formulato delle osservazioni e ha trasmesso ulteriori documenti (cfr. doc. IX + V).
1.5. La Cassa ha preso posizione al riguardo con scritto del 17 aprile 2026 (cfr.doc. XI).
1.6. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
L’art. 38 cpv. 2bis LPGA enuncia che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, ad esempio tramite un fermoposta, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_271/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 6.2.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’insorgente la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, va rilevato che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
2.4. Per completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la decorrenza di un termine (ad esempio tramite posta A Plus), che quest'ultimo inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250023).
La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:
" Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5
Computo dei termini
2bis Abrogato
3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono
considerate consegnate:
a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a
ritirarla;
b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione
consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.
4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 38a Sospensione dei termini
l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)
Il relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.4.; STCA 39.2025.10 del 2 marzo 2026 consid 2.3.
2.5. Giova, inoltre, evidenziare che chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
2.6. Nella presente evenienza dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. V2), risulta che la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 è stata spedita tramite posta A Plus il 9 dicembre 2025 ed è arrivata al punto di ritiro / ufficio di recapito di ______ mercoledì 10 dicembre 2025, dove è rimasta in giacenza fino al 15 dicembre 2025, quando è stata recapitata allo sportello.
La ______, il 6 febbraio 2026, rispondendo all’avv. ______, giurista dei Servizi centrali dell’Istituto delle assicurazioni sociali, ha indicato che il destinatario aveva volontariamente inoltrato una richiesta di fermo-posta a ______ e che l’invio è stato, quindi, depositato in giacenza al fermo-posta. È, altresì, stato precisato che il ritiro allo sportello del 15 dicembre 2025 è avvenuto direttamente da parte del destinatario, che non vi è traccia di una loro comunicazione aggiuntiva di sollecito del ritiro e che verosimilmente il destinatario si è presentato allo sportello dopo aver preso visione delle informazioni di tracciamento (cfr. doc. V3).
Nel caso di specie, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato l’invio, determinante per la decorrenza del termine di ricorso di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è mercoledì 10 dicembre 2025, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr. doc. V2; consid. 2.3.).
Il termine per interporre ricorso ha, così, iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero giovedì 11 dicembre 2025, ed è scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie e del fatto che l’ultimo giorno dello stesso fosse una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 e 4; consid. 2.2.), lunedì 26 gennaio 2026.
In effetti il Tribunale federale, in un giudizio 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1. ha ricordato che “accordi tra l'interessato e la Posta Svizzera sulla trasmissione delle lettere, segnatamente il cosiddetto fermo-posta o prodotti particolari di ______, non permettono di giovare a favore dell'amministrato e di posticipare il momento giuridicamente rilevante della notificazione e di considerare tale momento soltanto quando la busta è stata effettivamente ritirata. Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone”.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2. e STF 9C_655/2018 del 28 gennaio 2019, con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 36.2018.39 del 14 agosto 2018, menzionata anche dalla parte resistente (cfr. doc. XI), e ha evidenziato, al consid. 5.2., in relazione a una decisione formale spedita tramite posta A Plus a un assicurato che aveva sottoscritto un accordo di rispedizione fermo-posta, che, contrariamente a quanto sembra affermare l’insorgente (cfr. doc. IX), “la tesi secondo la quale la notifica degli invii convenzionali in fermo posta andrebbe considerata avvenuta al momento del ritiro della posta, come nel caso degli invii raccomandati, deve essere disattesa”.
Ciò vale a maggior ragione in concreto, ritenuto che l’insorgente doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, l’emanazione e l’invio di una decisione su opposizione da parte della Cassa, avendo interposto, il 18 agosto 2025, opposizione contro la decisione del 29 luglio 2025 di dinego del diritto a indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 46; 42-43).
La parte ricorrente era, perciò, tenuta a provvedere, anche in considerazione dell’asserzione secondo cui durante alcuni giorni risiede in Italia, in provincia di ______ nella regione di ______, dove vive la moglie (cfr. doc. IX), affinché la decisione su opposizione potesse esserle agevolmente notificata, avvisando la Cassa delle sue eventuali assenze (cfr. consid. 2.5.).
Nel caso in esame nemmeno è di ausilio all’insorgente il fatto di aver adottato la soluzione del fermo-posta presso l’Ufficio postale di ______ a causa dei disturbi di salute, segnatamente di origine oftalmologica (cfr. doc. V), di ______ che hanno reso più difficile la gestione amministrativa delle proprie faccende, come sostenuto il 17 marzo 2026 (cfr. doc. IX), visto che gli invii tramite posta A Plus vengono, in ogni caso, recapitati al proprio domicilio (in casu la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 è stata spedita alla RI1 - cfr. doc. A1 -, considerato che da tempo la sede della ditta individuale fa riferimento all’indirizzo privato di quest’ultimo - cfr. doc. I pag. 2), analogamente alla posta ordinaria (Posta A e Posta B).
Per quanto attiene agli invii raccomandati è utile sottolineare che, se il destinatario è assente, viene depositato nella sua cassetta delle lettere un invito di ritiro con l’indicazione del termine di sette giorni di giacenza (cfr. consid. 2.2.; p.to 2.5.7. delle Condizioni generali «Servizi postali» per clienti privati). Di conseguenza il destinatario ha, comunque, del tempo per organizzare il relativo ritiro.
Va, infine, osservato che l’insorgente ha ritirato il plico postale contenente la decisione su opposizione il 15 dicembre 2025 (cfr. doc. V2; IX).
La parte ricorrente, dunque, aveva tempo a sufficienza per impugnare tempestivamente la decisione su opposizione in questione prima della scadenza del termine al 26 gennaio 2026.
La procura di rappresentanza è, invece, stata conferita a RA1 soltanto il 21 gennaio 2026 (cfr. doc. A2).
Stante quanto precede, il ricorso del 28 gennaio 2026, spedito il 30 gennaio 2026 (cfr. doc. I e busta allegata) è, pertanto, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2025.58 del17 novembre 2025 consid. 2.6.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. V).
Per inciso si segnala che in una sentenza 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024 il Tribunale federale, il quale ha ritenuto inammissibile il ricorso contro un giudizio cantonale di irricevibilità, segnatamente, a causa della tardività dell’impugnativa del 7 febbraio 2024 contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2024, notificata all’interessato tramite posta A Plus il 4 gennaio 2024 (il termine di ricorso di trenta giorni scadeva il 5 febbraio 2024), ha rilevato che non risultava sufficiente per entrare nel merito del ricorso l’argomentazione dell’insorgente secondo cui il termine avrebbe iniziato a decorrere soltanto dopo il suo rientro dalle ferie e non al momento del recapito dell’invio.
2.7. Occorre ora esaminare se l’insorgente possa prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell’art. 41 LPGA, applicabile anche in ambito di assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.), se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’impugnativa.
In particolare dalle carte processuali non emergono problemi di salute di una gravità tale da impedire all’insorgente di agire entro il termine del 26 gennaio 2026o di incaricare, a tal fine, un terzo di sua fiducia (cfr. consid. 2.7.; STF 8C_39/2026 del 19 febbraio 2026).
Neppure l’eventuale assenza all’estero durante alcuni giorni di ______ – in Italia presso la moglie (cfr. doc. IX) – giustifica il ritardo con il quale la parte ricorrente ha impugnato la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, ritenuto, come già esposto, che era da attendersi l’emanazione e l’invio del menzionato provvedimento (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
2.9. Stante quanto precede, il ricorso contro la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, inviato al TCA tardivamente il 30 gennaio 2026, risulta irricevibile.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 riguardante il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 1.1.) si è rivelato tardivo.
Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 – che in particolare al cpv. 1 prevede che “la procedura è gratuita per le parti” – (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti