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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2026 38.2025.77

16 mars 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,206 mots·~21 min·8

Résumé

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto. Tra emanazione STF di inammissibilità e inoltro ricorso in questione trascorso ca. 1 mese e mezzo. Inoltre, ad ogni modo, tra STCA (trasm. atti a Cassa per pronuncirasi in relaz. a ist. di revisione e riconsid.) e ric. trascorsi 2 mesi e mezzo

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.77   rs

Lugano 16 marzo 2026      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 17 dicembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

Cassa CO1, ______

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 10 luglio 2024 (cfr. doc. V3 inc. 38.2025.36), con il quale aveva negato a RI1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 6 maggio 2024, in quanto l’assicurato non poteva più essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In particolare è stato stabilito che il centro preponderante dei suoi interessi fosse a ______, dove viveva la moglie, allora, in stato di gravidanza.

                                  Dal profilo del diritto internazionale egli è stato considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. A inc. 38.2025.36).

                          1.2.  Con istanza dell’11 giugno 2025, il cui oggetto è la “Richiesta formale di revisione eccezionale ex art. 53 LPGA” in relazione alla decisione su opposizione del 13 dicembre 2024, RI1 ha domandato al TCA “che il mio caso venga formalmente riaperto ai sensi dell’art. 53 LPGA, che prevede la revisione anche oltre i termini ordinari qualora emergano nuovi fatti e se la decisione risulti manifestamente errata e la sua correzione sia di notevole importanza” (cfr. doc. I pag. 3 inc. 38.2025.36).

                                  Questo Tribunale ha, quindi, aperto l’inc. 38.2025.36.

                                  L’assicurato, il 28 luglio 2025, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, chiedendo segnatamente “una revisione straordinaria/riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA: in via principale per errore manifesto (cpv. 2) e, in via alternativa, per nuovi fatti/nuovi mezzi di prova (cpv. 1)” e “la restituzione in termini ex art. 41 LPGA per impedimento non imputabile dovuto a indigenza oggettiva protratta” (cfr. doc. IX + 1 inc. 38.2025.36).

                          1.3.  Con sentenza 38.2025.36 del 29 settembre 2025 questa Corte ha, dapprima, respinto l’stanza di restituzione del termine per ricorrere contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024, formulata dall’assicurato facendo valere di essere stato impedito a impugnare il provvedimento in questione per un motivo a lui non imputabile, e meglio a causa di difficoltà economiche (cfr. doc. IX pag. 4 e I pag. 1 inc. 38.2025.36).

                                  Il TCA, evidenziando che la procedura ricorsuale dinanzi al medesimo nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita e che è possibile essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio qualora siano adempiute determinate condizioni, ha precisato che il motivo economico di cui si era avvalso l’assicurato non costituiva una valida ragione che consentisse di restituire al medesimo il termine di ricorso.

                                  Questo Tribunale ha, poi, deciso che l’stanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 cresciuta in giudicato era stata a torto inoltrata al TCA, anziché alla Cassa, per cui non poteva entrare nel merito della stessa.

                                  È stato indicato che in effetti ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento cresciuto in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo.

                                  Gli atti sono, pertanto, stati trasmessi per ragione di competenza alla Cassa al fine di pronunciarsi sull’istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 entro un termine adeguato.

                                  In proposito è stato sottolineato che il TCA avrebbe potuto, in seguito, pronunciarsi solo su un’eventuale decisione su opposizione emanata dall’organo amministrativo competente relativa alla domanda di revisione, visto che, da un lato, l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.

                                  Dall’altro, il rifiuto di entrare in materia relativamente a una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario, ritenuto che non è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso.

                                  Il ricorso al Tribunale federale di RI1 contro la sentenza 38.2025.36 è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025, in particolare poiché il medesimo ha omesso di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi della sentenza impugnata.

                          1.4.  RI1, il 17 dicembre 2025, ha inviato un’“Istanza per ritardo a statuire (art. 56 LPGA) – revisione ex art. 53 LPGA – inc. 38.2025.36” al TCA, nella quale ha chiesto di constatare il ritardo a decidere (diniego di giustizia formale) da parte della Cassa in relazione all’istanza di revisione ex art. 53 LPGA e di fissare all’autorità amministrativa competente un termine adeguato, ritenuto opportuno dal Tribunale, per l’emanazione di una decisione formale sull’istanza di revisione, completa di motivazione e di indicazione delle vie di ricorso.

                                  Al riguardo l’assicurato ha indicato:

" (…) In data 11.06.2025 è stata presentata al Tribunale cantonale delle assicurazioni un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA concernente la decisione su opposizione del 13.12.2024. Con sentenza del 29.09.2025 (incarto n. 38.2025.36) il TCA ha ritenuto competente l’autorità amministrativa e ha disposto la trasmissione degli atti all’autorità competente affinché si pronunciasse in prima istanza. Successivamente, con sentenza 8C_603/2025 del 03.11.2025, il Tribunale federale ha confermato tale impostazione procedurale.

Ad oggi non è stata notificata al ricorrente alcuna decisione né alcuna presa di posizione formale da parte dell’autorità amministrativa competente in merito all’istanza di revisione.

Al fine di favorire l’evasione della procedura, in data 12.11.2025 è stato trasmesso un sollecito scritto all’autorità amministrativa competente mediante invio postale tracciabile, regolarmente recapitato il 13.11.2025, come da attestazione allegata.” (Doc. I)

                          1.5.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.6.  Il 12 gennaio 2026 l’insorgente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

                          1.7.  La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 20 gennaio 2026 (cfr. doc. VII).

                          1.8.  Il 21 gennaio 2026 è pervenuto al TCA uno scritto del ricorrente, a cui è stata allegata una lettera datata 13 gennaio 2026 a lui indirizzata dalla Cassa, nella quale quest’ultima ha precisato che per un errore materiale nell’indicazione dell’indirizzo non ha potuto essergli recapitata la comunicazione del 7 gennaio 2026, annessa, con cui gli venivano chieste alcune informazioni e della documentazione in merito alla sentenza di questo Tribunale del 29 settembre 2025 (cfr. doc. VIII; VIII1).

                          1.9.  L’insorgente, il 24 gennaio 2026, ha poi presentato delle osservazioni spontanee (cfr. doc. XI).

                        1.10.  Il 28 gennaio 2026 la Cassa ha formulato le proprie considerazioni, puntualizzando che “alla luce delle ripetute prese di posizione dell’assicurato, nelle quali viene rappresentata in termini esclusivamente negativi l’attività della stessa, e considerato che la procedura di verifica era in corso, la Cassa ritiene opportuno sospendere temporaneamente l’ulteriore istruzione in attesa della decisione di codesto lodevole Tribunale sulla denegata giustizia invocata a torto dall’assicurato” (cfr. doc. XIII).

                        1.11.  Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XIV).

                                  in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia per non aver dato seguito alla sentenza 38.2025.36 del 29 settembre 2025, e meglio per non essersi pronunciata sull’istanza dell’11 giugno 2025 di revisione e di riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

                          2.3.  Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                  Di tenore analogo è l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) che prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

                          2.4.  Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                  In una sentenza 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1. il Tribunale federale ha ricordato che il divieto di diniego formale di giustizia è riconosciuto a livello costituzionale quale parte integrante dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e che un'autorità viola tale divieto segnatamente quando rimane del tutto inattiva in violazione dei propri doveri.

                                  Sempre secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura del procedimento, nonché l'insieme delle altre circostanze, fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

                                  Sono determinanti, in particolare, il grado di complessità della controversia, la posta in gioco per l’interessato, il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a).

                                  A tal proposito spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, l’autorità, sebbene non le possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

                                  In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

                                  Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di una controversia. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                  Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

                                  Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1.; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).

                          2.5.  In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, parzialmente pubblicata in DTF 135 I 119, l’Alta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.

                                  Con pronunzia 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

                                  Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

                                  Inoltre in un giudizio 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato al quale, dopo essere stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI, era stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

                                  Con sentenza 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il TF ha confermato, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità (AI), l’“assenza di diniego/ritardo di giustizia, considerata la complessità del caso, in cui vi sono due sentenze cantonali di rinvio per accertamenti sia di natura valetudinaria che economica (…)”. La nostra Massima Istanza ha rilevato, da un lato, al consid. 3.3.2, che non è “(…) tutelabile la lettura operata dalla ricorrente della DTF 129 V 411 che non prevede l'automaticità del termine di 10 anni per decidere se il tempo sia o no ragionevole (…)”. Dall’altro, al consid. 3.3.4, che “anche se può sembrare eccessivo il tempo dall’inizio della prima domanda di prestazioni nel febbraio 2014 (n.d.r.: il ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia risale al 4 ottobre 2024), l’amministrazione non è rimasta inattiva nel senso ritenuto idoneo a giustificare un eventuale diniego/ritardo di giustizia (…)”).

                                  In un giudizio 35.2022.31 del 4 maggio 2022 questa Corte, relativamente a un ricorso per denegata/ritardata giustizia dell’aprile 2022 nei confronti di un assicuratore LAINF che non aveva evaso due opposizioni del 25 maggio 2020 e del 17 febbraio 2021, ha negato l’esistenza di una ritardata giustizia, poiché l’istituto assicuratore aveva sempre adottato le misure necessarie per fare avanzare la procedura. Quest’ultimo non poteva essere ritenuto responsabile per il fatto che nessuno dei servizi interpellati avesse accettato l'incarico peritale.

                                  Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

                                  In un giudizio 35.2025.28 del 16 giugno 2025 è stata esclusa una denegata/ritardata giustizia in relazione a un caso in cui, da una parte, il periodo trascorso tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato, rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità, non poteva essere imputata la circostanza che tutti gli specialisti interpellati non avessero accettato l’incarico peritale.

                                  Il Tribunale federale, per contro, in una sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia riguardante pretese nel settore AI, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza, ha deciso, nel contesto dell’esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.

                                  L’Alta Corte, con pronunzia 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nell’ambito AI, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

                                  In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025, concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli, la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesi dal deposito dell’appello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.

                                  Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.

                                  Cfr. anche STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025 nella quale Il Tribunale federale ha accertato una ritardata giustizia, in quanto la Corte cantonale, dopo cinque anni dall’inoltro di due ricorsi contro l’approvazione di un piano regolatore intercomunale e dopo tre anni e sette mesi dal termine dello scambio degli scritti, non si era ancora pronunciata al riguardo.

                                  Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.

                          2.6.  Chiamato a dirimere la concreta evenienza, questo Tribunale rileva che dalle carte processuali emerge che tra l’emanazione, il 3 novembre 2025, da parte del Tribunale federale della sentenza 8C_603/2025, che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’assicurato contro il giudizio 38.2025.36 emanato dal TCA il 29 settembre 2025 (con il quale, in particolare, gli atti sono stati trasmessi per competenza alla Cassa al fine di pronunciarsi in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre 2024; cfr. consid. 1.3.), e l’inoltro dell’impugnativa per denegata/ritardata giustizia (17 dicembre 2025) è trascorso un mese e mezzo circa, rispettivamente soltanto poco più di un mese, considerando, invece, che la Cassa ha affermato di avere ricevuto la STF del 3 novembre 2025 l’11 novembre 2025 (cfr. doc. III; data che corrisponde peraltro a quella in cui il giudizio della nostra Massima Istanza è pervenuto a questa Corte).

                                  Per quanto attiene alla censura del ricorrente secondo cui la parte resistente avrebbe dovuto attivarsi già dopo l’emissione della sentenza del TCA del 29 settembre 2025, siccome il ricorso al Tribunale federale ex art. 103 LTF non ha effetto sospensivo (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare, in primo luogo, che l’Alta Corte si è comunque pronunciata in merito al ricorso contro la STCA 38.2025.36 inoltratole dall’insorgente il 15 ottobre 2025 e pervenutole il 17 ottobre 2025 (cfr. doc. XIII inc. 38.2025.36) poco più di due settimane dopo, ossia il 3 novembre 2025.

                                  In secondo luogo, che, ad ogni modo il tempo intercorso tra l’emanazione della sentenza cantonale 38.2025.36 del 29 settembre 2025 e l’inoltro dell’impugnativa per denegata/ritardata giustizia del 17 dicembre 2025 corrisponde a circa due mesi e mezzo.

                                  In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.5.), il TCA non ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico della Cassa relativamente alla trattazione dell’istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 formulata dall’insorgente l’11 giugno 2025.

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

                                  Nel Cantone Ticino “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3. e nella STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                                  La presente vertenza riguarda un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. consid. 1.4.; 2.2.).

                                  Tale causa non costituisce una controversia relativa a prestazioni nel senso dell’art. 61 lett. fbis LPGA (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.1.).

                                  Di conseguenza, in concreto, constatata l’assenza di una base legale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.76 del 23 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.61-62 del 14 novembre 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2025.34 del 21 luglio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2023.6 del 15 maggio 2023 consid. 2.5.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.77 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2026 38.2025.77 — Swissrulings