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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2026 38.2025.65

9 mars 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,768 mots·~54 min·8

Résumé

A ragione la Cassa ha negato al ric. il diritto alle indennità per insolvenza: negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (dopo PE 9 mesi di inattività), che giustifica il diniego delle prestazioni postulate. II copre unicamente pretese salariali che si riferiscono a del lavoro prestato

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.65   CL/gm

Lugano 9 marzo 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 29 settembre 2025 emanata da

Cassa CO1, ______

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 29 settembre 2025, la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 1° luglio 2025 (cfr. doc. 42-45) con la quale aveva negato ad RI1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ai sensi art. 55 cpv. 1 LADI, ritenendo che non vi era stata “una rivendicazione salariale coerente e continua. Considerando il tempo trascorso tra l’opposizione al primo precetto (giugno 2023) e l’istanza di conciliazione di marzo 2024 e il fatto di non aver agito tempestivamente dopo l’udienza del 24 aprile 2024”.

                                  L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene che gli sforzi compiuti dal signor RI1 per ottenere quanto dovutogli dalla società a titolo di salari vadano considerati insufficienti.

Il signor RI1 ha rivendicato i propri crediti salariali tramite scritto dell’11 aprile 2023, ha fatto spiccare un precetto esecutivo il 9 giugno 2023 a cui è stata interposta opposizione il 13 giugno 2023. Successivamente, in data 6 marzo 2024, è stata inoltrata un’azione di conciliazione sfociata in un’udienza tenutasi il 24 aprile 2024.

In data 15 novembre 2024 è stato emesso un nuovo precetto esecutivo che ha in seguito portato all’attestato di carenza beni del 26 marzo 2025.

A mente della Cassa il signor RI1 avrebbe dovuto procedere in maniera tempestiva e continua: infatti mal si comprende il motivo per cui abbia atteso da giugno 2023 (opposizione al primo precetto esecutivo) fino a marzo 2024 (istanza di conciliazione). Oltre a ciò il cui opponente avrebbe dovuto proseguire l’iter procedurale dopo l’udienza del 24 aprile 2024.

In simili condizioni, non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, si ritiene che il signor RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.” (cfr. all. A a doc. I).

                          1.2.  Contro la citata decisione su opposizione, RI1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il versamento delle indennità per insolvenza richieste.

                                  A fondamento delle proprie ragioni, l’assicurato ha fatto valere quanto segue:

" (…)

3. Situazione concreta e impossibilità oggettiva di ulteriori azioni

Nel caso concreto, il datore di lavoro – la signora ______ – risultava in grave difficoltà finanziaria, come risulta dai precetti esecutivi, dai pignoramenti e dall’attestato di carenza beni del 26 marzo 2025.

L’esistenza di procedure esecutive pendenti (documentate nel erbale di pignoramento allegato), evidenzia una situazione di insolvenza strutturale, che rendeva ogni ulteriore passo giudiziario manifestamente inutile e privo di concrete possibilità di successo.

Alla luce di ciò, non si comprende quali altri atti la Cassa ritenga il lavoratore avrebbe dovuto compiere per non essere accusato di negligenza grave: egli aveva già esperito la via esecutiva, partecipato ad un’udienza di conciliazione, ottenuto un attestato di carenza beni, e infine presentato tempestivamente la domanda d’indennità per insolvenza.

Pretendere che un dipendente debba intraprendere ulteriori azioni, sapendo che il datore di lavoro è in stato di insolvenza conclamata, non solo è contrario al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), ma anche alla ratio stessa dell’indennità per insolvenza, che serve proprio a tutelare i lavoratori contro i datori di lavoro incapaci di pagare. Inoltre, non sono di secondaria rilevanza i costi e le lungaggini di tali procedure.

4. Condizione personale del lavoratore

Va inoltre considerato che il ricorrente è un cuoco di professione, privo di formazione giuridica o competenze in materia di esecuzione e recupero crediti. Non può dunque essere rimproverato di non aver saputo o potuto valutare con precisione i tempi, le procedure o le strategie più idonee. A ciò aggiungasi il fatto che si è ritrovato senza un posto di lavoro, senza fonte di reddito e costretto a dedicare tutto il suo tempo alla ricerca di una nuova occupazione.

Come ha ribadito il Tribunale federale (DTF 8C_713/2011 del 15.03.2012, consid. 4.2.1.), l’obbligo di ridurre il danno non deve essere interpretato come un onere sproporzionato o riservato a persone con conoscenze legali.

La misura della diligenza richiesta deve essere valutata in rapporto alle capacità e alle condizioni del singolo assicurato.

Pertanto, imputare al ricorrente una “negligenza grave” per non aver agito oltre le misure effettivamente esigibili è ingiustificato e iniquo.

5. Principi di proporzionalità e buona fede

La decisione impugnata viola, inoltre, i principi di proporzionalità, buona fede e parità di trattamento sanciti dagli art. 5 e 8 Cost. e 27 LPGA.

La Cassa di disoccupazione ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo eccessivo, applicando rigidamente una norma che richiede invece una valutazione concreta, individuale e ragionevole del comportamento del lavoratore.

È paradossale che un dipendente, non pagato e in evidente stato di svantaggio economico, venga ulteriormente penalizzato per non aver compiuto atti che, alla luce della situazione della datrice di lavoro, non avrebbero potuto produrre alcun risultato utile. (…)” (cfr. doc. I).

                          1.3.  Nella sua risposta del 10 novembre 2025, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato quanto segue:

" (…) il signor RI1 ha rivendicato i propri crediti salariali tramite scritto dell’11 aprile 2023, ha fatto spiccare un precetto esecutivo il 9 giugno 2023 a cui è stata interposta opposizione il 13 giugno 2023. Successivamente, in data 6 marzo 2024, è stata inoltrata un’azione di conciliazione sfociata in un’udienza tenutasi il 24 aprile 2024.

In data 15 novembre 2024 è stato emesso un nuovo precetto esecutivo che ha in seguito portato all’attestato di carenza beni del 26 marzo 2025.

A mente della Cassa il signor RI1 avrebbe dovuto procedere in maniera tempestiva e continua; infatti mal si comprende per quale motivo abbia atteso da giugno 2023 (opposizione al primo precetto esecutivo) fino al marzo 2024 (istanza di conciliazione). Oltre a ciò il qui ricorrente avrebbe dovuto proseguire l’iter procedurale dopo l’udienza del 24 aprile 2024. Il ricorrente afferma come l’esistenza di più procedure esecutive pendenti nei confronti della signora ______ evidenziavano una situazione d’insolvenza strutturale, che rendeva ogni ulteriore passo giudiziario manifestamente inutile e privo di concrete possibilità di successo.

Al riguardo il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesta dalla legge (DTF 8C_211/2014 del 17.7.2014), ciò indipendentemente dall’esito probabile della stessa e dai relativi costi. Quindi, indipendentemente dalla situazione economica della ex datrice di lavoro, il signor RI1 avrebbe dovuto continuare l’iter procedurale.

Alla luce di tutto quanto precede, la negligenza commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave.” (cfr. doc. III).

                          1.4.  Con replica del 20 novembre 2025, il ricorrente ha, in particolare, osservato quanto segue.

" (…)

2. Quadro normativo e giurisprudenza

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, la perdita del diritto si verifica solo in caso di comportamento intenzionale o gravemente negligente. L’assicurato deve essere attivo, ma nei limiti di ciò che è ragionevolmente esigibile. Il TF ha inoltre stabilito che non può essere imposto al lavoratore di intraprendere azioni inutili, sproporzionate o prive di prospettive.

3. Presunto comportamento diligente del ricorrente

Il ricorrente ha compiuto ogni passo esigibile: diffide, due precetti esecutivi, procedura di conciliazione, udienza in pretura, verbale di pignoramento e attestato di carenza beni del 26 marzo 2025. Quest’ultimo rappresenta lo stadio massimo previsto dalla procedura esecutiva e soddisfa pienamente l’art. 51 cpv. 1 lett. c LADI.

4. Impossibilità oggettiva di ulteriori azioni

Le mancate risposte della datrice di lavoro alle lettere del 220 aprile 2023 e 8 maggio 2023 della Cassa dimostrano la sua totale assenza di collaborazione. Se la Cassa stessa non ottiene risposte, è illogico e contrario al principio di buona fede pretendere che possa ottenerle un lavoratore laico.

5. Il ricorrente quale persona inesperta

Come stabilito dal TF, la diligenza richiesta deve essere valutata alla luce delle capacità del singolo assicurato. Il ricorrente è cuoco, privo di competenze legali ed in difficoltà economica.

6. Superficialità della valutazione della Cassa

La Cassa ha valutato il caso in modo sommario, applicando schemi astratti e ignorando la situazione concreta, contravvenendo ai principi di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.).

7. Il ricorrente come vittima a seguito del comportamento della datrice di lavoro

La mancata collaborazione della datrice di lavoro certifica che il ricorrente è parte lesa. Penalizzarlo per il comportamento altrui sarebbe una punizione ingiusta e arbitraria, in contrasto con la funzione protettiva dell’indennità per insolvenza.

8. Accanimento amministrativo

L’insieme delle posizioni assunte dalla Cassa denota un atteggiamento eccessivamente rigido e quasi vessatorio, volta a negare la prestazione nonostante l’insolvenza sia pienamente dimostrata e nonostante il ricorrente abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge” (cfr. doc. V).

                          1.5.  Con duplica del 4 dicembre 2025 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il 9 dicembre 2025 (cfr. doc. VIII) – la Cassa ha, infine, preso posizione come segue:

" (…) L’indennità per insolvenza è stata negata al ricorrente, non avendo egli intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei propri crediti salariali nei confronti della datrice di lavoro secondo quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

L’insorgente ha concluso un contratto a tempo determinato dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, per un salario mensile di CHF 6'500.-. Dal mese di marzo 2023 non ha più percepito l’intero salario, ma solo degli acconti.

Dopo lo scritto dell’11 aprile 2023 volto a sollecitare gli stipendi arretrati, il ricorrente, cui era stato nel frattempo disdetto il contratto con effetto immediato, ha spiccato un precetto esecutivo il 9 giugno 2023, ovvero due mesi dopo l’ultimo giorno di lavoro (13 aprile 2023). Tuttavia, non ha continuato la misura intrapresa e la procedura di esecuzione forzata non ha raggiunto uno degli stadi, affinché l’indennità per insolvenza possa essere versata.

Questo in palese disattenzione dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI, in base al quale occorre far valere i propri crediti salariali in modo determinato, tempestivo ed adeguato nei confronti del datore di lavoro e questo addirittura già durante l’esistenza del contratto di lavoro. Nel contesto dell’indennità per insolvenza, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca infatti un ruolo preponderante, ciò che il ricorrente non ha però dato prova di aver rispettato, nemmeno con quanto compiuto in seguito, ossia con l’istanza di conciliazione sfociata nell’autorizzazione ad agire all’udienza del 24 marzo 2024 (senza però continuare la procedura) e neppure con il precetto esecutivo spiccato il 15 novembre 2024, che ha infine portato la rilascio dell’attestato di carenza beni provvisorio datato 26 marzo 2025.

Ne segue che, non rivendicando l’insorgente il versamento del salario in maniera incisiva, ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (…)” (cfr. doc. VII).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ad RI1 il diritto a percepire le indennità per insolvenza.

                          2.2.  L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

                                  Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

                                  Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

                                  In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                  A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51).

                                  In una sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, pubblicata in RtiD No. 52/II-2009, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008.

                                  In quella fattispecie, il TCA si era chinato sul caso di un assicurato che aveva lavorato tra giugno e settembre 2004, senza mai ricevere il salario, in un “ambiente familiare” nel quale “vi era un rapporto di amicizia” e che durante il rapporto lavorativo aveva “continuato a sollecitare verbalmente il versamento di quanto dovutogli”. Licenziatosi, egli si è, poi, rivolto ad un sindacato ed in data 21 febbraio 2025 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, che vi si è opposto.

                                  Nel giugno 2025 è poi stata notificata la comminatoria di fallimento. La domanda di fallimento è stata inoltrata a febbraio 2006 e l’istanza mediante la quale quel ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione è stata presentata nell’agosto 2006.

                                  Sentite le parti in udienza, questa Corte aveva stabilito che “durante il breve rapporto di lavoro l’assicurato ha costantemente sollecito il versamento del salario”, ragion per cui egli non aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                  Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo e con particolare riferimento agli otto mesi intercorsi tra la comminatoria di fallimento e la domanda di fallimento, il TCA ha, invece, concluso che il ricorrente aveva gravemente violato il proprio obbligo di ridurre il danno, accertando inoltre che il rappresentante di quel ricorrente sin dal giugno 2004 era al corrente del fatto che la comminatoria di fallimento non era sufficiente per giustificare un diritto all’indennità per insolvenza. (consid. 2.6.).

                                  Pronunciandosi sulla fattispecie in esame, l’Alta Corte, nella STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, ha, come anticipato, confermato l’operato di questo Tribunale sulla scorta, in particolare, delle seguenti motivazioni:

" (…) Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006. 

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI. 

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni.” (consid. 4).

                                  In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).

                                  Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

                                  In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi dopo la fine del rapporto di lavoro prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

                                  In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                  Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

                                  In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

                                  In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che:

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b).

                                  In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.  

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

                                  Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

                                  In una sentenza STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.

                                  Quell’assicurato, per il tramite di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.

                                  In assenza di riscontri, in data 14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.

                                  Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.

                                  L’Alta Corte ha rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato]; 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b [salari rimasti impagati per tre mesi].

                                  Anche nel caso che era chiamata a giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari, chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:

" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet. Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu unternehmen, die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne E. 4.2). Die Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3 [elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998 E. 2 [einjährige Untätigkeit]).  

Wie die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15. November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung). Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18. Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”

                                  Infine, in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, il Tribunale si è espresso sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento - ha chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.

                                  Con decisione dell'11 settembre 2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio ed il 15 dicembre 2022.

                                  Chiamata a pronunciarsi, l’Alta Corte ha, innanzitutto, ricordato al consid. 2.2. che, dal punto di vista dell'assicurazione contro la disoccupazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, non è ragionevole che il dipendente continui il rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente dopo quattro mesi senza ricevere il salario. Se il lavoratore rimane presso il datore di lavoro insolvente senza percepire lo stipendio oltre tale periodo, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a proprio rischio.

                                  Il Tribunale federale ha, poi ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.

                                  Con rifermento al periodo in cui il rapporto lavorativo è ancora in essere, l’Alta Corte ha ribadito che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve concretamente aspettarsi una perdita di salario.

                                  Infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita degli stipendi dovuti. I lavoratori devono infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato (consid. 2.3.).

                                  Nel caso concreto sul quale era chiamato a pronunciarsi il Tribunale federale, l’assicurata aveva ricevuto l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021. Nonostante da quel momento non le fosse più stato corrisposto alcun salario, la medesima aveva continuato a svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022.

                                  L’Alta Corte, in quella fattispecie, confermando nell’esito l’operato dell’Autorità cantonale, si è pronunciata come segue:

" 3.2.3. Die Beschwerdeführerin macht letztinstanzlich erneut geltend, die finanziellen Mittel des Vereins stammten hauptsächlich von Geldbeiträgen von C.________. Der Verein habe die Beiträge jeweils auf der Grundlage von Ausgabenprognosen erhalten, worüber jährlich habe berichtet werden müssen. Die Vorinstanz habe in offensichtlich unrichtiger Sachverhaltsfeststellung nicht erwähnt, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Korrespondenz mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf diese Abläufe zur Bestimmung der vom italienischen Staat auszurichtenden Beiträge bezogen habe und eine Einreichung korrekter Dokumente gefordert habe, damit die Beiträge gesprochen würden.  

Soweit die Beschwerdeführerin einen Zusammenhang zwischen der Finanzierung der Löhne und einem jährlichen finanziellen Beitrag von C.________ an den Arbeitgeber betont, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Aus dem Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer E-Mail-Korrespondenz mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf den Prozess für die Bestimmung der durch C.________ auszurichtenden finanziellen Beiträge bezog ("in modo da fornire all'ufficio contabile di D.________ la documentazione corretta da consegnare al fine di poter ricevere il contributo da parte del C.________ "), lässt sich nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dass der Arbeitgeber als Verein organisierte Institution seine finanziellen Mittel u.a. aus Beiträgen von C.________ generierte, ändert nichts daran, dass die Beschwerdeführerin mit dem Verein in einem Arbeitsverhältnis stand, woraus ihr Anspruch auf Lohn entstand. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz ihren Fokus auf die durch die Beschwerdeführerin unternommenen Massnahmen gegenüber ihrem offensichtlich zahlungsunfähigen Arbeitgeber zur Geltendmachung und Realisierung ihrer Lohnsprüche legte und nicht näher darauf einging, dass der Arbeitgeber offenbar keine Beiträge von C.________ mehr erhielt. Woher letztlich die finanziellen Mittel des Vereins stammten und aus welchen Gründen C.________ keine Beiträge mehr sprach, ist aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht nicht entscheidend. Die Beschwerdeführerin legt nicht substanziiert dar, warum sie vor dem Hintergrund der behaupteten jährlichen Beitragsleistung des italienischen Staates an den Arbeitgeber trotz der Lohnausstände seit Januar 2022 "offensichtlich mit der bevorstehenden Zahlung der Löhne" habe rechnen können, wie sie vorbringt. Solches geht auch aus der Korrespondenz mit der italienischen Botschaft nicht hervor. Eine durch den italienischen Staat gesicherte Lohnfinanzierung, auf die sie sich hätte verlassen können, wie die Beschwerdeführerin behauptet, ist jedenfalls nicht ersichtlich. 

Die Vorinstanz verwies vielmehr, ohne in Willkür zu verfallen, auf die beiden E-Mails vom 7. und 24. März 2022, worin die Beschwerdeführerin eine offene und transparente Auseinandersetzung zur Lösungsfindung verlangte und den Arbeitgeber aufforderte, dezidierter vorzugehen bei der Lösung des Problems der Lohnausstände. Den (bindenden) vorinstanzlichen Feststellungen zufolge war der Beschwerdeführerin bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Verein offenbar nicht die geforderten Dokumente bei C.________ eingereicht hatte, um Beiträge desselben zu erhalten. Selbst wenn die Löhne der vom Verein angestellten Lehrpersonen hauptsächlich durch die Beitragsleistungen von C.________ finanziert worden wären, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, weshalb ihr die Einleitung rechtlicher Massnahmen gegen den Arbeitgeber zur Begleichung seiner Lohnschulden während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die konkreten Umstände unzumutbar gewesen sein sollen, wie sie einwendet. Nichts anderes ergibt sich aus dem Schreiben des italienischen Botschafters vom 27. September 2022, welches belege, dass der Prozess zum Erhalt der Beiträge von C.________ dannzumal noch am Laufen gewesen sei. Erst nach Kenntnisnahme dieses Schreibens habe sich abgezeichnet, dass der Arbeitgeber die staatlichen Beiträge für die Finanzierung der Löhne des Jahres 2022 nicht erhalten und die Arbeitsaufnahme unwahrscheinlich würde. Es erschliesst sich nicht, weshalb die Beschwerdeführerin gestützt darauf mit einer bevorstehenden Zahlung der Löhne hätte rechnen können und müssen, wie sie vorbringt. Inwiefern der Vorinstanz mangels weitergehender Ausführungen zur Finanzierung des Vereins eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen wäre, ergibt sich nicht. 

Selbst wenn der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer Schadenminderungspflicht nicht zum Vorwurf gemacht werden könnte, dass sie nach vier Monaten ohne Lohn das Arbeitsverhältnis nicht beendet hatte, zeigte die Vorinstanz somit in nicht zu beanstandender Weise auf, dass die Beschwerdeführerin, obwohl sie weiterhin als Lehrerin tätig blieb, zu weitergehenden Schritten verpflichtet gewesen wäre, nachdem die mündlichen wie schriftlichen Mahnungen keinerlei Erfolg gezeitigt hatten. 

3.2.4. Rechtsprechungsgemäss ist überdies regelmässig bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Verletzung der Schadenminderungspflicht zu bejahen (vgl. E. 2.3 vorne; Urteil 8C_629/2024 vom 8. Mai 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner weist letztinstanzlich zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin spätestens nach ihrem letzten effektiven Arbeitstag Ende Juni 2022 angesichts der erheblichen Lohnausstände und des Umstands, dass keinerlei konkrete Hinweise auf eine baldige Lohnzahlung durch den Arbeitgeber bestanden, gehalten gewesen wäre, konsequent und kontinuierlich rechtliche Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden Forderungen gegenüber dem Verein zu unternehmen. Daran ändert nichts, dass sie bis anhin ihren Lohn, wenn auch offenbar zuweilen mit Verspätung, immer erhalten habe, wie sie einwendet.  

3.2.5. Die Vorinstanz qualifizierte es als grobfahrlässige Verletzung der Schadenminderungspflicht, dass die Beschwerdeführerin trotz der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Arbeitgebers erst rund ein Jahr nach Erhalt des letzten Lohnes Ende Dezember 2021 mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs am 15. Dezember 2022 weitreichendere, konkrete rechtliche Schritte zur Geltendmachung ihrer Lohnansprüche einleitete. Dies verletzt kein Bundesrecht. Damit hält das angefochtene Urteil vor Bundesrecht stand.».

                                  Per quanto concerne le decisioni di questo Tribunale, giova rilevare che con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

                                  In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

" (…) Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.

La ricorrente ha poi sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha subito fatto spiccare un precetto esecutivo.

Tuttavia, dopo la comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare l’istanza in Pretura.

Alla luce degli avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza (capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia”).

Questo Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

In tale contesto va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).” (cfr. STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, consid. 2.3.).

                                  Con STCA 38.2025.12 del 12 agosto 2025, nel caso di un assicurato che - attivo come pittore e non avendo una posizione tale da permettergli di essere a conoscenza della solidità finanziaria (o meno) della datrice di lavoro - già durante il rapporto di lavoro aveva sollecitato il datore di lavoro al pagamento dei suoi scoperti salariali (mediante messaggi whatsapp), che terminato il rapporto lavorativo si era, prima, rivolto ad un sindacato, poi ad un primo legale e poco dopo ad un secondo, il quale a tre mesi dalla fine del rapporto lavorativo aveva fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della debitrice, cui ha fatto seguito la comminatoria di fallimento, questa Corte ha accolto il ricorso presentato dall’interessato ed ha stabilito che non era possibile concludere che quel ricorrente avesse commesso una negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                  Con STCA 35.2025.40 del 27 ottobre 2025, questa Corte, nel caso di un ricorrente al quale, per sei mesi e meglio sin dall’inizio del rapporto di lavoro, non era mai stato corrisposto il salario, ha confermato l’operato dell’amministrazione. Il TCA ha ritenuto, da una parte, ch’egli avrebbe dovuto agire con maggior incisività anche durante il rapporto di lavoro, in particolare una volta intimatagli la disdetta del contratto.

                                  D’altra parte, questo Tribunale, ritenuto che al ricorrente, in conseguenza dei rapporti di conoscenza che intercorrevano tra un parente e la società datrice di lavoro, era noto che quest’ultima aveva problemi di liquidità, ha rilevato che l’assicurato “nemmeno si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art. 337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.

                                  Una volta terminato il rapporto lavorativo, ha stabilito, infine, questa Corte, sebbene avesse tempestivamente provveduto a far spiccare un precetto esecutivo e presentato la comminatoria di fallimento, quell’assicurato non ha, poi, più proseguito nella procedura esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando istanza in Pretura, attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento.

                                  Alla luce di tutto quanto precede, il TCA ha ritenuto che quel ricorrente aveva commesso una grave negligenza in relazione all’obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                  Al riguardo cfr., pure, ad esempio, STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

                          2.3.  Nella Prassi LADI II, ai punti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti dall’assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l’estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

                          2.4.  Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che RI1 (nato nel 1960) ha lavorato come cuoco e gerente presso l’______ di ______, per conto di ______, dal 1° gennaio al 13 aprile 2023. Il 13 aprile 2023, infatti, è la data che il ricorrente ha indicato quale ultimo giorno di lavoro prestato nella propria domanda di prestazioni LADI.

                                  Il salario mensile convenuto corrispondeva a fr. 6'500.-, comprensivo della tredicesima mensilità (cfr. doc. 79, 87-88).

                                  Gli estratti bancari della relazione ______ intestata ad ______ versati agli atti indicano che l’ “______ di ______” ha effettuato a beneficio del ricorrente i seguenti versamenti:

-        9 febbraio 2023, fr. 3'000.- quali “acconto stipendio gennaio 2023” (cfr. doc. 96);

-        14 febbraio 2023, fr. 2'453.95 quale “saldo stipendio gennaio 2023” (cfr. doc 95);

-        10 marzo 2023, fr. 1'000.- quale “acconto stipendio febbraio 2023” (cfr. doc. 94);

-        17 marzo 2023, fr. 1'000.- quale “stipendio febbraio 2023” (cfr. doc. 93);

-        22 marzo 2023, fr. 1'000.- quale “acconto stipendio febbraio 2023” (cfr. doc. 92);

-        11 aprile 2023, fr. 1'000.- quale “acconto stipendio” (cfr. doc. 91);

-        13 aprile 2023, fr. 1'452.30 quale “saldo stipendio febbraio 2023” (cfr. doc. 90);

-        18 aprile 2023, fr. 1'000.- quale “acconto (1) stipendio marzo 2023” (cfr. doc. 89).

                                  Con raccomandata “stipendi arretrati febbraio e marzo 2023” dell’11 aprile 2023, RI1 ha comunicato alla propria datrice di lavoro quanto segue:

" (…) mi vedo costretto a scriverle, in quanto non mi sono stati versati parte dello stipendio di febbraio (CHF 1'500.00) e integralmente quello di marzo (CHF 5'500.-), per un totale di CHF 7'000.00.

Le ricordo che il salario deve essere versato entro la fine del mese e pertanto le assegno un termine scadente il prossimo venerdì 14 aprile alle ore 10:00 per il pagamento dello stipendio arretrato. In caso contrario sarò costretto a rivendicare giudizialmente le mie pretese e notificare la cessazione del rapporto all’Ufficio polizia amministrativa, ritenendomi allo stesso tempo libero da ogni legame contrattuale in virtù dell’art. 337a del Codice delle obbligazioni, il quale legittima il lavoratore a porre fine al rapporto di lavoro laddove si verifichi una situazione di insolvenza.” (cfr. doc. 78).

                                  Il 9 giugno 2023, il ricorrente, in qualità di creditore, ha fatto spiccare nei confronti di ______, un precetto esecutivo per totali fr. 15'500.- oltre interessi al 5%, fr. 4'500.- dei quali quantificati come “stipendio arretrato mese di marzo 2023”, fr. 5'550.quale “stipendio arretrato mese di aprile 2023” ed infine fr. 5’500.quale “stipendio arretrato mese di maggio 2023” (cfr. doc. 76).

                                  ______ si è opposta integralmente al precetto esecutivo notificatole il 13 giugno 2023 (cfr. doc. 77).

                                  Il 15 novembre 2024, per i medesimi crediti di cui al precetto del 9 giugno 2023 (cfr. supra), il ricorrente ha fatto spiccare un nuovo precetto nei confronti di ______, la quale, questa volta, non vi si è opposta (cfr. doc. 66-67).

                                  Con domanda del 6 dicembre 2024, in relazione al precetto notificato il 18 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione (cfr. doc. 74-75)

                                  Dal verbale di pignoramento del 26 marzo 2025 risulta che è stato ordinato il pignoramento della quota di proprietà di ¼ di un immobile appartenente anche alla debitrice. Il verbale, valido quale attestato di carenza di bene provvisorio e conferente, quindi, al creditore il “diritto di chiedere il sequestro dei beni pignorabili del debitore, (…) di proporre l’azione revocatoria (…) e di esigere, entro il termine di un anno, il pignoramento di beni nuovamente scoperti” fa stato di diverse esecuzioni pendenti nei confronti dell’ex datrice di lavoro del ricorrente, in relazione alle quali la domanda di prosecuzione dell’esecuzione più datata risulta essere dell’8 ottobre 2024 (cfr. doc. 68-73).

                                  Con domanda d’indennità per insolvenza del 9 aprile 2025, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni LADI per i salari rimasti impagati per i mesi di marzo 2023, nella misura di totali fr. 5'500.-, di aprile 2023, per fr. 6'500.- e di maggio 2023, pure per fr. 6'500.- (cfr. doc. 87-88).

                                  Con mail del 30 maggio 2025, la Cassa ha chiesto al ricorrente, in quell’occasione rappresentato dalla ______, “per quanto concerne gli sforzi intrapresi per recuperare il salario” indicazioni su “cosa è stato fatto dal precetto esecutivo (PE) del 09.06.2023 al PE del 15.11.2024” (cfr. doc. 65).

                                  La rappresentante di RI1 ha risposto come segue:

" (…)

1. Al primo precetto esecutivo del 9 giugno 2023, la debitrice ha fatto opposizione il 13 giugno 2023. In seguito, è stata inoltrata un’azione di conciliazione sfociata in un’udienza tenutasi il 24 aprile 2024, alla quale la debitrice non si è presentata. Il verbale di udienza del 24 aprile 2024 permetteva l’autorizzazione di agire tramite una causa presso il tribunale, soluzione presto abbandonata in quanto avrebbe prodotto ulteriori costi e dispendio di tempo a carico dell’istante e del suo rappresentante, vista la situazione di indebitamento della convenuta.

2. Il 15 novembre 2024 è stata pertanto promossa una nuova procedura esecutiva, con proseguimento dell’esecuzione in data 6 dicembre 2024 sfociata in un verbale di pignoramento / attestato di carenza beni provvisorio datato 26 marzo 2025” (cfr. doc. 63).

                                  Dall’ulteriore documentazione versata agli atti risulta che l’istanza di conciliazione (art. 202 CPC) di cui ha riferito la Fiduciaria è stata promossa presso la Pretura del Distretto di ________ il 6 marzo 2024 (cfr. doc. 46-48).

                                  Dal verbale di udienza del 24 aprile 2024 emerge che all’istante è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire, per far valere la pretesa conciliata, la parte convenuta non avendo presenziato all’udienza (cfr. doc. 49).

                                  Il credito è poi stato ceduto dal ricorrente alla Cassa il 3 giugno 2025 (cfr. doc. 100), allorquando all’amministrazione è anche stato trasmesso il modulo complementare (cfr. doc. 98-99).

                                  Con decisione del 1° luglio 2025, la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni LADI avanzata dal ricorrente ritenuto che “nell’insieme, non è possibile parlare di una rivendicazione salariale coerente e continua. Considerato il tempo trascorso tra l’opposizione al primo precetto (giugno 2023) e l’istanza di conciliazione di marzo 2024 e il fatto di non aver agito tempestivamente dopo l’udienza del 24 aprile 2024. In conclusione considerazione che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il danno in funzione delle circostanze” (cfr. doc. 42-44).

                                  Con opposizione del 30 luglio 2025, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere, in particolare, di avere intrapreso “ogni provvedimento necessario a tutelare i suoi diritti, in un contesto estremamente difficile e nei confronti di un datore di lavoro totalmente insolvente, sovraccarico di debiti e irrintracciabile” (cfr. doc. 38-39).

                                  Con la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questo Tribunale dall’assicurato, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

                                  In sede di replica, RI1 ha prodotto due scritti trasmessi dalla Cassa, nell’ambito della procedura di richiesta delle indennità giornaliere di disoccupazione, all’ex datrice di lavoro di quest’ultimo, ad aprile e maggio 2023 (cfr. all. V1 e V2 a doc. V). Il primo scritto, risulta essere rimasto senza riscontro da parte della destinataria (cfr. all. V2 a doc. V). Analogamente, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe avvenuto per la seconda richiesta inviata a ______ dall’amministrazione.

                          2.5.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.

                                  Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

                                  L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

                                  La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

                                  Inoltre è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.

                                  L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).

                                  Nella presente fattispecie, questo Tribunale constata che all’insorgente, assunto alle dipendenze di ______ presso l’______ di ______ da gennaio 2023, sin dal principio del rapporto lavorativo il salario non è stato versato in modo regolare, ritenuto che già lo stipendio di gennaio 2023 gli è sì stato corrisposto, ma tardivamente e suddiviso in due tranches, una del 9 ed una del 14 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Per completezza, lo stipendio per il mese di febbraio essendo, poi, stato corrisposto suddiviso in quattro acconti (da fr. 1'000.- l’uno, versati peraltro tardivamente tra il 10 marzo e l’11 aprile 2023) ed un versamento a saldo, il TCA ricorda che l’eventuale corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.2.).

                                  L’11 aprile 2023, RI1 ha formalmente messo in mora la datrice di lavoro. Quest’ultima, il 13 aprile 2023, ha disdetto il rapporto lavorativo (“(…) il ricorrente, cui era stato nel frattempo disdetto il contratto con effetto immediato (…)”; cfr. doc. VII).

                                  Tempestivamente in data 9 giugno 2023 il ricorrente ha, poi, fatto spiccare, trascorsi nemmeno due mesi dal termine del rapporto lavorativo, un precetto esecutivo nei confronti di ______.

                                  Da questo profilo, a mente di questa Corte, nulla può essergli rimproverato.

                                  Diversa è, invece, la conclusione per quanto riguarda il periodo successivo alla fine del rapporto lavorativo.

                                  Come visto, la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario, comportandosi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. supra consid. 2.3.).

                                  In concreto, il 13 giugno 2023 ______ si è totalmente opposta al precetto esecutivo del 9 giugno 2023.

                                  A quel punto, il ricorrente, anziché proseguire con la procedura esecutiva (segnatamente mediante istanza di rigetto dell’opposizione), ha atteso sino a marzo 2024, quindi circa nove mesi, prima di ulteriormente agire nei confronti dell’ex datrice di lavoro, introducendo l’istanza di conciliazione.

                                  Alla luce di questi quasi nove mesi di inattività del ricorrente, intercorsi tra l’opposizione della debitrice al precetto esecutivo di metà giugno 2023 e l’istanza di conciliazione di inizio di marzo 2024, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

                                  Quanto appena indicato è già sufficiente a negare ad RI1 il diritto alle indennità per insolvenza.

                                  Va comunque rilevato che, in modo analogo, deve essere considerato il lungo tempo nuovamente trascorso tra l’udienza del 24 aprile 2024, con il contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire, ed il secondo precetto esecutivo fatto spiccare, sette mesi dopo, dal ricorrente nei confronti dell’ex datrice di lavoro.

                                  In sede ricorsuale, RI1 fa valere che “ogni ulteriore passo giudiziario manifestamente inutile e privo di concrete possibilità di successo”, in ragione del fatto che “______ (…) risultava in grave difficoltà finanziaria, come risulta dai precetti esecutivi, dai pignoramenti e dall’attestato di carenza beni del 26 marzo 2025”.

                                  Al riguardo, il TCA ricorda che, secondo la costante giurisprudenza federale, il fatto che il datore di lavoro abbia una situazione finanziaria precaria non esonera il richiedente di indennità per insolvenza di intraprendere tutti i passi necessari per rivendicare i propri crediti salariali (cfr. STF 8C_441/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4; STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2-4.5; 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4-4.7).

                                  Infine, a titolo abbondanziale, questa Corte constata che l’ultimo giorno in cui il ricorrente ha fornito la propria prestazione lavorativa è stato il 13 aprile 2023. Egli, però, ha chiesto il riconoscimento delle indennità per insolvenza sino al 31 maggio successivo (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Al riguardo, il TCA ricorda che in una sentenza C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto lavorativo non rappresenta di per sé un valido criterio per rispondere alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato. Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

                                  Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, si vedano le STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152; STCA 38.2013.71 del 26 marzo 2014; STCA 38.2013.76 del 30 aprile 2014; 38.2017.36 del 17 gennaio 2018; STCA 38.2018.13 del 7 maggio 2018; 38.2018.66 del 4 febbraio 2019; 38.2017.42 e 38.2017.35 del 17 gennaio 2018; STF 8C_276/2022 con la quale il TF ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.104 del 21 marzo 2022; STCA 38.2023.33 del 14 agosto 2023; STCA 38.2024.36 del 14 ottobre 2024.

                                  In concreto, dunque, se anche il ricorrente avesse agito nel rispetto del proprio obbligo di diminuire il danno (art. 55 LADI) - ciò che come visto non è stato il caso - la Cassa avrebbe verosimilmente potuto riconoscergli le indennità per insolvenza solamente fino al momento in cui egli ha effettivamente lavorato per conto dell’ex datrice, e meglio sino al 13 aprile 2023.

                          2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

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