Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2026 38.2025.60

2 février 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,621 mots·~23 min·6

Résumé

A torto Cassa ha chiesto restituzione di ID a seguito crescita in giudicato dec. di inidoneità al collocamento. Conteggi delle ID non manifest. errati. Non dati presupp. della riconsiderazione. Nemmeno ossequiate condizioni per procedere alla revisione processuale delle decisioni iniziali informali

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.60   rs

Lugano 2 febbraio 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 emanata da

CO1, ______     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2025 RI1 (_______.2001), iscrittosi nuovamente in disoccupazione con effetto dal 21 ottobre 2024 (1° termine quadro: 11.03.2024 - 10.03.2026; cfr. doc. 28; 12), è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 21 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025, in quanto il medesimo è stato disponibile per il mercato del lavoro unicamente per un breve periodo, ritenuto che per un lasso di tempo superiore alle quattro settimane, e meglio dall’11 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025, si è recato in ________ per vacanza senza averne maturato il diritto (cfr. doc. 28).

                                  Tale provvedimento è stato confermato dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 26 marzo 2025, rilevando:

" (…)

4.2.   In conclusione, si ritiene che i motivi addotti dall’opponente a sostegno della sua decisione di assentarsi dalla Svizzera, a meno di due mesi dall’iscrizione in disoccupazione (senza avere neppure maturato giorni esenti dall’obbligo di controllo), in particolare il fatto di recarsi nel suo paese d’origine (________) per trascorrere il suo compleanno e il periodo natalizio con la sua famiglia e per altri motivi personali (pratiche per il passaporto ed il libretto postale), non possono giustificare un periodo d'assenza così esteso (4 settimane), considerato anche il breve periodo in cui è stato a disposizione del mercato del lavoro prima della sua partenza.

         Oltretutto, considerata la professione ricercata dal signor RI1 (ausiliario di servizio nella ristorazione e barista), si ritiene che la sua decisione di recarsi all'estero durante il mese di dicembre e parte di gennaio - dunque coincidente con le vacanze natalizie - abbia ulteriormente limitato le possibilità dell'assicurato di reperire un impiego anche solo temporaneo, che gli avrebbe permesso di conseguire un guadagno intermedio e di limitare il danno all'assicurazione contro la disoccupazione (ad. 17 LADI).

         Visto quanto esposto, considerato che l'assicurato è stato a disposizione del mercato del lavoro prima della sua partenza per l'estero soltanto per un breve periodo (poco meno di due mesi) limitando così eccessivamente la possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro, si ritiene che lo stesso non possa essere ritenuto idoneo al collocamento dal 21 ottobre 2024 (inizio disoccupazione controllata) e fino al suo rientro in Svizzera (15 gennaio 2025).

         A titolo aggiuntivo, lo scrivente Ufficio constata che l'assicurato il 3 ottobre 2024 ha sottoscritto il "Modulo - Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)", dove al punto 9 (informazioni utili) viene segnalato anche “Un opuscolo per disoccupati - Disoccupazione (716.200i) edito dalla Seco e consultabile sul sito internet www.Iavoro.swiss.

         In particolare, il punto 12 dell'opuscolo in questione dà una breve spiegazione riguardante i giorni senza obbligo di controllo e precisa che: "(...) La persona assicurata può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo a cui ha diritto, di regola in settimane intere, e deve annunciarlo all'URC con due settimane di anticipo (...)". L'UG ritiene dunque che l'interessato fosse a conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla disoccupazione, riguardanti i giorni esenti dall'obbligo di controllo. (…)” (Doc. 49)

                                  La decisione su opposizione del 26 marzo 2025 è cresciuta in giudicato incontestata.

                          1.2.  A seguito della decisione su opposizione del 26 marzo 2025 della Sezione del lavoro, la CO1 (in seguito: Cassa), con decisione del 28 aprile 2025, ha ordinato ad RI1 di restituire la somma di fr. 3'659.95, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 41).

                          1.3.  Il 26 agosto 2025 la Cassa ha respinto l’opposizione del 28 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro il provvedimento del 26 marzo 2025, pervenutale il 30 maggio 2025 (cfr. doc. 42).

                                  Dalla decisione su opposizione del 26 agosto 2025 emerge:

" (…)

3.   Nel presente caso la contestata decisione di restituzione poggia sulla decisione di restituzione della Sezione del lavoro del 17.02.2025 che ha stabilito la sua inidoneità per il periodo 21.10.2024 – 15.01.2025.

4.   La citata decisione è stata oggetto di opposizione che è stata respinta con decisione su opposizione del 26.03.2025.

5.   La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato.

6.   In virtù di quanto precede, l’opposizione del 28.05.2025 è respinta, la decisione del 28.04.2025 è confermata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF 3'659.95 (cfr. annesso bollettino di versamento). (…)” (Doc. A1)

                          1.4.  Contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

" (…) Contesto in particolare la decisione di non idoneità al collocamento per l'intero periodo dal 21.10.2024 al 15.01.2025, in quanto non corrisponde ai fatti.

La vostra valutazione si basa sull'ipotesi che avessi già pianificato, al momento dell'iscrizione, di assentarmi dal Ticino per raggiungere la mia famiglia. Tuttavia, come dimostrato dalla prenotazione allegata, ho deciso di recarmi in ________ solo all'inizio di dicembre, e ho regolarmente informato l'ufficio di collocamento della mia assenza per quel periodo, rendendomi comunque disponibile a rientrare in Svizzera per eventuali colloqui.

Preciso inoltre che da ottobre a dicembre 2024 sono rimasto stabilmente in Svizzera, impegnato attivamente nella ricerca di un impiego, come dimostrano i contatti e le comunicazioni avvenute in quel periodo. Ritengo quindi ingiustificata e sproporzionata la valutazione di inidoneità per l'intero periodo, in quanto solo per alcune settimane di dicembre sono stato effettivamente assente dalla Svizzera e solo in un secondo momento rispetto all’inizio della mia disoccupazione.

Il mio rientro temporaneo in ________ a dicembre è stato inoltre motivato da esigenze personali.

Il 1 di Aprile 2025 ho ripreso a lavorare, ma ho dovuto affittare un nuovo appartamento, con conseguenti spese significative. Attualmente mi trovo in una situazione economica difficile, che rende particolarmente onerosa la restituzione dell'importo richiesto.

Chiedo quindi che la decisione venga annullata o rivista, tenendo conto:

-della mia buona fede;

-della reale disponibilità al collocamento nei mesi in questione;

-delle attuali difficoltà economiche legate alla ripresa dell'attività lavorativa;

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva. (…)” (Doc. I)

                          1.5.  Il 27 ottobre 2025, in risposta, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rimandando, in buona sostanza, ai motivi esposti nella decisione su opposizione del 26 agosto 2025 e precisando che “nel suo ricorso il ricorrente contesta la decisione di inidoneità al collocamento stabilita dalla Sezione del lavoro e confermata con decisione su opposizione, cresciuta in giudicato, del 26.03.2026” (cfr. doc. IV).

                          1.6.  L’insorgente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 5 novembre 2025 (cfr. doc. VI), al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. VI1/3).

                          1.7.  La Cassa, l’11 novembre 2025, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VIII).

                          1.8.  Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia chiesto al ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 3'659.95, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei periodi di controllo di ottobre e di novembre 2024.

                          2.2.  L'art. 95 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) regola la restituzione di prestazioni.

                                  Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

                                  L'art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                  I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.3.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

                                  La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                  Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

                                  Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 6 pag. 16; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                  Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

                          2.3.  Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:

                                  a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

                                  b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

                                  c. risiede in Svizzera (art. 12);

                                  d. ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS35;

                                  e. ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

                                  f.   è idoneo al collocamento (art. 15) e

                                  g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

                                  È utile precisare che in materia di disoccupazione l’amministrazione, quando si pronuncia per la prima volta in merito al diritto all’indennità di un assicurato, emette un pronostico in relazione all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 8 LADI. L’esame di tali presupposti ha, quindi, luogo al momento in cui l’amministrazione emana la propria decisione.

                                  Una valutazione a posteriori dell’insieme delle circostanze è escluso (cfr. STF 8C_217/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3).

                          2.4.  Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                  A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, pertanto, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le effettive possibilità d’assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_10/2023 del 4 agosto 2023 consid. 2.2.; STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

La persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_486/2021 del 24 agosto 2021 consid. 3.2.; STF 8C445/2020 del 27 novembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

                          2.5.  Il Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.

                                  Decisivi per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo. Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

                          2.6.  In una decisione dell'8 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di inidoneità al collocamento, l’Alta Corte ha, in particolare, stabilito che se la decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI), occorre che la Cassa competente si chini sulla questione della restituzione delle prestazioni versate indebitamente. In tal caso, soltanto la Cassa deve esaminare se le condizioni per una riconsiderazione siano soddisfatte, in particolare quella dell'errore manifesto.

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA nei giudizi C 274/99, C 278/99 e C 279/99 del 6 luglio 2001.

                                  In quelle occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dalla SECO e ha deciso che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale e ad essere amministratore della ditta.

                                  Nelle sentenze C 11/05 del 16 agosto 2005 consid. 5.2. e C 269/05 del 7 novembre 2006 consid. 5.1. la nostra Massima Istanza ha, peraltro, evidenziato che il solo fatto che posteriormente al versamento di indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia stata emessa una decisione di inidoneità al collocamento dell’assicurato per tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata.

                          2.7.  Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.; 2.6.), la Cassa ha fondato il proprio ordine di restituzione soltanto sulla decisione su opposizione del 26 marzo 2025 con la quale la Sezione del lavoro ha confermato l’inidoneità al collocamento del ricorrente dal 21 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025 stabilita il 17 febbraio 2025, essendosi recato all’estero in vacanza dall’11 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025 (cfr. doc. 41; A1; 49; consid. 1.1.-1.3.).

                                  In particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo aver comunque ricordato che l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente riscosse presuppone che siano soddisfatte le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione procedurale della decisione tramite la quale le prestazioni in questione sono state assegnate (doc. A1 pag. 1), si è limitata a indicare che la decisione di restituzione poggia sulla decisione su opposizione di inidoneità al collocamento emessa dalla Sezione del lavoro il 26 marzo 2025 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                  Come visto sopra, la sola circostanza che una decisione di inidoneità al collocamento sia stata emanata successivamente alla corresponsione delle indennità di disoccupazione non consente di concludere, segnatamente, che il versamento sia stato eseguito sulla base di una decisione errata in modo manifesto (cfr. consid. 2.6.).

                                  La Cassa avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto fossero adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale (cfr. consid. 2.2., 2.6.).

                                  Sta, quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato sia in ogni caso corretto (cfr. STCA 38.2011.68 del 24 maggio 2012; STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002, confermata con STFA C 217/02 del 15 luglio 2003).

                          2.8.  La decisione su opposizione del 26 marzo 2025 con cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 21 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 è vincolante.

                                  In effetti la stessa non è stata impugnata dall’insorgente ed è, pertanto, cresciuta in giudicato incontestata.

                                  La Cassa, tuttavia, allorché ha erogato le indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre e di novembre 2024 – i relativi conteggi risalgono al 20, rispettivamente 29 novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4) – si è basata sulla relativa domanda presentata dall’assicurato il 24 ottobre 2024 in cui richiedeva le indennità dal 21 ottobre 2024, ossia al termine dell’attività stagionale svolta in qualità di commis de rang presso l’______ di ______ dal 15 aprile al 20 ottobre 2024 (cfr. doc. 13; 14).

                                  Dalla domanda di indennità non risultava alcunché riguardo a un’eventuale intenzione del ricorrente di recarsi all’estero nel mese di dicembre 2024 per poi rimanervi alcune settimane (cfr. doc. 13).

                                  Del resto la Cassa, il 19 novembre 2024, ha informato l’assicurato, con riferimento al suo annuncio in disoccupazione, che aveva diritto all’indennità, e meglio a 179 indennità che poteva percepire entro il 10 marzo 2026, che il periodo di attesa speciale era di un giorno e che il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'971.-- (cfr. doc. 16).

                                  È stato, infatti, solamente a seguito della comunicazione del 9 dicembre 2024 al proprio consulente da parte del ricorrente con oggetto l’imminente partenza per l’estero (cfr. doc. 19; 20) che la Sezione del lavoro, nel gennaio 2025, su segnalazione dell’URC (cfr. doc. 26), ha verificato la sua idoneità al collocamento, giungendo alla conclusione che l’assicurato non era idoneo dal 21 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 (cfr. decisione del 17 febbraio 2025 confermata dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2025; cfr. doc. 28; 49; consid. 1.1.).

                                  Ne discende che gli elementi a disposizione della Cassa al momento in cui ha versato, tra il 20 e il 30 novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4), le indennità di disoccupazione di ottobre e novembre 2024 non le consentivano di dedurre alcunché circa la durata della disponibilità dell’insorgente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5.).

                                  Di conseguenza i conteggi delle indennità di disoccupazione dei mesi di ottobre e novembre 2024 allestiti il 20 e il 29 novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4), corrispondenti a decisioni informali ex art. 51 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; DTF 126 V 36) non erano manifestamente errati (cfr. consid. 2.2. in fine).

                                  Non sono, perciò, dati i presupposti per una riconsiderazione (cfr. consid. 2.2.).

                          2.9.  Occorre, dunque, chiedersi se in concreto siano ossequiate le condizioni per procedere a una revisione processuale.

                                  Attentamente esaminate le circostanze fattuali del caso di specie, il TCA ritiene che in concreto non si sia confrontati con alcun fatto nuovo rilevante esistente quando sono state versate le indennità di disoccupazione di ottobre e di novembre 2024, ma scoperto successivamente, suscettibile – se fosse stato noto al momento di decidere il pagamento delle prestazioni – di modificare la fattispecie posta a fondamento dei provvedimenti informali di assegnazione delle indennità di disoccupazione di ottobre e novembre 2024, né con nuovi mezzi di prova che non potevano essere presentati in precedenza.

                                  In particolare dalle carte processuali si evince che l’assicurato ha contattato il 9 dicembre 2024 l’URC al fine di informarlo dell’imminente partenza per l’estero (cfr. doc. 19; 20).

                                  Egli sostiene di avere deciso soltanto all’inizio di dicembre 2024 di recarsi in ________ (cfr. doc. 42; I).

                                  In proposito il ricorrente ha prodotto una “conferma dell’ordine” del 1° dicembre 2024 di un biglietto elettronico riguardante il treno _______ partente l’11 dicembre 2024 da ______ per ______ (cfr. doc. A2).

                                  Effettivamente, ad ogni modo, la decisione del 17 febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 26 marzo 2025 di inidoneità al collocamento emesse dalla Sezione del lavoro non fanno il benché minimo riferimento a elementi concreti che comprovino l’intenzione dell’insorgente, già dall’inizio della disoccupazione (ottobre 2024), di effettuare una vacanza all’estero, rispettivamente la relativa pianificazione.

                                  La Sezione del lavoro, d’altronde, per escludere l’idoneità al collocamento si è limitata ad affermare che l'assicurato è stato a disposizione del mercato del lavoro prima della sua partenza per l'estero soltanto per un breve periodo (poco meno di due mesi), limitando così eccessivamente la possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 28; 49; consid. 1.1.).

                                  In simili condizioni deve essere concluso che nella presente evenienza nemmeno sono adempiuti i requisiti di una revisione processuale delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per i mesi di ottobre e novembre 2024.

                        2.10.  Stante quanto precede, questa Corte ritiene che a torto la Cassa abbia richiesto al ricorrente la restituzione di fr. 3'659.95 relativi alle prestazioni LADI versate per i mesi di ottobre e novembre 2024.

                                  La decisione su opposizione del 26 agosto 2025 impugnata va, conseguentemente annullata.

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  § La decisione su opposizione del 26 agosto 2025 è   annullata.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2026 38.2025.60 — Swissrulings