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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2026 38.2025.55

7 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,823 mots·~24 min·5

Résumé

Ricorso contro decisione su opp. con cui SdL ritenuto irricevibile opp. 2.6.25 dell'ass. contro sosp. di 23 gg causa mancato inizio POT, poiché non adempiva requisiti formali, accolto. Infatti A., nello scritto 2.6, espresso contrarietà verso la sanzione. Inoltre fornito motivazioni. Rinvio atti

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.55   rs

Lugano 7 gennaio 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 8 settembre 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 22 maggio 2025 la Sezione del lavoro ha sospeso RI1 (__.__.1994), iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2024 (termine quadro dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2025), per 23 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, poiché non aveva iniziato il programma di occupazione temporanea PO ______ - ______ presso l’Albergo ______ di ______, assegnatogli per il periodo 14 aprile - 13 luglio 2025 e ritenuto conforme alla sua età, alla sua situazione personale e al suo stato di salute (cfr. doc. 11; 14).

                                  Quale rimedio giuridico la Sezione del lavoro ha indicato:

" la presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione, facendo per scritto opposizione. L’opposizione deve essere depositata presso la seguente istanza:

Sezione del lavoro

Ufficio giuridico

Piazza Governo 7

6501 Bellinzona

L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. Il termine di trenta giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (cfr. doc. 14 pag. 3)

                          1.2.  Il 2 giugno 2025 RI1 ha inoltrato uno scritto alla Sezione del lavoro, pervenutole il 3 giugno 2025, del seguente tenore:

" con la presente giustifico la mia assenza del 06.05.2025 in quanto sono stato chiamato dal datore di lavoro per svolgere il turno di lavoro, al momento ho un contratto a chiamata e a ora, la mia scelta è stata di presentarmi al lavoro per fare più ore possibile e stipulare un contratto indeterminato, questa vostra penalizzazione mi metterebbe in seria difficoltà in quanto non ho accumulato abbastanza ore per pagare le mie spese. (…)" (Doc. 16)

                                  L’assicurato ha allegato una dichiarazione della ______ SA da cui risulta che “RI1 è stato chiamato il giorno 06.05.2025 per svolgere il servizio di lavoro il giorno stesso ed ha lavorato dalle ore 9:00 alle ore 18:00” (Doc. 16/1).

                          1.3.  Con lettera del 4 giugno 2025, inviata tramite posta A Plus, la Sezione del lavoro ha ricordato all’assicurato quanto contemplato dagli art. 52 LPGA e 10 OPGA, segnatamente che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione scritta presso il servizio che le ha notificate, che l’opposizione scritta deve portare la firma (originale) dell’opponente o del suo patrocinatore, che in caso contrario l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria che, in assenza della stessa, non si entrerà nel merito e che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                  Inoltre l’amministrazione l’ha invitato “ad indicarci entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione 22 maggio 2025 (dec. n. ________), se il suo scritto è da considerare un’opposizione contro la precitata decisione, se sì, le chiediamo di precisare quali sono le sue richieste e le sue motivazioni”.

                                  Il medesimo è stato informato che, scaduto infruttuoso il termine indicato, la Sezione del lavoro non sarebbe entrata nel merito del suo scritto (cfr. doc. 17).

                                  RI1 non ha dato seguito a tale richiesta.

                          1.4.  L’amministrazione, quindi, il 21 luglio 2025, ha trasmesso all’assicurato una raccomandata di tenore analogo all’invio del 4 giugno 2025 (cfr. doc. 18).

                                  L’interessato neppure ha risposto a tale scritto.

                          1.5.  Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 la Sezione del lavoro ha ritenuto irricevibile l’opposizione.

                                  Al riguardo la medesima ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso concreto, non si può che constatare che l’invio del 2 giugno 2025 dell’assicurato all’UG non adempie i requisiti formali di un’opposizione.

(…)

Sebbene siano stati fissati all’assicurato dei termini per rimediare all’assenza dei requisiti posti dall’art. 10 cpv. 1 e 4 OPGA, con la comminatoria della conseguenza in caso di inosservanza (la non entrata in materia, art. 10 cpv. 5 OPGA), l’assicurato non ha tuttavia dato seguito a quanto richiesto dal servizio cantonale.

4. In conclusione, ritenuto che con lo scritto del 2 giugno 2025 all’UG il signor RI1 non ha indicato con chiarezza se intendeva presentare opposizione contro la decisone relativa ad una sanzione del 22 maggio 2025, in applicazione dell’art. 10 cv. 5 OPGA, si ritiene l’opposizione irricevibile e pertanto si decide di non entrare nel merito della stessa." (Doc. A1)

                          1.6.  RI1 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025, chiedendo l’annullamento del provvedimento e che la Sezione del lavoro sia tenuta a esaminare nel merito l’opposizione del 2 giugno 2025.

                                  A sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto di ritenere la valutazione d’irricevibilità eccessivamente rigida, asserendo che la sua volontà di opporsi fosse chiara e inequivocabile.

                                  Egli, in proposito, ha precisato:

" 1. Il 2 giugno 2025 ho trasmesso uno scritto all’UG, allegando la

    conferma dell’agenzia ______ SA, in cui giustificavo l’assenza del 6 maggio 2025 poiché ero stato convocato per un turno di lavoro.

  2. La documentazione prodotta dimostrava già la mia intenzione di

      contestare la sanzione e quindi costituiva a tutti gli effetti un atto di opposizione.

  3. Eventuali carenze formali (firma, conferma scritta) non dovrebbero

      prevalere sul diritto sostanziale di far valere le mie ragioni, tanto più che ho sempre agito in buona fede e nei termini concessi." (Doc. I)

                          1.7.  L’amministrazione, nella sua risposta di causa del 14 ottobre 20250, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.8.  Il 15 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato                 in diritto

                          2.1.  L'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                  In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

                          2.2.  L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed essere firmata dall’opponente o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA).

                                  Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

                                  La durata del termine supplementare di cui all’art. 10 cpv. 5 OPGA dipende dalle circostanze concrete. Se si tratta solo della firma, dovrebbero essere sufficienti pochi giorni lavorativi. Se invece mancano le conclusioni e/o la motivazione o se queste non sono sufficientemente chiare, è opportuno concedere un termine leggermente più lungo. Lo stesso vale se la motivazione deve essere completata dopo la consultazione degli atti. Tuttavia, l'istituto del termine supplementare non deve eludere l'art. 40 cpv. 1 LPGA. Il TF ha ritenuto adeguato un termine di dieci giorni fissato dal tribunale cantonale per completare il ricorso (cfr. Susanne Genner, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 38 ad art. 52 cpv. 1-3; vedi DTF 134 V 162: “Sodann hat die Rechtsvertreterin die ergänzende Eingabe innert der zehntägigen Frist eingereicht, welche von der Vorinstanz üblicherweise als Nachfrist angesetzt wird (CHRISTIAN ZÜND, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 7. März 1993, Diss. Zürich 1998, N. 9 zu § 18)”; STCA 35.2025.60 del 24 novembre 2025 consid. 2.3., non ancora cresciuta in giudicato).

                          2.3.  Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti; 8C_748/2021 del 23 marzo 2022 consid. 4.3.2.). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti; STCA 35.2025.60 del 24 novembre 2025 consid. 2.5., non ancora cresciuta in giudicato).

                                  In un giudizio 8C_362/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2. il Tribunale federale ha, peraltro, rilevato che non risulta eccessivamente formalista esigere che un’opposizione contro una determinata decisione sia motivata e interposta entro un certo termine.

                                  Il requisito di motivazione contemplato dall’art. 10 cpv. 1 LPGA non va considerato come una limitazione della garanzia alla via giudiziaria ex art. 29a Cost. (cfr. STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 2).

                                  In una sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha evidenziato:

" Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento)."

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

                                  Nella DTF 116 V 353, citata nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù del v.art. 84 LAVS, poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989 non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata, ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l’insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un’esplicita richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d’accordo con l’ammontare del calcolo).

                                  In secondo luogo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso che di principio l'autorità cantonale di ricorso non viola il diritto federale se non entra nel merito quando il ricorrente non produce la decisione della cassa nel termine assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha deciso e se la decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto (come in quel caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che era la parte resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di produrre l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile è formalismo eccessivo.

                                  In quel caso di specie il TF ha, quindi, annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per decidere in merito al ricorso contro la decisione di pagamento dei contributi per gli anni 1984 e 1985.

                          2.4.  Con giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).

                                  In questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio, poiché la parte che inoltra un’opposizione tramite posta elettronica sa o deve comunque sapere a priori che, per la natura stessa del mezzo di invio, viene violato il requisito della firma. Non si tratta di una dimenticanza (consid. 4.5 e 4.6).

                                  Una correzione del vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).

                                  La nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha inoltre ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.

                          2.5.  In una sentenza 8C_318/2025 del 26 settembre 2025 consid. 3.2. il Tribunale federale, rilevando la corrispondenza letterale tra l’art. 61 lett. b LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha precisato:

" 3.2. Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_245/2022 précité consid. 3.2). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées)."

                                  A proposito dell’assegnazione dio un termine supplementare al consid. 3.3. l’Alta Corte ha osservato:

" 3.3. Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou d'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. Dans ce contexte, on prendra en considération qu'un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. En cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose donc uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps avant l'échéance du délai légal de recours ou d'opposition pour motiver ou compléter la motivation de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible pour ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors de ce cas de figure, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas remplies (arrêts 8C_245/2022 précité consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références)."

                                  In proposito cfr. anche STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4; STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 4; STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022 consid. 3.4.; STF 8C_660/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.

                          2.6.  La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, ha accolto il ricorso di un assicuratore LAINF inoltrato contro l’annullamento da parte del Tribunale cantonale di una decisione su opposizione con la quale l’opposizione contro il rifiuto di erogare prestazioni dal 1° giugno 2021 era stata considerata irricevibile, in quanto non motivata.

                                  In quel caso di specie il TF ha ritenuto che le condizioni per assegnare un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA non fossero adempiute. In particolare, quando la rappresentante dell’assicurato, avvocato specialista FSA in responsabilità civile e in diritto delle assicurazioni, il 9 agosto 2021, aveva interposto opposizione non motivata a nome del suo assistito, mancava ancora parecchio tempo alla scadenza del termine di opposizione (14 settembre 2021). Inoltre, da un lato, l’assicuratore le aveva fatto pervenire l’incarto 19 giorni prima che il termine spirasse. Dall’altro, allorché, il 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva inviato uno scritto all’assicuratore nel quale l’aveva informato che avrebbe motivato l’opposizione entro il 30 settembre 2021, dovendo esaminare gli atti e conferire con il proprio cliente, le restavano ancora 14 giorni prima della scadenza del 14 settembre 2021 per motivare l’opposizione. La medesima, dunque, entro la scadenza del termine legale di opposizione non prorogabile disponeva di tempo sufficiente per completare l’opposizione.

                                  In una sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l’Alta Corte ha, poi, stabilito che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA è per principio prorogabile, rilevando:

" 5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).”

                                  Cfr. pure STF 8C_255/2023 del 21 settembre 2023.

                          2.7.  Nella presente evenienza, come esposto nei fatti, il ricorrente, nello scritto del 2 giugno 2025, inoltrato alla Sezione del lavoro – la quale con decisione del 22 maggio 2025 l’aveva sospeso per 23 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, poiché non aveva iniziato il programma di occupazione temporanea assegnatogli nel mese di aprile 2025, specificando che contro tale provvedimento avrebbe potuto essere interposta opposizione entro il termine di trenta giorni (cfr. doc. 14; consid. 1.1.) –, ha indicato che “questa vostra penalizzazione mi metterebbe in seria difficoltà” e ha giustificato l’assenza del 6 maggio 2025, asserendo che quel giorno era stato chiamato a lavorare, puntualizzando di essere stato a quel momento al beneficio di un contratto su chiamata a ore (cfr. doc. 16; consid. 1.2.).

                                  L’amministrazione sostiene che l’assicurato, con la lettera del 2 giugno 2025, non abbia indicato con chiarezza se intendesse o meno presentare opposizione contro la decisione di sospensione del 22 maggio 2025. Inoltre la Sezione del lavoro ha puntualizzato che l’insorgente non ha dato seguito alle sue richieste del 4 giugno e del 21 luglio 2025 di precisazione al riguardo, come pure, in caso di volontà di contestare il provvedimento di sanzione, di fornire le relative conclusioni e motivazioni (cfr. consid. 1.3; 1.4.; 1.5.).

                                  Per quanto concerne la volontà di opporsi alla decisione del 22 maggio 2025 e alle conclusioni, va osservato che è vero che il ricorrente non ha precisato se postulasse l’annullamento o la riduzione della sanzione di 23 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflittagli.

                                  Tuttavia il medesimo il 2 giugno 2025, come visto, ha dichiarato che “questa vostra penalizzazione mi metterebbe in seria difficoltà” (cfr. doc. 16; consid. 1.2.).

                                  L’insorgente ha, così, evidentemente espresso la propria contrarietà nei confronti della penalità di 23 giorni.

                                  Attentamente esaminato il tenore dello scritto del 2 giugno 2025 e tutto ben ponderato, il TCA ritiene che dallo stesso, nel quale l’insorgente, peraltro non rappresentato, ha indicato pure che nel periodo in cui avrebbe dovuto partecipare al POT ha lavorato, perlomeno il 6 maggio 2025, – comprovando tale affermazione con un’attestazione del datore di lavoro, ______ SA (cfr. doc. 16/1) – e disponeva di un contratto su chiamata a ore, emerga in modo chiaro (anche se non esplicito; cfr. consid. 2.3.; DTF 116 V 353) la richiesta del ricorrente di rivedere la sospensione irrogatagli.

                                  Corrisponde alla realtà dei fatti quanto affermato dalla parte resistente nella risposta di causa, e meglio che l’assicurato non ha giustificato specificatamente il mancato inizio del POT previsto per il 14 aprile 2025 (cfr. doc. III).

                                  Tuttavia l’argomentazione sollevata dal ricorrente, ossia che il 6 maggio 2025 ha lavorato per il datore di lavoro presso il quale beneficia di un contratto su chiamata a ore (cfr. doc. 16; 16/1; consid. 1.2.), costituisce, dal suo punto di vista, una motivazione della contestazione, se non del principio in sé della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, perlomeno dell’entità dalla stessa.

                                  Si rileva, altresì, che, in virtù del fatto che l’autorità amministrativa applica d’ufficio il diritto (cfr. STF 9C_506/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.1.), spetta in ogni caso a quest’ultima valutare, nella procedura di opposizione, se la sospensione è stata applicata a ragione e, in caso di risposta affermativa, la correttezza dell’entità della stessa.

                                  Non va, del resto, dimenticato che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)"

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 4.3.2.; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.

                                  Ne discende che in concreto l’opposizione contro la decisione del 22 maggio 2025 è ricevibile (cfr. STCA 38.2020.32 del 17 agosto 2020).

                                  La decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 di irricevibilità va conseguentemente annullata e la causa rinviata alla Sezione del lavoro per procedere all’esame nel merito dell’opposizione dell’insorgente contro la decisione del 22 maggio 2025 ed emanare una decisione su opposizione al riguardo.

                          2.8.  Per completezza questa Corte osserva che agli atti lo scritto del 2 giugno 2025, pervenuto alla Sezione del lavoro il 3 giugno 2025 (cfr. doc. 16; consid. 1.2.), figura con firma del ricorrente fotocopiata, come altri documenti da lui firmati (cfr. doc. 2; 2/1; 6).

                                  Anche le firme delle lettere da parte dell’amministrazione risultano comunque in fotocopia (cfr. doc. 17, 18).

                                  Verosimilmente, perciò, il fascicolo contiene gli atti in copia e, quindi, lo scritto del 2 giugno 2025 è stato inviato dall’assicurato alla Sezione del lavoro con firma in originale, nel rispetto dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.

                                  Ad ogni modo, se non fosse il caso, va evidenziato che la parte resistente, pur ricordando, nelle sue lettere del 4 giugno e del 21 luglio 2025, che l’opposizione deve portare la firma originale dell’opponente o del suo rappresentante (cfr. doc. 17; 18; consid. 1.3.; 1.4.), non ha attirato l’attenzione del ricorrente in modo specifico sull’assenza della stessa nello scritto pervenutole il 3 giugno 2025 (cfr. doc. 16; consid. 1.2.), invitandolo a produrre l’atto munito della sua firma in originale.

                                  Pertanto, nell’ipotesi in cui l’insorgente abbia inoltrato lo scritto del 2 giugno 2025 senza firma originale, la Sezione del lavoro, prima di esaminare il merito dell’opposizione (cfr. consid. 2.7.), concederà all’assicurato un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.2.) per presentare l’opposizione con firma autografa.

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione del 10 aprile 2025.

                                  Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

                                  Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr., da una parte, STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che un litigio vertente sul rifiuto dell’assicurazione infortuni di entrare in materia riguardo a un’opposizione costituisce una decisione di natura procedurale e non concerne la concessione o il diniego di prestazioni. Dall’altra, in dottrina, Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA, secondo il quale tale interpretazione del TF pare troppo restrittiva) non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso è accolto.

§   La decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda conformemente a quanto indicato ai consid. 2.7. e 2.8.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.55 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2026 38.2025.55 — Swissrulings