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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 38.2020.54

21 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,516 mots·~48 min·4

Résumé

Negate ID per mancato adempimento del periodo di contribuzione e comunque impossibile determinare il guadagno assicurato nonché posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 38.2020.54   CL/gm

Lugano 21 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 luglio 2020, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria decisione del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. 15) con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione richieste da RI 1 il 17 settembre 2019 (cfr. doc. 2), motivando come segue:

" (…)

I. Nel presente caso dalla documentazione prodotta si evince che lei è stata alle dipendenze di __________ di __________ dal 2011 al 09.08.2019 quale insegnante di __________;

II. Per motivi di ristrutturazione è stata licenziata il 09.08.2019 per il 09.09.2019;

III. L’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato l’11.07.2016 e pure il salario è stato versato fino a tale data, in seguito, come peraltro dichiarato da lei, ha usufruito delle prestazioni da parte dell’Ufficio del sostegno sociale.

IV. Nella sua opposizione ha indicato: “…Alla lavoratrice, la disdetta del contratto di lavoro è stata notificato solo per il 31 luglio 2019, mentre le richieste di prestazioni a CO 1, sono state inoltrate il 16 settembre 2019. Non essendo venuto meno il contratto di lavoro, se non con la disdetta per il 31 luglio 2019, la decisione negativa emanata da CO 1, __________, è pretestuosa, in quanto manca di validi motivi per negare le prestazioni richieste …”

V. Le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione nel presente caso sono chiare oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

VI. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il datore di lavoro, di cui era Presidente suo figlio, ha indicato che l’ultimo giorno di lavoro è stato l’11.07.2016 per contro da diversi post su profili social è emerso che lei ha sempre esercitato l’attività di insegnante di __________, promotrice ed organizzatrice seppur totalmente inabile al lavoro.

VII. Come indicato il Presidente dell’Associazione era suo figlio, per contro, sul sito local.ch viene indicato: “__________” appare quindi verosimile che all’interno dell’associazione lei ricopre una posizione analoga a quella di un datore di lavoro essendo la persona che persegue lo scopo della stessa.

VIII. A questo punto si prospettano 2 scenari che portano in ogni caso ad un’unica conclusione:

1.    Non è adempiuto il periodo di contribuzione in quanto non vi è stata attività lavorativa soggetta a contribuzione, il fatto che il rapporto di lavoro sia stato disdetto 3 anni dopo l’effettiva fine dell’attività è ininfluente, visto anche il rapporto di parentela.

2.    Come si evince dai profili social lei non ha mai smesso di svolgere la sua attività e la stessa è stata fatta senza essere retribuita, nel presente caso in presenza del mancato pagamento di un salario il diritto sarebbe negato in quanto il guadagno assicurato ammonterebbe a zero. Il licenziamento, come anche da lei indicato nello scritto del 24.10.2019, è avvenuto per motivi di ristrutturazione: “…Il mio datore di lavoro, che è una associazione di __________, ha dovuto licenziarmi, in quanto, dopo lunga attesa del mio rientro, non avevano più abbastanza iscritti per i corsi di __________ per potermi dare il lavoro pagato …”

IX. Occorre inoltre rilevare che anche durante la disoccupazione lei non ha smesso di esercitare la sua professione infatti nel mese di settembre 2019 si possono trovare dei post dove promuove attività di __________, ed inoltre in data 09.09.2019 pubblica: “Cerco insegnanti-collaboratore per le __________ in nostra scuola a __________ (4 km da __________) Contattatemi!”

X. in data 04.09.2019 posta un articolo e scrive: “Leggere e vi aspetto a scuola!”

XI. Tenuto conto che, in base alle dichiarazioni del datore di lavoro, lei è stata l’unica dipendente dell’Associazioni e pure dopo il licenziamento non vi è stata sostituzione è verosimile pensare continuasse ad esercitare l’attività.

XII. La cassa, in data 16.09.2019, dopo aver negato il diritto alle indennità per mancanza di periodo di contribuzione ha concesso il diritto grazie all’articolo 14 LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha effettuato il pagamento delle indennità per 90 giorni sulla base della quota globale per un’idoneità al 100%.

XIII. Sulla base di quanto emerso in sede di opposizione l’ufficio di pagamento di __________ verificherà se vi sono ancora i presupposti per il diritto in base all’esenzione del periodo di contribuzione.” (cfr. doc. 33, pag. 3 - 4)

                               1.2.   Il 30 luglio/15 settembre 2020, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione del 28 ottobre 2019 e della decisione su opposizione del 15 luglio 2020, la corresponsione delle indennità richieste e la messa a carico della Cassa di spese e ripetibili.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto quanto segue:

" Nella decisione del 15 luglio 2020 CO 1 nega il diritto alle indennità motivando che non sussiste un periodo minimo di contribuzione e nemmeno un motivo di esenzione.

Ambedue le motivazioni vengono qui contestate.

A partire dal 1° luglio 2016 la ricorrente ha lavorato a tempo ridotto come insegnante di __________ presso l’associazione __________, __________.

Sin dall’inizio del rapporto di lavoro tutti i contributi di legge che la riguardavano sono stati versati anche durante il periodo di malattia durante il quale erano esentati.

Non si comprende pertanto come CO 1 contesti che non sussista un periodo di contribuzione dato che per tutto il periodo di lavoro predetti contributi sono stati versati.

Per quanto concerne l’esenzione dei contributi della quale la ricorrente non ha inteso beneficiare questa è autorizzata come segue:

Ai sensi prassi LADI marginale B182 e seguenti è specificamente indicato che sono esonerati dal periodo di contribuzione le persone che entro il termine quadro per il periodo di contribuzione per oltre 12 mesi complessivamente, non sono vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno potuto soddisfare i relativi obblighi (malattia ed infortunio maternità).

Nel caso specifico la disdetta al rapporto di lavoro iniziato nel 2016 è stata effettuata il 30 luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019. La disdetta non sospende il termine quadro che continua con l’effettuato versamento dei contributi.

Per quanto concerne la sua posizione personale la ricorrente non ha mai chiesto l’aiuto sociale mentre questo è stato richiesto dal marito __________ perché non aveva alcuna entrata ed era in attesta di una decisione per la sua richiesta di prestazioni AI.

Per quanto riguarda i due scenari indicati a pagina 3 della decisione, la menzione che il periodo di contribuzione non è adempiuto, è falso in quanto si ripete: tutti quelli relativi al contratto di lavoro __________ sono stati sempre versati anche quando non dovuti perché il soggetto era in malattia e totalmente inabile al lavoro.

Per quanto attiene il rapporto personale fra la ricorrente e il figlio che ricopre la carica di presidente dell’associazione, datrice di lavoro, si osserva che l’associazione in questione è senza scopo di lucro e che il figlio pur essendo presidente fa parte del comitato esecutivo che è tenuto a prendere all’unanimità le decisioni spettanti all’associazione stessa.

Come ultimo non si comprende per quale motivo CO 1 abbia pagato per 90 giorni le indennità di disoccupazione senza una precisa decisione che non è mai stata notificata all’interessata e perché detta indennità sono state pagate solo per quel periodo e non per tutto per il quale sono state richieste.” (cfr. doc. II)

                               1.3.   Nella sua risposta del 13 ottobre 2020, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, e, rimandando alla decisione su opposizione del 15 luglio 2020, ha osservato quanto segue:

" 1. Il versamento dei contribuiti in un periodo in cui si è esentati è perlomeno anomalo;

2. Inconsueto è il fatto che una persona resti alla dipendenza del datore di lavoro per 3 anni senza beneficiare di salario o indennità, le motivazioni apportate dal datore di lavoro (figlio) sono: “…La nostra associazione ha mantenuto il contratto di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo tale che non potesse al suo rientro lavorare per un’altra associazione…”. La stessa però è stata licenziata per ristrutturazione.

3. Malgrado il licenziamento ha continuato, secondo quanto pubblicato sui social, a esercitare la propria professione.

4. L’assicurata, dopo aver ricevuto la decisione di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione per la mancanza del periodo di contribuzione ha accordato il diritto alle indennità conformemente all’art. 14 LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha beneficiato di 90 indennità giornaliere.” (cfr. doc. V)

                               1.4.   La ricorrente, con replica di data 26 ottobre 2020 ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" 1. I contributi versati durante il periodo di malattia, certificati come totale inabilità al lavoro, sono quelli minimi previsti per legge e non sono stati versati dalla ricorrente, bensì da USSI Bellinzona, che vi ha provveduto per legge, in sostituzione della sua assistita.

2. Per quanto concerne il datore di lavoro della ricorrente, occorre premettere che __________, è un’associazione svizzera, senza scopo di lucro, che ha come scopo la promozione della __________ sportiva nel Cantone Ticino, che non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente un salario o un’indennità, né tantomeno i relativi contributi.

D’altra parte, l’associazione non ha voluto rinunciare all’esperienza della ricorrente, unica professionista nel suo genere, nel Cantone Ticino, e pertanto non ha interrotto il rapporto lavorativo in attesa di possibili finanziamenti in tempi migliori.

Solo a partire dal 31 luglio 2019, l’associazione è stata costretta a sciogliere il rapporto lavorativo per mancanza di fondi programmando una ristrutturazione del suo organigramma.

3. Quanto pubblicato sul social non risponde al vero, nel senso che solo dopo il licenziamento, avvenuto nel mese di settembre 2019, prima di iscriversi alla CO 1, la ricorrente ha tentato di procurarsi un nuovo lavoro, sempre e solo nell’ambito della __________ sportiva, con offerta di lavoro pubblicata sui social, senza successo.

4. Con l’iscrizione alla Cassa di disoccupazione, la ricorrente aveva chiesto le intere indennità di disoccupazione che le spettavano.

Dopo la risposta negativa dalla quale non seguiva una decisione che sarebbe stata opposta dalla ricorrente, CO 1, __________ le versava 90 giorni di indennità come persona non qualificata, indennità per la quale la ricorrente richiedeva chiarimenti e non avendoli ottenuti contestava e continua ancora oggi a contestare.” (cfr. doc. VII)

                               1.5.   Il 28 ottobre 2020 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).

                                         Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   Questa Corte è chiamata a stabilire se la Cassa ha, a giusta ragione o meno, negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto la medesima non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

                               2.2.   Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

                                         In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

                                         Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi.

                                         A riguardo Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2014, rileva che:

" (…)

III Alinéa 2

25 Introduction.- la loi assimile à une période de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée, et d’autres où aucun travail n’est fourni.

(…).

28 Lettre c) – Cette disposition s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance (prestation alors non soumises à cotisations AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]).

29 Est donc déterminant le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. On sait qu’auprès le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail totale et partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1 let. b CO).

30 Lorsque les cas de maladie et d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LSACI qui, à certaines conditions, peut trouver application. (…)”

                                         Nei rispettivi commenti a questa norma, Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:

" aa) Gesetzessystematisce Einordnung

173   Art. 13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat. Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden. Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere Wartezeit bestehen zu müssen.

(…).

         ccc) Kranke und verunfallte Arbeitnehmer

177   Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitsgebers aufgehört hat (vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."

(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)

                                         e

" 3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

                                          27 Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c); desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).

                                          28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der "Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

                                          29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

                                          30 Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“

                                          (cfr. G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174).

                               2.4.   Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

                                         Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

                               2.6.   La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla SECO, in relazione al periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario prevedono quanto segue:

" (…)

B143  Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).

(…).

B144  Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”

                                         Nella Prassi, fra i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art. 13 cpv. 2 LADI, vengono pure enumerati:

" (…).

B164  I periodi durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti considerati periodi di contribuzione. (…)”

                                         Infine la Prassi al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                               2.7.   Nella presente fattispecie, dagli atti si evince che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze dell’__________ (in seguito: Associazione), stando a quanto risulta dall’attestato del datore di lavoro e da quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro alla Cassa in data 24 gennaio 2020, a decorrere dal 2011 (cfr. doc. 3 e 21) e quindi sin dall’anno di costituzione dell’Associazione.

                                         Sulla base, invece, di quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto in data 26 giugno 2014, il rapporto lavorativo avrebbe preso avvio il 1° luglio 2014 (cfr. doc. 5) e, infine, secondo quanto preteso da RI 1 nel ricorso del 15 settembre 2020, la collaborazione sarebbe iniziata 1° luglio 2016 (cfr. doc. I, pag. 1 e 2).

                                         Il rapporto lavorativo è stato disdetto - dopo che, malgrado le ripetute assenze per malattia della dipendente, l’Associazione aveva “mantenuto il contratto di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo tale che non potesse al suo rientro lavorare per un’altra associazione scuola di __________ Ticino”, (cfr. doc. 21) - dalla datrice di lavoro in data 9 agosto 2019, a valere per il 9 settembre 2019 “a causa di una ristrutturazione aziendale” (cfr. doc. 4). Il 17 settembre 2019, RI 1 ha rinunciato al periodo regolare di disdetta (cfr. doc. 6).

                                         Giova accennare brevemente al fatto che, dopo aver indicato che la disdetta del rapporto lavorativo era stata intimata dal datore di lavoro in data 9 agosto 2019, con valenza 9 settembre 2019, in sede di opposizione, la qui ricorrente ha, invece, sostenuto che la disdetta “è stata notificata solo per il 31 luglio 2019” (cfr. doc. 16, pag. 2), mentre, con ricorso del 15 settembre 2020, ha preteso che “(…) è stata effettuata [ndr: la disdetta] il 30 luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019” (cfr. doc. I, pag. 2).

Dalle carte processuali, e meglio dai conteggi relativi ai salari prodotti dall’ex datrice di lavoro, risulta che la ricorrente ha percepito, lavorando al 50% dal marzo al giugno 2016 (compresi), fr. 1'600.- lordi al mese e fr. 615.- lordi per il mese di luglio 2016, durante il quale ha lavorato nella misura del 20% (cfr. doc. 7).

Dall’attestato del datore di lavoro si evince, poi, che la medesima ha prestato l’ultimo giorno di lavoro l’11 luglio 2016. Successivamente a tale data era inabile in misura completa per “malattia/infortunio”, e meglio sino al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 3).

L’assicurata invece, inizialmente - sebbene, e meglio come indicato nel dettaglio nei paragrafi a seguire, dalla documentazione medica ch’ella ha prodotto risulta che dal 12 luglio 2016 al 30 marzo 2017 era inabile al lavoro in misura completa (cfr. doc. 13, pag. 2 e 3) ed abbia beneficiato delle prestazioni LAI (cfr. doc. 28) - ha indicato di aver lavorato sino 12 luglio 2016 e di essere, poi, stata in malattia dal 31 marzo 2017 al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 2).

In sede ricorsuale, RI 1 ha, invece, preteso - in contrasto con la citata documentazione medica ch’ella ha versato agli atti e con i conteggi dei salari corrispostile tra il 1° marzo ed l’11 luglio 2016 prodotti dall’ex datrice di lavoro - di aver lavorato in misura ridotta sin dal 1 luglio 2016 (cfr. doc. II).

                                         In merito a periodi di inabilità lavorativa fatti valere dalla ricorrente, dagli atti si evince che __________ (assicurazione indennità giornaliera ai sensi della LCA) ha erogato le proprie prestazioni (in forma di indennità giornaliera) dal 1° luglio 2015 al 13 luglio 2016 (cfr. doc. 12).

                                         Prestazioni, queste, che sono poi state compensate con il versamento retroattivo da parte dell’assicuratore AI che ha corrisposto all’assicurata fr. 10'408.50 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 31 marzo 2017 (cfr. doc. 28, decisione del 20 ottobre 2017 relativa al periodo 01.07.2016-31.03.2017).

                                         In relazione ai lunghi periodi di assenza per malattia/infortunio riferiti sia dalla ricorrente, che dall’ex datrice di lavoro, ed in particolare alla pretesa totale inabilità lavorativa nel corso del termine quadro, giova rilevare che dagli atti emerge che il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore), in data 24 settembre 2019, ha attestato che la ricorrente è stata inabile al lavoro dal 1° ottobre 2014 al 1° febbraio 2015 nella misura del 100%, dal 2 febbraio 2015 al 12 ottobre 2015 al 50%, dal 13 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 al 100%, dal 1° marzo 2016 al 10 luglio 2016 al 50%, dall’11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 al 100%, dal 24 agosto 2016 al 5 ottobre 2016 al 50%, dal 6 ottobre 2016 al 5 dicembre 2018 al 100%, dal 6 dicembre 2018 al 6 luglio 2019 all’80% e dal 7 luglio 2019 al 31 luglio 2019 al 100% (cfr. doc. 13, pag. 2).

                                         A quanto precede si aggiunge l’incapacità lavorativa attestata dal dr. med. __________ in misura completa dal 24 agosto 2016 all’11 dicembre 2016 (cfr. doc. 12, pag. 3-4).

                                         A titolo meramente abbondanziale, giova rilevare brevemente che l’assicuratore invalidità, con decisione del 20 ottobre 2017, ha, da parte sua, stabilito che, a decorrere dall’8 dicembre 2016, la ricorrente era abile nella misura del 50% per la sua attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata (cfr. doc. 28).

                                         In data 17 settembre 2019 la ricorrente ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione, dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).

                                         La Cassa ha respinto tale domanda ritenendo che ella non ha adempiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata da questo obbligo.

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti, come visto (cfr. supra consid. 2.2.) la sola condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo; ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).

In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.).

In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva realmente lavorato.

Inoltre la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.-2.5.). In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

Nell’evenienza concreta, si rileva, innanzitutto, che la ricorrente, sino al ricorso presentato innanzi a questo Tribunale, non aveva preteso di aver svolto un’attività soggetta a contribuzione nel termine quadro (e cioè dal 16 settembre 2017 al 15 settembre 2019; cfr. doc. 15) indicando, anzi, che l’ultimo giorno in cui aveva prestato la propria attività lavorativa per conto dell’ex datrice di lavoro era il 12 luglio 2016 (cfr. doc. 2).

Successivamente - come l’insorgente precisato nello scritto trasmesso alla Cassa del 24 ottobre 2019 - aveva dovuto sottoporsi a riabilitazione e ad interventi chirurgici, e meglio, come indicato in sede di opposizione, sia nel 2014, che nel 2015, che nel 2016 e nel 2017 (cfr. doc. 16). Ciò senza, comunque, pretendere che nel termine quadro le sia stato corrisposto un salario o prestazioni assicurative derivanti da infortunio o malattia ed anzi sostenendo di essersi rivolta, “in mancanza di altre entrate”, all’USSI (cfr. doc. 16, pag. 2). Ciò salvo, poi, precisare che a beneficiare delle prestazioni assistenziali era il marito (cfr. doc. 19).

In sede ricorsuale, invece, ha preteso non solo che il rapporto di lavoro con l’ex datrice di lavoro sarebbe iniziato il 1° luglio 2016, ma anche che, a decorrere da tale data, avrebbe iniziato a svolgere, seppure a tempo ridotto, l’attività insegnante di __________ (cfr. doc. II, pag. 1 e 2).

                            2.8.1.   A fronte delle diverse versioni riferite dalla ricorrente, giova, ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                            2.8.2.   Nel caso concreto, in ossequio ai principi appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione su quanto dichiarato in prima battuta dalla ricorrente, corrispondente, peraltro, sia ai conteggi prodotti dall’ex datrice di lavoro ed attestanti il versamento di salari (unicamente) dal marzo al giugno 2016, nella misura del 50%, e per il successivo luglio nella misura del 20% (cfr. doc. 10), sia a quanto comunicato dal vicepresidente dell’Associazione alla Cassa il 10 ottobre 2019 (cfr. doc. 9), che, da ultimo, ai certificati attestanti l’inabilità lavorativa prodotti dall’insorgente (cfr. doc. 13 ed allegati).

Ne discende, quindi, che, sulla base di quanto suesposto è da ritenersi accertato - in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - il mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il lasso temporale riferimento che, in casu, si estende dal 16 settembre 2017 al 15 settembre 2019, (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI; doc. 15).

                               2.9.   Giova qui rilevare che, quand’anche si dovesse considerare, in particolare sulla base di quanto emerso dai profili social della ricorrente e dell’ex datrice di lavoro - ritenuto che al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) - e rilevato dalla Cassa, ch’ella nel termine quadro, e meglio quando, come visto, risultava inabile al lavoro in misura completa, abbia, invece, svolto un’attività soggetta a contribuzione, agli atti non figura alcun elemento atto a rendere verosimile ch’ella abbia percepito, nel lasso di tempo determinante, un salario.

                                         In concreto, dagli atti emerge che, sebbene nel “Modulo richiesta documenti necessari” l’insorgente abbia indicato (apponendo la relativa crocetta) di aver percepito regolarmente lo stipendio nel corso dei due precedenti anni (cfr. doc. 14), è rimasta costante nel riferire, in sostanza, che l’Associazione non era in grado di corrisponderle lo stipendio precisando, anzi, da ultimo in sede di replica, che l’ex datrice di lavoro “non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente un salario” (cfr. doc. VII).

Nell’impossibilità di determinare un guadagno assicurato, si deve concludere che quand’anche la ricorrente, nel periodo determinante, avesse svolto un’attività soggetta a contribuzione, la sua pretesa dovrebbe, comunque, essere negata.

                             2.10.   Anche volendo ritenere che al caso dell’assicurata - che d’un lato pretende di aver lavorato, seppur in misura ridotta, dal 1° luglio 2016 mentre, d’altro lato, (segnatamente sulla base dei certificati medici attestanti la sua inabilità lavorativa suindicati) sostiene di essere stata, nel corso del termine quadro, inabile al lavoro in misura completa (cfr. supra, consid. 2.7.) – sarebbe applicabile l’art. 13 cpv. 2 LAD, in concreto si rileva che la sua domanda, tesa alle indennità di disoccupazione, andrebbe, comunque, respinta.

                          2.10.1.   L'art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

                                              a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         I disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:

" (...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).”

Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:

" (...)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints   de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"

Il rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2065; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

                                         In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale.

Si veda, inoltre, la STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020.

Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).

                          2.10.2.   Dalle carte processuali emerge, innanzitutto, che, sino ad almeno il 9 agosto 2019, il Presidente dell’Associazione che impiegava la ricorrente era il di lei figlio, __________ (cfr. doc. 4). Egli ne avrebbe, in seguito, rivestito il ruolo di vicepresidente (cfr. doc. 21), per poi tornare, stando a quanto riferito dall’insorgente, a ricoprirne la presidenza (cfr. doc. II, pag. 2).

                                         Nella presente fattispecie si rileva, poi, che lo scopo dell’Associazione, costituita, il 10 gennaio 2011 e che, quale unica dipendente (cfr. doc. 21), ha impiegato la qui ricorrente, corrisponde allo svolgimento delle seguenti attività:

" - insegnamento a tutti i livelli a partire dai 5 anni compiuti;

- formare monitori;

- organizzare e partecipare a eventi legati al mondo della __________;

- partecipare ad ogni attività atta a promuovere, propagandare e diffondere tutti i tipi di __________ e __________” (cfr. doc. 22, pag. 1).

Le funzioni svolte dall’assicurata, benché assunta solo in qualità di “insegnante di __________ e __________” (cfr. doc. 5), stando a quanto indicato dall’ex datrice di lavoro nell’ “Attestato del datore di lavoro” - a ben vedere con ogni verosimiglianza compilato dalla stessa ricorrente, e meglio come suggerisce l’identicità della calligrafia tra il documento in esame e la “Domanda d’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 2) -, erano ben più estese e consistevano nell’esserne “insegnante di __________, promotrice ed organizzatrice” (cfr. doc. 3).

                                         La ricorrente, inoltre, durante le lunghe assenze per malattia, “non è stata sostituita da nessuno in quanto l’associazione non ha trovato nessun sostituto all’altezza in grado di continuare la formazione presso la nostra sede” (cfr. doc. 21).

Nemmeno dopo il suo licenziamento l’Associazione ha assunto altri dipendenti (cfr. doc. 27).

Come risulta dagli atti, segnatamente dalle ricerche intraprese dalla Cassa e dalle relative risultanze (cfr., per la rilevanza delle informazioni raccolte in internet a valere quali elementi di valutazione di una fattispecie, supra, consid. 2.9.), la qui ricorrente, oltre ad essere, di fatto, l’unico soggetto in grado di perseguirne lo scopo, fungeva da persona di riferimento per l’Associazione. Anche quando ella risultava inabile al lavoro in misura completa, era, infatti, presente presso i locali in uso all’Associazione in occasione dei corsi di __________, reperibile personalmente sul proprio numero cellulare - e meglio come risulta sia dai post Facebook, che da local.ch, che dal sito dell’Associazione (cfr. doc. 29, 30, 31 e 32), ne gestiva la pagina Facebook in qualità di amministratrice e ne pubblicizzava / divulgava l’attività anche sul proprio profilo personale del social.

Se, quindi, dagli atti non emerge che la ricorrente faceva parte del comitato dell’Associazione, di cui, comunque, era quantomeno socia (e sebbene si sia definita membro della medesima, cfr. doc. 25), è però da ritenersi accertato che la ricorrente, in concreto, espletava ogni atto necessario per la conduzione dell’abituale e regolare attività dell’azienda.

Ella ha, poi, continuato ad assicurare la regolare operatività dell’azienda anche successivamente al 9 settembre 2019, allorquando dalle tavole processuali risulta, per esempio, ch’ella si è mossa alla ricerca di “insegnanti – collaboratori per le __________ in nostra scuola a __________”, indicando, poi “Contattatemi!” (cfr. doc. 30, post del 9 settembre 2019 sul profilo Facebook della ricorrente). Attività, quest’ultima, che - tenuto altresì in debita considerazione il fatto che l’Associazione, anche dopo il licenziamento della ricorrente e senza aver provveduto a nuove assunzioni, continuava, comunque, a proporre corsi di __________ (cfr. doc. 32) - non può, di tutta evidenza, essere finalizzata a reperire una nuova occupazione, come, invece, sostenuto dall’insorgente in sede di replica (cfr. doc. VII), oltretutto dopo aver comunicato alla Cassa che l’annuncio in questione era stato pubblicato su richiesta dell’Associazione e non per trovare una nuova attività lavorativa (cfr. doc. 25).

In simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. supra, consid. 2.8.2.), occorre concludere che l’assicurata ha continuato a disporre della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni dell’Associazione ed a rivestire una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Rettamente, quindi, la Cassa ha ritenuto che la ricorrente, sulla base di quanto risulta dai documenti relativi al presente incarto, non ha diritto all’indennità di disoccupazione in quanto, d’un lato, non ha adempiuto il periodo il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

                             2.11.   Per quanto attiene all’applicabilità dell’art. 14 LADI, la Cassa, già con la decisione su opposizione del 15 luglio 2020, ha comunicato alla qui ricorrente, che avrebbe valutato se, alla luce di quanto emerso in sede di opposizione, ne erano ancora dati i presupposti, o meno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2020.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 38.2020.54 — Swissrulings