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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 38.2020.39

15 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,088 mots·~25 min·2

Résumé

Indennità lavoro ridotto per persone che determinano o possono influenzare decisioni del DL è riconosciuto solo da 17.3 a 31.5.20 (v. O Covid-19 assic. disoccupazione del 20.3.2020; L Covid-19 del 25.9.2020). In casu, a ragione è stato negato il diritto a ILR per giugno 2020 a socio e gerente Sagl

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2020.39   DC/sc

Lugano 15 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 luglio 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 20 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul preannuncio di lavoro ridotto del 30 marzo 2020 della RI 1 e ha riconosciuto alla ditta il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 30 marzo al 29 settembre 2020 (cfr. doc. 2).

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 24 luglio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 3 luglio 2020 (cfr. doc. 7) con la quale ha negato alla RI 1 il diritto ad indennità per lavoro ridotto a favore di __________ per il mese di giugno 2020, argomentando:

" (…) Nel caso specifico, il sig. __________ risulta socio e gerente con firma individuale della ditta RI 1. Egli aveva richiesto le indennità per lavoro ridotto, dal 30 marzo 2020 al 29 settembre 2020. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 l'azienda ha regolarmente percepito le indennità di lavoro ridotto.

La Cassa invece ha negato le indennità inerenti il mese di giugno 2020.

Infatti, il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "pandemia Covid 19", aveva eccezionalmente concesso il diritto alle indennità per lavoro ridotto, dal 1° marzo al 31 maggio 2020, anche alle persone con una posizione analoga a quella del datore di lavoro (Prassi LADI ID B37).

Con una successiva direttiva datata 10 giugno 2020, la SECO ha revocato questa autorizzazione.

Il Sig. __________ ha ribadito che il diritto alle indennità di cui sopra, gli era stato concesso dalla Sezione del lavoro (in seguito SDL) di Bellinzona, dal 30 marzo 2020 al 29 settembre 2020.

Tuttavia, nella stessa decisione della SDL, datata 20 maggio 2020, si legge altresì: "(...) si avvisa l'azienda che il diritto all'indennità per lavoro ridotto si estingue in ogni caso, indipendentemente dalla durata della presente autorizzazione, con la fine della validità dell'O-COVID 19 assicurazione contro la disoccupazione (sia essa per abrogazione o per raggiungimento del termine di validità)".

Proprio in considerazione di quanto sopra il Consiglio Federale, ha iniziato a modificare l'ordinanza, a partire dal 1 giugno 2020, ripristinando le disposizioni di legge preesistenti nella legge. Ha infatti deciso di confermare il mancato diritto alle indennità per lavoro ridotto per gli apprendisti e per le persone occupate con una posizione analoga a quella del datore di lavoro, come pure i loro coniugi occupati nella medesima azienda.

Visto quanto sopra, pur comprendendo la situazione della ditta/dell'Assicurato, la nostra Amministrazione, che come ogni Cassa di disoccupazione svizzera deve seguire le direttive della SECO, non pub pertanto accogliere l'opposizione della RI 1 di __________. Le indennità per lavoro di giugno 2020 non possono essere riconosciute.” (Doc. 9)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

" II sottoscritto è stato licenziato a Febbraio 2019 da un'azienda del __________ che mi ha rimpiazzato con 2 giovani Italiani. A 58 anni e con i tempi che corrono sapevo che le possibilità di trovare un altro impiego sarebbero state praticamente nulle. Per evitare la disoccupazione, mi sono fatto prestare 20K franchi ed ho fondato questa Sagl e procuro commesse per articoli industriali a clientela internazionale.

Purtroppo, dopo 1 anno di lavoro con discreto successo, è arrivata questa maledetta pandemia.

Il ramo industriale è crollato, tutte le fiere sono state annullate, nessun cliente è venuto a trovarci ed io non posso viaggiare per fare il mio lavoro di venditore.

Non ho mai chiesto nulla allo Stato, ho sempre pagato mie tasse e non poche (!); Con la presente vi informo che senza quella indennità, che tra l'altro era concessa fino al 29.09.2020 (vedi allegato) sarò costretto entro la fine di Luglio, a liquidare l'azienda e richiedere la disoccupazione.

Ora, ad un impiegato che esegue e basta senza rischiare nulla, viene concessa, alle grandi aziende vengono elargiti milioni e miliardi senza battere ciglio, anche gli indipendenti vengono aiutati: perché io no ??? Quale è la mia colpa? Perché vengo discriminato? Perché ho investito e rischiato per non pesare sullo Stato? Si sta discriminando colui che oltre al lavoro assume anche responsabilità. Che senso ha? Chiunque deve riconoscere che questa situazione è profondamente ingiusta e scorretta.

Vi chiedo gentilmente di rivalutare la decisione sulla base di queste informazioni, nell'ottica di concedere una possibilità di sopravvivenza a questa start-up, nel rispetto etico dell'equo trattamento di tutti i cittadini.

Spero di poter contare sulla comprensione, il buon senso, sulla giustizia, e nell'attesa di riscontro mi pregio salutare cordialmente.” (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 4 agosto 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Come già ribadito nella nostra risposta di opposizione, comprendiamo perfettamente la posizione del ricorrente, tuttavia, le Casse disoccupazione in Svizzera devono giustamente seguire la legislazione svizzera e, nel caso specifico, le decisioni del Consiglio Federale elaborate tramite direttiva dalla SECO.

Il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "Pandemia Covid 19", aveva eccezionalmente concesso il diritto alle indennità per lavoro ridotto, dal 10 marzo al 31 maggio 2020, anche alle persone con una posizione analoga a quella del datore di lavoro (Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVI D-19).

In particolare l'art. 5 prevedeva che, in deroga all'articolo 34 cpv. 1 e 2, per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo pieno:

a)    Il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

b)   Le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.

Tuttavia, queste disposizioni sono state abrogate dal Consiglio Federale con una successiva Ordinanza del 20 maggio 2020 con effetto dal 1° giugno 2020.

Proprio a partire da questa data, è stato ripristinato l'art. 31 cpv. 3 lett. c) della LADI. Per cui, essendo il Sig. __________, socio e gerente con firma individuale della ditta citata in precedenza, non può avere diritto alle indennità per lavoro ridotto a partire dal mese di giugno 2020.” (Doc. III)

                               1.5.   Il 6 agosto 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. doc. IV).

                                         Il 31 agosto 2020 la parte ricorrente si è così espressa:

" (…) con la presente confermo di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, oltre a quelli forniti in precedenza (vedere la lista a piè di pagina).

Con l’occasione informo aver scritto una lettera al Segretariato di Stato per l’economia SECO, lamentando il trattamento discriminante della categoria di lavoratori di cui faccio parte; lettera raccomandata il 28.07.2020 alla quale nemmeno si degnano di rispondere.

Inoltre, purtroppo, da domani 01.09.2020 ed a conseguenza dei fatti oggetto di questa pratica, la RI 1 sarà messa in liquidazione ordinaria ed il sottoscritto inizierà le pratiche per la richiesta dell’indennizzo per la disoccupazione. (…)” (Doc. V)

                                         L’8 settembre 2020 il responsabile cantonale della Cassa ha rilevato:

" (…) abbiamo visionato lo scritto citato a margine e nonostante comprendiamo le spiegazioni e la difficile situazione di questa ditta, dobbiamo riconfermarci nella nostra risposta di opposizione, conformemente alle disposizioni legali già citate in essa. (…)” (Doc. VII)

                                         in diritto

                               2.1.   L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a.    i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.    il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.    le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

                                         I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

                                         Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF        C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

                                         In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

                                         Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

                                         Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

                                         Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

                                         Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STF C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

                                         In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

                                         Il Tribunale federale, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

                                         L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

                               2.2.   Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:

" Art. 1

In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Art. 2

In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.”

                                         L’art. 9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).

                                         Attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti (cfr. RU 2020 1777).

                                         In questo tale contesto va segnalato che il 14 maggio 2020 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha depositato una mozione, che il Consiglio federale ha proposto di respingere, del seguente tenore:

" (…)

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).

Una minoranza della Commissione (Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker, Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.

Motivazione

La crisi del COVID-19 ha evidenziato la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione familiare, in particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto all'indennità in caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che esercitano un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e c). Per la durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a queste persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura procedendo a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non debba emanare nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la riduzione di lavoro del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se il lavoro ridotto è dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si tratta, all'occorrenza, di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il ricorso agli aiuti sociali. Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze inerenti ai rischi aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio assunti dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed essere limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura mediante una modifica legislativa.

Parere del Consiglio federale del 19.08.2020

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli affari dell'azienda.

L'esclusione del datore di lavoro e del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata dal Tribunale federale.

L'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali persone.

Nemmeno una limitazione del diritto ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di abusi permane.

Il Consiglio federale ha adottato varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.

Queste misure hanno permesso a molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.

Per ora il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata prolungata.

Proposta del Consiglio federale del 19.08.2020

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. (…)”

                                         Il Consiglio federale, nel Messaggio n. 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, su questo tema si è così espresso:

" (…) È incoraggiante constatare che la maggioranza degli interpellati ha accolto favorevolmente il disciplinamento previsto nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siamo tuttavia contrari a un’estensione straordinaria dell’indennità per lavoro ridotto (IRL) ad altri gruppi di aventi diritto (GL, BS, BL, TI, SH, ZH, ZG, SGB, PS, CP, HotellerieSuisse, FSA, Economiesuisse, impressum, Unione delle città svizzere, USAM, SwissTextiles e GastroSuisse), come pure a un aumento dell’IRL per le persone con un reddito basso (PS, Travail.Suisse e USS). Con la graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020 la maggior parte dei settori hanno potuto riprendere la loro attività. In considerazione di ciò, in linea di massima non vi sono più gli estremi per ammettere un caso di rigore che fonda provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione. In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti. Rinunciamo pertanto a estendere l’IRL ai gruppi seguenti: (i.) per chi occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro e i coniugi o partner registrati occupati nell’azienda che ricoprono funzioni dirigenziali e decidono in merito al proprio grado di occupazione il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo, mentre il rischio di abuso è molto elevato; (ii.) affinché le aziende continuino a dare la giusta priorità alla formazione degli apprendisti, il diritto all’IRL per gli apprendisti è stato revocato. (…)”

                                         Il 7 settembre 2020 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione (100 voti a favore, 77 contrari e 8 astensioni) volta a modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, in modo tale che in un’azienda a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo abbia diritto a un’indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (vedi pandemia di Coronavirus).

                                         Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volta a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RU 2020 3835-3844), la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:

" 1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.

2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità

giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”

                                         L’art. 17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione”) stabilisce invece che:

" Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.   il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;

b.   la non considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);

c.   il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;

d. lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;

e.   il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.”

                                         L’art. 21 cpv. 1 Legge COVID-19 precisa che la legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.) e sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

                                         A proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:

" 2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”

                               2.3.   Da quanto esposto al considerando precedente risulta con evidenza che il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro deve essere negato, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1.) fino al 16 marzo 2020 ed a partire dal 1° giugno 2020.

                                         Il diritto all’indennità per lavoro ridotto è invece stato concesso eccezionalmente dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

                                         Applicando correttamente le norme citate, la Cassa ha dunque negato alla RI 1 il diritto ad indennità per lavoro ridotto a favore di __________ per il mese di giugno 2020.

                                         La decisione su opposizione del 24 luglio 2020 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2020.39 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 38.2020.39 — Swissrulings