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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 38.2020.26

21 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,315 mots·~57 min·3

Résumé

Cassa negato modifica n° ID da 400 a 520 al compimento dei 55 anni. Nel TQ di contrib. non raggiunto 22 mesi di contrib. Effett. nei 2 anni prec.:19 mesi e 29 gg. Cassa però non informato che corso lingue all'estero avrebbe avuto consegu. su n° ID. Violato art.27 cpv.2 LPGA. Rinvio per esame BF

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2020.26   rs

Lugano 21 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 30 agosto 2019 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI 1, nata il __________ 1964, di modificare il numero di indennità di disoccupazione a lei spettanti da 400 a 520 a far tempo dal mese di marzo 2019, ossia al compimento dei 55 anni, in quanto, siccome nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 (dal 3 settembre 2016 al 2 settembre 2018) aveva lavorato per la __________ per 12 mesi (dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________ per 7 mesi e 29 giorni (dal 1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo periodo di contribuzione non raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162).

                               1.2.   Il 26 settembre 2019 l’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 30 agosto 2019, rilevando:

" (…) fino alla mia partenza (n.d.r.: per __________ a inizio giugno 2018) nessuno mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55 anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!

(…).

23.07.2019 1° appuntamento con collocatore (__________ in sostituzione del Sig. __________)

Viene rivista la mia situazione ed esprimo la mia disponibilità a frequentare corsi e/o stage anche fuori dal Canton Ticino per migliorare il mio tedesco che a questo punto è un livello BI (buono ma non abbastanza per poter ottenere non un lavoro ma almeno un colloquio conoscitivo). Riapriamo il discorso di __________, inoltre comunico che in gennaio sono interessata ad iscrivermi ai corsi __________ (in 6 mesi potrei ottenere un attestato quale assistente in gestione stabili locativi ed eventualmente assistente in contabilità immobiliare). Il Sig. __________ mi comunica che è molto difficile riuscire a tornare a __________ ma si potrebbe tentare. Durante questo incontro riferisco di aver trovato una direttiva della SECO (della quale nessuna mi aveva mai informata) dove viene indicato che avendo compiuto 55 anni le mie indennità sarebbero passate da 400 a 520 giorni. Sul rapporto di colloquio e dopo verifica viene scritto "a seguito della verifica con la cassa disoccupazione risulta che l'assicurata con il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520”.

(…).

30.08.2019 ricevo la decisione che in applicazione delle disposizioni la mia richiesta di modifica delle indennità è respinta. Motivazione: sono stata assente per un soggiorno di studio e quindi chiudendo la mia pratica a fine maggio e riaprendola a settembre nei due anni precedenti non ho lavorato 22 mesi ma solo 19 mesi e 29 giorni.

(…).

Se non avessi fatto nulla e mi fossi iscritta normalmente alla disoccupazione nel maggio 2018, avrei avuto i miei 400 giorni di indennità a cui si sarebbero aggiunti i 120 giorni al mio 55. compleanno. Visto che ho ritenuto necessario andare a __________ per conto mio, dato che secondo due consulenti non c'era la possibilità da parte vostra di andarci con il supporto della disoccupazione, ho iniziato i 400 giorni a settembre 2018 e mi sono quindi ritrovata al compimento del mio 55. compleanno con solo 19 mesi e 29 giorni precedenti al mio ultimo rapporto di lavoro, quindi con 120 giorni di indennità in meno. Stranamente, il poter andare o meno a __________, è dipeso solo dalla volontà o meno del collocatore di turno di volersi veramente interessare al mio caso. Da parte mia, ho investito 2'000 fr. per il corso di tedesco dal 2017 al 2018 e poi altri 10’000 fr. per il corso a __________. Quindi, il mio essere proattiva e impegnata a volermi effettivamente riqualificare per rientrare nel mondo del lavoro mi ha penalizzato. Se ci fosse stato un altro tipo di supporto, avrei fatto il corso a __________ durante l'estate 2019 e adesso potrei rispondere meglio agli annunci di lavoro (La ditta __________ a __________ mi avrebbe assunto volentieri malgrado la mia età, ma solo avendo anche un B2 praticato!). Comunque, mi sono già annunciata alla __________ per il corso di assistente immobiliare dal gennaio 2020 (corso serale della durata di ca. 6 mesi) e continuerò la scuola per ottenere un B2 in tedesco (sempre serale). Ho avuto occasione di parlare con delle persone che lavorano presso delle immobiliari e non escludo la possibilità di poter fare degli stage. (…)” (Doc. G)

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 13 marzo 2020 la Cassa, che nel gennaio 2020 ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO; cfr. doc. 16), ha confermato il proprio provvedimento del 30 agosto 2019, precisando:

" (…) 4. Secondo l'art. 27 LPGA gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln particolare per l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei confronti di una cerchia indeterminata di persone che deve avvenire in maniera regolare e d'ufficio, ad esempio consegnando degli opuscoli informativi, direttive inserzioni internet; oltre all'obbligo per gli assicurati di partecipare on-line al corso Diritti & Doveri, ricevendo dall'URC l'info service, ed infine potendo visionare tutte le direttive, Audit letters, leggi, che sono pubbliche e pubblicate on-line.

(…).

Nello specifico l'informazione fornita dal consulente URC nel mese dj luglio 2019, in occasione del colloquio di consulenza, dunque quasi 1 anno dopo l'annuncio del 3.9.2018, seppure inizialmente errata ma che è stata immediatamente corretta dalla Cassa con tempestiva comunicazione all'assicurata, e successivamente formalizzata con la decisione qui avversata, non può tuttavia consentire all’assicurata di trarre un vantaggio cui avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede. ln particolare si sottolinea come l'assicurata ha ricevuto questa informazione erronea dopo essersi assentata per il corso di tedesco in __________, non ha quindi intrapreso una misura in seguito e non ha quindi subito un danno. (…)” (Doc. A)

                                1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 e dalla MLaw __________, l’8 maggio 2020 ha inoltrato un tempestivo (considerata la sospensione dei termini dal 19 marzo al 21 aprile 2020 decretata in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale) ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento di 520 indennità giornaliere a seguito del compimento dei 55 anni nel mese di marzo 2019.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha invocato, da un lato, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, in quanto né la Cassa né la Sezione del lavoro hanno informato l’assicurata delle conseguenze del suo soggiorno linguistico a __________ da giugno ad agosto 2018 sul diritto a indennità giornaliere dopo il compimento del 55esimo anno di età. Dall’altro, l’adempimento delle condizioni per la tutela della sua buona fede.

                                         Al riguardo i patrocinatori dell’insorgente hanno addotto:

" (…) È chiaro che le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione più esaustiva da parte dell'assicuratore. La situazione della signora RI 1 non è infatti lineare: ha pagato il suo contributo alla cassa di disoccupazione per tutta una vita di lavoro, di sua spontanea iniziativa è partita per __________ convinta che questo l'avrebbe privilegiata nella ricerca di un impiego, e non ostacolata nel suo diritto ad indennità, ed ha compiuto 55 anni nel corso di procedura.

Non si può esigere da un assicurato che entri a tal punto nei meandri del complesso e articolato diritto delle assicurazioni sociali da prevedere da solo l'influsso che decisioni presenti possono avere su fattispecie non ancora adempiute e di conseguenza su tematiche giuridiche future.

Particolarmente rilevante è infatti anche la distanza di più di un anno tra la decisione di partire per il soggiorno linguistico a __________ e il compimento del 55esimo anno d'età della signora RI 1. Trattasi dunque di una proiezione giuridica nella quale l'assicurata doveva senz'altro essere aiutata a selezionare le giuste informazioni.

Si può pertanto procedere all'analisi delle singole condizioni presupposte nel caso:

a.    La Cassa non è intervenuta nella situazione concreta summenzionata nei confronti della determinata persona della signora RI 1, malgrado fosse compito suo illustrarle le conseguenze della sua iscrizione al corso di lingue a __________, non potendo lei da sola capirne la portata.

b.    Era senz'altro nelle competenze della Cassa informare la signora RI 1 sulle conseguenze della sua partenza a __________ sul suo diritto ad indennità giornaliere. Trattasi di analisi giuridiche che gli competono (art. 81 cpv. 1 lett. a LADI in relazione all'art. 19 cpv. 1 OADI).

c.     La signora RI 1 non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa e l'informazione non era affatto evidente.

Rilevante in tal senso è il desiderio della signora RI 1, espresso più volte e sin dal suo primo contatto con la Sezione Lavoro (ancora prima della fine del suo rapporto di lavoro) di ricevere consulenza in merito alla sua scelta di svolgere un corso di lingue a __________ da giugno ad agosto 2018, in risposta, è stata informata della possibilità di essere dichiarata inidonea al collocamento per questo periodo di tempo, nessuno ha mai però accennato alle conseguenze che questo avrebbe avuto sul suo diritto a 520 indennità giornaliere dopo i 55 anni. Così come si rileva dalla documentazione allegata, questa informazione è stata evidentemente sempre sottaciuta.

Prove:        Documenti:          doc. l: scambio email iniziale del 17 aprile 2018;

                                              doc. L: rapporto colloqui 24 aprile 2018 e

                                              24 maggio 2018;

Anche le osservazioni del 7 maggio 2018 testimoniano l'ignoranza dell'assicurata in materia.

La signora RI 1 espone in tale scritto che è partita per __________ dal mese di giugno al mese di agosto 2018 e non più tardi, perché l'URC le ha indicato che altrimenti sarebbe scesa sotto i 18 mesi di contributi su 24, richiesti legalmente per avere diritto a 400 indennità giornaliere. Nessun riferimento ai 22 mesi su 24 da 55 anni. A ben vedere, ciò significa proprio che le sono state date informazioni incomplete. Segnalandole che i mesi da lei scelti per il corso di tedesco erano idonei a mantenere le 400 indennità previste per i suoi 54 anni, omettendo però di informarla sull'inadeguatezza di tale periodo in seguito al compimento dei 55 anni, la Cassa, a conoscenza della situazione, non ha mai fatto nulla per ovviare l'evidente lacuna nozionistica che stava traendo in errore l'assicurata.

ln tal modo la signora RI 1 è stata convinta proprio dalle assicurazioni a partire in giugno, quando sarebbe stato più idoneo convincerla a partire in maggio, per un periodo più breve e senza chiudere il caso, al fine di mantenere i 22 mesi di contributi su 24.

Prove:        Documenti:          doc. D: osservazioni della signora RI 1 del 7 maggio 2018;

Come rilevato precedentemente, a causa della non linearità della fattispecie negli anni, l'informazione non era affatto evidente.

A comprova di questo, va anche il fatto notare che l'URC non ha pensato di informare la signora RI 1 sulle conseguenze del periodo scelto per il suo corso di tedesco e che, come indicato anche nella decisione su opposizione qui impugnata, a primo acchito, il consulente della signora RI 1 l'ha informata erroneamente che avrebbe avuto diritto a 520 indennità giornaliere.

Se nemmeno i professionisti del settore sono riusciti a vedere il quadro giuridico completo — fosse anche per mancanza dl cura nel trattare il caso — non si può di certo esigere che l'informazione poteva invece essere evidente per la signora RI 1 che non possedeva alcuna cognizione di causa.

d.    Come indicato in precedenza, a causa dell'inadeguatezza delle informazioni (non) ricevute, la signora RI 1 ha deciso di partire per il suo corso di tedesco da giugno, fatto oggi non reversibile.

e.    Dal 2018 non è intervenuta alcuna modifica del quadro giuridico.

Come da lei indicato nell'interrogatorio del 25 ottobre 2019 richiesto dalla Cassa, se fosse stata a conoscenza fin da subito di tale informazione, la signora RI 1 avrebbe potuto frequentare il corso di tedesco per esempio solamente per il mese di maggio, ma con una frequenza più intensa (lezioni private anziché di gruppo, più ore a settimana, ecc.).

Prove:        Documenti:          doc. H: verbale d'interrogatorio del 25 ottobre 2019;

ln conclusione, tutte le condizioni atte a definire l'informazione erronea o la mancata informazione che possono portare le autorità a consentire un vantaggio altrimenti non pretendibile, sono nella fattispecie adempiute. (…)” (Doc. I)

                                1.5.   In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Dopo esserle stata concessa una proroga al fine di produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), la parte ricorrente, il 22 giugno 2020, ha comunicato che “non riteniamo dovere presentare ulteriori mezzi di prova oltre a quelli già in vostro possesso, né riteniamo sia necessario allestire una replica spontanea avendo già esposto esaurientemente la fattispecie e il quadro giuridico in precedente sede” (cfr. doc. VII).

                               1.7.   Il TCA, il 12 ottobre 2020, ha inviato il doc. VII alla Cassa per conoscenza e le ha chiesto di produrre copia della “Domanda d’indennità di disoccupazione” compilata dalla ricorrente a fine aprile 2018 (cfr. doc. VIII).

                                         L’amministrazione, il 16 ottobre 2020, ha trasmesso il documento richiesto datato 7 maggio 2018 (cfr. doc. XII+1).

                               1.8.   Questo Tribunale ha altresì richiamato l’incarto completo riguardante l’insorgente dall’Ufficio regionale di collocamento di __________, rispettivamente dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. X; IX), i quali vi hanno provveduto il 14 ottobre 2020 e il 2 novembre 2020 (cfr. doc. XI+1-368; XIII; XIV+1-11).

                                         La parte ricorrente ha consultato gli atti il 12 novembre 2020 (cfr. doc. XV), mentre la Cassa il 17 novembre 2020 (cfr. doc. XVI).

                               1.9.   Il 19 novembre 2020 la Cassa si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella risposta di causa, precisando di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XVII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia stabilito con decisione del 30 agosto 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 13 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), che la ricorrente ha diritto a 400 indennità di disoccupazione, anziché 520 come invece chiesto dall’assicurata.

                               2.2.   Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.3.   L’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

                                         Questa Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati.

                                    Con giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.

                                    Sul carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

                                     In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

                                    Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004.

                                     In una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27 settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.

                                     Il TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001, come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr. 5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito dall'amministrazione.

                                     Al riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.

                                    In proposito cfr. pure STCA 38.2017.29 del 18 settembre 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

                               2.4.   L’art. 27 LADI relativo al numero massimo di indennità giornaliere ai cpv. 1, 2 e 3 prevede:

" 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”

                                         Il vecchio tenore dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI - valido dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012 - enunciava che l’assicurato che aveva compiuto 55 anni o riscuoteva una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se poteva comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi.

                                    La modifica di tale disposto riguardante la diminuzione a 22 mesi del periodo di contribuzione da comprovare - in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012 pagg. 495-496) è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui indicati:

" (…) La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012.

                               2.5.   In relazione al numero massimo di indennità giornaliere la Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO):

" C89 Il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato, al periodo di contribuzione acquisito, all’obbligo di mantenimento nei confronti di figli e alla riscossione di una rendita d’invalidità.

C90 È determinante il numero di mesi di contribuzione all’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati non possono far valere il diritto a un numero superiore di indennità giornaliere sulla base di altri mesi di contribuzione.

Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato compie 25 o 55 anni (limiti di età determinanti ai fini dell’AD), se insorge da parte dell’assicurato un obbligo di mantenimento oppure se egli diventa invalido, il numero massimo di indennità giornaliere viene adeguato già all’inizio del periodo di controllo in cui si verifica l’evento.”

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

                               2.6.   Dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il 10 marzo 1964, ha lavorato presso __________ di __________ dal luglio 2015 all’aprile 2017 quale direttrice e dal maggio 2017 all’aprile 2018 alle dipendenze di __________ di __________ in qualità di assistente amministrativa (cfr. doc. 135; 134; 133).

                                         Quest’ultimo datore di lavoro ha in effetti disdetto il rapporto di impiego il 28 febbraio 2018 per il 30 aprile 2018 (cfr. doc. 248).

                                         Il 22 marzo 2018 la __________ di __________ ha rilasciato una “Conferma d’iscrizione e attestato di partecipazione” all’assicurata dalla quale si evince che la medesima si era iscritta a un soggiorno linguistico a __________ – corso intensivo di 32 lezioni settimanali di 40 minuti – dal 2 giugno al 25 agosto 2018 (cfr. allegato a doc. C).

                                         Il 17 aprile 2018 l’insorgente ha contattato, tramite posta elettronica, il capoufficio dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC), __________, come segue:

" (…) Durante il mese di marzo ho potuto constatare, ma già lo sapevo, che sicuramente vista l’età, la mancanza di una buona conoscenza linguistica e la situazione in Ticino per quanto riguarda il mio settore, non avrei avuto molta “fortuna” nel trovare un’occupazione. Ho ritenuto pertanto utile iscrivermi a un corso intensivo di tedesco a __________ della durata di tre mesi (attualmente frequento un corso di tedesco, iniziato in ottobre dell’anno scorso, presso il __________ a __________). Questo credo mi aprirà altre porte anche in altri settori.

Il mio contratto di lavoro scade il 30.4.2018 e la mia partenza è prevista per il 2.6.2018. Ho quindi il mese di maggio dove non avrò un lavoro e non so se da parte vostra mi verrà corrisposta l’indennità.

Avrei urgenza di avere un incontro la prossima settimana al più tardi, o anche questa se possibile, in quanto devo formalizzare le pratiche assicurative per quanto riguarda l’infortunio in base alle vostre risposte e soprattutto in previsione del mio soggiorno in __________. (…)” (Doc. I)

                                         Il capoufficio dell’URC, nel medesimo giorno, ha risposto:

" (…) in linea di principio, sulla base delle indicazioni che ha fornito, è possibile che le sia negato il diritto alle indennità, in ragione della sua limitata disponibilità temporanea prima della parenza per __________. Tuttavia, una decisione ufficiale in merito è di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro, che può esprimersi solo a fronte di una effettiva iscrizione da parte sua.

Le consiglio quindi di effettuare comunque l’iscrizione in modo che la sua situazione possa essere valutata in modo formalmente corretto. (…)” (Doc. I)

                                         Il 19 aprile 2018 la ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° maggio 2018 (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV2).

                                         La medesima, il 22 aprile 2018, ha compilato il “Modulo di registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”. Al punto 3. relativo alla disponibilità lavorativa sul mercato del lavoro ella ha indicato, da una parte, di cercare un lavoro a tempo pieno, dall’altra, di poter iniziare a svolgere un nuovo lavoro a partire dal “01.05.2018”. A quest’ultimo riguardo l’assicurata ha precisato “CORSO TEDESCO DAL 04.6.18 AL 24.8.18” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3). In quello stesso giorno nel “Modulo - Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” l’assicurata, alla domanda n. 7.1. “Svolge, ha svolto o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (per esempio: Bachelor o Master a livello universitario/scuola universitaria professionale, formazioni a tempo pieno o parziale, corsi o formazioni serali come ad esempio di lingue, di informatica, di preparazione al diploma di esercente, preparazione ad esami o simili)?”, ha risposto affermativamente, specificando “DA OTTOBRE 2017 AD OGGI CORSO DI TEDESCO PRESSO __________. DAL 4.6.2018 AL 24.8.2018 CORSO INTENSIVO TEDESCO A __________” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3).

                                         Il 24 aprile 2018 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. Dalla relativa annotazione in “Azioni di reinserimento” risulta che l’insorgente:

" (…) Comunica inoltre che si assenterà per un corso di tedesco all’estero (soggiorno) dal 04.06-24.08.2018 compreso. È al corrente che in questo periodo il caso verrà chiuso d’ufficio in quanto non collocabile e che dovrà comunque effettuare le ricerche di lavoro per tutto il periodo nella misura di minimo di 1-2 alla settimana pe tutti i mesi di corso. Siccome la PCI si iscrive con effetto 01.05 e dal 04.06 intende assentarsi, è stata informata che il caso verrà sottoposto per idoneità al collocamento al competente ufficio.” (Doc. 142)

                                         L’URC, il 24 aprile 2018, ha infatti richiesto da parte della Sezione del lavoro una verifica dell’idoneità al collocamento dell’assicurata (cfr. allegato a doc. C).

                                         Il 7 maggio 2018 la ricorrente, dando seguito alla possibilità accordatale dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. C), ha presentato le proprie osservazioni, rilevando in particolare:

" (…) La partenza immediata è stata da me scelta per sfruttare al massimo le conoscenze acquisite durante il corso di tedesco a __________ (A1) e comunque rientrare il prima possibile nel mondo del lavoro con le competenze migliorate.

Partire dopo qualche mese mi avrebbe facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le indennità di disoccupazione ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento che negli ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24. (…)

6. Risposta alla domanda: sono idonea al collocamento?

Rispondo di sì! Non subito ma a settembre quando tonerò, spero, con dei buoni risultati e potrò rispondere anche agli annunci finora a me negati per mancanza delle lingue nazionali. D’altra parte tre mesi non sono un periodo così rilevante, visto che i datori di lavoro non ti offrono un’occupazione per domani ma con termini di disdetta, pensionamenti, maternità, ecc. ecc., i tempi si allungano. (…)” (Doc. D)

                                         Con decisione dell’8 maggio 2018, intimata pure alla Cassa, la Sezione del lavoro ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento dal 1° maggio 2018, poiché aveva l’intenzione di interrompere il controllo della disoccupazione nei primi ter mesi dall’iscrizione pe seguire un corso di lingue in __________ (cfr. doc. 40).

                                         Tale provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV11; la domanda di revisione del 25 ottobre 2019 è stata respinta con decisione del 25 agosto 2020 che non è stata impugnata; cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV11).

                                         In occasione di un ulteriore colloquio di consulenza del 24 maggio 2018 è stato annotato:

" (…) Comunica che in data 02.06.2018 partirà per il soggiorno di tedesco all’estero e sarà assente fino al 25.08.2018 compreso. Se intende rivendicare il diritto alla diso dovrà annunciarsi nuovamente presso in ostri sportelli a far data dal 27.08.2018. Dal 01.06.2018 il caso verrà quindi chiuso d’ufficio. (…)” (Doc. 143)

                                         L’URC, il 24 maggio 2018 stesso, ha annullato l’iscrizione della ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2018, in quanto sarebbe stata assente all’estero fino al 26 agosto 2018. Copia della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” è stata inviata alla Cassa (cfr. atti URC: doc. XI2; XI3).

                                         Dal “Kurszertifikat” rilasciato il 24 agosto 2018 da __________ emerge che l’assicurata ha partecipato al corso di tedesco a __________ dal 4 giugno al 24 agosto 2018 raggiungendo il livello B1-1 (cfr. doc. 247).

                                         Il 1° settembre 2018 l’insorgente si è riannunciata in disoccupazione (cfr. doc. 297).

                                         La Cassa, il 15 ottobre 2018, le ha comunicato segnatamente di avere aperto a suo favore un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 settembre 2018 al 2 settembre 2020 con un diritto massimo di 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 224).

                                         Il 18 luglio 2019 l’assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica al proprio consulente, __________, nel quale ha in particolare asserito:

" (…)

ESAURIMENTO DIRITTO INDENNITA’

Ho trovato una direttiva della SECO (punto C) nella quale si dice che devo comunicare alla cassa se mi trovo in una determinata situazione

Riattivazione del diritto all’indennità durante il termine quadro: avete compiuto i 55 anni e potete comprovare 22 mesi di contribuzione il numero massimo di indennità passa a 520. Cosa mi dice di questo?

(…)” (Doc. 148)

                                         Il capoufficio dell’URC, il 19 luglio 2019, ha comunicato alla ricorrente di avere inoltrato per competenza il suo messaggio di posta elettronica a __________, capogruppo del suo consulente (cfr. doc. 147).

                                         Da un protocollo di colloquio del 23 luglio 2019 emerge che __________ ha indicato che “a seguito della nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che l’assicurata con il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520” (cfr. doc. 145).

                                         A seguito della richiesta dell’insorgente di emanare una decisione formale riguardo ai giorni di disoccupazione di suo diritto, la Cassa, il 30 agosto 2019, ha emesso una decisione con cui è stata respinta la sua domanda di modifica del numero di indennità di diritto dal mese di marzo 2019, e meglio dal compimento dei 55 anni (il 10 marzo 2019), in quanto, siccome nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 aveva lavorato per complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo periodo di contribuzione non raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162; consid. 1.1.).

                                         A seguito dell’opposizione interposta il 26 settembre 2019 dalla ricorrente (cfr. doc. G; consid. 1.2.), il 25 ottobre 2019 vi è stato un incontro tra quest’ultima e la Cassa (cfr. doc. 29).

                                         Dal relativo verbale si evince:

" (…) Tramite opposizione del 26 settembre 2019 ha menzionato come “…Per tornare alla mia opposizione, aggiungo che durante questi mesi e fino alla mia partenza nessuno mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55 anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!

La legge non ammette ignoranza ma i collocatori dovrebbero informarti al meglio… e non è stato certo questo il caso”. La informiamo come non sia possibile, per la nostra Cassa, esprimersi su questa sua affermazione in quanto non competenti (infatti la cassa non si può esprimere sull’operato dei collocatori).

Lei ha indicato che, dopo aver preso atto della decisione di inidoneità al collocamento (08.05.2018) da parte della Sezione del lavoro, la sua consulente ha chiuso il suo dossier. Ha pure indicato che, malgrado ciò, in data 04 giugno 2018 è partita per la __________ al fine di svolgere il corso linguistico.

Nel caso in cui fosse stata informata delle conseguenze (possibile perdita di 120 indennità supplementari), avrebbe rinunciato al soggiorno linguistico all'estero?

Se avessi ottenuto l'informazione, sarei partita per la __________, ma avrei ridotto ad un mese a tempo pieno la frequenza scolastica. Purtroppo non ho avuto la possibilità, malgrado la mia formale richiesta, di essere convocata per un colloquio da parte della Sezione del Lavoro. Di conseguenza non ho potuto decidere con cognizione di causa sulle conseguenze e comunicare come fosse possibile modificare il mio percorso di studio in __________ senza perdite finanziarie.

ADR confermo come non abbia interposto formale opposizione alla decisione della Sezione del Lavoro di Bellinzona. Il motivo è dettato dal fatto che non ero a conoscenza che detta decisione avrebbe comportato la perdita di 120 indennità supplementari.

(…).

ADR che a mio avviso l’URC o la Cassa, vista la mia età al momento dell’annuncio in disoccupazione, avrebbe dovuto rendermi attenta sulle eventuali conseguenze di un prolungato soggiorno all’estero. (…)” (Doc. 26-27)

                                         Il 5 febbraio 2020 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla Cassa il 27 gennaio 2020, ha osservato:

" (…) Come giustamente da lei indicato, va prima di tutto esaminato se nel caso presente come sostenuto dalla persona assicurata - essa sia stata insufficientemente rispettivamente inadeguatamente informata. Se questo dovesse dimostrarsi il caso, in un secondo passo è necessario individuare quale autorità (la cassa di disoccupazione o i servizi cantonali) sarebbe stata responsabile di informare la persona assicurata come previsto nell'art. 27 LPGA. Secondo quanto descritto dalla persona assicurata nella sua opposizione del 26.09.2019 la medesima è stata in contatto con l'URC diverse volte prima della sua partenza per la __________ (contatto col il Signor __________ in data 17.04.2018, colloquio con la Signora __________ in data 24.04.2018 e 24.05.2018) e, nonostante avesse varie volte tematizzato la sua iscrizione al corso di tedesco a __________, le conseguenze del suo soggiorno sulla quantità di indennità a cui avrebbe avuto diritto non le sono mai state accennate.

Come da lei correttamente esposto, secondo l'art. 27 LPGA gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln particolare per l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire solo su richiesta degli interessati, bensì in maniera regolare e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (vedi TF 131 V 476). Gli assicurati devono partecipare, online, al corso Diritti & Doveri, ricevono da parte dell'URC l'info service e rispettivamente tutte le direttive, Audit letters, leggi, sono pubbliche e presenti online.

Secondo scritto del 19.04.2018 la persona assicurata ha ricevuto dall'URC l'opuscolo "indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento" ed inoltre le sono stati segnalati tutti gli opuscoli presenti sul sito internet www.area-lavoro.ch, tra cui quello denominato "Disoccupazione — un opuscolo per i disoccupati" contenente una tabella (p. 15) indicante la quantità di indennità alle quali le persone assicurate hanno diritto. Inoltre, dalla lettura dello scritto di opposizione della persona assicurata del 07.05.2018, si desume che ha ricevuto le informazioni necessarie riguardanti i suoi diritti. Infatti essa espone che "partire dopo qualche mese mi avrebbe facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento che negli ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24". Questo ragionamento dimostra che la persona assicurata era cosciente di come il numero di mesi della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua disoccupazione avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di disoccupazione e che per cui la sua assenza avrebbe potenzialmente diminuito il numero d'indennità a suo diritto.

Visto quanto sopra, non regge l'argomento secondo il quale ella non sarebbe stata in grado di prevedere che il suo soggiorno in __________ avrebbe influito sul numero d'indennità a cui avrebbe in futuro avuto diritto. L'URC non può perciò essere accusato di non aver sufficientemente informato la persona assicurata sino alla sua partenza in __________.

Per quanto concerne l'informazione erronea fornita dall' URC nell'ambito del colloquio svoltosi in data 23.07.2019, relativa alle 120 indennità supplementari che spettano alle persone assicurate che compiono 55 anni di età, si pone la questione di sapere se in casu la buona fede dell'assicurata debba essere tutelata in base all'art. 9 Cost. Secondo la giurisprudenza, l'amministrazione è vincolata da una sua informazione erronea a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardante una persona determinata, (b) che essa abbia agito nel limite della sua competenza e (c) che la persona ricevente l'informazione non abbia potuto immediatamente rendersi conto dell'inesattezza dell'informazione ottenuta e che (d) la suddetta persona si sia fondata sull'informazione ricevuta per intraprendere delle disposizioni a cui non potrebbe rinunciare senza subire un danno (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 N. 39). Oltretutto, va rilevato che non vige alcun obbligo esplicito di prevenire persone "a cavallo dei 55 anni di età" sulle conseguenze di assenze all'estero per il loro diritto a delle future indennità supplementari (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 N. 27). Nel caso presente l'URC sostiene di aver "verificato" il diritto d'indennità con la cassa competente. Non è pertanto chiaro se abbia sottoposto alla cassa sufficienti informazioni da permetterle di giudicare concretamente il caso della persona assicurata, o se abbia semplicemente posto la domanda alla cassa sull'incremento del numero di indennità dopo il compimento dei 55 anni in modo generale. Tuttavia la persona assicurata non adempie le condizioni sopra indicate, dato che ha ricevuto l'informazione erronea dopo essersi assentata per il corso di tedesco in __________, ragione per la quale non ha intrapreso alcuna disposizione in seguito e non ha perciò subito nessun danno.” (Doc. 17-18)

                                         Il provvedimento del 30 agosto 2019 è stato confermato con decisione su opposizione del 13 marzo 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurata del 19 aprile 2018 a decorrere dal 1° maggio 2018 è stata annullata il 24 maggio 2018 con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr. consid. 2.6.).

                                         Dopo il soggiorno in __________ da inizio giugno a circa fine agosto 2018, la ricorrente si è annunciata nuovamente per il collocamento il 1° settembre 2018. Un termine quadro per la riscossione di prestazioni è stato aperto a suo favore da lunedì 3 settembre 2018 al 2 settembre 2020 (cfr. consid. 2.6.).

                                         Il __________ 2019 la medesima ha compiuto 55 anni.

                                         Ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI l’assicurato che ha compiuto 55 anni ha diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi (cfr. consid. 2.4.).

                                         La SECO nella Prassi LADI ID p.to C90 ha precisato che ciò vale anche nel caso in cui l’assicurato compia 55 anni durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. consid. 2.5.).

                                         L’insorgente, nel termine quadro per il periodo di contribuzione di due anni (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI; consid. 2.3.), e meglio dal 3 settembre 2016 al 2 settembre 2018, ha lavorato per la __________ per 12 mesi (dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________ per 7 mesi e 29 giorni (dal 1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi 19 mesi e 29 giorni (cfr. consid. 1.1.; 2.6.).

                                         Pertanto l’assicurata non adempie la condizione del periodo di contribuzione di 22 mesi almeno.

                                         Ne discende che in linea di principio non può esserle riconosciuto il diritto a 520 indennità giornaliere di disoccupazione.

                               2.8.   La parte ricorrente ha fatto valere, in buona sostanza, che prima della sua partenza per __________ a inizio giugno 2018 nessuno l’avrebbe resa attenta in merito al fatto che con la chiusura del suo caso di disoccupazione e la relativa riapertura a fine agosto/settembre 2018 il suo periodo di contribuzione sarebbe sceso sotto i 22 mesi con la conseguenza che al compimento dei 55 anni, nel marzo 2019, non avrebbe più potuto avere diritto ai 120 giorni di indennità supplementari (cfr. doc. G; I; consid. 1.2; 1.4.).

                                         L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).  

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

                                         La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

                                         Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TF ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TF ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277.

                                         Per contro in una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TF si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

                                         L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.

                                         L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

                                         Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

                                         Quest’ultima sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STF C 157/05 del 28 ottobre 2005.

                                         Nelle due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità - ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 - circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

                                         Nel caso deciso con STF C 9/05 del 21 dicembre 2005, per contro, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.

                               2.9.   L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

                                         Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

                                         In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

                             2.10.   In concreto per quanto attiene al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione va osservato che è vero che al momento dell’annuncio per il collocamento nell’aprile 2018 l’assicurata ha ricevuto dall’URC l’opuscolo “indicazioni generali d’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento” e che nel “Modulo – Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” firmato dalla stessa il 22 aprile 2018 al p.to 9 “Informazioni utili” è stato segnalato che “sul sito internet www.area-lavoro.ch, sono disponibili tutti gli opuscoli (Info-Service) editi dalla SECO per le persone disoccupate” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che l’opuscolo consegnato e quelli indicati dall’amministrazione non forniscono informazioni particolari circa il rapporto tra l’età e il periodo di contribuzione, da un lato, e il numero di indennità di disoccupazione, dall’altro, ad eccezione dell’”Un opuscolo per i disoccupati – disoccupazione” che però al p.to 7 riporta una tabellina con i periodi di contribuzione, l’età e il rispettivo numero di indennità di diritto ma senza specificare che, anche qualora vengano compiuti 55 anni durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, all’assicurato, che può comprovare 22 mesi di contribuzione, il numero massimo di indennità giornaliere viene adeguato (a 520) già dall’inizio del periodo di controllo in cui si verifica l’evento (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv /it/home/ service/publikationen/broschueren.html).

                                         In ogni caso nella presente fattispecie decisivo risulta il fatto che, nonostante gli organi di esecuzione della LADI, in particolare l’URC (al quale l’assicurata si era rivolta già il 17 aprile 2018 e con cui ha avuto segnatamente due colloqui di consulenza il 24 aprile e il 24 maggio 2018; cfr. consid. 2.6.) e la Sezione del lavoro (che ha trattato il caso per quanto riguardava il soggiorno a __________ dal profilo dell’idoneità al collocamento), ma anche la Cassa, alla quale sono state inviate copie della decisione dell’8 maggio 2018 con cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidonea al collocamento, nonché della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2018 (cfr. doc. 40; atti URC: doc. XI2; consid. 2.6.), fossero al corrente che l’assicurata dal 4 giugno al 24 agosto 2018 avrebbe frequentato un corso di tedesco a __________, non l’hanno resa attenta circa il fatto che ciò avrebbe pregiudicato il suo diritto alle indennità di disoccupazione, nel senso che il soggiorno all’estero avrebbe comportato una diminuzione del periodo di contribuzione al di sotto dei 22 mesi, necessari, invece, per beneficiare di 120 indennità in più (da 400 a 520 in totale) al compimento dei 55 anni nel marzo 2019.

                                         È vero che la questione del numero di indennità giornaliere è piuttosto di competenza della Cassa (cfr. art. 19a OADI; 81; 85 LADI). Tuttavia in casu l’URC e/o la Sezione del lavoro nemmeno hanno consigliato alla ricorrente di chiedere ragguagli alla Cassa su questo specifico aspetto.

                                         In proposito va ricordato che l’art. 27 cpv. 2 LPGA implica il dovere di informare in merito ai fatti che la persona a cui occorre consulenza deve conoscere per poter correttamente adempiere i propri doveri ed esercitare i propri diritti in una situazione concreta nei confronti dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende peraltro non soltanto alle circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle questioni giuridiche (cfr. STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.). Lo scopo dell’art. 27 cpv. 2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di adottare un comportamento i cui effetti giuridici concordano con le esigenze poste dal legislatore affinché si realizzi il diritto alla prestazione (cfr. STF C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.3.).

                                         L’omissione da parte degli organi LADI di delucidare l’assicurata circa le conseguenze, dal profilo del numero di indennità di disoccupazione spettantile, connesse al soggiorno a __________ da inizio giugno a fine agosto 2018 è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         In relazione a quanto asserito dalla SECO, ossia che l’assicurata, avendo esposto nello scritto dell’8 maggio 2018 alla Sezione del lavoro che "partire dopo qualche mese mi avrebbe facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento che negli ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24" (cfr. doc. D), ha dimostrato di essere cosciente di come il numero di mesi della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua disoccupazione avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.), va osservato che proprio perché ha fatto riferimento al rapporto tra i mesi di contribuzione e il diritto alle indennità di disoccupazione andava chiarito se fosse consapevole delle ripercussioni da questo profilo del soggiorno in __________.

                                         Inoltre corrisponde alla realtà che, come sottolineato dalla SECO, non vige alcun obbligo esplicito di prevenire persone a cavallo dei 55 anni di età sulle conseguenze di assenze all’estero sul numero delle indennità (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.). Il diritto all’informazione e alla consulenza di cui all’art. 27 LPGA non riguarda soltanto le circostanze che per legge devono essere comunicate agli assicurati, bensì anche quelle che si rivelano determinanti in un caso specifico per dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti (cfr. consid. 2.8.9.

                                         Guy Longchamp, in Commentaire romand, ad art. 27 N. 26 enuncia d’altronde che:

" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le domaine de l’assurance-chômage”.

                             2.11.   La violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

                                         La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

                                         L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

                             2.12.   Nel caso di specie relativamente alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole” il TCA evidenzia, da una parte, che l’assicurata, in occasione dell’incontro del 25 ottobre 2019 con la Cassa, ha affermato che, se avesse ricevuto l’informazione corretta, sarebbe partita per la Germania, ma avrebbe ridotto a un mese a tempo pieno la frequenza scolastica (cfr. doc. 27; consid. 2.6.).

                                         Dall’altra, questo Tribunale osserva, però, che la __________ di __________ ha confermato alla ricorrente l’scrizione al soggiorno linguistico a __________ da inizio giugno a fine agosto 2018 già il 22 marzo 2018 (cfr. allegato a doc. C; consid. 2.6.) e che il soggiorno a __________ ha avuto un costo di fr. 10'000.-- (cfr. doc. G pag. 4 ; consid. 1.2.).

                                         In simili condizioni, al fine di stabilire se tra la decisione di concretizzare il soggiorno linguistico in __________ da giugno a ad agosto 2018 e la mancata informazione circa le ripercussioni dello stesso sul periodo di contribuzione e quindi sul numero di indennità di disoccupazione al compimento dei 55 anni vi sia un nesso di casualità, occorre verificare la possibilità sussistente per l’insorgente di annullare, posticipare o ridurre il periodo di soggiorno a __________ senza subire una perdita finanziaria oppure facendo fronte a un’esigua perdita economica (cfr. DTF 131 V 472 citata al consid. 2.8.).

                                         In caso di risposta affermativa, la buona fede dell’assicurata deve essere tutelata. Alla stessa andranno di conseguenza riconosciute 120 indennità ulteriori a decorrere dal compimento dei 55 anni.

                                         Nell’ipotesi negativa andrà invece appurato, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), se l’insorgente era comunque disposta - pur di garantirsi la possibilità di beneficiare di 120 indennità in più al compimento dei 55 anni se ancora in disoccupazione - ad accollarsi il costo complessivo di fr. 10'000.-- anche usufruendo solo parzialmente della controprestazione relativa al soggiorno.

                                         Anche in tal caso la medesima avrà diritto alla protezione della sua buona fede e pertanto a complessive 520 indennità di disoccupazione.

                                         Per completezza giova rilevare che da quanto indicato dal capogruppo dei consulenti del personale, __________, in occasione del colloquio del 23 luglio 2019, e meglio che “a seguito della nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che l’assicurata con il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520” (cfr. doc. 145), la ricorrente non può trarre alcunché a proprio vantaggio.

                                         In effetti tale affermazione è stata in ogni caso formulata successivamente al soggiorno in __________, per cui non ha indotto l’assicurata ad adottare alcun comportamento o omissione non reversibile senza pregiudizio.

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto, nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 13 marzo 2020 e il rinvio degli atti alla Cassa per procedere a un complemento istruttorio come indicato al consid. 2.12. e determinare nuovamente il numero di indennità di disoccupazione spettanti alla ricorrente.

                             2.14.   Vincente in causa, l’insorgente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 13 marzo 2020 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda a un complemento istruttorio come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito al numero di indennità giornaliere di disoccupazione spettanti alla ricorrente.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         La Cassa verserà all’assicurata fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2020.26 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 38.2020.26 — Swissrulings