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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 38.2019.56

19 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,549 mots·~23 min·2

Résumé

Negato diritto a indennità per insolvenza,non avendo rivendicato in modo tempestivo i propri crediti salariali. In effetti solo 1 anno dopo l'opposizioe al PE è stata promossa ist.in proc.sommaria presso il Giudice di Pace, ossia più di 16 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.56   dc/sc

Lugano 19 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 agosto 2019 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 agosto 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 18 giugno 2019 (cfr. doc. 22-24) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…) La Cassa, in base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il Signor RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario fino al 30 giugno 2017, mentre per il periodo dal 01 luglio 2017 al 31 luglio 2017 ha percepito unicamente un acconto. Agli atti si rileva come abbia proceduto a far spiccare un precetto esecutivo il 09 ottobre 2017 (notificato alla società in data 21 novembre 2017). La domanda di rigetto è datata 21 novembre 2018, mentre la decisione della Giudicatura di Pace di __________ è stata emanata il 29 gennaio 2019.

A mente della Cassa il Signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più tempestiva, senza attendere quasi un anno dalla notifica del precetto esecutivo, prima di inoltrare la domanda di proseguimento della procedura esecutiva. (…)” (Doc. A)

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza. La sua patrocinatrice sostiene che RI 1 ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e rileva:

" (…)

2. Con opposizione del 19 luglio 2019, lo scrivente legale ha informato la Cassa che il dipendente – dopo la fine del rapporto di lavoro – è stato convenuto in causa dal datore di lavoro.

Già in sede di conciliazione il dipendente informò) la Pretura riguardo alla sua pretesa salariale (cfr. verbale di conciliazione del 25.09.2018 dell'inc. __________).

In sede di risposta dell'eventuale procedura ordinaria __________, il dipendente avrebbe chiesto al Giudice il rigetto dell'opposizione al precetto. Tale procedura non ha poi avuto seguito poiché il datore di lavoro non ha mai versato l'anticipo richiesto dalla Pretura competente e la causa è stata sospesa.

Cautelativamente – nel lasso di tempo dei 3 mesi tra il rilascio dell'autorizzazione ad agire (28.09.2018) e il deposito della petizione contro il ricorrente (avvenuta il 21.12.2018) – quest'ultimo aveva già depositato l'istanza di rigetto dell'opposizione (21.11.2018).

L'attesa di un anno prima di proseguire con il rigetto dell'opposizione è dunque motivata anche da quest'ulteriore procedura tra le medesime parti (della quale si richiama l'incarto __________ dalla competente Pretura), per meglio comprendere le trattative in corso e le varie attese del pagamento dell'anticipo spese, che ha causato il ritardo dello svolgimento della causa.

Pertanto, la pretesa del dipendente nei confronti del datore di lavoro era costantemente oggetto delle vertenze tra le parti, adempiendo così all'obbligo di riduzione del danno a carico dell'assicurato che domanda le indennità di insolvenza.

    Prove: c.s., richiamo dalla Pretura di __________ degli inc. no. __________ e no. __________.

3. Ai sensi della nota B36 della Prassi LADI II, versione luglio 2019, per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato deve adoperarsi per recuperare i salari non versati, ad esempio tramite richiami scritti, precetti esecutivi ecc.

Sempre ai sensi della nota 836, l'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro, devo però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.04.2002).

    Prove: c.s.

4. Il ricorrente ha preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, ha infatti tempestivamente sollecitato quest'ultimo al pagamento del salario, sia per scritto che oralmente, e ha fatto spiccare un precetto esecutivo (__________ del 09.10./21.11.2017).

Il precetto esecutivo ha come oggetto l'ultimo salario dovuto dal datore di lavoro (mese di luglio 2017), è stato fatto spiccare poco dopo un mese di attesa dell'avvenuto e previsto pagamento.

Il dipendente ha dimostrato in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale. Pur avendo atteso un anno dalla notifica del precetto alla richiesta di continuazione dell'esecuzione, ciò non toglie il fatto che per il datore di lavoro la pretesa salariale del dipendente era inequivocabilmente seria e il dipendente, qui ricorrente, ha sempre posto in compensazione – dunque preteso e cercato di recuperare – il suo credito salariale.

Tenuto conto che il ricorrente aveva tempo – un anno dalla notificazione del precetto, come previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF – per inoltrare l'istanza di rigetto dell'opposizione, non si comprende il motivo per cui la Cassa dovrebbe ritenere il periodo di attesa troppo lungo, errando nella valutazione dell'insieme della fattispecie e delle procedure incrociate (dette anche riconvenzionali).

Si ribadisce – visto quanto precede – che le condizioni di cui all’art. 55 LADI sono dunque adempiute. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta di causa del 2 ottobre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

" (…) ll Sig. RI 1 ha prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 03 novembre 2011 al 31 luglio 2017 e si è attivato nei confronti del datore di lavoro per via esecutiva in data 09 ottobre 2017 (precetto esecutivo notificato alla società in data 21 novembre 2017).

La domanda di rigetto è datata 21 novembre 2018, mentre la decisione della Giudicatura di Pace di __________ è stata emanata il 29 gennaio 2019. Il qui ricorrente sostiene come sia stato convenuto in causa dal datore di lavoro, ritenendo dunque (anche se ha atteso un anno dal precetto esecutivo alla domanda di rigetto) di aver dimostrato inequivocabilmente di tutelare i suoi crediti salariali. La Cassa rileva come il qui ricorrente abbia atteso un anno dal precetto esecutivo alla domanda di rigetto: oltre a ciò non ha comprovato alcuno sforzo dal precetto esecutivo (ottobre 2017) all'istanza di conciliazione promossa il 27 luglio 2018.

Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. (…)” (Doc. III)

                               1.4.   Il 2 ottobre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Il 14 ottobre 2019 la patrocinatrice dell’assicurato ha segnalato che RI 1 “rinuncia a presentare prove aggiuntive, considerato che quelle ritenute necessarie e pertinenti sono già state presentate e richiamate con il ricorso del 23 settembre 2019” (doc. V).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

                                         L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).

                                         Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

                                         In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

                                         In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

                                         In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).  

4.3. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata (sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).  

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.  

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

                                         L’Alta Corte è arrivata alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal 15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017 e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:

" (…)

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.  

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).  

4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi (rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza, diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18 maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF; procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in Svizzera della decisione estera).  

4.6. In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci.  

4.7. È opportuno ancora ribadire che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art. 55 cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto federale. (…)”

                               2.2.   Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha lavorato come architetto per la __________ dal 3 novembre 2011 al 31 luglio 2017, per un salario lordo di fr. 3'550.-mensili (cfr. doc. 67).

                                         L’assicurato ha cessato di lavorare il 31 luglio 2017 ed il salario gli è stato versato interamente fino al 30 giugno 2017. Per il mese di luglio 2017 egli ha ricevuto solo un acconto di fr. 500.--.

                                         La società __________ è stata sciolta in seguito a fallimento dall’11 aprile 2019.

                                         Il 27 maggio 2019 RI 1 ha rivendicato l’indennità per insolvenza per complessivi fr. 2'390.-- (cfr. doc. 47-48)

                                         Nei mesi di agosto e settembre l’assicurato ha rivendicato per iscritto il versamento del salario di luglio 2017. L’11 settembre 2017 alle ore 16:04, in un messaggio di posta elettronica, l’ex datore di lavoro ha in particolare scritto: “mi spiace ma sono veramente messo male, ha ragione ma non so cosa fare” (cfr. doc. 58).

                                         Il 9 ottobre 2017 RI 1 ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo per fr. 2’390.-- nei confronti della __________ (cfr. doc. 59).

                                         Il 21 novembre 2017 il precetto esecutivo è stato notificato a __________, che si è opposto (cfr. doc. 60).

                                         Soltanto un anno dopo il momento dell’opposizione al precetto esecutivo (il 21 novembre 2018) RI 1 ha promosso l’istanza in procedura sommaria presso il Giudice di Pace del Circolo di __________ che l’ha accolta il 29 gennaio 2019 (doc. doc. 61).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa. L’assicurato ha effettivamente violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 LADI (cfr. la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.1).

                                         Egli ha infatti inoltrato l’istanza con la quale è stato chiesto (e poi ottenuto) il rigetto provvisorio dell’opposizione più di 16 mesi dopo la fine termine del rapporto di lavoro.

                                         A nulla di diverso può portare il fatto che il 27 luglio 2018 l’ex datore di lavoro ha promosso presso la Pretura di __________, nei confronti di RI 1, un’azione di risarcimento danni per fr. 61'168.02 (cfr. doc. 16) e del fatto che nel successivo tentativo di conciliazione è stata formulata una proposta transattiva che prevedeva al punto 2 che “il convenuto si impegna a ritirare immediatamente il PE nr. __________ dell’UE di __________” (cfr. doc. 16).

                                         A quel momento erano infatti già trascorsi quasi otto mesi dall’opposizione al precetto esecutivo e l’assicurato non ha dimostrato di avere compiuto in quell’arco di tempo ulteriori sforzi per ottenere il salario che gli spettava.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 38.2019.56 — Swissrulings