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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2019 38.2019.49

9 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,349 mots·~42 min·2

Résumé

Diniego del diritto a ID ad assicurata che l'ha rivendicato nel 04/19 quando aveva già compiuto 64 anni. Iscrizione a URC non va retrodatata al 1.11.18. Non comprovato di avere inviato scritto 2.11.18 a URC relativo a ev. disocc., per cui non può fondarsi su mancata informazione

Texte intégral

Incarto n. 38.2019.49   RS/DC/sc

Lugano 9 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 3 giugno 2019 la Cassa disoccupazione __________ ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata ha rivendicato la prestazione il 15 aprile 2019 dopo avere già compiuto 64 anni. L’assicurata è infatti nata il ___________ 1955 e il diritto al pensionamento ordinario è nato il 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 5).

                                         Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un’opposizione il 3 luglio 2019 (cfr. doc. A20).

                               1.2.   L’assicurata ha successivamente chiesto all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) di registrare retroattivamente l’iscrizione per il collocamento al 1° novembre 2018, così da poter beneficiare delle indennità di disoccupazione nel periodo novembre 2018 - gennaio 2019.

                                         Al riguardo RI 1, il 19 luglio 2019, ha inoltrato opposizione contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 che riporta quale data d’inizio disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 33), nella quale ha in particolare rilevato:

" (…) Come indicato nella sua e-mail odierna (aspettavo sempre una reazione alla mia lettera Brevi Manu del 9 consegnata il 10 luglio) c'è confusione ... l'ho capito già lo scorso novembre quando mi sono rivolta per telefono e con una lettera A+. (…)” (cfr. doc. 3)

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 26 luglio 2019 l’URC ha confermato la registrazione del 6 maggio 2019, rilevando:

" (…) La signora RI 1 ha contattato il nostro ufficio tramite e-mail in data 15 aprile 2019, per avere ragguagli sulla sua situazione. È stata quindi incontrata il giorno 17 aprile 2019 per un colloquio di approfondimento, nel corso del quale è emersa la sua intenzione di rivendicare le prestazioni Ladi pur avendo superato i limiti di età. Considerata la particolarità della sua richiesta, è stata indirizzata all'ufficio giuridico della sezione del lavoro. In quella sede le è stato chiarito che poteva iscriversi per il collocamento e che un eventuale diritto alle indennità giornaliere era di competenza della cassa disoccupazione. Ha quindi deciso di iscriversi e di presentare domanda d'indennità presso la cassa __________, che ha nel frattempo emesso una decisione negativa, attualmente in fase di opposizione. Nell'ambito dei contatti che ha avuto con la cassa __________, è emerso che se si fosse iscritta nel mese di novembre 2018 avrebbe potuto beneficare delle indennità giornaliere fino all'età del pensionamento, ha quindi deciso di contestare la data di iscrizione all'URC, giungendo a formalizzare una lettera di opposizione solo a seguito della nostra sollecitazione. In sede di opposizione, cita una lettera datata 2 novembre 2018, tramite la quale asserisce di aver chiesto ragguagli in merito alla sua situazione.

La missiva citata non risulta recapitata nè all'URC nè alla Cassa __________. Oltre a ciò, risulta anomalo che tale missiva sia apparsa solo in un secondo momento, senza che ne fosse fatto cenno nel corso dei precedenti contatti tra la signora RI 1 e l'URC, rispettivamente la cassa __________. In conclusione, la signora RI 1 non è riuscita a rendere credibile la sua tesi, ne deriva che la sua richiesta di retrodatazione dell'iscrizione non è supportata da solidi elementi probatori e deve conseguentemente essere respinta.” (Doc. A1)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato:

" L'opposizione del 19 luglio mi era stata dettata dal sgr __________ a titolo d'accordo, dopo intervento in mio favore del Dipartimento del Lavoro Bellinzona e, inaspettatamente il sgr __________ fa riferimento ad un elemento di cui era stato a conoscenza per settimane senza reagire però modificando ancora una volta le sue esigenze e condizioni (e-mails).

La decisione su opposizione (art. 52 LPGA) URC è disordinata e piena di imprecisioni riguardo date, circostanze e il mio approccio. La mia situazione temporanea è stata presentata chiaramente al URC, all’avv. __________ che sfortunatamente ha cambiato divisione e al Dipartimento del Lavoro, Bellinzona ainsi que Travail Suisse.

La confusione tra la parola e lo scritto dei URC è tale che posso solo rimettervi le opposizioni fatte, gli scambi di e-mails (quelli pertinenti nella mia opinione, la totalità degli scambi a disposizione, chiaramente) e sollecitarvi per uno sguardo neutrale e chiedervi cortesemente un confronto col signor __________ e la sua collaboratrice già che escono argomenti diversi a secondo l'interlocutori (Centro delle Competenze __________, Dipartimento del Lavoro, me stessa, Tribunale). ALLA VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE A QUALSIASI DOMANDA.

Con tutte le parti tranne l'URC ho avuto uno scambio rispettoso. Reitero quindi la mia richiesta di un confronto in presenza di terzi e con ascendente sul sgr. Puddu.

Con Travail Suisse l'idea era quella di accedere a 3 mesi (Nov. Dic. 2018 e Gennaio 2019) per permettermi di attendere l'inizio della mia nuova attività senza mettermi in una situazione finanziaria di rischio e la 2nda situazione, sarebbe da affrontare con riferimento a precedenti nella giurisprudenza della svizzera interna.

Nella sua decisione del 3 giugno, __________ nella persona del signor __________ aveva bene differenziato le due problematiche come la Seco e Travail Suisse.

Attualmente sono impegnata in interviste e seminari per la mia nuova posizione tra __________, __________ e __________. Nell'impossibilità di recarmi a __________ per incontrare l'avv. che Travail Suisse mi ha consigliata nella persona di Maître __________ nel rispetto del periodo di opposizione, mi permetto di procedere direttamente.

In attesa di un ascolto e di una risposta favorevole alla mia richiesta di confronto, vi presento, signore e signori i miei cordiali saluti.” (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 30 settembre 2019 l’URC propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) In data 15.04.2019, l'assicurata ha contattato il nostro ufficio tramite e-mail con una generica richiesta di informazioni inerenti una sua eventuale iscrizione. Le è quindi stato proposto un incontro di approfondimento (all. 179). Tale incontro ha avuto luogo in data 17.04.2019 presso la direzione URC. In quel frangente ha espresso il desiderio di iscriversi e rivendicare il diritto alle indennità giornaliere, pur avendo superato l'età AVS. Data la particolarità della richiesta, è stata indirizzata all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per ottenere maggiori ragguagli.

In data 18.04.2019, ha ottenuto risposta ai quesiti posti all'ufficio giuridico SdL (all. 174), senza tuttavia procedere con l'iscrizione all'URC. A seguito di uno scambio interlocutorio di mail, è stata inviata a decidere senza indugio (all. 165), per poter preservare la data di primo contatto come data di iscrizione, senza creare una disparità di trattamento rispetto agli altri utenti. In data 06.05.2019, ha materialmente effettuato l'iscrizione che, come da accordi pregressi, è stata effettuata preservando la data di inizio del 15.04.2019.

Dopo aver ricevuto la decisione di negazione del diritto da parte della sua cassa disoccupazione e aver saputo dalla stessa che se si fosse annunciata in 01.11.2018, al termine del suo ultimo impiego, avrebbe potuto percepire le indennità giornaliere dal mese di novembre 2018 al mese di gennaio 2019, ha deciso di rivendicare la retrodatazione della sua iscrizione al 01.11.2018. In data 04.06.2019 (all. 148), le è stato chiarito che doveva presentare una opposizione formale alla conferma di iscrizione.

Dopo una serie di scambi infruttuosi, è stata ribadita la necessità di presentare una opposizione alla conferma di iscrizione, per poter entrare nel merito della questione in modo formalmente corretto (all. 143). Ha quindi presentato la sua opposizione in data 19.07.2019 (all. 3), nella quale ha fatto riferimento ad una presunta missiva a noi indirizzata ma mai ricevuta, della quale non riesce tuttavia a documentare l'avvenuto invio. Per maggior scrupolo abbiamo contattato la cassa disoccupazione di riferimento per verificare un eventuale errore di recapito. La cassa __________ ci ha risposto dichiarando di non aver ricevuto nulla (all. 184).

In data 26.07.2019 è stata emessa una decisione su opposizione, che ha respinto la sua richiesta fondandosi sul fatto che non è riuscita a dimostrare l'avvenuto invio della missiva a supporto della sua tesi. Oltre a ciò, è stato ritenuto che la sua tesi fosse incongruente con lo sviluppo degli eventi. In effetti, mal si comprende per quale motivo la presunta lettera di inizio novembre che lei asserisce di averci inviato abbia fatto la sua apparizione in scena solo dopo la negazione del diritto da parte della cassa. È anche utile rilevare che in passato è già stata iscritta in disoccupazione (all. 35 e all. 47) ed è quindi plausibile ritenere che avesse sufficienti conoscenze della materia per poter procedere all'iscrizione già a novembre del 2018, senza avviare il lungo ed oneroso percorso che ci ha portati al presente ricorso. Seppur passati diversi anni dalla sua precedente permanenza in disoccupazione, le regole di base che caratterizzano il processo di iscrizione sono rimaste sostanzialmente stabili, anche considerando la revisione di cui la normativa è stata nel frattempo oggetto.

Sulla base degli elementi citati, riteniamo che la pretesa di retrodatare l'iscrizione non sia legittimamente fondata e debba quindi essere negata.” (Doc. III)

                               1.6.   Il 1° ottobre 2019 il TA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                               1.7.   Il 3 ottobre 2019 l’assicurata ha consegnato al TCA uno scritto del seguente tenore datato 30 settembre 2019:

" (…) Con queste righe vorrei confermare che, nonostante i miei sforzi per trovare le tracce dell'invio postale di novembre, finora non ci sono riuscita. Ho l'impressione che, nell'attuale situazione di fusione, la mia richiesta sia secondaria (l'ufficio di __________ non esiste più da fine anno 2018).

I punti principali mi sembrano essere altrove e per illustrarlo, vorrei allegare il documento firmato il 31 luglio 2018, mi mettevo a rischio divulgando informazioni riservate e aspettavo un appuntamento confidenziale. Dovevo ogni giorno misurare i rischi. Tra l'altro, non ottenevo il contratto di locazione che mi era richiesto, malgrado la mia insistenza.

Presento anche in allegato le mie ricerche per il mese di agosto e il mio commento al URC. L'informo che intendo porre fine a queste nomine di controllo in quanto, nell'urgenza e nella situazione in cui sono stata messa alla fine di luglio, ho dovuto rinunciare al rinvio dell'AVS come previamente negoziato con i datori di lavoro potenziali. Le copie allegate vi aiuteranno a capire. Oggi ho ripreso le discussioni sull'argomento, dato che le condizioni contrattuali cambiano in modo significativo.

L'informazione ottenuta dal giurista SECO ha confermato l'approccio che l'ex CFO mi consigliava sull'età di riferimento (copia admin.ch). Avevo provato a fare riferimento allo sportello come fatto presso la Cassa __________, purtroppo non sono riuscita a avere l'ascolto per chiarire questo argomento con l'URC.

Vorrei aggiungere che risultano poco comprensibile le domande che sono state sistematicamente poste, rispondo con i fatti e ancora una volta (riferisco l'ultimo incontro URC per illustrare la regola), il commento dopo è "non entro nel personale". La domanda avuta durante l'ultimo appuntamento di settembre era: «ora che ha scattato l'AVS può accedere alla LPP, allora?»

L'OFAS mi ha spiegato che sono assicurazioni parallele e non si capisce bene da fuori "queste libertà di linguaggio" della disoccupazione senza dare orientamenti pertinenti.

Ho affidato questo 30 settembre le decisioni e le opposizioni per chiarire questi passaggi tra le varie assicurazioni e diritti (lettera allegata SPC).

Nei prossimi giorni sarò spesso in movimento perché le richieste fatte ai datori di lavoro stanno prendendo forma da metà settembre. La mia domanda è come affrontare i costi finanziariamente? I miei risultati professionali sono la mia risorsa, un passaggio personale doloroso è oggi sotto controllo, cerco di evitare un rischio finanziario che potrebbe fare fallire i miei sforzi per riprendere la mia attività. lavorativa.

Ringraziandovi per l'attenzione che presterete a queste righe, vi porgo i miei più cordiali saluti.” (Doc. V)

                                         Il 4 ottobre 2019 è poi pervenuto al TCA uno scritto del 1° ottobre 2019 all’URC nel quale la ricorrente rileva:

" (…) Dopo diversi tentativi infruttuosi di riattivare la stampa del modulo ad-hoc (il suo link) e riscrivere le ricerche effettuate, ho contattato un assistente Microsoft e mi permetto di rimettervi la stampa col «pop-up» spiegativo ottenuto dal sistema. Infatti, confermo il mio punto di vista, il link «Travail Suisse» non è idoneo all'uso da Lei richiesto.

Allego quindi, il modulo completato a mano lì dove appaiono gli spazi vuoti (quando la stampa è richiesta, sullo schermo OK). Ho distinto le diverse ricerche con lettere per situarvi più facilmente. La relazione esplicativa del mese di Agosto è ancora nel vostro possesso? Devo mandargliela nuovamente? Grazie di farmi sapere.

Allego anche una copia informativa ricevuta dal OFAS (ho dovuto sollecitare il loro intervento per sbloccare la rendita) confermando quello che il mio ex-datore di lavoro __________ voleva comunicarvi.

Per finire e separatamente invierò un'email alla Cassa __________ per informarli della decisione che ho dovuto prendere/formalizzare contro la mia volontà e secondo gli accordi con i potenziali datore di lavoro intendo la posticipazione della rendita per 5 anni, massimo ammesso oggi, revisione 2020 in corso.

Aggiungo al fatto di questa percezione indesiderata (ripeto per ragioni contrattuali/intellettuali, personale e di LPP, tema su cui mi avete interrogata ancora l'ultima volta) che da metà settembre i contatti fatti nei mesi precedenti hanno portato interviste sia in Svizzera-Romanda che in Ticino (__________ e __________). Per ragioni di riservatezza degli stessi dato il loro livello sensibile e che il mio desiderio è di non mettermi a rischio con il datore di lavoro, annullo il nostro prossimo appuntamento (a meno che il Tribunale veda la situazione altrimenti). Le mie mosse settembre rimarranno riservate.

Sono rimasta tanto sorpresa, Signora __________, che dopo tutti gli ostacoli, Lei mi suggerisce di informare prevalentemente la Cassa __________ sul particolare rendita. Tuttavia, rimango sempre a vostra completa disposizione per informazioni complementare.” (Doc. VI)

                                         Al riguardo l’URC l’11 ottobre 2019 ha rilevato:

" Con riferimento allo scritto del 7 ottobre 2019, con il quale ci è stata inoltrata in copia la missiva presentata dall’assicurata, formuliamo le seguenti osservazioni.

Le ulteriori argomentazioni presentate dall’assicurata lasciano immutato il quadro complessivo rilevato in sede di risposta di causa e sono quindi ininfluenti rispetto alla sua richiesta di retrodatazione della sua iscrizione all’URC.

Comprendiamo la delicatezza della sua attuale situazione finanziaria, anche se questa è estranea al perimetro di valutazione della decisione contestata, che deve fondarsi esclusivamente su fatti e circostanze documentati in modo pertinente.” (Doc. X)

                               1.8.   Il 9 ottobre 2019 l’assicurata aveva inoltrato il seguente scritto in risposta alla possibilità di presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.7):

" Premessa

Vorrei essere informata sui documenti che il signor __________ ha inviato al vostro Tribunale. Infatti, la stampa dell'e-mail inviata ieri all'attenzione dell'URC __________ illustra ancora una volta un processo ripetitivo, una comunicazione scritta che lascia un margine di interpretazione che viene a posteriore utilizzato in modo improprio.

Sono disposta a rimettervi una chiave USB con tutti gli scambi avuti, URC, Cassa __________, Travail Suisse, Département du Travail, Maître __________ Bellinzona, etc. Forse questo sarebbe l'unico modo per stabilire i fatti?

Signore,

Signori,

Permettetemi di riprendere le osservazioni del signor Puddu per paragrafo per facilitare la nostra reciproca reperibilità.

§ Prima di scrivere un'e-mail (non avevo allora nessun nominativo URC), mi sono presentata allo sportello, rifiutata "per motivi informatici". Allora e seguendo il consiglio di un ex-collega di lavoro, mi sono presentata alla Cassa __________ con i documenti nel mio possesso. I documenti sono stati fotocopiati. Ritorno presso lo sportello URC via __________, un altro rifiuto. Cerco pazientemente di spiegare, mi riferisco alla pratica di oltre __________ (grazie di riferirvi ai documenti affidati la settimana scorsa presso il vostro segretariato, in particolare la copia della pagina 25, documento "Misure di modernizzazione del sistema", www.admin.ch). Il superiore gerarchico del signore che mi riceve irraggiungibile, torno all'__________ che mi dà un indirizzo e-mail generico. Ho dovuto insistere telefonicamente perché il signor __________ mi ricevesse.

Scambio laconico con il signor __________, posso contattare l'avvocato __________ solo il giorno dopo. Intelligente ascolto di Me __________, il problema informatico "non è più", la registrazione fatta quando ho ottenuto la convocazione per presentarmi. Si prega di consultare i miei commenti alla prima valutazione delle mie ricerche (documenti già affidati).

§ Le email inviate e scambiate negano questo secondo paragrafo. Si prega di consultare l'opposizione a seguito della decisione della Cassa __________, emails più significative allegate allora. In seguito a questa opposizione il Centro delle Competenze __________ mi contatta telefonicamente, indica un vizio procedurale e mi dice come procedere (documento già affidato). Questa volta, 1° Brevi Manu portato al 2° piano URC. Sull’argomento «uguaglianza di trattamento» chiedo nuovamente una definizione esaustiva perchè il concetto sfugge ai miei interlocutori responsabili dei Dipartimenti del Lavoro __________, __________ e __________.

§ La mia interpretazione è molto diversa, consultare e-mails per favore. A seguito della mia richiesta e considerando le esperienze precedenti insisto per ottenere la conferma della buona accoglienza della mia richiesta fatta sulle indicazioni del Centro delle Competenze __________ di __________. Il signor __________ conferma il ricevimento senza ulteriori commenti. Solo due settimane dopo, insistendo in modo mirato, il signor __________ mi ha detto che c'è confusione (e-mail illustrativa e cambia «versione»). Stanca, non abituata a atteggiamenti simili, mi sono poi permessa di contattare il Dipartimento del Lavoro, Bellinzona (emails a disposizione) che interviene a mio nome. Ho poi una chiamata inaspettata da parte del signor __________ che insiste sulla necessità di un incontro e mi spiega come fare l'opposizione in termini corretti per consentirgli di entrare in materia. Allora era solo in discussione l'accettazione di una data di iscrizione retroattiva*. Lo faccio credendo che il Dipartimento del lavoro abbia avuto un'influenza sulla pratica casuale del signor __________.

Passa un'altra settimana ed è allora che, insistendo, il dipendente __________, mi fa capire che ancora una volta ... permettetemi, signore e signori, di essere figurativa, «a changé fusil d'épaule».

§ Infatti, dopo l'intervento del Dipartimento del Lavoro, il signor __________ parlava molto. Gli ho ribadito sull'importanza della riservatezza (consultate per favore il documento firmato in materia di confidenzialità, affidato la settimana scorsa), in quanto la mia situazione era delicata e che rischiavo di perdere la posizione in ballo, ecc. e ho fatto riferimento per rifare «la storia di scambi tumultuosi» a questa lettera che è passata non so dove (ne faccio riferimento nel documento lasciato sempre la settimana scorsa). Il signor __________, senza preavviso, si porta a questa lettera difettosa nella sua distribuzione per giustificare una decisione che non rispettava gli scambi avuti i giorni anteriori.

§ Mi chiedo anche su questa lettera che ha preso inaspettatamente un'importanza centrale e che doveva essere scansionata presso gli uffici URC quando è stata ricevuta (non lo so) come può qualcuno sostenere che non è stata gettata nella pattumiera quando avere per un Brevi Manu un ricevuto è tutto un "business".

Timbro quasi illeggibile e senza le iniziali del dipendente che ha ricevuto i documenti. Senza parlare delle risposte «out of the blu» a richieste mirate e puntuali.

Vorrei concludere sulla mia premessa.

Al fine di non commettere errori con un dipendente URC, chiedo per e-mail fine agosto e quando ho dovuto rivedere completamente le mie disposizioni contrattuali in fase di negoziazione compreso il rinvio della pensione AVS per i prossimi 5 anni, un appuntamento: questo mi è negato (scambio emails Signora __________).

Vorrei informarvi che non parteciperò più ad un colloquio URC in quanto sono stata costretta a interrompere gli accordi con potenziali datori di lavoro come qui sopra detto. Ripresi la settimana scorsa, devo riprendere il tutto. Che non ho presentato le mie ricerche di settembre per proteggere i contatti sensibili e me stessa.

Come dicevo inizialmente, il mio scopo era e rimane riprendere la mia attività professionale (ci arrivo questi giorni), non contare 1-2-3-4, ecc. ricerche per soddisfare un requisito che non corrisponde in realtà alla missione primaria del URC.

La settimana prossima mi reco a __________ per i negoziati sulla posizione desiderata.

Tuttavia, posso sempre essere contattata telefonicamente e via e-mail. Venerdì 18 ottobre, sarò di nuovo a __________.

Rimango a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione utile.

Vorrei il riconoscimento della data retroattiva anzi che dei mesi che dovrebbero essere riconosciuti come risarcimento alle difficoltà create dal URC __________.” (Doc. VIII)

                                         Il 10 ottobre 2019 l’assicurata ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Buonasera,

per evitare di imporre "il tutto" inoltro quello che visualizzo a livello del mio lap-top.

L’informazione che vorrei compartire col Tribunale è :

o        Email « comunicazione assenza … » 10.10.2019, ore 18:10 fonte SM

o        Email « la sua email d’ieri » 8.10.2019, ore 17:14 fonte SM

o        Email « chiusura » 4.10.2019, ore 17:03, fonte URC

o        Email « sua richiesta news », 3.10.2019, ore 19:22, fonte SM

Mi scuso per prima, gentile signor __________ (Brevi Manu), ma avevo un appuntamento network presso l'albergo __________ alle 14 :30 ore." (Doc. IX)

                               1.9.   Il 15 ottobre 2019 il segretario del TCA ha trasmesso a RI 1 la lettera dell’11 ottobre 2019 dell’URC al TCA (doc. X; consid. 1.8.) e le ha assegnato “un termine scadente il 21 ottobre 2019 per visionare – presso la nostra Cancelleria negli usuali orari d’ufficio – gli atti prodotti dall’URC con la risposta di causa del 30 settembre 2019 (doc. 1.185).” (doc. XII).

                                         Il 25 ottobre 2019, dopo avere consultato gli atti, l’assicurata ha rilevato:

" (…)

Premessa

Grazie per avermi permesso di consultare i documenti ricevuti dal URC. Non sono familiare con la pratica archivio URC, nonostante non tutti i certificati di lavoro e/o le e-mail (più determinante) inviate/scambiate sono stati trovati.

L'ordine non permette di correlare eventi/fatti (copie retto-verso), really confusing malgrado che ho la cronologia ben presente. Sono costretta, per ricorrere a terzi, di tornare sui fatti principali.

Gentili Signore,

Egregi Signori,

Prima di tutto, per non aggiungere ambiguità, vorrei commentare la lettera del signor __________ dell’11 ottobre anzi che la sua "empatia" per la mia situazione finanziaria.

Il 9 luglio ho presentato una prima opposizione indicando un vizio di forma, pagina 103 nel vostro file, come mi aveva comunicato il Centro di Competenze __________ di __________.

Nessuna reazione da parte del sig. __________ (non commento nuovamente le condizioni in cui ho consegnato questo primo BM). Dopo aver insistito per telefono e esigendo un commento scritto, ricevo l'e-mail datata 19 luglio, 9:38, pagina 132 del vostro file, verso.

Non essendo la prima volta che questi intervalli di tempo senza spiegazione mi sono imposti, avendo un parere sul funzionamento casuale nonostante il fatto che il signor __________ insiste sulla parità di trattamento però che non sviluppa, critica di un comportamento così insolito, mi rivolgo al Dipartimento del Lavoro, Bellinzona. L'Avv. __________, avendo assunto altre responsabilità, chiedo l'intervento della signora Sassi, che è assente. La Signora __________ interviene. Il risultato è stato che il signor __________ insiste telefonicamente che io venga a trovarlo. Il giorno dopo il sig. __________ mi dice come fare un'opposizione "corretta", mi chiede della mia situazione personale, con imbarazzo gli rispondo e procedo con i "3 punti" cennati per la redazione dell'opposizione che gradirebbe le sue esigenze e «buona volontà».

Sempre critica nei suoi confronti, lo interrogo concretamente e lui mi dice che una volta ricevuta la mia opposizione nei termini da lui indicati, l'attivazione __________ non richiede tempo. Si rimanda alla mia e-mail del 26 luglio, ore 16:50, pagina 84 retto verso file consultato. La pagina 85 anche illustrativa.

L'ultimo incontro URC mi ha confusa e addirittura disturbata. Volevo informare la signora __________ di un cambiamento di situazione già anticipato via e-mail. Avevo addirittura chiesto di essere ricevuta prima della data della riunione amministrativa (emails a disposizione). La signora __________ mi ha chiesto in questa circostanza della mia LPP: Perchè? Come? Ho dovuto entrare in dettagli personali. Tuttavia, la Signora __________ non mi ha fornito una risposta su come procedere e le esigenze con la mia nuova situazione non sono coerenti.

Mi lascia decidere cosa fare. Dato che devo decidere, dopo essermi informata in un altro cantone, allego la mia ultima email alla Signora __________, lunedì 21 ottobre, ore 18.

Su questo particolare, c'è nuovamente un'ampia area grigia che potrebbe ancora una volta dare adito ad ambiguità. Ho cercato di sollecitare prima di scrivervi la divisione legale di __________ per prendere un'opinione rilevante, ma la sostituta del signor __________ entrerà in carica il 4 novembre. A chi rivolgermi nel frattempo per favore?

Avrei bisogno assoluto di un responsabile per evitarmi emails simili ad per esempio, pagina 163 del vostro file, verso anzi che ... un tono un 136 diverso, pagina 163 sempre, retto.

Sono dovuta andare a __________ per colloqui di lavoro (partita lunedì 14 ottobre e mi sono recata, al loro sportello informativo disoccupazione.

A livello federale è una legge, ma i processi cantonali possono (e ovviamente lo fanno) influenzarla.

Informazioni ricevute:

In nessun caso lo sportello URC nè deve nè può rifiutare la registrazione. Questo successo 3 volte a __________ dopo il contatto scritto di novembre rimasto senza risposta e, a posteriore, lettera non ricevuta.

__________, essendo il mio dossier al vostro livello non può intervenire al loro grande rammarico. Nondimeno, 4 persone si sono tempestivamente messe a mia disposizione per analizzare il caso (compresa la loro divisione legale) dopo che lo sportello «informazioni» valutasse dopo avermi ascoltata rispettosamente che non aveva le competenze necessarie, le tracce del mio passaggio formalizzate, consegnate, debitamente firmate con gli indirizzi e-mail e telefoni diretti del ORP eventuale (ORP responsabile e divisione legale) se questo ultimo fosse assente (previsti 5 giorni vacanze). Moduli a disposizione.

In aprile ultimo presso i servizi URC __________ ho dovuto essere spiacevole con lo stesso signor già consultato in dicembre e che nuovamente «cavalièrement» mi rispingeva. Col sostegno dello sportello __________ ho dovuto chiedere di incontrare il responsabile URC. Non è stato facile. Ho ancora dovuto lasciare passare 2 giorni e insistere.

Inoltre, i commenti increduli fatti da me davanti la problematica “informatica” anticipata dall’impiegato URC, sono stati distorti dal signor __________ 2 giorni dopo ed è per questo che vi ho affidato le necessarie informazioni federali in vigore l'ultima volta.

Non voglio soffermarmi su particolari incomprensibili come non avermi permesso di andare a __________ durante il giorno, il tutto coperto dall'entità. __________ (invito fornito al URC in anticipo).

Capirete che al mio livello di contatti, non posso continuare a mettermi in pericolo.

Vorrei ribadire il mio desiderio di avere un confronto con il signor __________ e/o la mediazione di un terzo indipendente. La mia premura è concentrarmi sul lavoro.

Inoltre, inoltro al vostro segretariato, il pdf del certificato di lavoro dell'ultimo datore di lavoro ricevuto solo il 22 ottobre scorso.” (Doc. XIII)

                                         Il doc. XIII+1/5 è stato inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIV).

                             1.10.   Il 26 novembre 2019 l’assicurata ha consegnato personalmente al TCA uno scritto datato 25 novembre 2019 del seguente tenore:

" Premessa

Dato l'incontro acceso con l'URC, ho espresso alla fine del incontro, mia intenzione di riferirvi.

Mia motivazione:

mostrare buona fede, fiducia nelle "affermazioni" che mi sono fatte e che non corrispondono a ciò espresso, sistematicamente e, con le conseguenze subite non mi sembra più nè sufficiente nè soddisfacente.

Gentili Signore,

Egregi Signori,

Giovedì scorso ho dovuto riprendere ciò che era trascritto nel protocollo del colloquio, correggere i tempi verbali (che potrebbero indurre in errore un lettore esterno), riprendere fatti passati, fatti che mi sono stati presentati "diversamente" a posteriori.

Da sollevare:

    1.  Ho dovuto insistere molto per far trascrivere dal URC, che durante il nostro primo appuntamento, le informazioni sul rinvio della rendita sono state da loro notate e che il principio sembrava allora chiaro. Ne abbiamo discusso a lungo anche con la Cassa __________. In seguito ho spiegato come funzionano le trattative salariali in questo caso (e non che una volta, contratto ombrella, ecc.). Ho suggerito di consultare come indicato in passato <admin.ch>.

Mi chiedo la motivazione di questa memoria selettiva. Avrei voluto la proposta di rileggere il protocollo di questo 1mo colloquio. Ritengo che quando in buona fede due persone non sono d'accordo sul contenuto di un verbale, l'atteggiamento più razionale sarebbe quello di tirarlo fuori, rileggerlo e concordare. Mi sono riferita alla mia prima opposizione al Centro di competenza dell'__________, __________.

    2. Non so perché l'episodio __________ è emerso. No certamente dalla mia volontà. Allora, il rifiuto URC per recarmi a __________ per due giorni (tornando a Lugano la sera e/o rimanendo, le due opzioni - a scelta - pagate da __________) mi è stato presentato "diversamente". Ho chiuso rapidamente dicendo che le e-mail in merito sono disponibili.

    3. Ho commentato che mi interpella una possibile "porosità" servizi URC: non so come esprimere con precisione la sensazione che si prova quando terzi (__________) fa riferimento ai miei contatti elencati nel modulo ad hoc affidato al URC in modo esclusivo e riservato, lo scorso giugno. Tra altro, la stessa Fiduciaria ha fatto riferimento alle mie prime ricerche quando prendevo per certo la ripresa del contratto di lavoro in gennaio scorso presso la __________ di __________. Ho declinato l'offerta di lavoro della Fiduciaria (3 primi mesi non pagati).

Senza entrare nei fatti specifici, la spiegazione e proposta risolutiva presentata giovedì scorso dal URC è stata quella di modificare il modulo "Trasmissione dei dati di una persona in cerca d'impiego". Ho rifiutato in un primo tempo sostenendo che non vedo «la relazione». Considerando che ho più determinante da fare, ho accettato ma leggendo il modulo, l'approccio URC mi sfida. Consulterò la Cassa __________ per sapere se devo ritirare la mia firma. L'impressione nuovamente di ambiguità nella comunicazione s'impone a me.

    4. Infine, nel discorso sempre non richiesto, mi è stato detto che le disposizioni cantonali rendono diversa la pratica in materia di disoccupazione. Ero costernata, mi sono limitata a dire - "dovrebbe essere specificato all'inizio e di non avanzare come uno scudo che è la legge federale che fa fede”. Se questo «leitmotiv» non mi fosse stato riportato ad ogni turno, con le giuste informazioni avrei potuto (forse) prendere altre disposizioni alla fine dell'anno scorso.

Concludo, Gentile Signore e Egregi Signori, argomentando che il mio sentimento di ambivalenza nel mio confronto durante le consulenze URC mi porta a sollecitare ancora una volta un mediatore neutrale. Temo la confusione delle attuali circostanze alle quali l'URC non fa alcun riferimento, confusione che non mi sembra più potere o dovere attribuire (o solo?) a un problema «di comunicazione». Nel mio lavoro, fraintendimenti non hanno mai avuto o hanno luogo. Non credo più che la particolarità tra «due cantoni» giustifichi tanti «quiproquos». (Doc. XV)

                                         Questo scritto è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. XVI).

                             1.11.   La ricorrente, il 27 novembre 2019, ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2019 da lei inviato all’URC concernente al suo cambiamento di indirizzo dal 30 novembre 2019 (cfr. doc. XVII + 1).

                                         Inoltre il 4 dicembre 2019 la medesima, tramite un messaggio di posta elettronica, ha inviato due sue comunicazione del 2 dicembre 2019 al controllo abitanti di __________, rispettivamente all’URC (cfr. doc. XVIII+1).

                                         I doc. XVII+1 e XVIII+1 sono stati spediti per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 riguarda esclusivamente il rifiuto da parte dell’URC di retrodatare l’iscrizione per il collocamento della ricorrente dal 15 aprile 2019 al 1° novembre 2018 (cfr. doc. A1; 33).

                                         Ogni altra questione sollevata dall’insorgente, in particolare concernente il posticipo della rendita AVS (cfr. doc. VI; VIII) ed eventuali conflitti con l’URC (cfr. doc. VIII; XV), esula dalla presente causa.

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di anticipare la data di iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018.

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC – organo di applicazione e di esecuzione della LADI competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.3) –, da una parte, a seguito dell’opposizione interposta dalla ricorrente il 19 luglio 2019 contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 che riporta quale data d’inizio di disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 3=102; 33) ha emesso la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 (cfr. doc. A1).

                                         Dall’altra, in quest’ultimo provvedimento è entrato nel merito dell’opposizione, considerandola quindi tempestiva.

                                         In effetti, in primo luogo, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).

                                         Con la stessa viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1), ossia si determina la data a partire dalla quale un assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).

                                         Pertanto contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.

                                         In secondo luogo, la contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di riflessione.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.5.

                                         Nel caso di specie l’opposizione del 19 luglio 2019 è stata presentata entro il termine di 90 giorni dall’emissione della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019.

                               2.3.   Per quanto riguarda il merito della fattispecie, e meglio se a RI 1, contrariamente a quanto deciso dalla parte resistente, possa essere concessa la retrodatazione dell’iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018, va osservato che secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         In concreto l’insorgente, nata il __________ 1955, da ultimo è stata alle dipendenze della __________ di __________ dal 2017 all’ottobre 2018 in qualità di Procuratore, __________ (cfr. doc. 6). A seguito di una ristrutturazione interna la banca, il 31 luglio 2018, ha disdetto il rapporto di impiego a far tempo dal 30 settembre 2018 con riconoscimento di un’ulteriore mensilità, senza obbligo di presenza, che sarebbe stata pagata con valuta 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 25).

                                         La ricorrente si è annunciata all’URC per il collocamento il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 33).

                                         In un messaggio di posta elettronica del 18 aprile 2019 inviato all’avv. __________, già capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’insorgente ha asserito:

" (…) L’istituzione che mi ha assunto in passato (fino a settembre 2018), intendeva offrirmi una nuova posizione. Non mi sono presentata agli uffici dell’URC perché il tacito accordo col mio datore di lavoro ci ha portato a credere che all’inizio del 2019 (al più tardi) avrei riavuto la posizione e il mio stipendio. La disponibilità a continuare la collaborazione è sempre presente. La fusione di TI-GE segue il suo corso. (…)” (Doc. 175)

                                         L’avv. __________, sempre il 18 aprile 2019, in riferimento pure a un colloquio telefonico di quel giorno, le ha risposto:

" (…) Sulla base delle informazioni fornite, riservata esplicitamente la competenza per esprimersi formalmente su una eventuale domanda d’indennità di disoccupazione della cassa di disoccupazione competente, va effettivamente segnalato che il diritto alle indennità di disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS o con la riscossione della rendita di vecchiaia AVS. L’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS è di 64 anni per le donne e di 65 per gli uomini (art. 21 LAVS).

L’iscrizione al servizio pubblico per un sostegno nella ricerca di un impiego è possibile anche senza avere diritto alle indennità di disoccupazione. Nel suo caso mi è sembrato però di capire che ha già attivato altri canali di ricerca e probabilmente il suo profilo non corrisponde a quelli frequentemente segnalati agli Uffici regionali di collocamento. (…)” (Doc. 172)

                                         Il 19 aprile 2019 la ricorrente ha precisato:

" (…) In effetti, ho attivato i miei canali e la mia richiesta non va nella direzione di avere sostegno in questo ambito.

Ho anche ritenuto dalla nostra discussione che potrei sempre andare a uno dei sindacati, spiegare la situazione e lasciare che prendano una decisione. Era chiaro che le possibilità di successo sono marginali, e personalmente aggiungerei, la perdita di tempo da considerare. (…)” (Doc. 172)

                                         Il “Modulo di registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” è stato compilato dalla ricorrente il 6 maggio 2019 (cfr. doc. 16 segg.).

                                         Il 13 maggio 2019 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza con l’URC. Dal relativo modulo “Azioni di reinserimento” sottoscritto dall’insorgente emerge:

" (…) Dal 1.10.2018 all’iscrizione presso di noi non ha svolto alcuna attività lavorativa.

Dal 1.2.2019 sarebbe in pensione ordinaria AVS ma mi dice di aver richiesto di posticiparla per 5 anni (al 1.2.2024).

La signora mi comunica che, già da dicembre 2018, era in contatto con la __________ di __________ (ex datore) per un possibile riassunzione.

In seguito c’è stata una fusione tra __________ di __________ e __________ (__________) da cui è nata la nuova __________ di __________. L’attuale banca è ancora interessata a riprendere la signora, non appena la fusione sarà concretizzata completamente (ora concretizzata solo legalmente).

La signora mi conferma, visto il posticipo della pensione, si iscrive da noi per la ricerca di un posto di lavoro al 100% da lunedì a venerdì su una fascia oraria 8-18. (…)” (Doc. 43)

                                         Con decisione del 3 giugno 2019 la Cassa disoccupazione __________ ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata ha rivendicato la prestazione il 15 aprile 2019 dopo avere già compiuto 64 anni. Il diritto al pensionamento ordinario è, infatti, nato il 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 5).

                                         Contro questa decisione l’insorgente ha inoltrato un’opposizione il 3 luglio 2019 (cfr. doc. A20), tuttora pendente.

                                         Inoltre la medesima ha chiesto all’URC di registrare retroattivamente al 1° di novembre 2018 la sua iscrizione per il collocamento, formalizzando la sua richiesta nell’opposizione del 19 luglio 2019 contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 6 maggio 2019 che riporta quale data di inizio della disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 3=102).

                                         Nell’opposizione RI 1 ha menzionato una lettera che avrebbe inviato all’URC tramite Posta A Plus (A+) già nel novembre 2018 (cfr. doc. 3=102).

                                         Con lo scritto del 2 novembre 2018 la ricorrente, dopo aver indicato, da un lato, che il suo contratto di lavoro con la __________ non era più in essere dal 30 settembre 2018, dall’altro, che tuttavia la sua posizione nella banca era pianificata per l’anno seguente, chiedeva informazioni circa una registrazione preventiva in disoccupazione (cfr. doc. 103).

                                         L’URC ha negato di avere ricevuto tale lettera (cfr. doc. A1; III).

                                         In effetti lo scritto del 2 novembre 2018 agli atti riporta la data di entrata presso l’URC del 24 luglio 2019 (cfr. doc. 103).

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

                                         La ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo recapito dello scritto del 2 novembre 2018 alla parte resistente.

                                         L’insorgente, che ha indicato di avere spedito tale lettera tramite Posta A Plus (A+), non ha, ad esempio, prodotto il tracciamento dell’invio da cui si evince la data del deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019).

                                         Inoltre non risultano, né sono stati fatti valere, dei solleciti da parte dell’insorgente nei confronti dell’URC alla luce del mancato “riscontro telefonico o scritto” chiesto nella lettera del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 103).

                                         La ricorrente stessa ha peraltro affermato di non essersi rivolta anche alla Cassa nel novembre 2018 (cfr. doc. 84).

                                         In simili condizioni RI 1 deve farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto del 2 novembre 2018 all’URC (cfr. STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1.).

                                         Giova d’altronde rilevare che l’insorgente, nei messaggi di posta elettronica dell’aprile 2019 all’avv. __________ - in occasione dei quali l’allora capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro le ha precisato che il diritto all’indennità di disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. doc. 172, consid. 2.3.) - non ha menzionato la lettera del 2 novembre 2018.

                                         Tale scritto nemmeno è stato citato nello scambio di messaggi di fine aprile-inizio maggio 2019 con __________, capoufficio dell’URC di __________, relativi alla questione se fosse possibile o meno preservare, quale data di iscrizione in disoccupazione, il 15 aprile 2019 (data dell’annuncio all’URC) nonostante a fine aprile 2019 la ricorrente non avesse ancora proceduto con l’iscrizione effettiva (cfr. doc. 159-170).

                                         Neppure durante il primo colloquio di consulenza con l’URC del 13 maggio 2019 l’insorgente ha fatto riferimento alla lettera del 2 novembre 2018.

                                         Ne discende che RI 1 non può pretendere che la data dell’iscrizione a URC sia anticipata al 1° novembre 2018 fondandosi su una mancata informazione da parte dell’amministrazione (circa la possibilità di iscriversi in disoccupazione benché fosse in corso una trattativa di riassunzione da parte dell’ex datore di lavoro, rispettivamente circa il fatto che il diritto all’indennità di disoccupazione decade con il compimento dell’età ordinaria AVS ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI) a seguito del suo scritto del novembre 2018, nel quale peraltro non ha evidenziato la sua età o la sua data di nascita.

                                         Difettando, nel caso di specie, la prova del recapito della lettera del 2 novembre 2018 all’URC, una violazione dell’art. 27 LPGA (dovere di informazione e consulenza da parte dell’amministrazione) da parte dell’amministrazione non può in effetti entrare in considerazione.

                                         Del resto come indicato nella risposta di causa (cfr. doc. III), la ricorrente aveva già ricorso in passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 35; 47), per cui la medesima avrebbe dovuto conoscere l’iter per procedere all’iscrizione già a novembre 2018, se ciò corrispondeva alla sua volontà.

                               2.5.   RI 1 ha chiesto al TCA un confronto con il capoufficio dell’URC, __________, e ha indicato di essere a “completa disposizione per rispondere a qualsiasi domanda” (cfr. doc. I; XIII in fine).

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

                                         Inoltre, da una parte, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

                                         Dall’altra, si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STTCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

                                         In concreto, difettando la prova del recapito all’URC dello scritto dl 2 novembre 2018 (cfr. consid. 2.4.), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del capoufficio dell’URC non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

                                         Ne discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente, segnatamente l’audizione di __________ e la sua, deve essere respinta.

                               2.6.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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